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Sentenza — n. 32083/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32083/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32083/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 16 gennaio 2019 dal Tribunale di Taranto in relazione a fattispecie di truffa.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32083/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile non risultando impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2 - , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Rv. 277773 - 02).

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni compensazione ed assistenza ai passeggeri tentata truffa frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione pratiche commerciali ingannevoli traente

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DIMICHELE MARTINA nato a MARTINA FRANCA il 21/10/1950 SCIALPI MARIANO nato a CISTERNINO il 27/07/1985 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore di parte civile e dell'imputato L'avvocato MASSIMILIANO OGGIANO in difesa di: TRENITALIA SPA ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione. L'avvocato FABRIZIO LAMANNA in difesa di: DIMICHELE MARTINA, SCIALPI MARIANO ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 16 gennaio 2019 dal Tribunale di Taranto in relazione a fattispecie di truffa.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati DI MICHELE e SCIALPI articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità. Il ricorrente rileva: • che essendo stato pagato il prezzo del biglietto - sebbene ottenendo una tariffa agevolata che non spettava all'utilizzatore del biglietto e facendo apparire come acquirente una persona diversa (lo SCIALPI) tramite l'intermediazione della agenzia della DI MICHELE - residuerebbe solo un illecito civilistico; • che soggetti passivi della truffa andrebbero considerati gli utilizzatori dei biglietti e non TRENITALIA;

• che gli stessi utilizzatori dei biglietti non hanno sporto nessuna querela per l'accaduto; • che erroneamente sarebbe stata ritenuta l'estensione della querela proposta da Trenitalia anche in relazione alle pretese di costoro; • che non vi sarebbe prova del coinvolgimento della DI MICHELE 2.2. Violazione dell'art. 539 cod proc pen., ritenendo il ricorrente eccessiva e priva di alcun supporto motivazionale l'entità della provvisionale riconosciuta alla parte civile perché il danno patito sarebbe quantificabile nell'ordine delle poche centinaia di Euro e che comunque la parte civile non aveva chiesto la concessione di provvisionale all'atto della propria costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Va ricordato che, per consolidato orientamento espresso nella presente sede, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). 2.1. Nel caso in esame le deduzioni operate dal ricorrente non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, né risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante dovendosi ritenere correttamente valorizzati una pluralità di elementi qualificanti come di seguito riportati. 2.1.1. Deve in particolare ritenersi logica, congrua e coerente a consolidate massime di esperienza l'affermazione della Corte territoriale per cui "La riferibilità formale alla DIMICHELE dell'agenzia di viaggi, il suo intervento all'interno dell'esercizio commerciale al momento dell'esecuzione della perquisizione, l'indicazione nominativa della su a persona in due dei tre account utilizzati per la consumazione della condotta criminosa, in uno con la sistematicità con la quale all'interno di quell'agenzia si era proceduto al rilascio di titoli di viaggio ottenuti con l'inganno e poi contraffatti, individuano u n a serie di elementi tali da poter condurre fondatamente a sostenere che l'imputata avesse concorso alla commissione del reato, non potendo tale conclusione essere superata dalla mera asserzione difensiva, peraltro, neanche rappresentata dalla medesima DI MICHELE, ma esclusivamente nell'atto di appello, secondo cui costei era esclusivamente posta al vertice formale dell'attività, senza svolgere alcun ruolo al suo interno anche per la mancanza di competenze informatiche". 2.1.2.

Corrette e logiche devono ritenersi anche le affermazioni in relazione alla responsabilità dello SCIALPI che risulta essere il soggetto titolare degli account utilizzati per l'acquisto dei titoli con la riduzione non dovuta e poi rivenduti ai clienti a prezzo pieno e, soprattutto, il soggetto che materialmente risulta essere stato contattato da uno dei clienti fornendo allo stesso rassicurazioni sulla regolarità del titolo. 2.1.3. Corretta è la identificazione nella qualità di persona offesa della società TRENITALIA in ragione del fatto che, essendo il soggetto che forniva la prestazione di cui il pagamento dei biglietti costituiva il corrispettivo, la stessa risulta danneggiata per effetto del mancato introito subito, costituente danno ingiusto causalmente collegato agli artifizi e raggiri costituiti dall'indebito utilizzo dei codici di riduzione e dalla successiva alterazione dei titoli tramite computer.

Risulta quindi correttamente valutata la rilevanza della denuncia-querela presentata dalla medesima società ai fini della procedibilità dell'azione penale. 2.2. L'inammissibilità del motivo di ricorso deriva anche dalla valutazione parcellizzata e atomistica degli elementi decisori cui lo stesso è ispirato non risultando possibile ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).

3. Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile non risultando impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2 - , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Rv. 277773 - 02).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. 4.1. I ricorrenti devono anche essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Trenitalia s.p.a.che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. 4.2. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Trenitalia s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessor