Sentenza — n. 32082/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 12 dicembre 2016 dal Tribunale di Castrovillari in relazione a fattispecie di estorsione e di evasione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 110 comma 3 D.P.R. 115/2001; Sentenza — n. 32082/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La valutazione della credibilità della persona offesa risulta essere stata condotta su binari di assoluta logicità e coerenza. 3.1. Il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01). 3.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZZINNARI LEONARDO nato a SAN DEMETRIO CORONE il 15/03/1960 avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Il difensore di parte civile - Avv. Salvatore Barletta-- ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dalla difesa dell'imputato e la condanna dell'AZZINNARI alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio da versarsi a favore dello Stato ai sensi dell'articolo 110 comma 3 D.P.R. 115/2001
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 12 dicembre 2016 dal Tribunale di Castrovillari in relazione a fattispecie di estorsione e di evasione.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, AZZINNARI Leonardo, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli articoli 192 comma 2, 546 comma 1 lettera e), 598 e 605 codice di procedura penale e vizio di motivazione in relazione alla affermata sussistenza della responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli. La difesa del ricorrente afferma che non sarebbe stato adeguatamente valutato il fatto la persona offesa si fosse collegata al contatore della luce del ricorrente senza versargli alcun corrispettivo. Di conseguenza, risulterebbero poco credibili le dichiarazioni della persona offesa medesima non potendosi ritenere verosimili le condotte da essa descritte e sussistendo un netto contrasto con le dichiarazioni degli altri testi escussi, in particolare SALVO Demetrio e AZZINNARI Luciano 2.2.
Violazione degli articoli 629 comma 1 codice penale, 546 comma 1 lettera e), 598, 605 codice di procedura penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della contestata estorsione in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in considerazione del fatto che la finalità perseguita dall'agente era essenzialmente restitutoria. 2.3. Violazione dell'articolo 385 codice penale nonché degli articoli 546 comma 1 lettera e), 598, 605 codice di procedura penale. Non sarebbe infatti indicato il momento in cui l'imputato sarebbe uscito di casa posto che la stessa teste ZICARO riferisce che il litigio sarebbe avvenuto dal balconcino. 2.4.
Il ricorrente rileva infine l'avvenuto decorso del termine prescrizionale previsto per il reato di evasione.
3. Il difensore di parte civile, Avvocato Salvatore Barletta, ha depositato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio da versarsi a favore dello Stato ai sensi dell'articolo 110 comma 3 D.P.R. 115/2001
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, deve preliminarmente rilevarsi come la formulazione dei motivi di ricorso risulti meramente reiterativa di questioni già valutate e congruamente decise dai giudici territoriali che, in particolare in relazione ai profili di responsabilità, hanno punto per punto evidenziato i criteri di giudizio, gli elementi rilevanti, gli aspetti che avevano permesso di giungere alla certa identificazione dell'imputato quale responsabile delle condotte ascritte, le motivazioni in base alle quali sono state valutate le dichiarazioni dei testi richiamati dalla difesa.
3. La valutazione della credibilità della persona offesa risulta essere stata condotta su binari di assoluta logicità e coerenza. 3.1. Il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01). 3.2.
Ai fini di tale valutazione, deve considerarsi la situazione specifica in cui le dichiarazioni della persona offesa si inseriscono, la eventuale presenza di situazioni conflittuali fra le parti, la possibilità di intenti calunniatori e di fattori inquinanti in relazione a tali dichiarazioni. Ne consegue che l'utilizzo dei parametri che qualificano la attendibilità di una fonte potenzialmente sospetta (anche parzialmente mutuando tali parametri della giurisprudenza in materia di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nei limiti in cui tale elaborazione possa ritenersi riproponibili) deve essere rapportato al tipo di rapporti esistente tra imputato e persona offesa.
La Corte territoriale è logicamente giunta ad escludere la ipotizzabilità di intenti calunniatori sia in relazione al fatto che è stata la stessa persona offesa a indicarne le ipotesi potenzialmente rilevanti senza essere stata sul punto sollecitata sia in relazione agli ampi profili di coerenza dalla stessa esplicitati. Risulta correttamente valorizzato nelle dichiarazioni stesse e nelle considerazioni svolte, anche in fatto, nei provvedimenti di primo e secondo grado che la scelta di adire l'Autorità giudiziaria è stata conseguenza della ritenuta insostenibilità della situazione creatasi in seguito a richieste pressanti e fondate su situazioni del tutto peculiari.
In questo ambito, le motivazioni che hanno determinato la denuncia risultano pienamente lineari e la valutazione delle spinte psicologiche appaiono pienamente coerenti alla posizione della P.O. Deve del resto considerarsi come rapportando le dichiarazioni rese nelle diverse sedi, vi sia una ricostruzione dei fatti di fatto univoca. 3.2. Quanto al raccordo fra quanto narrato dalla P.O. e gli atti versati nel fascicolo del PM, deve rilevarsi la presenza di elementi non solo di coerenza intrinseca, ma veri e propri riscontri rispetto a quanto riferito, costituiti dalle dichiarazioni SARRO.
Al contrario, risultano concretamente valutati tutti gli elementi indicati nel contesto dei motivi di ricorso articolati dalla difesa dell'imputato e logicamente disattesi sia in considerazione della incompletezza o genericità delle dichiarazioni (testi ZICARO e SALVO) ovvero la presenza di riferimenti a condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle in contestazione (teste AZZINNARI).. 3.3. Di fatto, dunque, la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez.
U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). 3.5. Stanti tali premesse, le residue doglianze della ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutata in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524;
Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342).
4. Quanto al secondo motivo di ricorso, questa Corte ha evidenziato che - ai fini della ipotizzabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - è qualificante il fine di esercitare un preteso diritto, da intendersi quale pretesa tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. Tuttavia, si è fuori dai limiti del delitto di ragion fattasi qualora l'entità della richiesta sia esorbitante rispetto al diritto asseritamente vantato (Sez. 2, Sent. n. 8096 del 04/02/2016 Rv. 266203 - 01) ovvero qualora violenze e minacce siano dirette a soggetti diversi dal soggetto verso cui potrebbe legittimamente vantarsi la pretesa (Sez. 2, Sent. n. 5092 del 20/12/2017 Rv. 272017 - 01). 4.1.
Nel caso di specie, anche a voler ricondurre la vicenda dell'allaccio del citofono della persona offesa e delle luci condominiali al contatore dell'imputato in termini di normalità e di condotte non strumentali a pretese parassitarie, deve rilevarsi come i corrispettivi richiesti non risultano correlate all'entità di spese documentate né a profili quantitativi che possano ictu oculi apparire congrui rispetto alle spese ipotizzabili. 4.2. Per altro verso, il riferimento fatto all'atto della richiesta alla garanzia di protezione, è elemento che ulteriormente qualifica la pretesa in termini di estorsione.
Infatti, proprio la necessità di verificare l'esatta corrispondenza della finalizzazione dell'azione all'esercizio del diritto porta ad affermare l'estraneità all'ambito applicativo della norma di contestuali finalità di altra indole. In tal caso, i diversi perseguiti intenti come sopra richiamate vengono a qualificare l'effettivo scopo dell'esercizio della pretesa patrimoniale determinando l'estraneità della condotta allo svolgimento di una facoltà legittima. Nella struttura della norma, fine perseguito e legittimità della pretesa sono gli elementi specializzanti che determinano un trattamento sanzionatorio dell'esercizio arbitrario ben più favorevole rispetto alla generale fattispecie di estorsione.
Quando vi sia una diversa finalità - anche solo concorrente - alla base della attivazione dell'agente (ad esempio punitiva, di ritorsione o dimostrativa), viene meno alla radice l'esclusivo perseguimento di una facoltà legittima che costituisce l'unico elemento che nel caso di specie è presupposto, fondamento e la ratio della previsione legislativa e determina l'incompatibilità con fini concorrenti (a differenza con quanto avviene in altre fattispecie caratterizzate dal dolo specifico come ad es. in ambito penale tributario).
5. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato. Dalle stesse dichiarazioni della persona offesa - anche riportate nei provvedimenti di merito - non è possibile ricostruire con certezza la condotta in termini di evasione non risultando compiutamente che l'imputato avesse oltrepassato la soglia di casa al momento delle minacce proferite sul pianerottolo; per altro verso, non può ritenersi rilevante il fatto di essersi affacciato al balcone.
6. Alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di evasione perché il fatto non sussiste, l'eliminazione della relativa pena, la rideterminazione della pena finale nella misura di in anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 1.300,00 di multa e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di evasione perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena in anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 1.300,00 di multa. Così deciso in • a, il 12 maggio 202