Italian Court dismisses appeal against criminal liability for extortion and robbery due to lack of reasoning flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal responsibility for extortion and robbery. The defense argued the appellate court failed to explain why certain financial transfers and witness testimonies were excluded from the conviction. The court rejected these claims, stating the lower court's reasoning was logical and consistent with established jurisprudence regarding coercion and victim behavior.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.; Art. 624 c.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's reasoning is logical and coherent, rejecting arguments that the court failed to explain the exclusion of evidence or the nature of coercion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALILLO FRANCA nato a MILANO il 25/12/1964 avverso la sentenza del 28/06/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Il difensore ha depositato via PEC nota 5 maggio 2021 con cui ha contestato le conclusioni del pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente già pronunciata con sentenza in data 8 febbraio 2018 dal Tribunale di Mantova in relazione a fattispecie di estorsione, rapina e lesioni.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità. 2.1.1. Quanto alla contestata estorsione. La Corte avrebbe errato nell'escludere che le somme acquisite dall'imputata provenissero dall'ex marito e dal figlio (CORGNANI Renato) della stessa. Quanto alle rimesse operate dal figlio, non sarebbe comprensibile in che modo la Corte ne abbia ritenuto l'anteriorità rispetto ai fatti di causa e ne abbia determinato l'importo visto che anche il teste CACUCCI aveva ammesso tale circostanza. (Verbale 19 ottobre 2017 pagina 122 allegato n. 1 al ricorso) e che vi sarebbe un riscontro nelle trascrizioni dei messaggi WhatsApp PALILLO/PALUMBO (in cui la Pali/lo scrive: "Non gli hai detto che mio figlio e mio marito mi hanno dato più di 7.000 é' e la Palumbo risponde: "sì lo sa gliel'ho detto" - stralcio delle trascrizioni allegato n. 2 al ricorso).
La Corte non avrebbe nemmeno spiegato in che modo dovrebbe escludersi la veridicità delle dichiarazioni dello stesso CORGNANI Renato (figlio dell'imputata) ritenuto parzialmente attendibile. Sarebbe inoltre contraddittoria l'affermazione per cui vi sarebbe stato un accordo tra parte offesa e imputata protrattosi per lungo periodo della collaborazione utilizzata quale dimostrazione della natura estorsiva delle richieste sulle somme di pertinenza della persona offesa pagg. 31-31 della motivazione del provvedimento impugnato. Ulteriormente contraddittoria sarebbe la ritenuta inattendibilità della persona offesa nella parte in cui affermava essere stata mera lavoratrice in nero all'interno della ditta ASSENPLAST rispetto alla generale affermazione di attendibilità della stessa posto che tutta la vicenda ruotava sulla gestione delle somme della medesima ditta.
Inoltre, nemmeno la Corte territoriale sarebbe stata in grado di spiegare i motivi dei messaggi minacciosi di cui già il Tribunale non aveva saputo dare conto. Sul punto, la difesa segnala che tali motivi sarebbero assai rilevanti in quanto, pur mancando alcun riferimento nei messaggi a tale vicenda, l'imputata avrebbe scoperto che la persona offesa si era appropriato indebitamente di somme in contanti profittando della delega ad operare sui conti a sé intestati. Del resto, la Corte territoriale nemmeno stata in grado di spiegare perché l'imputata abbia affermato che la parte offesa l'aveva rovinata. 2.1.2.
Quanto alla contestata rapina. La difesa della ricorrente afferma essere rilevante il fatto che la PG fosse stata avvertita dalla persona offesa del fatto che avrebbe provveduto alla consegna del denaro divenuto poi oggetto della rapina e che il denaro fosse stato contrassegnato dalla stessa PG. Ciò escluderebbe alcuna coartazione della volontà della persona offesa. 2.2. Violazione degli articoli 533-605 codice di procedura penale. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte avrebbe scelto la tesi accusatoria senza "sgombrare il campo da dubbi di ragionevole dignità" proprio in conseguenza della mancata indicazione del movente dell'agire dell'imputata sul punto rimanendo qualificante il passaggio della motivazione della sentenza del Tribunale di Mantova che faceva riferimento a "un dubbio in ordine alla ragione dei messaggi".
3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto NOMEPG - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Con memoria depositata il 5 maggio 2021, la difesa dell'imputata ha contestato le conclusioni rassegnate dal PG e ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2.Va rilevato che la formulazione del motivo di ricorso non risulta supportata dal deposito integrale dei documenti cui il motivo fa riferimento. Deve al proposito ricordarsi che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Sez. 2, Sent. n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 - 01).
In particolare, sia lo scambio di messaggi whatsapp tra persona offesa e imputata, sia il i verbali delle testimonianze CACUCCI e ARGENTATI risultano allegati al ricorso per estratto senza dare conto della integralità delle deposizioni. Peraltro, dal testo dei messaggi WhatsApp risultano ampie tracce degli stessi rapporti che nell'ambito del motivo di ricorso vengono contestati e della esposizione debitoria nei confronti di terzi della persona offesa rispetto a vicende in cui risulta essere coinvolta anche l'imputata il che fornisce elemento che non solo non permette di attribuire efficacia decisiva tale trascrizione ma permette di individuare ampi profili di coerenza tra tale stralcio di trascrizione e la portata della motivazione per come contestata.
3. Priva di riscontro ed assertiva l'affermazione contenuta nel ricorso per cui l'imputata agiva per ottenere la restituzione di somme di cui la persona offesa si era indebitamente appropriata; nell'ambito delle trascrizioni depositate dalla stessa imputata risultano minacce in relazione ad ipotizzate false fatturazioni che non si comprende in che modo si ricolleghino a tale accusa. Sul punto, risulta logica e coerente anche la spiegazione data dalla Corte alla denuncia presentata dall'imputata quale escamotage per ridimensionare le accuse della persona offesa. Più in radice, manca la possibilità di individuare una corrispondenza tra quanto asseritamente oggetto di appropriazione indebita da parte della persona offesa e quanto richiesto ad ottenuto dall'imputata.
4. Ulteriormente logica e lineare risulta essere la motivazione del provvedimento impugnato allorché evidenzia che non è minimamente credibile la prospettazione per cui l'imputata avesse scoperto degli ammanchi di cui chiedeva a gran voce la restituzione e nello stesso tempo lasciasse che il denaro proveniente dal figlio transitasse attraverso la persona offesa.
5. Con specifico riferimento alla rapina, risulta irrilevante il fatto che la persona offesa avesse dato preventiva informazione alla PG di precedenti delitti e avesse fatto contrassegnare la somma poi consegnata all'imputata. Infatti, come già affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di estorsione, il fatto che la vittima dell'estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa. Il legislatore infatti prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla coartazione (Sez. 2^, Sent. n. 44319 del 18/11/2005 Rv. 232506). Di conseguenza esattamente la Corte territoriale, respingendo l'appello, ha escluso la rilevanza della circostanza opposta dal ricorrente.
6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) e mai opposta dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen