Sentenza — n. 32079/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI ricorsi sono inammissibili. 1.1 Quanto al ricorso di Erradi Jamal, deve rilevarsi che, ai fini della determinazione della pena base in relazione al più grave reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 7ww), il Tribunale aveva assunto quale limite edittale minimo di pena detentiva quello di 8 anni di reclusione, all'epoca vigente. La Corte del merito ha poi ravvisato il vincolo della continuazione tra il reato associativo, ritenuto nell'ambito del proc. riunito di cui alla sentenza n. 2451/18 con i reati fine, applicando per questi ultimi la pena in aumento di 3 anni e 10 mesi di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 c.p, art. 597 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32079/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Quanto al ricorso di Erradi Jamal, deve rilevarsi che, ai fini della determinazione della pena base in relazione al più grave reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 7ww), il Tribunale aveva assunto quale limite edittale minimo di pena detentiva quello di 8 anni di reclusione, all'epoca vigente. La Corte del merito ha poi ravvisato il vincolo della continuazione tra il reato associativo, ritenuto nell'ambito del proc. riunito di cui alla sentenza n. 2451/18 con i reati fine, applicando per questi ultimi la pena in aumento di 3 anni e 10 mesi di reclusione.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da BENTAJA YOUSSEF, nato in Marocco il 2.7.1981, SAADAOUI HMIDA, nato in Tunisia il 18.8.1983, ERRADI JAMAL, nato in Marocco 1'8.4.1989 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano il 13 luglio 2020; Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 30 aprile 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Saadoui Hmida ed Erradi Jamal e di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da Bentaja Youssef; Lette le conclusioni scritte del difensore di Erradi Jamal, che ha chiesto di accogliere il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 luglio 2020 la Corte d'appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a BENTAJA YOUSSEF per i reati di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 e a SAADAOUI HMIDA e ERRADI JAMAL in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori dei ricorrenti. Il difensore di ERRADI JAMAL ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio.
Premesso che la Sesta Sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio, attesa la necessità di rideterminare, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la pena inflitta per i reati fine, uniti nel vincolo della continuazione con il reato associativo, secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe espresso alcun supporto motivazionale sul tema fondamentale, individuato nella sentenza rescindente, e "l'aumento di pena, previsto per i reati fine, apparirebbe incongruo alle singole fattispecie di reato e parimenti contestabile e nella misura e nella scarna motivazione, in quanto frutto di un esercizio di un potere discrezionale svolto in spregio alla ratio sottesa all'istituto di cui all'art. 81 cpv c.p. che giustifica un trattamento sanzionatorio più mite rispetto ai casi ordinari di concorso materiale".
Il difensore di Saadoui Hmida e Bentaja Youssef ha dedotto - quanto al primo - violazione di legge e vizi della motivazione per avere la Corte territoriale determinato la pena in maniera sproporzionata ai fatti e per avere determinato la pena per la continuazione in anni uno di reclusione, al pari del Tribunale in sede di primo grado di giudizio, pur avendo operato una riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990. Quanto a Bentaja Youssef, il difensore ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stato applicato un aumento di pena a titolo di continuazione, pari ad anni uno di reclusione a fronte di anni 1 e mesi 2 di reclusione, applicati prima della sentenza rescindente, così svilendo il significato dell'intervento della Consulta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Quanto al ricorso di Erradi Jamal, deve rilevarsi che, ai fini della determinazione della pena base in relazione al più grave reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 7ww), il Tribunale aveva assunto quale limite edittale minimo di pena detentiva quello di 8 anni di reclusione, all'epoca vigente. La Corte del merito ha poi ravvisato il vincolo della continuazione tra il reato associativo, ritenuto nell'ambito del proc. riunito di cui alla sentenza n. 2451/18 con i reati fine, applicando per questi ultimi la pena in aumento di 3 anni e 10 mesi di reclusione.
La Sesta Sezione di questa Corte ha ravvisato la necessità di rideterminare la pena alla luce del mutato quadro edittale sanzionatorio conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello ha ridotto la pena applicata per i reati fine ad anni 3 e mesi 4 di reclusione e ciò alla luce del dictum della sentenza rescindente. Rispetto a tale determinazione le doglianze del ricorrente sono del tutto generiche, atteso che esse fanno richiamo a principi generali, senza alcuna specifica indicazione delle ragioni per cui la pena, in concreto inflitta, debba ritenersi non congrua rispetto alla gravità dei reati e violativa dei parametri di cui all'art. 133 c.p. 1.2 Le doglianze, formulate da Saadoui Hmida, oltre che prive di specificità nella parte in cui censurano la non congruità della pena, sono manifestamente infondate laddove deducono la violazione di legge, che, pur se non espressamente enunciato, deve intendersi fare riferimento al divieto di reformatio in peius.
Al riguardo questa Corte (Sezioni Unite n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653) ha affermato che non viola il divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene quando la regiudicanda satellite diventa quella più grave o quando — come avvenuto nel caso in esame - cambia la qualificazione giuridica), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.
Nessuna violazione del divieto di reformatio in peius si è dunque verificata nel caso in esame. 1.3 Le doglianze, sollevate da Bentaja Youssef, sono del tutto generiche, atteso che esse ripercorrono le decisioni assunte sulla pena dai Giudici del merito sino ad arrivare alla pronuncia impugnata, censurata però senza alcuna specifica indicazione delle ragioni per cui la riduzione della pena, operata in concreto, debba ritenersi non congrua alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.
2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 30 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli CAmenico Gallo ek--I DEPOSITATO :,r1,nr,!.'rrEt..1.FRIA SECON3i:,