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Sentenza — n. 32078/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32078/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32078/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dell'art. 648 c.p. e, in subordine, all'omessa riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 712 c.p. La Corte territoriale non avrebbe considerato che con i motivi aggiunti e la documentazione allegata si erano spiegate le ragioni della detenzione dei mezzi, i quali erano stati affidati in custodia da parte della società SIEME s.r.l. per interventi riparatori; il nominativo di Francesco Spina, che aveva consegnato i beni, era stato effettuato non appena era stata ritrovata la documentazione anzidetta;

Regesto Legislator

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art. 648 c.p, art. 712 c.p, art. 606 c.p, art. 468 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32078/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte ha analizzato anche la documentazione prodotta e ha motivato in ordine alle ragioni per cui dovesse ritenersi inattendibile (v. f. 4 e 5 della sentenza impugnata), pervenendo così a ritenere integrato in tutti gli elementi il delitto di ricettazione. Alla luce di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le doglianze, articolate nel primo motivo, non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 c.p.p.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità.

Parole chiave

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lettera di vettura responsabilità del vettore falsità in documenti di servizio infrazione commessa per negligenza ricettazione assicurazione RC dei veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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art. 648 c.p
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dell'art. 648 c.p.
art. 712 c.p
e, in subordine, all'omessa riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 712 c.p.
art. 606 c.p
art. 468 c.p
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINGOLLA LUCA ATTILIO, nato ad Avetrana H 5 marzo 1946 avverso la sentenza n. 818/2019, emessa il 13 settembre 2019 dalla Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 30 aprile 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 13 settembre 2019 la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza emessa il 30 maggio 2018 dal Tribunale di Taranto, con cui MINGOLLA LUCA ATTILIO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione di due autofurgoni. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:

1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dell'art. 648 c.p. e, in subordine, all'omessa riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 712 c.p. La Corte territoriale non avrebbe considerato che con i motivi aggiunti e la documentazione allegata si erano spiegate le ragioni della detenzione dei mezzi, i quali erano stati affidati in custodia da parte della società SIEME s.r.l. per interventi riparatori; il nominativo di Francesco Spina, che aveva consegnato i beni, era stato effettuato non appena era stata ritrovata la documentazione anzidetta;

2) mancanza o manifesta illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rinnovazione dibattimentale mediante l'escussione di colui che avrebbe fornito la documentazione e i mezzi all'imputato;

3) vizi della motivazione per la mancata esclusione della recidiva in virtù della non accresciuta pericolosità sociale del ricorrente;

4) vizi della motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti. All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Riguardo al primo motivo deve premettersi che questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265) è ferma nel ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa f Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo ad un onere non probatorio ma di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. un., n. 35535 del 12 luglio 2007, Rv. 236914).A tali principi, nel caso in esame, si sono uniformati entrambi i Giudici del merito, i quali hanno evidenziato che nell'officina meccanica dell'imputato sono stati trovati due veicoli, oggetto di furto, della cui disponibilità l'imputato non ha fornito un'attendibile giustificazione.

La Corte d'appello ha rimarcato che era singolare che entrambi i furgoni, di cui si era denunziato il furto nelle medesime circostanze spaziotemporali, necessitassero contemporaneamente di interventi riparatori da parte dell'imputato. Ha aggiunto che la specificazione che a consegnare i mezzi fosse stato Spina Francesco era avvenuta dopo sei anni di distanza dai fatti e ciò rendeva "ancora più sospetta la condotta dell'imputato" "che non si vede quale ragione avesse per tacere tale banale dato per tanto tempo, che, ove noto, avrebbe consentito all'autorità giudiziaria e, prima ancora agli inquirenti, le necessarie verifiche".

La Corte ha analizzato anche la documentazione prodotta e ha motivato in ordine alle ragioni per cui dovesse ritenersi inattendibile (v. f. 4 e 5 della sentenza impugnata), pervenendo così a ritenere integrato in tutti gli elementi il delitto di ricettazione. Alla luce di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le doglianze, articolate nel primo motivo, non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 c.p.p.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 1.2 Il secondo motivo è privo di specificità. Come già chiarito da questa Corte, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità, conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p. (Sez.

TI, n. 41808 del 27 settembre 2013, Rv. 256968); la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale, posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. VI, n. 1256 del 28 novembre 201.3, Rv. 258236).

Dimostrazione, questa, che il ricorrente non ha fornito. 1.3 Il terzo motivo non è consentito, non essendo stato sollevato in appello alcuna doglianza in ordine alla recidiva. 1.4 Il quarto motivo è privo di specificità. La Corte territoriale ha ritenuto corretto il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, "in ragione dei precedenti penali e, in particolare, dei 2 specifici per furti, indici di particolare inclinazione del Mingolla a commettere reati contro il patrimonio". Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931).

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 30 aprile 2