Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31955/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court corrects appellate judge designation for material error in sentencing device.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31955/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court ordered the transmission of case files to the Lecce Appellate Court's Single Penal Section to correct a material error in the sentencing device. The Appellate Court had initially identified two potential errors but delayed transmission to the Supreme Court for over a year and a half. The Court ruled that the Single Penal Section, not the Promiscuous Section, was the proper judge of appeal under Article 130 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 130 cod. proc. pen.; The judge of appeal designated for correcting material errors in a sentencing device must be the current competent appellate section, determined by prevailing tabular dispositions.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction sentencing device amendment judge of appeal designation Criminal Procedure Code appellate jurisdiction transfer revisione processuale correzione di errore materiale ritardi procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130 cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 5615 del 17/11/2020
Sez. 2, n. 5615 del 17/11/2020, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza emessa in data 13/02/2019 dalla Corte d'Appello di Lecce — Sezione Promiscua nel procedimento a carico di:

1) CARUCCI Anna Maria, nata a Ceglie Messapica il 23/12/1969 2) CARUCCI Martino, nato a Ceglie Messapica il 23/02/1965 3) PRETE Domenica, nata ad Ostuni il 23/01/1970 4) CARUCCI Pietro, nato a Ceglie Messapica il 13/05/1962 5) MONTANARO Rosa Tommasina, nata a Cecilie Messapica il 18/03/1936 6) LA PORTA Giovanni, nato a Fasano il 01/12/1961 7) CARAMIA Isabella, nata a Fasano il 09/08/1965 8) MELAROSA Vincenzo, nato a Fasano il 02/11/1954 9) DE MATTEIS Cosima, nata a Torre Santa Susanna il 09/05/1955 10) CUCCI Angela, nata a Fasano il 21/09/1954 11) SOLLAZZO Salvatore, nato a Torre Santa Susanna il 30/05/1955 12) MONTICELLI Palmira, nata a Erchie il 07/03/1963;

13) SOLLAZZO Vito Antonio, nato a Mesagne il 25/04/1987 14) SOLLAZZO Caterina Cecilia, nata a Mesagne il 13/04/1984

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il provvedimento di trasmissione degli atti a questa Suprema Corte, emesso in data 26/01/2021 dalla Corte d'Appello di Lecce - Sezione Promiscua; Lette le memorie depositate dai difensori; rilevato che, dal provvedimento di trasmissione, emerge che la Sezione Promiscua aveva d'ufficio ritenuto la sussistenza di due diverse ipotesi di errore materiale contenute nel dispositivo della sentenza richiamata in epigrafe, ed aveva fissato all'uopo l'udienza camerale per la correzione, con decreto del 18/06/2019; rilevato che, dopo alcuni rinvii della predetta udienza camerale richiamati nel provvedimento, la Sezione Promiscua ha ritenuto - ad oltre un anno e mezzo di distanza - di trasmettere gli atti per la correzione a questa Suprema Corte, individuata quale giudice dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.130 cod. proc. pen.; rilevato che tale trasmissione è peraltro avvenuta alcuni mesi dopo l'emissione, da parte di questa Sezione, della sentenza di annullamento della sentenza di cui in epigrafe, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo giudizio (cfr.

Sez. 2, n. 5615 del 17/11/2020, dep. 2021); rilevato che, con separato provvedimento emesso in data 31/03/2021, questa Sezione ha precisato che il rinvio doveva intendersi effettuato - sulla scorta delle vigenti disposizioni tabellari - alla Sezione Unica Penale della Corte d'Appello di Lecce; ritenuto pertanto che il "giudice dell'impugnazione", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 130 cod. proc. pen., deve essere attualmente individuato nella predetta Sezione Unica Penale, alla quale devono pertanto essere trasmessi gli atti (impregiudicata, ovviamente, ogni valutazione sulla effettiva esistenza dei denunciati errori materiali e sulla possibilità di intervenire sul dispositivo della sentenza annullata)

P.Q.M.

Dispone trasmettersi agli atti alla Corte d'Appello di Lecce - Sezione Penale. Così deciso il 9 luglio 2021 Il Consigliere estensore idente Vittorio i3azienz