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Ordinanza — n. 31953/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after the 45-day appeal period expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31953/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline. The appellant submitted the request on October 13, 2020, whereas the deadline expired on October 8, 2020, despite a period of suspension for the COVID-19 pandemic. The court held that the suspension did not extend the appeal period, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible, even if the period was interrupted by a suspension measure, as the suspension does not extend the time limit for filing the appeal.

Parole chiave

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criminal appeal statutory deadline COVID-19 suspension inadmissible appeal time limit extension atto tardivo ritardo ingiustificato proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Totta Paolo, nato a San Marco in Lamis il 17/04/1976, avverso la sentenza del 21/02/2020 della Corte di Appello di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Perugia, in sede di giudizio abbreviato e di rinvio dalla Corte di cassazione, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Ancona del 14 luglio del 2016, confermava la responsabilità del ricorrente per detenzione e cessione di sostanza stupefacenti riducendo la pena inflittagli in primo grado.

2. Ricorre per cassazione Totta Paolo ma il ricorso è inammissibile per tardività. La sentenza impugnata è stata emessa il 21 febbraio del 2020 e risulta depositata il 22 maggio successivo in periodo di sospensione da Covid 19.Pertanto, dei novanta giorni disponibili in quanto indicati dal giudice, sono stati utilizzati solo quelli dal 21 febbraio all'8 marzo 2020 (16 giorni, tenuto conto che il 2020 era anno bisestile). I residui giorni, in numero di 74, riprendevano a decorrere dal 12 maggio 2020 fino al 24 luglio successivo. Il 24 luglio era cominciato a decorrere il termine per l'impugnazione di 45 giorni, per il calcolo del quale deve tenersi conto del periodo di sospensione feriale (7 giorni tra il 24 luglio ed il 31 luglio e 38 dal primo di settembre all'8 di ottobre).

Il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro l'8 ottobre 2020, mentre risulta depositato I 13 ottobre. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio Il Consigliere estensore Giuseppe Sgadarí DEPOSITATO IN CANCELLERIA SEC _ ........... . ..