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Sentenza — n. 31951/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding sufficient evidence and concrete danger of reoffending.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31951/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Guttadauro Pino against a detention order issued by the Tribunal of Cagliari. The defendant argued that the evidentiary basis for his guilt was insufficient and that the court failed to consider his marginal role in the planned robbery. The court held that the lower tribunal correctly evaluated the circumstantial evidence and the defendant's criminal history to establish a concrete and current danger of reoffending, rendering the detention measure appropriate and necessary.

Regesto Legislator

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Art. 56, 81, 110, 628 c.p.; Art. 277 c.p.p.: The Court of Cassation affirms that a detention order is lawful when the lower court provides a coherent motivation linking specific factual elements to a qualified probability of guilt and a concrete danger of reoffending, rejecting appeals based solely on the defendant's subjective opinion regarding the adequacy of the measure.

Parole chiave

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custodia cautelare in carcere pericolo di reiterazione dei reati grave quadro indiziario concorso in tentata rapina motivation of detention order discretionary powers of judges proportionality of preventive measures permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56, 81, 110, 628 c.p.
Art. 277 c.p.p.
Art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 192 c.p
In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 c.p.p.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
art. 273 c.p
Questo Collegio, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p.
art. 606 c.p
Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUTTADAURO PINO nato a NISCEMI il 04/03/1957 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ex art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; esaminate le conclusioni scritte ai sensi della citata norma formulata dall' Avvocato Luciano Picchi nell' interesse dell'indagato il quale ha concluso per l'accoglimento della proposta impugnazione

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4 Febbraio 2021 il Tribunale di Cagliari, pronunziando sulla richiesta di riesame presentata da Guttadauro Pino avverso l'ordinanza del 24/12/2020 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 628 commi 1 e 3 n.1) c.p., rigettava l'impugnazione. Il tribunale del riesame riteneva sussistente un grave quadro indiziario a carico del Guttadauro il quale risultava avere garantito un supporto logistico al gruppo di soggetti organizzatisi per il compimento di una rapina finalizzata alla appropriazione di un ingente quantitativo di denaro custodito presso il caveau della Mondialpol di Cecina (LI). I giudici ritenevano, poi, sussistenti le esigenze cautelari ed adeguata la misura della custodia i nfra m u ra ria .

2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di concorso in tentata rapina contestato, quanto alle esigenze cautelari (non risultando indicate le ragioni giuridicamente apprezzabili in relazione alla ritenuta sussistenza di una situazione di concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati) e relativamente alla adeguatezza della misura.

Lamenta che non sussistevano significativi elementi indiziari a suo carico dal momento che non era emerso che egli fosse direttamente coinvolto nella pianificazione della rapina in questione né che fosse a conoscenza del proposito criminoso del gruppo e che il tribunale del riesame non aveva in alcuno modo preso in considerazione il dato istruttorio emerso, dedotto con memoria in atti, secondo cui il gruppo aveva chiaramente escluso il Guttadauro dall' operazione de qua né aveva considerato che, in ogni caso, il ruolo del predetto era del tutto indefinito e, comunque, totalmente marginale.

Evidenzia, poi, che difettava la prova di elementi specifici e concreti da cui desumere il pericolo di recidivanza e che la motivazione era del tutto carente quanto alla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, costituente la extrema ratio. Rileva, in particolare, che la motivazione adottata sul punto era apodittica e basata su mere congetture.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto le censure proposte sono in parte prive di fondamento ed in parte generiche o, comunque, manifestamente infondate.

2. Va osservato che il ricorrente contesta in primo luogo, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione.

Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). 2.1.

In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 c.p.p.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questo Collegio, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama l'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)":

Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731. Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass.

Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). Ed, ancora, in relazione a quanto si evidenzierà qui di seguito, deve precisarsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501).Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro.

Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 2.2.

I giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto da numerose intercettazioni ambientali e telefoniche il cui contenuto è stato richiamato ed analiticamente vagliato. Sulla base di tali elementi i giudici, con una ricostruzione in fatto che non è nè carente nè illogica nè contraddittoria, hanno evidenziato che sussisteva una solida piattaforma indiziaria attestante il pieno coinvolgimento del Guttadauro nei fatti criminosi in esame.

In particolare, il tribunale, interpretando logicamente il materiale captativo analiticamente richiamato, ha ricostruito come il Guttadauro, con la collaborazione del coindagato Dessì, aveva custodito le armi nel capannone da lui affittato e aveva persino osservato stabilmente i turni delle guardie della Mondialpol, attività entrambe di sicuro rilievo per il compimento della rapina programmata, escludendo, con congrua ed adeguata ricostruzione in fatto (v. f.

26) che ad un certo punto dei preparativi il Guttadauro fosse stato escluso dall' operazioni criminosa. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni citate, sono state interpretate, come già evidenziato, nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni sotto il profilo della sussistenza di un grave quadro indiziario dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, D'Andrea e altri, Rv. 26838901).I giudici di merito hanno, pure, chiarito con adeguata motivazione le ragioni per le quali la lettura alternativa fornita dalla difesa non fosse condivisibile.

Non può, per altro verso, sottacersi che rispetto alle numerose intercettazione richiamate il ricorrente ha mosso contestazioni totalmente generiche senza confrontarsi in alcun modo con l'articolato tessuto motivazionale. 2.3. Ben può allora affermarsi che da tutte le circostanze di fatto emerse, indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alla condotta contestata e ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato in questione al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame.

3. Appaiono infondati anche i motivi relativi ai requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari nonchè in ordine alla adeguatezza della misura cautelare applicata. 3.1 Sul punto il Tribunale del riesame ha puntualmente evocato in modo specifico, con una motivazione congrua ed adeguata (v. ff. 35-37) e, pertanto, non censurabile in questa sede, gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, logicamente desunti dalla circostanza che il ricorrente era risultato "perfettamente inserito all' interno di un gruppo di criminali professionisti, costantemente dediti ad attività delittuose estremamente gravi e pericolose".

Sotto questo profilo il tribunale ha posto l'accento, fondatamente, sul contesto in cui l'indagato ha continuato a muoversi dopo il fallimento della rapina pianificata alla Mondialpol continuando a mantenere stretti rapporti con altri membri della banda nonché sul dato significativo relativo ai plurimi precedenti penali dello stesso, idonei a giustificare una prognosi negativa sulla capacità dell'indagato di astenersi dal commettere attività delittuose. 3.2. Nell'ordinanza impugnata, con motivazione congrua e corretta, sono state anche specificate adeguatamente le ragioni per le quali non era possibile adottare una misura meno afflittiva.

A fronte di una motivazione congrua e logica, la difesa dell' indagato nel ricorso che in questa sede ci occupa si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la possibilità di concessione degli arresti domiciliari senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mand