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Sentenza — n. 31950/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31950/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31950/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pistoia, in sede cautelare, rigettava l'appello proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza del 5 novembre del 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva, a sua volta, respinto l'istanza di dissequestro di somme di danaro fino al valore di circa 4 milioni di euro oggetto della misura ablativa del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente in relazione al reato di riciclaggio contestato alla ricorrente, somme individuate quale profitto del reato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31950/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ordine al secondo motivo, deve ricordarsi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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impiego illecito di valori patrimoniali confisca dei beni beni sequestrati contestazione della realizzazione riciclaggio di capitali valorizzazione dei rifiuti
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Alessi Angela, nato a Palermo il 14/06/1980, avverso l'ordinanza del 17/12/2020 del Tribunale di Pistoia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentiti i difensori, avv. Eugenio Bisceglia e Giovanni Maria Flora, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pistoia, in sede cautelare, rigettava l'appello proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza del 5 novembre del 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva, a sua volta, respinto l'istanza di dissequestro di somme di danaro fino al valore di circa 4 milioni di euro oggetto della misura ablativa del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente in relazione al reato di riciclaggio contestato alla ricorrente, somme individuate quale profitto del reato.

Alla ricorrente, nella qualità di amministratrice della I & G s.r.I., viene contestato di aver monetizzato carburante sottratto alla imposizione fiscale dopo averlo ricevuto dalla società FF Oil s.r.l. per un importo complessivo pari ad euro 4.006.286,11 rivendendolo attraverso i propri distributori e reimpiegandone il controvalore economico in alcune operazioni di acquisto di beni immobili (cfr. fg. 12 del provvedimento impugnato). Il Tribunale, prima di affrontare il merito della vicenda, riteneva di rigettare anche la richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare per la mancata osservanza della disciplina introdotta dalla legislazione emergenziale dovuta a Covid 19 in ordine alla trattazione dei procedimenti in materia penale.

2. Ricorre per cassazione Alessi Angela, deducendo:

1) violazione di legge e apparenza della motivazione per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la questione processuale inerente alla inefficacia della misura fosse coperta da giudicato cautelare, dal momento che avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'originaria richiesta di riesame, era stato proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile solo perché depositato presso la cancelleria di un giudice diverso da quello che aveva emesso la misura cautelare;

2) violazione di legge e apparenza della motivazione in ordine alla astratta configurabilità del reato, tenuto conto che la difesa avrebbe provato, attraverso documentazione bancaria, che le operazioni commerciali tra la società amministrata dalla ricorrente e quella alla quale era attribuita la commissione dei reati presupposti di natura fiscale (riconducibile al coimputato Lenzo Filippo) fossero state lecite e non avessero determinato quel disavanzo posto alla base della contestazione di riciclaggio;

3) violazione di legge con riguardo alla individuazione del profitto confiscabile e della sua entità, da differenziare rispetto a quella relativa al profitto del reato presupposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo motivo, la questione posta dalla ricorrente, come ha segnalato il Tribunale, è stata oggetto di precedente appello cautelare (su differente provvedimento del Giudice per le indagini preliminari), che non risulta impugnato con ricorso per cassazione ed il cui esito definitivo consente di ritenere precluso un nuovo esame in questa sede di identica problematica (cfr. ord. Tribunale di Pistoia in sede di appello N. 29/20 dell'11.6.2020). Sulla esistenza di tale preclusione processuale la ricorrente, non a caso, ha preferito sorvolare.

2. In ordine al secondo motivo, deve ricordarsi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

La ricorrente, peraltro in maniera estremamente generica, tenta di contestare gli assunti del Tribunale in ordine alla astratta configurabilità del reato, senza richiamare l'amplissima motivazione del provvedimento impugnato, che si è soffermato sugli stratagemmi compiuti dall'indagata per reimmettere nel circuito economico sano, attraverso operazioni apparentemente lecite, il carburante illecitamente sottratto alle imposizioni fiscali ottenuto dalla società riferibile al coindagato Lenzo, attraverso la rivendita di esso per il tramite di propri distributori, nonché al reimpiego del danaro ricavato dalla vendita del carburante per acquistare dei beni che poi, attraverso fittizie operazioni, rientravano nella disponibilità del Lenzi (fg. 12 e segg. del provvedimento impugnato).

La circostanza che il Tribunale non abbia valutato la documentazione bancaria attestante i rapporti tra la società amministrata dalla ricorrente e quella del Lenzi, più che alla astratta configurabilità del reato, è volta a mettere in luce un presunto vizio motivazionale - che peraltro si scontra con quanto affermato dal Tribunale ai fgg. 29 e 30 dell'ordinanza a proposito dell'esame di attestazione bancarie di bonifico - non deducibile in questa sede ed attinente al merito del giudizio.

3. Anche il terzo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata ha, a più riprese, sottolineato che il profitto del reato presupposto era consistito nel carburante che la società del Lenzi aveva incamerato compiendo illeciti fiscali (cfr., per esempio, fgg. 12 e 28 del provvedimento), mentre il profitto del reato di riciclaggio era la somma di danaro ottenuta dalla ricorrente attraverso la vendita del carburante che il Lenzi aveva corrisposto alla di lei società, poi successivamente oggetto di reimpiego per l'acquisto di beni immobili. Ne consegue che la questione posta dalla difesa sulla mancata differenziazione tra il profitto del reato presupposto ed il profitto del reato di riciclaggio non ha ragion d'essere, anche in relazione alla indicazione del quantum, posto che dalla vendita del bene di illecita provenienza riveniente dal reato presupposto (il carburante), la ricorrente aveva ottenuto la somma di circa 4 milioni di euro prima indicata, poi oggetto di ulteriore reimpiego. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio 17.06.2021 Il Consigliere estens