Sentenza — n. 31949/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 23 gennaio del 2021, avente ad oggetto un autocarro Fiat, in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod.pen., essendo stato detto mezzo utilizzato dal ricorrente per occupare suolo pubblico in quanto da tempo risalente adibito alla vendita di ricambi ed accessori per auto su una sede stradale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31949/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al secondo motivo, deve ricordarsi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Chafik El Mehdi, nato in Marocco il 20/03/1995, avverso l'ordinanza del 18/02/2021 del Tribunale di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 23 gennaio del 2021, avente ad oggetto un autocarro Fiat, in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod.pen., essendo stato detto mezzo utilizzato dal ricorrente per occupare suolo pubblico in quanto da tempo risalente adibito alla vendita di ricambi ed accessori per auto su una sede stradale.
2. Ricorre per cassazione l'indagato, deducendo:
1) violazione di legge in ordine alla astratta configurabilità del reato, non avendo il Tribunale considerato che non si sarebbe verificata alcuna invasione finalizzata alla occupazione del suolo pubblico, posto che il "veicolo non ha perso le sue caratteristiche di mezzo destinato alla circolazione", sicché la condotta contestata non costituirebbe illecito penale ma amministrativo;
2) vizio della motivazione per avere il Tribunale ritenuto irrilevante il possesso in capo all'indagato della autorizzazione al commercio in forma itinerante, possesso che, invece, il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è p=iftestenniented~ato. ena '0(n ‘1^0 1.11 ricorrente contesta l'astratta configurabilità del reato deducendo argomenti di fatto che non tengono conto del tenore di quella parte del provvedimento impugnato nella quale il Tribunale ha spiegato la ragione per la quale la contestazione accusatoria avesse la sua ragion d'essere; vale a dire la circostanza che i I furgone oggetto di sequestro era stabilmente posto in uno stesso luogo della sede stradale da lunghissimo tempo, addirittura dal 2016 rispetto al sequestro del 2021, sostanzialmente perdendo la sua funzione di mezzo destinato alla circolazione e divenendo un bene fisso destinato alla vendita di ricambi per auto. Nel che, l'astratta configurabilità del reato, integrato da una invasione di suolo pubblico per un tempo apprezzabile (Sez. 2, n. 11544 del 08/02/2011, Maddii, Rv. 249887.
2. Quanto al secondo motivo, deve ricordarsi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in udicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).
Nel caso in esame, il ricorrente postula una presunta contraddittorietà motivazionale del provvedimento impugnato rispetto a quello genetico emesso dal Giudice per le indagini preliminari, vizio non deducibile in questa sede. La irrilevanza dell'eventuale possesso di una autorizzazione alla vendita ambulante in capo al ricorrente è stata, del resto, ampiamente evidenziata dal Tribunale con le precisazioni di cui al primo motivo di ricorso, in relazione all'utilizzo concreto del bene in sequestro. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio 7.06.2021 Il Consigliere estensore ente Giuseppe Sgadari rei la 'oro rvr ti2oL D