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Sentenza — n. 31948/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31948/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31948/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Matera, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale il 13 gennaio 2021, con il quale erano state sottoposte a sequestro probatorio 51 pratiche relative al passaggio di proprietà di automobili per le quali, in relazione a diverse anomalie riscontrate dalla polizia giudiziaria, è stato ipotizzato a carico dell'indagato, titolare di una agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche, il reato di truffa aggravata in ordine al mancato versamento alla Amministrazione Provinciale di Matera della imposta dovuta per i trasferimenti di proprietà delle autovetture.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31948/2021 — snpen · Corte di Cassazione: i rum v\A t gmyrs),e I vl k,,,c~, fovaoxo ,A o1 o tA. L4A CAAA k, O e Il ricorso èYrnanifestannente infondato. 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo pe ri violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Coillegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.

Parole chiave

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sequestro di un veicolo confisca dei proventi di reato trasferimento dell'imposta trasmissione automatica di mezzi di prova inchiesta per appropriazione indebita distrazione di valori patrimoniali
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Guida Vincenzo, nato a Matera il 19/10/1989, avverso l'ordinanza del 10/02/2021 del Tribunale di Matera, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Matera, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale il 13 gennaio 2021, con il quale erano state sottoposte a sequestro probatorio 51 pratiche relative al passaggio di proprietà di automobili per le quali, in relazione a diverse anomalie riscontrate dalla polizia giudiziaria, è stato ipotizzato a carico dell'indagato, titolare di una agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche, il reato di truffa aggravata in ordine al mancato versamento alla Amministrazione Provinciale di Matera della imposta dovuta per i trasferimenti di proprietà delle autovetture.

2. Ricorre per cassazione Guida Vincenzo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione tenuto conto che il provvedimento di sequestro non conterrebbe alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali le pratiche automobilistiche oggetto della misura reale siano da configurare come corpo del reato o cose pertinenti al reato e tale vizio genetico non avrebbe potuto essere colmato dal Tribunale sostituendosi al Pubblico ministero. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto, altresì, della rilevanza del ravvedimento operoso posto in essere dal ricorrente e della insussistenza del reato tenuto conto di quanto "espressamente chiarito dall'ACI", essendosi trattato di un mero e consentito ritardo nell'adempimento, idoneo al più a determinare l'irrogazione di sanzioni amministrative a carico dell'istante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

i rum v\A t gmyrs),e I vl k,,,c~, fovaoxo ,A o1 o tA. L4A CAAA k, O e Il ricorso èYrnanifestannente infondato. 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo pe ri violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Coillegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.

U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

2. Nel caso in esame, il profilo relativo alla sola violazione di legge - inerente alla presunta assenza di ogni motivazione del provvedimento genetico di sequestro probatorio - è del tutto insussistente, dal momento che, come ha spiegato correttamente il Tribunale nel suo provvedimento, nel capo di incolpazione hiN provvisorio si fa riferimento esattamente a quelle 51 pratiche automobilistiche che presentavano le anomalie indicate nella contestazione (accomunate dal fatto di non avere determinato il corretto pagamento della imposta dovuta da parte del ricorrente) e che erano state oggetto del sequestro a seguito di perquisizione presso l'agenzia dell'indagato, in ciò rinvenendosi, con evidente chiarezza (non sfuggita allo stesso interessato che aveva subito consegnato le pratiche incriminate alla polizia) la natura dei documenti come di cosa pertinente al reato il cui esame approfondito si rendeva necessario per acclarare l'ipotesi investigativa.

Si è, dunque, nel pieno rispetto del principio di diritto secondo cui il provvedimento di sequestro del corpo del reato o di cose pertinenti al reato deve contenere una motivazione, seppure succinta (Sez. U, n. 36072 del 2018, Botticelli). In tal caso, va pure ribadita la regola, estendibile al caso in esame, secondo cui la motivazione del provvedimento di convalida da parte del Pubblico ministero del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale di evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329;

Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008, Salvatori, Rv.241881). E tanto occorre rapportare ad una analisi concreta della specifica incolpazione e della finalità probatoria ad essa connessa, onere assolto nella specie attraverso il riferimento alle 51 pratiche incriminate. L'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto nullo il decreto con cui il pubblico ministero, in relazione al delitto previsto dall'art.356 cod. pen., aveva sequestrato a fini probatori tutta la corrispondenza intercorsa tra progettista e responsabile del procedimento, limitandosi a richiamare gli articoli di legge e ad enunciare il tempo e il luogo di commissione dei fatti, senza, tuttavia, descrivere questi ultimi e senza indicare le ragioni per cui i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose a esso pertinenti) (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781).3.

Il Tribunale, per altro verso, ha indicato l'astratta configurabilità del reato contestato, ritornando a puntualizzare le anomalie che presentavano le pratiche, di svariato genere ma tutte finalizzate al mancato pagamento della imposta (IPT). Il fatto che il ricorrente abbia posto in essere un ravvedimento operoso - allo stato non dimostrato con documenti inerenti a tutte le pratiche - ovvero fosse passibile solo di una sanzione per il ritardo nel pagamento della imposta, anch'esso allo stato non dimostrato, rimangono asserzioni che ineriscono alla eventuale insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma non alla astratta configurabilità del reato, ampiamente enucleata dal provvedimento impugnato nella parte in cui ha adombrato, per incidens, finanche un reato più grave.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consigli 17.06.2021 Il Consigliere estensore ente Giusepp