Sentenza — n. 31947/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADe Luca Carmela ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato il sequestro della somma di C 6.400,00 rinvenuta nel corso della perquisizione locale eseguita a carico del coniuge Moccia Angelo, in forza del provvedimento con cui il Gip dello stesso tribunale ha disposto, nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Moccia Angelo per il delitto di estorsione, il sequestro preventivo della maggior somma di C 300.000 quale profitto del reato al medesimo contestato. Deduce la violazione di legge stante "l'assenza grafica di motivazione circa la esclusiva proprietà della somma in capo a Moccia Angelo e per assenza grafica della motivazione sul punto".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 355 cod. proc. pen, art. 250 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31947/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, premesso che la somma era stata rinvenuta dai CC in sede di perquisizione dell'abitazione che la ricorrente condivide con il marito Moccia Angelo, il verbale di sequestro - che non risulta essere mai stato convalidato ex art. 355 cod. proc. pen. - non menzionava le ragioni per le quali l'importo dovesse ritenersi riferibile al Moccia piuttosto che alla ricorrente, la quale si trova in regime di separazione dei beni e dispone di autonomi redditi. Inoltre, difettava del tutto qualsiasi motivazione sul punto nel decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LUCA CARMELA nato a AFRAGOLA il 15/10/1961 avverso l'ordinanza del 17/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del sostituto P.G. Delia Cardia
RITENUTO IN FATTO
1. De Luca Carmela ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato il sequestro della somma di C 6.400,00 rinvenuta nel corso della perquisizione locale eseguita a carico del coniuge Moccia Angelo, in forza del provvedimento con cui il Gip dello stesso tribunale ha disposto, nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Moccia Angelo per il delitto di estorsione, il sequestro preventivo della maggior somma di C 300.000 quale profitto del reato al medesimo contestato. Deduce la violazione di legge stante "l'assenza grafica di motivazione circa la esclusiva proprietà della somma in capo a Moccia Angelo e per assenza grafica della motivazione sul punto".
In particolare, premesso che la somma era stata rinvenuta dai CC in sede di perquisizione dell'abitazione che la ricorrente condivide con il marito Moccia Angelo, il verbale di sequestro - che non risulta essere mai stato convalidato ex art. 355 cod. proc. pen. - non menzionava le ragioni per le quali l'importo dovesse ritenersi riferibile al Moccia piuttosto che alla ricorrente, la quale si trova in regime di separazione dei beni e dispone di autonomi redditi. Inoltre, difettava del tutto qualsiasi motivazione sul punto nel decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip.
Tale vizio era altresì ravvisabile nello stesso provvedimento impugnato, avendo il Tribunale del riesame dato per scontato che la somma fosse di Moccia Angelo ed operandosi, dinanzi a tale carenza, un'inversione non consentita dell'onere della prova giungendo ad esigere dalla ricorrente la dimostrazione dell'invocata piena ed esclusiva titolarità della somma sequestrata (peraltro fornita con l'allegazione della provenienza da proventi di canoni di locazione), onere che, invece, doveva gravare sull'accusa.
2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta del 20/5/2021, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante la manifesta infondatezza dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato. 3.1. Anzitutto va escluso, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo di causa, che l'operato sequestro della somma di denaro dovesse essere sottoposto a convalida ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen. Invero, sebbene nel caso in esame, per come correttamente evidenziato dai difensore, nei confronti del Moccia Angelo e della ricorrente sia stata disposta anche una perquisizione finalizzata al sequestro delle cose pertinenti al reato, in forza di un autonomo decreto emesso dal P.M. procedente ex art. 250 cod. proc. pen., va tuttavia al contempo rilevato che, per quanto specificato dai Carabinieri nel verbale di sequestro, il vincolo reale sulla somma in oggetto è stato disposto anche in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma in data 25/9/2020 che, alla pagina 96 (espressamente richiamata nel verbale), disponeva il sequestro preventivo nei confronti del Moccia Angelo della somma di C 300.000, ritenuta quale profitto del delitto estorsivo per cui è stato emesso il titolo cautelare personale nei confronti di detto indagato (ed il correlativo decreto di sequestro preventivo) esclusivamente nei confronti di detto indagato e non della ricorrente (del tutto estranea a tale ipotesi di reato), ragione per cui correttamente il Tribunale ne ha affermato la legittimazione della ricorrente come terza interessata che assume la proprietà esclusiva della somma sequestrata al Moccia Angelo.
Essendo, dunque, il sequestro della somma avvenuto in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Roma nessuna convalida era dovuta. Si tratta, infatti, per come osservato dal P.G. nella requisitoria scritta, di sequestro su una somma individuata in sede di esecuzione dalla polizia giudiziaria e vincolata con verbale che, in quanto frutto di attività di mera esecuzione, non aveva necessità evidentemente di convalida del pubblico ministero. 3.2. Quanto, poi, all'assenza di motivazione in ordine alla riconducibilità del denaro sequestrato al Moccia Angelo piuttosto che alla ricorrente, l'ordinanza impugnata ne ha asseverato la disponibilità esclusiva del Moccia sul rilievo che la somma è stata rinvenuta all'interno della sua abitazione e che, al momento della redazione del verbale di sequestro a carico deil'indagato, nessuno dei presenti - tra i quali va annoverata la stessa ricorrente - abbia eccepito alcunché, ovvero ne abbia rivendicato la proprietà.
Il Tribunale del riesame, inoltre, ha evidenziato le carenze della versione difensiva fondata, nella sostanza, sulle dichiarazioni della sorella della ricorrente, la cui decisiva attendibilità è stata, allo stato, esclusa sul rilievo che nulla di concreto e lineare è stato da Ella riferito sulle modalità di redazione e sui tempi di consegna delle ricevute degli affitti che le venivano mostrate nel corso della sua escussione da parte del difensore, nell'ambito peraltro dell'assenza di elementi di conferma stante la mancata escussione degli inquilini a conforto delle effettive modalità di pagamento dei canoni di locazione e al rilascio delle relative ricevute.L'assunto dei giudici del riesame, quindi, non rivela un'illegittima inversione dell'onere probatorio ma rappresenta il frutto di un giudizio negativo sull'adeguatezza dell'allegazione difensiva a scardinare gli elementi contrari significativi della disponibilità della somma in sequestro all'indagato, di cui si è dato conto con motivazione non affatto apparente.
Con la conseguenza che le censure mosse alle argomentazioni spese dal Tribunale del riesame finiscono per risolversi in una denuncia di vizio di motivazione, non consentita in questa sede ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. Va, pertanto, rigettato il ricorso, condannandosi la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso, il 3/6/2