Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to client's withdrawal of the criminal appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the client voluntarily withdrew the request during the proceedings. Although the defense sought to annul the detention order and confirm asset seizures, the client renounced the appeal via registered mail, citing the release of seized shares. Consequently, the court ruled the appeal invalid under procedural law and ordered the client to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 lett. d) c.p.p.; The withdrawal of an appeal by the appellant renders the appeal inadmissible, resulting in the condemnation of the appellant to pay the procedural expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAGLIOSTRO ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 05/05/1973 avverso l'ordinanza del 30/10/2020 del TRIB. LIBEF;;TA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. I difensori di fiducia di Gagliostro Antonio ricorrono per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha annullato la misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del ricorrente dal GIP dello stesso Tribunale in ordine al delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen., confermando, al contempo, il decreto di sequestro ex art. 240-bis cod. proc. pen. delle quote di partecipazione dell'indagato a diverse compagini sociali per come precisato nel provvedimento genetico.
2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta del 1/4/2021, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile stante la manifesta infondatezza dei motivi.
3. Con atto ritualmente trasmesso via pec in data 21/4/2021, i ricorrenti hanno rinunziato al ricorso, evidenziando che nelle more dell'impugnazione il GIP del Tribunale di Reggio Calabria ha dissequestrato le quote societarie oggetto di vincolo reale.
4. Tanto premesso, la rinuncia determina ex art. 591 lett.
d) cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso, alla quale consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Nulla per l'ammenda in ragione dei motivi sopravvenuti che hanno determinato la rinunzia al ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per l'ammenda. Così deciso, il 4/5/2021. Il consigliere estensore Giovanni Ariolli -r