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Sentenza — n. 31945/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31945/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31945/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 14/07/2020, riformava parzialmente (dichiarando prescritta la contravvenzone sub C, escludendo l'aggravante delle più persone riunite quanto al capo A, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 26/05/2015 dal Tribunale di Siracusa, con la quale VINCI Angelo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina aggravata (capo A), lesioni aggravate (capo B), resistenza a pubblico ufficiale (capo F) e porto abusivo di arma da taglio (capo C).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 31945/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per altro verso, nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale è pervenuta alla individuazione di una pena base inferiore a quella ritenuta dal primo giudice, tra l'altro assai prossima al minimo edittale, che sfugge a censure deducibili in questa sede alla luce del richiamo all'art. 133 cod. pen. e alla ritenuta adeguatezza ai fatti.

Parole chiave

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aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale alleggerimento della pena riesame dell'entità pena reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
ha osservato che la Corte d'Appello aveva quantificato gli aumenti in relazione ad ogni singolo reato, ed il richiamo all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: VINCI Angelo, nato a Avola il 02/04/1988 avverso la sentenza emessa il 14/07/2020 dalla Corte d'Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Lette le conclusioni scritte presentate in data 08/07/2021 dal difensore del VINCI, avv. Antonino Savarino

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 14/07/2020, riformava parzialmente (dichiarando prescritta la contravvenzone sub C, escludendo l'aggravante delle più persone riunite quanto al capo A, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 26/05/2015 dal Tribunale di Siracusa, con la quale VINCI Angelo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina aggravata (capo A), lesioni aggravate (capo B), resistenza a pubblico ufficiale (capo F) e porto abusivo di arma da taglio (capo C).

2. Propone ricorso per cassazione il VINCI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'entità della pena irrogata, sia quanto al reato più grave (avuto in particolare riguardo all'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite), sia quanto ai reati satellite (lamentando, a tale ultimo riguardo, l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti).

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando, quanto alla prima questione, che la Corte territoriale aveva sufficientemente argomentato in ordine sia alla conferma del giudizio di equivalenza, sia quanto alla nuova individuazione della pena base. In ordine alla residua doglianza, il P.G. ha osservato che la Corte d'Appello aveva quantificato gli aumenti in relazione ad ogni singolo reato, ed il richiamo all'art. 133 cod. pen. poteva essere ritenuto sufficiente per la motivazione della persistente adeguatezza degli aumenti quantificati dal primo giudice.

4. Con memoria del 08/07/2021, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente osservarsi che non è possibile tener conto della memoria qui appena richiamata, attesa la sua evidente tardività.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv, 271243).

Nella specie, la Corte territoriale ha per un verso motivatamente escluso, pur in considerazione del venir meno di una delle aggravanti, la possibilità di un diverso giudizio di bilanciamento, valorizzando l'entità e modalità di esecuzione delle condotte delittuose e l'indole dell'imputato: trattasi di motivazione che sfugge alle censure dedotte dal ricorrente, avuto riguardo all'insegnamento di questa Suprema Corte, anche di recente ribadito, secondo cui «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (così da ultimo Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Per altro verso, nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale è pervenuta alla individuazione di una pena base inferiore a quella ritenuta dal primo giudice, tra l'altro assai prossima al minimo edittale, che sfugge a censure deducibili in questa sede alla luce del richiamo all'art. 133 cod. pen. e alla ritenuta adeguatezza ai fatti.

2. Quanto alla residua doglianza, risulta assorbente il rilievo della sua mancata deduzione con i motivi di appello.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del VINCI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 luglio 2021 Il Consigliere estensore Vitt