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Sentenza — n. 31944/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31944/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31944/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 10/07/2019, la Corte d'Appello di Trento ha parzialmente riformato (revocando la sospensione condizionale della pena e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 16/04/2018 dal Tribunale di Trento, con la quale PELLEGRINO Angelo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa a lui ascritto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31944/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, perché privo delle necessarie connotazioni di specificità e comunque manifestamente infondato.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale tardivo pagamento delle spese truffa in materia di credito procedimento dilatorio tempestività dell'inoltro violazione del principio di celerità
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PELLEGRINO Angelo, nato a Campi Salentina il 10/04/1977 avverso la sentenza emessa il 10/07/2019 dalla Corte d'Appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Antonio Savoia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/07/2019, la Corte d'Appello di Trento ha parzialmente riformato (revocando la sospensione condizionale della pena e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 16/04/2018 dal Tribunale di Trento, con la quale PELLEGRINO Angelo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa a lui ascritto.

2. Ricorre per cassazione il PELLEGRINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione della legge processuale con riferimento alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Trento anzichè di quella di Lecce (essendo il PELLEGRINO residente appunto in provincia di Lecce) Si reitera l'eccezione già proposta, richiamando la giurisprudenza in tema di truffa perpetrata a mezzo di bonifico bancario. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela. Si deduce che il dies a quo per la proposizione doveva essere individuato alla data del 06/10/2016, quando le persone offese contattarono il PELLEGRINO che le rassicurò sull'imminente pagamento. Si osserva altresì che, anche a voler seguire la Corte d'Appello nel prendere in considerazione la raccomandata del 15/11/2016, la querela risultava comunque tardiva essendo stata proposta solo in data 17/02/2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché privo delle necessarie connotazioni di specificità e comunque manifestamente infondato.

2. Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato di questa Suprema Corte, «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568; in senso analogo, cfr. ad es. Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato»). 2.1.

Tali condivisibili insegnamenti devono trovare applicazione, anzitutto, con riferimento al primo motivo, essendosi il ricorrente limitato a riproporre la questione di incompetenza territoriale senza in alcun modo confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha - tra l'altro del tutto condivisibilmente - posto l'accento sul mancato pagamento delle prestazioni effettuate dalle persone offese, e alla conseguente necessità di far riferimento al domicilio di queste ultime. Lungi dal confutare tale percorso argomentativo, il ricorrente si è limitato a richiamare la giurisprudenza in tema di truffa perfezionatasi a mezzo di bonifico bancario, senza chiarire il fondamento di tale assimilazione alla fattispecie in esame (nella quale, al contrario, il profitto era stato conseguito dal PELLEGRINO non già con la ricezione di una somma di danaro, ma con l'omettere la controprestazione dovuta alle persone offese). 2.2.

Ad analoghe conclusioni occorre giungere quanto alla residua doglianza. La tempestività della querela sporta in data 1:702/2017 è stata desunta dal fatto che solo con l'ultima raccomandata del 15/11/2016, ricevuta il 22/10/2016 (la Corte d'Appello fa riferimento, quale data della ricezione, al "22 ottobre 2016" ma si tratta di un evidente refuso: cfr. anche pag. 4 della querela in atti), le persone offese avevano avuto piena contezza della natura truffaldina dell'accordo concluso con il PELLEGRINO: questi infatti, anche dopo la ricezione di tale missiva, aveva persistito nel suo inadempimento.

La fondatezza della ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, del tutto in linea con la decisione del primo giudice, emerge dalla stessa prospettazione del ricorrente che - richiamando il contenuto della querela - aveva fatto riferimento ad una conversazione del 06/10/2016 tra i legali e il PELLEGRINO, il quale si era scusato rassicurandoli del fatto che il pagamento sarebbe stato effettuato lo stesso giorno. È dunque evidente che tale comunicazione interlocutoria non poteva costituire la conferma, in termini di certezza, del carattere truffaldino dell'intera operazione, proprio perché l'odierno ricorrente, scusandosi, aveva dato assicurazioni di un immediato pagamento delle spettanze: conferma che invece è stata tutt'altro che illogicamente individuata nel fatto che anche il sollecito spedito il 15/10/2016, e ricevuto il 22, non aveva dato alcun esito.

A tale ultimo proposito, è appena il caso di evidenziare la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui dovrebbe farsi riferimento, quale dies a quo per il computo dei tre mesi, al giorno della spedizione: è invero evidente che la certezza della perpetrata truffa si è radicata in capo alle persone offese non già con il loro invio della missiva, ma con l'assenza di riscontri del PELLEGRINO dopo la ricezione della stessa.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del PELLEGRINO, che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duennila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 luglio 2021 Il Consigli re estensore Vittoritb Pazienza DEPOTT'T\TO iN r,Tjf.91