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Sentenza — n. 31943/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen checks, rejecting claims of contradictory reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31943/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed Simone Paolini's appeal against his conviction for receiving stolen checks. Paolini argued the lower court's reasoning was contradictory and illogical, particularly regarding his knowledge of the checks' illicit origin and the bank account details. The court rejected these claims, stating that only manifest illogicality or contradiction is admissible in cassation appeals and that the evidence against Paolini was sufficient and consistent.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; In cassation appeals, only censure regarding the absence, manifest illogicality, or contradiction of reasoning on essential aspects are admissible, rendering inadmissible complaints attacking persuasiveness or requesting different weight to evidence.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Admissibility Receiving Stolen Checks Manifest Illogicality Standard Contradictory Reasoning Evidence Evaluation Double Conformity Principle falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PAOLINI Simone, nato a Roma il 18/03/1976 avverso la sentenza emessa il 28/10/2019 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Raffaele Magliaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/10/2019, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 24/01/2019 dal Tribunale di Roma, con la quale PAOLINI Simone era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di due assegni di provenienza furtiva.

2. Ricorre per cassazione il PAOLINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si censura la sentenza impugnata per aver impropriamente valorizzato il precedente specifico a carico del PAOLINI al fine di • comprovare la sua consapevolezza della provenienza delittuosa del titolo. Analoga censura viene formulata con riferimento alla presenza del nome del ricorrente sui titoli, lamentandosi altresì la mancata esposizione del percorso logico in forza del quale un elemento a carico sarebbe costituito dall'incasso dell'assegno su un conto aperto a proprio nome, presso la banca sotto casa dove la madre del PAOLINI era correntista da anni. Il difensore evidenzia altresì la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur avendo totalmente disatteso le spiegazioni offerte dal ricorrente, le aveva invece ritenute credibili nella parte in cui il PAOLINI aveva affermato di aver ricevuto gli assegni dal proprio datore di lavoro dell'epoca, con ciò escludendo il proprio coinvolgimento nella falsificazione dei titoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. E' qui opportuno richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità„ della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il percorso argomentativo della sentenza impugnata (da valutare congiuntamente a quello tracciato dal primo giudice, in applicazione dei consolidati 'principi in tema di "doppia conforme", su cui cfr. ad es. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) resiste alle censure prospettate dalla difesa.

3. I giudici di merito hanno invero concordemente ritenuto del tutto inattendibili le circostanze, riferite dal PAOLINI, nelle quali egli avrebbe ricevuto gli assegni provenienti da delitto quale compenso di lavori "in nero". In particolare, la Corte d'Appello ha per un verso sottolineato che il ricorrente, pur ricordando ogni particolare dei lavori in questione (luogo, oggetto della prestazione, orario di lavoro e sua durata, compenso giornaliero e complessivo), non era stato in grado di fornire le generalità del committente, indicato con il solo nome di battesimo (tale "Franco").

Per altro verso, la Corte territoriale ha posto in evidenza che gli assegni circolari erano stati emessi per conto dell'INAIL, come emergeva chiaramente dal tenore dei titoli in cui il nome del beneficiario era stato dattiloscritto; e ciò nonostante il ricorrente fosse certamente a conoscenza (proprio per la dichiarata posizione di lavoratore in nero) che gli assegni non potevano evidentemente essere stati emessi in suo favore (in questo senso deve essere inteso il passaggio motivazionale, censurato dal ricorrente, secondo cui gli assegni "non potevano concretamente essere compilati in modo lecito con il suo nome e cognome").

Al di là del richiamo al precedente per ricettazione, ritiene il Collegio che sia immune da censure qui deducibili la valorizzazione di tali elementi in chiave accusatoria, non vulnerati dalla presentazione per l'incasso nella banca in cui il PAOLINI era conosciuto anche per via della madre: a tale ultimo proposito, viene anche in rilievo quanto osservato dal primo giudice, secondo cui "proprio per le regole che ne disciplinano la circolazione l'imputato non aveva altre possibilità di monetizzare quegli assegni (non trasferibili) se non sostituendo il suo nome a quello dell'originario prenditore e portandoli direttamente all'incasso (sfruttando l'inevitabile ritardo nella presentazione della denuncia di furto da parte del reale beneficiario)".

Quanto infine ai rilievi imperniati sull'attività di falsificazione dei titoli, risulta invero assorbente e condivisibile quanto osservato in udienza dal P.G. in ordine al fatto che il reato presupposto deve essere identificato non già nella falsificazione, ma nella sottrazione degli assegni al legittimo beneficiario.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 luglio 2021 Il Consigliere estensore residente Vittori 'Pazienza ( Mirel Cervadoro