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Sentenza — n. 31942/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal judgment for mafia association due to insufficient evidence and lack of reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31942/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment confirming the appellant's responsibility for mafia association. The appellant argued that the lower court failed to address doubts raised by a prior annulment regarding the identification of the appellant in intercepted conversations and ignored the requirement to examine the legal link of continuation with a prior conviction. The Court ruled that the lower court's reasoning was superficial and did not adequately resolve the evidentiary gaps identified by the Supreme Court in the previous annulment, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 416-bis c.p.; Art. 595 c.p.p.: When a lower court confirms criminal responsibility in a mafia association case without adequately addressing evidentiary doubts raised by a prior annulment or failing to examine the legal link of continuation with a prior conviction, the judgment must be annulled and remitted for a new trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia association crime legal link of continuation insufficient evidence annulment with remittal vizio di motivazione appartenenza a una banda affiliazione alle casse organizzazione criminale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416-bis 1 cod. pen.
Art. 595 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte di Cassazione del 7 giugno 2016
17 della sentenza della Corte di cassazione del 7 giugno 2016).
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Bianco Carlo, nato a Villaricca il 25/04/1984, avverso la sentenza del 06/04/2018 della Corte di Appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata applicazione della continuazione; udito il difensore, avv. Pasquale Diana, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in sede di giudizio abbreviato e di rinvio dalla Corte di cassazione, parzialmente riformando (quanto ad un coimputato) la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 17 luglio del 2014, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., commesso quale appartenente al clan camorristico dei Casalesi come "referente di Zagaria Michele sul territorio di Cancello ed Arnone" (capo 18). La Corte, ripercorrendo i contenuti della sentenza di primo grado, valorizzava il contenuto di intercettazioni ambientali, di accertamenti di polizia giudiziaria e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Chierchiello Enrico.

2. Ricorre per cassazione Bianco Carlo, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. La Corte di merito non avrebbe tenuto in debito conto le ragioni che avevano portato all'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione della prima sentenza di appello, avendo la Corte di legittimità posto seri dubbi sulla individuazione di una condotta riconducibile al reato associativo mafioso, non deducibile dalla intercettazione del 18 novembre del 2010 e non essendo certa l'identificazione del ricorrente quale soggetto al quale facevano riferimento gli interlocutori della conversazione del 3 ottobre del 2010 ed in quella intercettata in carcere tra il detenuto Ferdinando De Rosa ed i suoi familiari. La Corte non si sarebbe confrontata con tutte le doglianze difensive ribadite in ricorso;

2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte offerto motivazione alcuna rispetto alla censura difensiva, che la Corte di cassazione aveva ritenuto fondata, inerente al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro separatamente giudicato;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, punto della decisione di primo grado che aveva formato oggetto di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. 1.Quanto al primo motivo, la Corte di appello non accenna minimamente alla conversazione ambientale del 18 novembre del 2010 che pure la Corte di cassazione (fg. 16 della sentenza rescindente) aveva citato come poco chiara in ordine alla configurazione di una condotta rientrante nel paradigma del reato contestato, secondo quella giurisprudenza di legittimità già indicata nella pronuncia di annullamento con rinvio. Inoltre, non viene fornita sicura prova della identificazione del ricorrente come persona alla quale facevano riferimento gli interlocutori della conversazione del 3.10.2010, anch'essa citata dalla Corte di cassazione (fg. 16 della sentenza rescindente).

Il riferimento ad un accertamento di polizia di oltre due mesi successivo, indicato dalla Corte di Appello, non sembra dirimente in assenza di altre specificazioni che la Corte pure avrebbe dovuto fornire in ordine al ruolo del ricorrente ed alla natura dei contatti con Zagaria Michele, secondo quanto evidenziato dalla difesa ed anche dalla Corte di cassazione. La sentenza impugnata, inoltre, non fa riferimento al sostentamento di detenuti né alla corretta identificazione del ricorrente come soggetto del quale parlava il detenuto De Rosa, secondo quanto evidenziato dalla sentenza di annullamento con rinvio.

In sostanza, nel suo complesso, la motivazione della sentenza impugnata appare sbrigativa ed apodittica sia nel fugare i dubbi sollevati dalla sentenza rescindente, sia nel confrontarsi con tutta la linea difensiva che quei dubbi aveva alimentato, secondo quanto dedotto in ricorso anche con riferimento alle dichiarazioni del collaborante Chierchiello, valorizzate dalla Corte superando troppo disinvoltamente il problema della sicura identificazione del ricorrente nel soggetto cui il collaborante faceva riferimento. Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, effettuare una nuova e completa valutazione di tutti gli elementi processuali relativi al ricorrente.

2. E' fondato anche il secondo motivo. La superficialità che contraddistingue la motivazione della sentenza impugnata si rivela ancora più evidente nel fatto che la Corte di Appello, una volta pervenuta a confermare la responsabilità dell'imputato, avrebbe dovuto esaminare e decidere la questione subordinata relativa alla sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio ed altro giudicato irrevocabilmente in altra sede. Tale accertamento le era stato espressamente demandato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio per nuovo (ed integrale) giudizio sulla posizione dell'imputato (cfr. fg. 17 della sentenza della Corte di cassazione del 7 giugno 2016). Di ciò il giudice di rinvio dovrà farsi carico laddove dovesse ritenere di ribadire l'affermazione di responsabilità del ricorrente.

3. Del pari, la censura in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta essere stata proposta davanti alla Corte di cassazione, come si evince dal segmento della sentenza di legittimità dedicato alla esposizione dei motivi di ricorso in allora proposti dall'imputato (fg. 3 della sentenza rescindente). Tale censura deve ritenersi essere rimasta assorbita, in sede di legittimità, dalla decisione di annullamento con rinvio relativa al profilo inerente all'accertamento della responsabilità e dovrà essere valutata dal giudice del rinvio a seconda della decisione che adotterà.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.07.2 Il Consigliere estensore Pre ident