Sentenza — n. 31941/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto di acquisire, senza accordo tra le parti e come prova documentale, la relazione investigativa svolta da una società incaricata dalla compagnia assicuratrice, nonostante in essa fossero contenute delle dichiarazioni. Trattandosi di investigazioni difensive, sarebbero stati violati gli artt. 391-bis e 391-nonies cod. proc. pen. che ne regolano le modalità, cosicché tali risultanze sarebbero inutilizzabili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 642 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 31941/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per altro verso, quand'anche l'indagine preventiva della compagnia di assicurazione volesse essere qualificata come indagine difensiva in senso tecnico, deve rilevarsi che in tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391-nonies, cod. proc. pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv. 275286).
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Lerose Nicola, nato a Crotone il 20/05/1977, avverso la sentenza del 23/09/2019 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 12 marzo 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., per avere denunciato un falso sinistro alla compagnia assicuratrice Aviva Italia s.p.a. al fine di ottenere un indennizzo.
2. Ricorre per cassazione Lerose Nicola, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto di acquisire, senza accordo tra le parti e come prova documentale, la relazione investigativa svolta da una società incaricata dalla compagnia assicuratrice, nonostante in essa fossero contenute delle dichiarazioni. Trattandosi di investigazioni difensive, sarebbero stati violati gli artt. 391-bis e 391-nonies cod. proc. pen. che ne regolano le modalità, cosicché tali risultanze sarebbero inutilizzabili;
2) vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non ostandovi l'unico precedente penale per una contravvenzione commessa nel 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. 1.In ordine al primo motivo, di natura processuale, deve ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).
Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).
Nel caso in esame, oltre che dalle sentenze di merito emerge dallo stesso atto di appello (motivo 3) che l'istruttoria dibattimentale aveva avuto ad oggetto l'esame di un testimone e l'acquisizione di documenti come i certificati medici ed i "modelli CAI".Occorreva, pertanto, che il ricorrente, contrariamente a quanto risulta in ricorso, si cimentasse con la prova di resistenza nel senso indicato dalla giurisprudenza dì legittimità prima richiamata. In ogni caso, si osserva, per un verso, che, in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall'art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo (nel caso in esame la prova documentale costituita dal resoconto delle investigazioni compiute dalla compagnia assicuratrice prima che avesse inizio il procedimento penale) (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674).
Per altro verso, quand'anche l'indagine preventiva della compagnia di assicurazione volesse essere qualificata come indagine difensiva in senso tecnico, deve rilevarsi che in tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391-nonies, cod. proc. pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv. 275286).
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. L'atto di appello era del tutto generico in ordine alle ragioni per le quali avrebbero dovuto essere concesse le circostanze attenuanti generiche ed un più mite trattamento sanzionatorio. La motivazione della Corte, sui predetti punti è conforme ai principi di diritto in materia, non essendo stato apprezzato alcun elemento positivo addotto dal ricorrente e, di contro, avendo valorizzato il cattivo contegno processuale. Inoltre, la Corte ha ritenuto congrua una pena di anni uno dì reclusione che si confà al minimo edittale, facendo perdere al ricorrente ogni interesse a dolersi di tale statuizione.
Dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).3.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha valorizzato le condanne riportate dall'imputato e risultanti dal certificato penale aggiornato - che ne riporta tre - per ritenere che il giudizio prognostico non fosse a favore del ricorrente. Si tratta di valutazione di merìto non scalfita dalle generiche affermazioni difensive che fanno riferimento ad un solo precedente penale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Non si provvede sulle spese di parte civile in quanto la parte ha depositato solo in data odierna le sue conclusioni, tardivamente rispetto alle previsioni di legge sulla trattazione del procedimento nel periodo emergenziale da Covid19 non risultando istanza di trattazione orale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.07.2 Il Consigliere estensore Presi ente Giuseppe Sgada