Sentenza — n. 31939/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in data 17/02/2020, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 14/09/2018, per quello che in questa sede rileva, assolveva Algeri Alessandro, Algeri Fabio Alvaro, Cannizzaro Alessandro, Garofalo Andrea, Garofalo Giuseppe, Precania Gioacchino, Sanzo Pietro e Unniemi Cesare dal reato loro ascritto al capo 1) (416 commi 1, 2, 3, c.p.) perché il fatto non sussiste; assolveva Cannizzaro Alessandro, Ferrante Roberto, Garofalo Giuseppe, Luisi Giuseppe, Sanzo Pietro e Unniemi Cesare dal reato loro ascritto al capo 5) (artt. 56, 110, 628 e. 3 n. 1 c.p.) perché il fatto non sussiste; confermava l' affermazione della penale responsabilità degli imputati Algeri Alessandro, Algeri Fabio Alvaro, Cannizzaro Alessandro, Garofalo Andrea, Garofalo Giuseppe, Ferrante Roberto, Luisi Giuseppe, Precania Gioacchino, Sanzo Pietro e Unniemi Cesare in relazione agli ulteriori reati di rapina, tentata rapina, furto e ricettazione rispettivamente ascritti e riqualificato il reato di cui al capo 11) (art. 110, 648 c.p.), limitatamente all'autovettura Lancia Y targata BT153YF, nel reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p. nei confronti di Algeri Alessandro, Algeri Fabio Alvaro e Precania Gioacchino, rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico dei predetti imputati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 56 comma 3 cod. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 597 c.p, art. 56 cod. pen, art. 115 cod. pen; Sentenza — n. 31939/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevano, ancora, che la motivazione quanto alla riconosciuta recidiva era del tutto apodittica e basata sulle mere risultanze del casellario giudiziale e che i giudici non avevano correttamente esercitato i poteri discrezionali loro spettanti in punto di complessivo trattamento sanzionatorio, omettendo di valutare le modalità dei fatti e le peculiarità soggettive degli imputati. 2.2. Unniemi Cesare propone due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo, articolato in più censure, lamenta ex art. 606 lett.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ALGERI ALVARO FABIO nato a PALERMO il 20/09/1989 ALGERI ALESSANDRO nato a PALERMO il 22/09/1984 UNNIEMI CESARE nato a PALERMO il 08/05/1971 CANNIZZARO ALESSANDRO nato a PALERMO il 30/09/1978 FERRANTE ROBERTO nato a PALERMO il 08/04/1969 LUISI GIUSEPPE nato a PALERMO il 14/02/1973 GAROFALO GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/11/1990 GAROFALO ANDREA nato a PALERMO il 12/09/1994 PRECANIA GIOACCHINO nato a PALERMO il 04/11/1982 SANZO PIETRO nato a PALERMO il 08/12/1980 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi ad esclusione del ricorso di Garofalo Giuseppe per il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo 10) e l' inammissibilità nel resto;
Uditi l'Avvocato FALCONE FABIO in difesa di ALGERI ALVARO FABIO e ALGERI ALESSANDRO, nonché l'Avvocato CHIBBARO DAVIDE in difesa di GAROFALO GIUSEPPE, GAROFALO ANDREA e PRECANIA GIOACCHINO ed anche in sostituzione, per delega orale, dell'Avvocato BRANCATO ANGELO in difesa di SANZO PIETRO e dell'Avvocato SANTORO GIAMPIERO in difesa CANNIZZARO ALESSANDRO, FERRANTE ROBERTO e LUISI GIUSEPPE i quali hanno insistito sui motivi dei rispettivi ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in data 17/02/2020, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 14/09/2018, per quello che in questa sede rileva, assolveva Algeri Alessandro, Algeri Fabio Alvaro, Cannizzaro Alessandro, Garofalo Andrea, Garofalo Giuseppe, Precania Gioacchino, Sanzo Pietro e Unniemi Cesare dal reato loro ascritto al capo 1) (416 commi 1, 2, 3, c.p.) perché il fatto non sussiste; assolveva Cannizzaro Alessandro, Ferrante Roberto, Garofalo Giuseppe, Luisi Giuseppe, Sanzo Pietro e Unniemi Cesare dal reato loro ascritto al capo 5) (artt. 56, 110, 628 e. 3 n. 1 c.p.) perché il fatto non sussiste; confermava l' affermazione della penale responsabilità degli imputati Algeri Alessandro, Algeri Fabio Alvaro, Cannizzaro Alessandro, Garofalo Andrea, Garofalo Giuseppe, Ferrante Roberto, Luisi Giuseppe, Precania Gioacchino, Sanzo Pietro e Unniemi Cesare in relazione agli ulteriori reati di rapina, tentata rapina, furto e ricettazione rispettivamente ascritti e riqualificato il reato di cui al capo 11) (art. 110, 648 c.p.), limitatamente all'autovettura Lancia Y targata BT153YF, nel reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p. nei confronti di Algeri Alessandro, Algeri Fabio Alvaro e Precania Gioacchino, rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico dei predetti imputati.
2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione Algeri Alessandro, Algeri Fabio Alvaro, Unniemi Cesare, Sanzo Pietro, Cannizzaro Alessandro, Ferrante Roberto, Luisi Giuseppe Garofalo Andrea, Garofalo Giuseppe e Precania Gioacchino a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Algeri Fabio Alvaro ed Algeri Alessandro, con un unico atto a mezzo del medesimo difensore formulano tre motivi. 2.1.1 Con il primo motivo deducono violazione ex art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 110, 628 comma 3 n.1. c.p. con riferimento all' affermazione della responsabilità degli imputati relativamente ai capi di imputazione sub. 3), 7) ed 8).Assumono che doveva escludersi la punibilità degli imputati ai sensi dell'art. 56 comma 3 cod. pen. in quanto dagli elementi indiziari a loro carico non era possibile individuare una loro responsabilità a titolo di tentativo, dovendosi parlare di meri atti preparatori. Rilevano che i fatti emersi quanto al capo 3), riguardanti la loro presenza all' interno di un furgone in supposto contatto con altri concorrenti gravitanti all' ingresso del comune di Villabate, non potevano integrare atti idonei diretti in modo non equivoco all' impossessamento del contenuto del furgone di proprietà della CTD (Centro Distribuzione Tabacchi s.r.I.).
Osservano che i giudici di merito non avevano considerato che, in effetti, erano stati i medesimi soggetti attenzionati dalla P.G. ad interrompere ogni azione esecutiva spontaneamente impedendo il verificarsi dell'evento, non rispondendo al vero quanto affermato dalla corte di appello, vale a dire che era stata esclusivamente la presenza della vigilanza privata ad indurre i compartecipi ad abbandonare l'azione criminosa intrapresa. Deducono, ancora, quanto alle tentate rapina di cui ai capi 7)-8) che i riscontri a carico degli imputati, ed, in particolare, quelli a carico di Algeri Fabio Alvaro si esaurivano nell' essere stato questi individuato alla guida di una autovettura Lancia Y nei pressi di piazza Figurella in Villabate con due soggetti rimasti ignoti, difettando la dimostrazione di qualunque altro contatto con altri coimputati, dovendosi escludere, anche in questo caso, la configurabilità di un tentativo punibile. 2.1.2.
Con il secondo motivo deducono violazione ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 626 e 628 cod. pen. con riferimento alla affermazione della responsabilità degli imputati relativamente ai capo di imputazione sub. 11). Osservano che la motivazione della corte di appello, sul punto, era gravemente illogica e carente in quanto i giudici non avevano considerato che gli elementi emersi a loro carico, vale a dire la loro momentanea individuazione a bordo dell'autovettura recante la tg. CF974ZG nei giorni 21/28 Dicembre 2016 e l'asserito utilizzo del mezzo tg. BT153YF in data 30 Novembre 2016 non attestavano in alcun modo una loro compartecipazione al proposito criminoso e l'intento di assicurarsi l'impunità.
Evidenziano che, in ragione della estemporaneità della disponibilità dei mezzi suindicati, difettava la prova della sussistenza dell' elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato di ricettazione e che, con particolare riferimento all' ultima delle suddette autovetture - per cui la corte di appello aveva ritenuto di riqualificare il fatto/reato quale ipotesi di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede - la motivazione basata sulla paventata presenza di due cassette di acqua all' interno del mezzo che nel tardo pomeriggio non erano state più rinvenute nonché sulla asserita forzatura della serratura appariva del tutto illogica.
Rilevano che, a tutto concedere, il fatto andava qualificato ai sensi dell'art. 626 n.1. c.p. in virtù dell'uso transitorio del bene, reato non procedibile per difetto di querela.2.1.3. Con il terzo motivo deducono, ex art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti di cui all' art.62 bis cod. pen. ed alla mancata esclusione della contestata recidiva. Osservano che la corte di appello non aveva adeguatamente esaminato lo specifico motivo di censura relativo all' omessa concessione delle chieste attenuanti che ben potevano essere riconosciute considerata la condotta corretta degli imputati i quali avevano effettuato immediata confessione dei fatti di cui al capo 9) e tenuto conto della circostanza che Algeri Fabio Alvaro, entro i margini delle proprie disponibilità, si era attivato per risarcire il danno subito dalla parte offesa C.T.D.
Rilevano, ancora, che la motivazione quanto alla riconosciuta recidiva era del tutto apodittica e basata sulle mere risultanze del casellario giudiziale e che i giudici non avevano correttamente esercitato i poteri discrezionali loro spettanti in punto di complessivo trattamento sanzionatorio, omettendo di valutare le modalità dei fatti e le peculiarità soggettive degli imputati. 2.2. Unniemi Cesare propone due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo, articolato in più censure, lamenta ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 3) e 4) della rubrica. Rileva che che la corte di appello, nel limitarsi a confermare le argomentazioni del primo giudice, aveva omesso di motivare in ordine al concreto apporto causale offerto dall' imputato in relazione ai reati contestati. Osserva che, una volta escluso il reato associativo ed il ruolo direttivo ipotizzato in capo all' imputato, andavano indicati specifici elementi di prova idonei a dimostrare il coinvolgimento dello stesso nelle rapine contestate, nel caso in esame mancanti e che le conversazioni telefoniche richiamate apparivano del tutto prive di rilievo. 2.2.2.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche. Rileva che la motivazione sul punto era del tutto carente specie in ragione della omessa valutazione della condotta processuale dell'imputato il quale, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva confessato i fatti di cui ai capi di imputazione sub. 7), 8) e 9). 2.3. Sanzo Pietro formula tre motivi. 2.3.1. Con il primo motivo deduce nullità della sentenza ex artt. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p. Rileva che la corte territoriale aveva omesso del tutto di motivare in ordine alla colpevolezza dell'imputato quanto al reato di cui al capo 9), sebbene tale questione fosse stata devoluta con l'atto di appello. 2.3.2.
Con il secondo motivo lamenta violazione di legge ex art. 606 lett.
b) nonchè violazione ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta esclusione della desistenza ex art. 56 comma 3 cod. pen. La difesa rileva che i giudici territoriali, disapplicando i principi normativi ed i criteri ermeneutici in materia di desistenza volontaria, non avevano considerato che nel caso di specie le condotte contestate ai capi 2), 3), 4), 7) e 8) non si erano verificate dal momento che I' agente aveva desistito dal portarle a compimento in ragione di una delibazione frutto della propria volontà, senza l' influenza di fattori esterni.
Osserva che la corte territoriale, del tutto contraddittoriamente, aveva escluso la desistenza volontaria in ordine al capo 5) della rubrica ritenendo che i correi si erano allontanati "per la presenza delle forze dell' ordine" mentre in relazione alle altre ipotesi di rapina aveva affermato che l' azione era stata interrotta dalla presenza della vettura di vigilanza privata e, peraltro, già nella costruzione dell' imputazione di cui al capo 7) l' abbandono del proposito criminoso era stato collegato alla presenza di una autovettura "ritenuta di scorta per il furgone". 2.4.3.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge nonchè vizio di motivazione ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti di cui all' art.62 bis cod. pen. Osserva che la corte di merito non aveva in alcun modo argomentato relativamente alla omessa concessione delle chieste attenuanti, non confrontandosi con le censure proposte. 2.5. Cannizzaro Alessandro, Ferrante Roberto e Luisi Giuseppe, con tre distinti ricorsi a firma del medesimo difensore e dall' analogo contenuto, deducono due motivi. 2.5.1. Con il primo motivo lamentano violazione ex art. 606 lett.
b) cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta esclusione della desistenza volontaria ex art. 56 comma 3 cod. pen. Osservano che i giudici territoriali, disapplicando i principi normativi ed in criteri ermeneutici in materia di desistenza volontaria, avevano omesso di verificare se la interruzione della condotta illecita era intervenuta allorquando il processo causale era ancora in corso e l'agente si trovava nel!' alternativa di portare ad ulteriori conseguenze la propria azione o, come avvenuto, di fermare l'iter causale. 2.5.2. Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all' art. 62 bis cod. pen. Osservano che la corte territoriale non aveva in alcun modo esaminato lo specifico motivo di censura relativo alla omessa concessione delle chieste attenuanti, limitandosi a confermare apoditticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado. 2.6. Garofalo Andrea propone due motivi. 2.6.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge ex art. 606 lett.
b) nonchè violazione ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta esclusione della desistenza ex art. 56 comma 3 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 3) e 4) della rubrica.La difesa assume che i giudici territoriali, disapplicando i principi normativi ed i criteri ermeneutici in materia di desistenza volontaria, non avevano considerato che nella specie era emerso dalle complessive risultanze probatorie che la scelta del ricorrente di non proseguire nelle condotte in questione era stata operata non già perché lo stesso avevano percepito di essere stato scoperto ma in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni rilevatori di una situazione di pericolo idonea a menomare la libertà di determinazione dello stesso il quale aveva deciso autonomamente, per come emerso dalla intercettazioni telefoniche, di non portare a compimento l' azione delittuosa.
Rileva che i giudici di appello si erano limitati, sul punto, a ripercorrere gli elementi di prova evidenziati nella sentenza di primo grado, omettendo di verificare se la mera indicata presenza dell'auto civetta che seguiva il furgone da rapinare costituisse condizione sufficiente per indurre gli autori a desistere dall' azione. 2.7. Precania Gioacchino formula due motivi. 2.7.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606 lett.
b) nonchè violazione ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta esclusione della desistenza ex art. 56 comma 3 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 3), 7) ed 8) della rubrica formulando censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle avanzate da Garofalo Andrea. 2.7.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti di cui all' art. 62 bis cod. pen. Osserva che la corte di appello non aveva in alcun modo argomentato relativamente alla omessa concessione delle chieste attenuanti. 2.8. Garofalo Giuseppe propone due motivi. 2.8.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge ex art. 606 lett.
b) nonchè violazione ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta esclusione della desistenza ex art. 56 comma 3 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 3), 7) ed 8) della rubrica, formulando censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle avanzate da Garofalo Andrea e Precania Gioacchino e sopra richiamate. 2.6.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. Deduce che la corte d'appello, nel rideterminare la pena a carico dell'imputato, nel calcolare gli aumenti per la continuazione aveva aumentato la pena in relazione al capo 10) della rubrica non considerando che detto reato non era mai stato contestato all' imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva questa Corte che dal momento che i ricorsi prospettano, sovente, analoghe censure ed in termini, talvolta, interamente sovrapponibili, prima di analizzare i motivi delle singole impugnazioni, anche al fine di evitare inutili ripetizioni, appare opportuno operare alcune considerazioni in ordine a profili di carattere generale circa i limiti del sindacato di legittimità e quanto alla configurabilità delle ipotesi delittuose ex art. 56-628 c.p. contestate.
2. I limiti del sindacato di legittimità. Va, in primo luogo, rilevato che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione.
Secondo le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocu/i", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass.
Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794). Deve, pure, essere rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass.
Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nel giudizio di appello è pertanto consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056).Va, anche, osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima.
Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett.
e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804). Occorre rilevare, altresì, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501).
Deve, inoltre, ricordarsi che mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623;
Se;:. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Va, quindi, rilevato che secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
3. Le condotte ex artt. 56 -628 c.p. 3.1. Osserva la Corte che i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione operata dal primo giudice, hanno ritenuto che - per come emerso dall' amplissimo compendio istruttorio (costituito, fra l' altro, dalla attività di indagine dei C.C., intercettazioni ambientali e telefoniche e servizi di 0.C.P.) - le condotte poste in essere dagli imputati di cui ai capi 3), 4), 7) ed 8) fossero sussumibili nell' ipotesi dei tentativo punibile. I giudici di merito, con motivazione adeguata e priva di aporie logico-giuridiche, hanno avuto modo di precisare che le rapine (tentate e consumate) contestate a vario titolo agli odierni ricorrenti erano state tutte perpetrate ai danni del furgone della società C.D.T. (Centro Distribuzione Tabacchi S.r.l. con sede in Palermo) adibito alla consegna di tabacchi lavorati in favore di rivendite autorizzate ubicate nel territorio del Comune di Palermo e di comuni della Provincia, secondo uno schema operativo reiterato nei suoi tratti essenziali con le medesime modalità poiché i partecipi, che per ogni fatto-reato, si erano accordati ed avevano agito d' intesa, avevano utilizzato il furgone Iveco Daily tg, BA404YM di proprietà del coimputato Oliva Vincenzo, veicolo che doveva servire a trasferirvi i colli di sigarette e sul quale salivano in genere tre partecipi, mentre altri, con automobili (alcune delle quali erano di provenienza furtiva) e motocicli, si ponevano alla ricerca del furgone della C.D.T. impegnato nelle consegne e se la vettura di scorta si era allontanata, gli addetti alle consegne erano neutralizzati ed il furgone era portato in luogo isolato per il trasferimento dei colli (schema operativo compiutamente realizzato il 28 dicembre 2016 allorché la rapina fu consumata seguendo il modello operativo indicato).
In particolare è stato evidenziato come la certezza sulla volontà degli imputati di compiere le rapine in questione dopo averle interamente deliberate e dopo avere cominciato ad eseguirle, emergeva chiaramente: «non soltanto dai chiari ed univoci passi delle intercettazioni captate che hanno cristallizzato la frenetica attività degli imputati quando la loro condotta illecita era in pieno svolgimento, ma anche da una serie di atti obiettivamente rilevanti e logicamente concatenati tra loro, e in particolare: la predisposizione delle autovetture, alcune delle quali all'uopo rubate in precedenza, con cui pedinare il furgone da rapinare e del mezzo su cui trasferire la refurtiva; dall'uso di strumenti diretti al travisamento della persona e di guanti; dalla perlustrazione dei luoghi, dallo studio del percorso effettuato dagli autotrasportatori per la consegna delle sigarette alle rivendite, nonché dall'individuazione del luogo ove occultare il bottino in attesa della cessione al ricettatore; dal pedinamento, nel giorno e all'ora fissati per il "colpo", del furgone obiettivo del programmato agguato, anche con impiego di "vedette". .....
L'unico motivo per cui le rapine non giungevano a consumazione può ravvisarsi nell'imprevista permanenza della vigilanza armata a scorta del furgone (solitamente, infatti, la scorta armata è limitata per contratto ad un certo numero di consegne, tant'è che vengono effettuate prima quelle di maggior valore)». E la perdurante presenza della vigilanza è stata correttamente ritenuta, quindi un fattore esterno che rendeva estremamente improbabile il successo dell'azione delittuosa, fattore che escludeva la configurabilità della desistenza volontaria ex art 56 co. 3 c.p. I giudici territoriali hanno, pure, evidenziato che alcuni dei ricorrenti, oltre a rendere dichiarazioni confessorie ed etero accusatorie, avevano esplicitamente ammesso di avere interrotto l'azione illecita per la presenza dell'automobile di scorta al furgone o per la presenza di una veicolo delle forze dell'ordine, come dichiarato da Algeri Alessandro, Garofalo Andrea, Garofalo Giuseppe e Precania Gioacchino per la tentata rapina contestata al capo 3), da Garofalo Andrea per la tentata rapina contestata al capo 6), da Algeri Alessandro per la tentata rapina contestata al capo 7) e da Garafolo Giuseppe e Precania Gioacchino per la tentata rapina contestata al capo 8) (dichiarazioni tutte richiamate nella seconda parte della sentenza di primo grado alle pagg. 200 e ss). 3.2.
Orbene la sentenza non appare in alcun modo censurabile laddove ha confermato l' affermazione della penale responsabilità degli imputati, in ordine ai reati di tentata rapina rispettivamente contestati, avendo fatto corretta applicazione del principio di diritto, più volte ribadito da questa corte, secondo cui ci si trova di fronte ad un tentativo punibile in tutti quei casi, quale quello in esame, in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
Deve, quindi, sottolinearsi che il reato tentato, disciplinato dall' art. 56 cod. pen., costituisce fattispecie autonoma rispetto al reato consumato e, per la sua configurabilità, richiede la sussistenza sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo; mentre l'elemento soggettivo è identico al dolo del reato che il soggetto agente si propone di compiere, l'elemento oggettivo ruota intorno ai tre concetti di idoneità degli atti, univocità degli atti e mancato compimento dell'azione o mancato verificarsi dell'evento. IO La problematica del delitto tentato si inserisce, dunque, tra gli estremi della semplice "cogitatio" o semplice accordo (non punibile ai sensi dell'art. 115 cod. pen.) ed il delitto consumato.
Per il reato tentato, è necessario, quindi, stabilire quando un'azione, avendo superato la soglia della mera "cogitatio", pur non avendo raggiunto il suo scopo criminoso, sia ugualmente punibile. Per quanto concerne il requisito della idoneità degli atti, l'opinione maggioritaria della giurisprudenza è nel senso che un atto può essere ritenuto idoneo quando, valutato "ex ante" ed in concreto (ed. criterio della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciute dopo (v.
Cass. Sez. V, sent. n.84/1996, Rv.206562; Sez.VI, sent. n.11360/1998, Rv. 213408), il giudice, sulla base della comune esperienza dell'uomo medio, possa ritenere che quegli atti - indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei - erano tali da ledere, ove portati a compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata. L'idoneità degli atti non va, infatti, valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, ove l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (cfr.
Cass. Sez. I, sent. n. 36726/2015 Rv. 264567). Per quanto riguarda, invece, la nozione di univocità degli atti, secondo la tesi cd. soggettiva, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" ed in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e da tale risultato sia univocamente diretto (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 40702/2009, Rv. 245123); la prova del requisito dell'univocità dell'atto (da considerare quale parametro probatorio) può essere raggiunta, non solo, sulla base dell'atto in sé considerato, ma anche "aliunde" e, quindi, anche sulla base di semplici atti "preparatori" (magari accompagnati ed esaltati nella loro pregnanza euristica da confessioni o intercettazioni particolarmente significative), che rivelino la finalità dell'agente e addirittura l'imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamente l'avvio.
Secondo altra opinione (tesi ed. oggettiva), gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata; e ciò in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta (Cass. Sez.I, sent. n.9411/2010, Rv.246620; Sez.I sent. n. 40058/2008, Rv.241649;
Sez.I sent. n. 43406/2001, Rv. 220144; Sez.I, sent. n. 2587/1997, Rv.210074). Gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, secondo tale prospettazione, possono essere esclusivamente gli atti esecutivi. Mentre per la tesi cd. soggettiva l'univocità va valutata sulla base delle circostanze concrete, sicché anche gli atti in sé "preparatori" possono, a determinate condizioni, essere considerati univoci, al contrario per la tesi cd. oggettiva, l'univocità coincide con l'inizio degli atti tipici di un determinato reato. In tal modo, viene però riproposta la problematica di cui si discuteva sotto la vigenza del codice Zanardelli, che faceva riferimento a concetti quali "cominciamento", "mezzi" ed "esecuzione", lasciando insoluti (in particolare in materia di reati a forma libera) gli interrogativi che avevano indotto il legislatore del 1930 a rivedere la normativa in materia.
La disposizione di cui all'art.56 cod. pen., nel codice in vigore, non ripropone infatti i concetti di "delitto tentato" e "delitto mancato" del vecchio codice Zanardelli, ma distingue tra tentativo non compiuto (quando l'azione non si compie) e tentativo compiuto (quando l'evento non si verifica), in tal modo facendo riferimento non solo all'esecuzione, ma anche all'azione. E poiché la ricerca delle chiavi di soluzione del problema della riconoscibilità del tentativo non può essere spinta oltre la lettera dell'art. 56 cit., che rappresenta il punto di confluenza di tutte le nozioni descrittive con le quali si cerca di integrare il mezzo d'identificazione dell'univocità degli atti, questo Collegio condivide e ribadisce l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui l'unico criterio di ordine generale, che può essere di valido ausilio nel riconoscimento dell'univocità, è costituito dall'imprevedibilità della non consumazione, ovvero da quella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il reato sarà commesso, e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità (cfr.
Cass. Sez. II, sent. n. 18747/2007 Rv. 236401). A tal fine, saranno, quindi, esclusi solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente, atteso che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia la desistenza volontaria (art. 56 c.p. comma 3) o il recesso attivo (art. 56 c.p., comma 4) (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 46776/2012, Rv. 254106). Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è compiuta, ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto; ovvero, in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo, pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
Quanto detto trova, peraltro, conferma nei commi successivi dell'art. 56 cod. pen. che, nel prevedere il caso di desistenza dell'azione e di impedimento da parte dell'agente dell'evento determinato dagli atti esecutivi veri e propri, confermano i due livelli del tentativo punibile sanzionati in modo differente. Del pari, riprova della bontà della tesi soggettiva può trarsi dall'art. 49, comma 2, cod. pen. che esclude la punibilità per " l'inidoneità dell'azione " e non degli atti esecutivi, così confermando che bisogna aver riguardo più che alla idoneità dei singoli atti, alla idoneità dell'azione valutata nel suo complesso.
Va ancora una volta affermato il principio secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo; "che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo" (cfr.
Cass., Sez. II, sent. n.52189/2016, Rv. 268644; Sez. II, sent. n. 25264/2016 Rv. 267006; Sez. II, sent. n. 46776/2012, Rv. 254106; Sez. II, sent. n. 41649/2010, Rv. 248829; Sez. 11 sent. n.17988/2010 Rv. 247617). Alla luce dei cennati principi, in estrema sintesi, deve allora ritenersi che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi delle tentate rapine contestate chiarendo come le intercettazioni e le immagini estrapolate da circuiti di video sorveglianza evidenziavano che le azioni criminali, già programmate, erano state interrotte dagli autori per la presenza della vettura del servizio di vigilanza privata che era presente con la funzione di scorta al furgone adibito alla consegna dei tabacchi e che trattavasi di ripiegamento certamente determinato da un fattore esterno percepito quale pericolo per la riuscita dell'azione delittuosa, un atteggiamento, quindi, tutt' altro che spontaneo e, quindi, non ascrivibile alla figura della desistenza volontaria.
Occorre del resto rilevare che in tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo. (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018 - dep. 11/04/2018, Natalizio, Rv. 27267701). Va, infine, precisato che l' ordito motivazione non contiene alcun profilo di contraddittorietà ovvero manifesta illogicità per avere escluso l' ipotesi di tentata rapina contestata al capo 5): in riferimento a tale episodio i giudici di appello hanno ricostruito i fatti pervenendo ad una pronunzia assolutoria in ragione della circostanza che risultava comprovato che il 12 dicembre 2016 i compartecipi all'azione criminosa in fieri avevano deciso di arrestare la loro azione per una scelta, consapevole e volontaria, dettata dalla quantità di tabacchi lavorati contenuti quel giorno nel furgone della C.D.T., considerazioni queste che certamente non incrinano la ricostruzione dei fatti ed il giudizio di colpevolezza in ordine alle condotte sopra indicate.
4. I ricorsi di Algeri Fabio Alvaro e Algeri Alessandro. 4.1. Il primo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.Nel richiamare quanto già evidenziato al §. 3 del "considerato in diritto" va rilevato che il primo giudice (vedi ff. 200-214) nonché la corte di appello (vedi ff. 13-21; 34-43; 51-58; 61-64), con dovizia di argomentazioni (solo genericamente contestate dai ricorrenti, i quali non si confrontano in alcun modo con le menzionate motivazioni) hanno evidenziato come entrambi imputati avevano concorso a porre in essere veri e propri "atti preparatori" relativi ai fatti di tentata rapina di cui ai capi 3), 7) ed 8) caratterizzati dalle medesime modalità operative e che doveva escludersi l'ipotesi desistenza volontaria.
I ricorrenti solo formalmente hanno indicato vizi della motivazione della decisione gravata, ma non hanno, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni nè è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del procedimento, dati per conto compiutamente valutati dai giudici di merito. 4.2.
La sentenza di appello si appalesa immune da censure anche nella parte in cui sono stati ritenuti configurabili i reati di ricettazione e di furto aggravato di cui al capo 11) (vedi sent. appello f.
64) mentre i ricorrenti con il secondo motivo di impugnazione tentano, in questa sede, di sollecitare, in modo inammissibile, una lettura alternativa dei fatti in questione, certamente preclusa in questa sede. 4.3. Il terzo motivo è anch' esso generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. 4.3.1. Occorre osservare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. 28535/2014, rv. 259899;
Cass.34364/2010, rv. 248244; Cass. 42688/2008, rv 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.
E' pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Cass. 3896/2016, rv. 265826; Cass. 3609/2011, rv. 249163; Cass. 41365/2010, rv. 248737).Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. (Sez. 2-, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019) Rv. 275640 - 01.
Deve, pure, osservarsi che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3 -, Sentenza n. 54179 dei 17/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018 ) Rv. 275440 01. La corte di appello, con una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto e pertanto non non sindacabile questa sede, quanto alla posizione di Algeri Alessandro nel condividere integralmente le considerazioni svolte dal primo giudice relativamente al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ha rilevato che dichiarazioni confessorie, intervenute in presenza di un compendio probatorio ampio ed articolato, provenivano da un soggetto che aveva commesso numerosi illeciti coordinando la propria azione con altri soggetti ed utilizzando mezzi specificamente idonei alla perpetrazione del fatto illecito, non risultando meritevole di dette attenuanti ed ha, poi, precisato come le condotte illecite realizzate Algeri Fabio Alvaro si inserivano in un contesto soggettivo connotato da stabili rapporti rivolti alla perpetrazione di rapine ai danni di C.D.T.
S.r.l. con modalità ripetitive di un idoneo modulo operativo concepito e replicato più volte, elementi tutti ritenuti ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4.3.2. Immune da censura è la sentenza impugnata nella parte in cui nel riconoscere la contestata recidiva ha evidenziato come i precedenti penali degli imputati e la natura dei fatti- reato oggetto del presente processo, tutti delitti lesivi del patrimonio, apparivano univocamente sintomatici di una spiccata propensione a delinquere manifestatasi in termini di maggiore pericolosità.
5. Il ricorso di Unniemi Cesare. 5.1. Il primo motivo è generico, meramente reiterativo di profili già disattesi dalla corte di appello con congrua motivazione, avanzato per censure non consentite e, comunque, manifestamente infondato. Nel richiamare quanto già evidenziato al §. 3 del "considerato in diritto" va rilevato che il primo giudice (vedi ff. 320-323) nonché la corte di appello (vedi ff. 13-21; 34-43; 51-58; 76-77), con ampie argomentazioni (solo genericamente contestate dal ricorrente) hanno evidenziato il pieno coinvolgimento del predetto imputato nei fatti di tentata rapina di cui ai capi 3) e 4), chiaramente emerso dalle complessive risultanze istruttorie e segnatamente dalle riprese delle telecamere di video sorveglianza e dal materiale captativo.
In ordine alla valenza delle intercettazioni menzionate, per come interpretate dai giudici di merito, va richiamato l'orientamento secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr., Cass. SS.UU. n. 22471 del 26.02.2015 - dep. 28.05.2015, Sebbar, Rv. 26371501), sicché appare manifestamente infondata la contestazione dell'imputato secondo cui giudici di merito avrebbero del tutto illogicamente valorizzato il contenuto di due sole conversazione ambientali da cui non era in alcun modo desumibile la sua partecipazione ai fatti delittuosi de quibus, sollecitando in tal modo una mera (e non consentita) rilettura dei dati probatori.
Richiamati i principi di diritto cui al §. 4.3.1.. del "considerato in diritto" va rilevato che sono manifestamente infondate le censure circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a fronte di una motivazione congrua ed adeguata sul punto (v. f. 78).
6. Il ricorso di Sanzo Pietro. 6.1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente ha lamentato il vizio di omessa pronunzia quanto ai profili di responsabilità dell'imputato in ordine al capo 9), è manifestamente infondato. Osserva la Corte che, secondo quanto si evince dal contenuto dell' atto di appello in data 8 Aprile 2019, sul punto non è stato formulato alcuno specifico motivo di impugnazione, con la conseguenza che l' imputato non ha nulla di cui dolersi in questa sede e la censura è, all' evidenza, priva di pregio alcuno. 6.2. Il secondo motivo è del tutto infondato alla luce delle considerazioni svolte al §. 3 del "considerato in diritto" avendo i giudici di merito, con argomentazioni adeguate e corrette in diritto, evidenziato che quanto alle condotte di cui ai capi 2), 3), 4), 7) ed 8) risultavano integrati a carico del Sanzo gli estremi del tentativo punibile e andava esclusa l'ipotesi di desistenza volontaria, argomentazioni con le quali la difesa del ricorrente non si confronta in alcun modo.
In relazione a tale circostanza deve rilevarsi la evidente inammissibilità del motivo perchè il ricorrente muove censure totalmente aspecifiche e non si confronta con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla affermazione della sua responsabilità per i reati in questione. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 6.3. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. La corte territoriale, a fronte peraltro di un motivo di appello del tutto generico, ha congruamente motivato circa il diniego delle chieste attenuanti ex art. 62 bis c.p.
7. I ricorsi di Cannizzaro Alessandro, Ferrante Roberto e Luisi Giuseppe. Va rilevato che il primo motivo, comune a tutti gli imputati e formulato in termini sovrapponibili, con il quale viene lamentata violazione di legge in ordine alla ritenuta esclusione della desistenza volontaria ex art. 56 comma 3 cod. pen. con riferimento al capo di imputazione sub. 4), è totalmente generico ed aspecifico. I ricorrenti lamentano, infatti, l'omesso esame delle relative censure difensive senza in alcun modo confrontarsi con le amplissime argomentazioni dei giudici di merito che, come evidenziato al §. 3 del "considerato in diritto" hanno compiutamente esaminato la questione.
Appare significativo evidenziare che, secondo quanto si evince dal tenore dei ricorsi, la questione della insussistenza di un tentativo punibile e della configurabilità di una ipotesi di desistenza volontaria, viene sollevata in termini meramente dubitativi e/o perplessi. Sul punto va invero rilevato è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nei quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame. (Sez. 2, Sentenza n. 31811 del 08/05/2012 Ud. (dep. 06/08/2012) Rv. 254329 - 01. 7.1.
Sulla scorta dei principi di cui al §. 4.3,1. del "considerato in diritto" va rilevato che sono manifestamente infondate le censure dei ricorrenti circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a fronte di una motivazione congrua ed adeguata relativamente a tutti e tre gli imputati (v., rispettivamente, ff. 67, 66 e 69).
8. Il ricorso di Garofalo Andrea. 8.1. Le censure proposte sono generiche, aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. Nel richiamare quanto già evidenziato al §. 3 del "considerato in diritto" va rilevato che il primo giudice (vedi ff. 254-270) nonché la corte di appello (vedi ff. 13-21; 34-43; 51-58), con dovizia di argomentazioni (solo genericamente contestate dal ricorrente il quali non si confronta in alcun modo con le menzionate motivazioni) hanno evidenziato l' imputato avevano concorso a porre in essere veri e propri "atti preparatori" relativi ai fatti di tentata rapina di cui ai capi 3) e 4) caratterizzati dalle medesime modalità operative e che doveva escludersi l'ipotesi desistenza volontaria.
A fronte della ricostruzioni delle condotte delittuose in esame appare di tutta evidenza che la tesi difensiva non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argonnentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.
9. Il ricorso di Precania Gioacchino. 9.1. Il primo motivo, sempre sulla questione relativa alla configurabilità del tentativo ed alla sussistenza dei presupposti di cui all' art. 56 comma 3 c.p., è da ritenere generico e manifestamente infondato sulla scorta di considerazioni analoghe a quelle formulate per i coimputati concorrenti nei medesimi reati di cui ai capi 3), 7) e 8). Muovendo dai cennati principi (e richiamato quanto già evidenziato al §.3. del "considerato in diritto") non appare in alcun modo configurabile alcun vizio motivazionale risultando evidente che il ricorrente, nell' escludere l' ipotesi di tentativo unibile quanto alle tentate rapine contestate mira, in ultima analisi„ a fronte di una ricostruzione basata su molteplici dati istruttori ad una alternativa lettura degli accadimenti de quibus, inammissibile in questa sede. 9.2. Manifestamente infondato è ultimo motivo a fronte di una motivazione adeguata e corretta in diritto in punto di diniego delle chieste circostante generiche tenuto conto dei gravi e molteplici fatti delittuosi contesti.
10. Il ricorso di Garofalo Giuseppe. 10.1. Il primo motivo è generico, meramente reiterativo di profili già disattesi dalla corte di appello con congrua motivazione, avanzato per censure non consentite e, comunque, manifestamente infondato. Nel richiamare quanto già evidenziato al §. 3 del "considerato in diritto" va rilevato che il primo giudice (vedi ff. 247-252) nonché la corte di appello (vedi ff. 13-21; 34-43; 51-58), con ampie argomentazioni (solo genericamente contestate dal ricorrente) hanno evidenziato il pieno coinvolgimento del predetto imputato nei fatti di tentata rapina di cui ai capi 3), 7) e 8) chiaramente emerso dalle complessive risultanze istruttorie e segnatamente dalle riprese delle telecamere di video sorveglianza e dal materiale captativo.
Sul punto va, pertanto, rilevata la inammissibilità del ricorso. 10.2. Il secondo motivo è fondato.Come correttamente dedotto dalla difesa dell'imputato la corte territoriale nel rideterminare la pena a suo carico ha calcolato l'aumento in continuazione anche per il capo 10), reato che non risulta contestato al predetto. Non risultando necessari ulteriori accertamenti va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Garofalo Giuseppe limitatamente al trattamento sanzionatorio ed eliminata la pena in continuazione di mesi due ed euro cento di multa stabilita per il capo 10); conseguentemente la pena complessiva - ridotta per il rito - va rideterminata in anni quattro di reclusione ed euro mille di multa.
11. Va, infine, dichiarata la inammissibilità dei ricorsi di Algeri Alvaro Fabio, Algeri Alessandro, Unniemi Cesare, Cannizzaro Alessandro, Ferrante Roberto, Luisi Giuseppe, Garofalo Andrea, Precania Gioacchino e Sanzo Pietro i quali vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Garofalo Giuseppe limitatamente al trattamento sanzionatorio ed elimina la pena in continuazione di mesi due ed euro cento di multa per il capo