Sentenza — n. 31937/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 05/06/2020, pronunziando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di Cassazione - disposto con sentenza n. 5769/2019 in data 27 Novembre 2019 - della sentenza della Corte di appello di Milano in data 5 Marzo 2019 limitatamente alle contestazioni di cui all' art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/1990 a seguito della declaratoria di incostituzionalità in forza della sentenza C. Cost. n. 40/2019, in parziale riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 1 Giugno 2018, rideterminava la pena carico di Giorgi Giuseppe e Mariani Federica, rispettivamente, in anni undici di reclusione ed euro 24.000,00 di multa ed in anni quattro e mesi undici di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/1990, art. 74 comma 2 D.P.R. 309/1990, art. 73 commi 1 D.P.R. 309/1990, art. 597 comma 3 cod. proc. pen, art. 73 D.P.R. 309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31937/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tal modo la corte di merito aveva solo in parte osservato il dictum della sentenza di annullamento, finendo per applicare un trattamento che la Suprema Corte aveva ritenuto illegale in quanto non in linea con la sopravvenuta pronunzia della Corte Costituzionale.Rileva che la corte di appello non aveva in alcun modo motivato in punto di commisurazione della pena e dei singoli aumenti per la continuazione, risultando evidente il vizio dedotto. 2.2. Mariani Federica con un unico motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546, 627 c.p.p., 132 e 133 c.p. nonché all' art. 73 DPR n. 309/1990 (capi 16-18).
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARIANI FEDERICA nato a GIUSSANO il 14/08/1989 GIORGI GIUSEPPE nato a LOCRI il 25/11/1984 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'Avvocato CICINO VINCENZO, in difesa di MARIANI FEDERICA e GIORGI GIUSEPPE, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 05/06/2020, pronunziando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di Cassazione - disposto con sentenza n. 5769/2019 in data 27 Novembre 2019 - della sentenza della Corte di appello di Milano in data 5 Marzo 2019 limitatamente alle contestazioni di cui all' art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/1990 a seguito della declaratoria di incostituzionalità in forza della sentenza C. Cost. n. 40/2019, in parziale riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 1 Giugno 2018, rideterminava la pena carico di Giorgi Giuseppe e Mariani Federica, rispettivamente, in anni undici di reclusione ed euro 24.000,00 di multa ed in anni quattro e mesi undici di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. 1.1.
Quanto al Giorgi la pena veniva così calcolata: pena base per il delitto di cui al capo 14) (art. 74 comma 2 D.P.R. 309/1990) anni 12 e mesi tre di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, aumentata di anni 1 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il delitto associativo, aumentata di ulteriori mesi sette di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per ciascuno degli acquisti di cocaina di cui ai capi 11) e 12) (art. 73 commi 1 e 6 D.P.R. 309/1990), aumentata di ulteriori mesi cinque ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui al capo 13) (art. 73 commi 1 e 6 D.P.R. 309/1990), aumentata di ulteriori mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui al capo 15) (art. 73 commi 1 e 6 D.P.R. 309/1990), aumentata di ulteriori mesi tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui al capo 16) (art. 73 commi 1 D.P.R. 309/1990); aumentata di ulteriori mesi sette di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui al capo 18) (art. 73 commi 1 e 6 D.P.R. 309/1990), pena ridotta nella misura suindicata in ragione del rito. 1.2.
Quanto alla Mariani la pena veniva così calcolata: pena base per il delitto di cui al capo 14) anni sette di reclusione ed euro 400,00 di multa, aumentata di mesi sette di reclusione ed euro 400,00 di multa per il delitto associativo, aumentata di ulteriori mesi tre di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui al capo 16), aumentata di ulteriori mesi cinque di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui al capo 18), pena ridotta nella misura suindicata in ragione del rito.
2. Contro detta sentenza hanno proposto ricorsi per Cassazione entrambi i predetti imputati. 2.1. Giorgi Giuseppe, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546, 627 c.p.p., 132 e 133 c.p. nonché all' art. 73 DPR n. 309/1990 (capi 11-12). Assume che la corte territoriale in relazione ai capi 11) e 12) aveva applicato una pena illegale in quanto aveva riformulato il trattamento sanzionatorio solamente in relazione ai capi 13), 15), 16) e 18) mentre aveva erroneamente mantenuto lo stesso trattamento sanzionatorio per i capi 11) e 12), pari a mesi sette di reclusione.
In tal modo la corte di merito aveva solo in parte osservato il dictum della sentenza di annullamento, finendo per applicare un trattamento che la Suprema Corte aveva ritenuto illegale in quanto non in linea con la sopravvenuta pronunzia della Corte Costituzionale.Rileva che la corte di appello non aveva in alcun modo motivato in punto di commisurazione della pena e dei singoli aumenti per la continuazione, risultando evidente il vizio dedotto. 2.2. Mariani Federica con un unico motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546, 627 c.p.p., 132 e 133 c.p. nonché all' art. 73 DPR n. 309/1990 (capi 16-18).
La difesa formula delle censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle suindicate proposte dal coimputato Giorgi assumendo che il trattamento sanzionatorio complessivo era sotto vari profili illegale e, comunque, sfornito di adeguata motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.
2. Deve, invero, rilevarsi che l'annullamento della sentenza sul punto relativo al trattamento sanzionatorio consente al giudice del rinvio, a prescindere dalle ragioni che hanno determinato l'annullamento, di valutare, nell'esercizio del potere discrezionale spettantegli al riguardo, la pena da infliggere in concreto senza alcuna limitazione, purché la sua valutazione rimanga circoscritta esclusivamente a tale profilo e sia osservato il limite posto dall' art. 597 comma 3 cod. proc. pen. Secondo l'univoco e costante insegnamento della corte di legittimità la determinazione della pena è, invero, oggetto di un giudizio di fatto che in quanto rimesso al potere discrezionale dell' organo giudicante che ha, quale unico limite, quello adottare adeguata e logica motivazione sul punto fornendo una chiara esplicitazione delle ragioni della valutazione effettuata circa l'adeguamento della pena alla gravita del reato ed alla personalità dell' imputato con la conseguenza che la conclusione raggiunta non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia il frutto di ragionamento illogico od arbitrario.
Il divieto di reformatio in peius non è, quindi, utilmente invocabile rispetto ad un punto della prima decisione attinto da annullamento che, essendo stato integralmente travolto in sede di legittimità, non comporta alcun vincolo di obbligo di conformazione, in sede di rinvio, alla valutazione in precedenza effettuata a tale riguardo, dovendo il giudice del rinvio esclusivamente attenersi al principio sancito in sede di legittimità, nella specie costituito dall'obbligo di parametrarsi al mutato arco edittale della fattispecie incriminatrice violata con riferimento a tutte le contestazioni ex art. 73 D.P.R. citato, nel cui ambito può, tuttavia, esercitare la sua ampia discrezionalità per le ragioni anzicennate mentre un criterio automatico di riduzione proporzionale finirebbe per non tenere conto della concreta gravità dei fatti e della personalità dell'imputato in rapporto alla nuova cornice edittale.Del resto, parte della dottrina ha sottolineato come la commisurazione in concreto della pena nel rispetto dei limiti edittali non è mai un'operazione neutra, ma è sempre condizionata dalla pena prevista in astratto, sicché la valutazione giudiziale può cambiare con il mutare dei limiti edittali previsti dalla legge ed è proprio la necessaria "individualizzazione del trattamento sanzionatorio" che dovrebbe portare ad escludere ogni automatismo, atteso che, diversamente, vi sarebbe un concreto rischio di applicazione di una pena sganciata dall'accertamento del fatto.
E', invece, chiaro che se la scelta è stata quella di rimettere tale valutazione al giudice di merito, non possa ad essa seguire alcun vincolo derivante dalla pena precedentemente irrogata se non quello, nell'ipotesi in cui la sentenza sia stata impugnata dall'imputato, di determinazione - nel qual caso il divieto di reformatio in peius può ritenersi correttamente invocato - di una pena complessivamente superiore rispetto a quella irrogata dal primo giudice. Una simile conclusione appare, del resto, in linea con la prevalente interpretazione seguita dai giudici di legittimità secondo la quale, sempre in materia di stupefacenti relativa al mutato trattamento più favorevole previsto per le droghe ed. "leggere" non viola il principio del divieto di "reformatio in pejus" previsto dall'art. 597 comma 3 del codice di rito la sentenza di secondo grado che, nell'ipotesi di successione di legge più favorevole, nel riformare la pronuncia di primo grado impugnata dal solo imputato - che aveva determinato la pena partendo dal minimo edittale, abbia ridotto la pena in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui si era mosso il giudice di primo grado Sez. 3, n. 13223 del 3.12.2015, Boy, Rv. 266767;
Sez. 4, n. 46973 del 06/10/2015 - dep. 26/11/2015, Mentonis, Rv. 265209; Sez. 6, n. 6850 del 9.2.2016, L'Astorina, Rv. 266105). Nel caso in esame la corte di appello, conformandosi, al dictum della Corte di Cassazione, ha in concreto proceduto a rivedere le pene in relazione a "tutte" le contestazioni di cui all' art. 73 D.P.R. 309/1990. Infatti ha ridotto, per tutti detti reati, la pena già irrogata dalla corte territoriale con la pronunzia annullata, riducendo anche la pena, quanto al Giorgi, per i capi 11) e 12) da mesi sette di reclusione ed euro 2.000,00 di multa a mesi sette di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
Anche per quanto concerne la posizione della Mariani ha ridotto la pena per il reato di cui al capo 16) (mesi tre di reclusione ed euro 200,00 di multa rispetto agli originari mesi tre ed euro 800,00 di multa) e per il reato di cui al capo 18) (mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa rispetto agli originari mesi tre ed euro 1.800,00 di multa). E' chiaro, alla luce dei cennati principi, che la riduzione può anche riguardare la sola pena pecuniaria. Occorre, pure, rilevare che le ulteriori censure relative al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate posto che graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.
Va, ancora, precisato che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base. (Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019 - dep. 25/09/2019, OLIVETI FRANCESCO, Rv. 27687002).
4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua