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Sentenza — n. 31936/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31936/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31936/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OVIDI CORRADO nato a ROMA il 17/02/1971 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato D'ALOISI SANDRO, in difesa di OVIDI CORRADO, il quale ha concluso chiedendo l'accoglirnento del ricorso FATTO E DIRITTO 1.

Regesto Legislator

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art. 62 bis c.p, art. 438 c.p, art. 133 c.p, art. 62 -bis cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31936/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. la corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento, facendo riferimento anche ai precedenti penali dell' imputato, apparendo le censure formulate sul punto aspecifiche e manifestamente infondate. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691) 4.

Parole chiave

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riduzione della pena attenuazione della pena chiusura dell'istruzione penale revoca della sospensione condizionale proroga della carcerazione preventiva abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis c.p
in relazione all' art. 62 bis c.p.
art. 438 c.p
Ora, pur dopo l'istituzione della forma condizionata di accesso al rito, l'art. 438 c.p.p., introduce la relativa disciplina incentrandola sulla richiesta dell'imputato di essere giudicato "allo stato degli atti".
art. 133 c.p
pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento.
art. 62 -bis cod. pen
Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OVIDI CORRADO nato a ROMA il 17/02/1971 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato D'ALOISI SANDRO, in difesa di OVIDI CORRADO, il quale ha concluso chiedendo l'accoglirnento del ricorso FATTO E DIRITTO 1.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 5 marzo 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli in data 18 aprile 2019 in forza della quale Ovidi Corrado è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui al capo A) (art:t. 110, 56 e 628 commi primo, secondo e terzo n.1) e 2) c.p.), B) (art. 61 n.2), 110 c.p. e art. 23 L. 110/1975, C) (art. 61 n.2), 110 e 1 648 c.p.), D) (previa riqualificazione del fatto contestato in quello previsto dagli artt. 337 e 339 c.p.) ed E) (art. 61 n.2), 110, 337 e 339 c.p.) e condannato alla complessiva pena di anni sei, mesi due di reclusione ed euro 2.000,000 di multa, tenuto conto della contestata recidiva. 1.2.

I giudici della corte di appello hanno, in particolare, rigettato il motivo riguardante la mancata riduzione della pena in ragione del rito originariamente prescelto e disatteso le ulteriori censure relative al trattamento sanzionatorio.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato il quale formulate tre motivi: a. violazione ex artt. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 438 e 442 c.p.p. Rileva che, in modo erroneo, la corte di appello aveva disatteso il motivo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della riduzione di pena per l' originario rito alternativo prescelto non considerando che la richiesta di audizione del Maresciallo Giannotta, cui era stata condizionata I' istanza di giudizio abbreviato, era indispensabile al fine di fare emerge le contraddizioni nella versione di quest' ultimo in relazione alla consulenza tecnica acquisita in sede istruttoria, come confermato dal fatto che, in ragione delle circostanze emergenti da detta perizia, il primo giudice aveva operato la derubricazione dei fatti di cui al capo D); b. violazione ex artt. 606 lett.

b) ed e) c.p.p. in relazione all' art. 62 bis c.p. Assume che la motivazione in punto di diniego delle chieste circostanze attenuanti generiche era totalmente carente e lacunosa; c. violazione ex artt. 606 lett.

b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 81 e 133 c.p. Osserva che la pena complessivamente irrogata era eccessiva e che la corte di appello aveva omesso ogni valutazione in ordine alla specifica censura riguardante la comminazione di una pena aumentata per la c.d. continuazione interna in relazione al capo E), sebbene il capo di imputazione nulla conteneva al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto reiterativo di un profilo già disatteso dalla corte di appello con motivazione congrua e corretta in diritto. 2.1. La difesa dell' imputato assume l' erroneità della decisione della corte di appello la quale, nel negare la riduzione per il rito originariamente prescelto, non aveva considerato che la chiesta audizione del M.Ilo Giannotta (cui, come detto, era stata condizionata l' istanza di giudizio abbreviato) assumeva maggior rilievo "soprattutto in relazione alla consulenza acquisita agli atti del processo e già depositata nella fase istruttoria nel fascicolo del P.M.", rendendosi necessario detto esame "per accertare le contraddizioni riscontrate attraverso i risultati della consulenza di parte".2.2.

Va premesso che in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda". (Sez. U, Sentenza n. 44711 del 27/10/2004 Ud. (dep. 18/11/2004) Rv. 229175 - 01 Com'è noto, la richiesta condizionata di accesso al rito risulta ammissibile se la prova integrativa richiesta dall'imputato sia "necessaria ai fini della decisione" e "compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento".

Ora, pur dopo l'istituzione della forma condizionata di accesso al rito, l'art. 438 c.p.p., introduce la relativa disciplina incentrandola sulla richiesta dell'imputato di essere giudicato "allo stato degli atti". Deve pure essere considerato che la rinuncia alle forme dibattimentali per la selezione e l'assunzione delle prove costituisce l'unica giustificazione razionale per una diminuzione di pena che prescinde dalla valutazione dei profili soggettivi ed oggettivi del reato, ed opera (senza possibilità di gradazione) al di fuori dei criteri fissati nell'art. 133 c.p. Il riferimento alla "necessità" dell'integrazione rappresenta un forte segnale linguistico e sistematico, utile a conferire alla prova aggiuntiva richiesta dall'imputato un carattere di eccezionalità, e dunque un requisito di vera e propria "decisività".

Un secondo misuratore del carattere di necessità della prova è ormai tradizionalmente individuato - anche in base alla porzione finale dell'inciso normativo ("tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili") - nella "novità" del dato cognitivo che dovrebbe essere accertato mediante l'integrazione proposta. Quest'ultima cioè, in concreto, deve avere ad oggetto solo prove nuove, in quanto riguardanti fatti nuovi o fatti già resi noti da fonti diverse di conoscenza. La prova integrativa non può "ripetere" atti investigativi già compiuti.

Quando la fonte da escutere sia la stessa già sondata in fase di indagini, l'esame è ammissibile solo in quanto mirato a colmare lacune oggettive dell'atto originario, cioè a verificare circostanze diverse ed ulteriori. Se l'imputato individua un diverso interesse all'assunzione "ripetuta", come solitamente avviene mediante il riferimento al più consistente valore epistennico degli atti assunti in contraddittorio ed in presenza del giudice chiamato alla decisione, non gli resta che affrontare il giudizio nelle forme ordinarie. Ciò che non può ammettersi è la pretesa che, pur esistendo una base cognitiva conforme al criterio di "completezza delle indagini", si svolga nell'ambito del giudizio abbreviato un vero e proprio dibattimento, con conseguente dispersione di senso della diminuzione di pena.

La Corte di Cassazione, ad esempio, riguardo al criterio di novità della prova integrativa ha rilevato come l'ordinamento consenta, attraverso il procedimento celebrato in forma ordinaria, che il diritto al contraddittorio in fase genetica si sviluppi pienamente, e come la diversa regola del rito discenda da una libera e volontaria opzione dell'interessato (si vedano, con varia accentuazione, sez. 2, Sentenza n. 11768 del 23/01/2003, rv. 225204; Sez. 4, Sentenza n. 19733 del 8/05/2009, rv. 243964; Sez. 6, Sentenza n. 44634 del 31/10/2013, rv. 257811).

II terreno più problematico è indubbiamente quello della prova dichiarativa. Si ribadisce spesso che l'imputato non ha "diritto" alla mera ripetizione in contraddittorio della prova orale. Dunque le richieste subordinate all'audizione di persone già sentite nel corso delle indagini o dell'udienza preliminare sono ammissibili alla sola condizione che vengano specificati i fatti da accertare, non già posti ad oggetto dell'esame precedente (sez. 6, Sentenza n. 25713 del 8/04/2003, rv. 225678; sez. 5, Sentenza n. 11954 dell'8/02/ 2005, rv. 231714; sez. 2, Sentenza 8 aprile 2008, n. 19645, rv. 240407; sez. 1„ Sentenza n. 29669 del 25/03/2010, rv. 248185).

Conseguentemente si è affermata la legittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad una integrazione probatoria, quando detta integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente alla sostituzione del materiale già raccolto ed utilizzabile, così da ottenere un vero e proprio dibattimento dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare, in contrasto con gli obiettivi di speditezza e semplificazione perseguiti dal rito alternativo (sez. 6, Sentenza n. 8738 del 29/01/2009, rv. 243067).

Se può concordarsi sull'ammissibilità dell'assunzione a titolo di prova integrativa delle dichiarazioni di persone già sentite nel corso delle indagini o dell'udienza preliminare, occorre, tuttavia che si tratti di prove nuove (nel senso che siano nuovi i temi da trattare) e decisive (nel senso che senza di esse un profilo essenziale della regiudicanda non potrebbe essere risolto in base ai correnti criteri cognitivi). E spetta al richiedente l'onere di proporre le specificazioni, ed eventualmente la documentazione, che siano necessarie alla verifica di conformità della prova integrativa al suo modello legale. 2.3.

Nel caso di specie i giudici di appello si sono attenuti ai principi di diritto sopra menzionati di cui hanno fatto corretta applicazione, dandone conto con una motivazione che non è nè carente nè illogica, posto che gli elementi considerati sono indicativi, in modo univoco, della superfluità dell'integrazione probatoria richiesta dalla difesa e della sua incompatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. La corte territoriale ha, infatti, evidenziato come l'imputato non aveva in alcun modo indicato, in sede di gravame, circostanze di fatto da verificare tali da differenziarsi da quelle già acquisite e tali da porsi in termini di effettiva utilità al fine di integrare o completare gli elementi probatori in atti, precisando come l'attività istruttoria sollecitata non poteva essere finalizzata esclusivamente a rinnovare nel contraddittorio prove già in atti.

E la corte di appello, nel rilevare che la versione dei fatti fornita dal Maresciallo Giannotta era già chiara e ben delineata ed in linea con quanto desumibile nel verbale di arresto, ha anche precisato come "I' assunto difensivo articolato sul punto nell' atto di appello si reputa d' altra parte privo del necessario requisito di specificità alla luce del richiamo generico ivi contenuto ad assente contraddizioni riscontrate attraverso i risultati della consulenza di parte non meglio precisate in ordine alle quali le considerazioni personali del testimone si rileverebbero del tutto ininfluenti ai fini della decisione", argomentazioni ineccepibili, non inficiate in alcun modo dalle censure formulate con il motivo di impugnazione in esame che risulta, anch' esso, viziato da identici profili di assoluta genericità.

3. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. la corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento, facendo riferimento anche ai precedenti penali dell' imputato, apparendo le censure formulate sul punto aspecifiche e manifestamente infondate. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691) 4.

Il motivo di censura sul trattamento sanzionatorio è totalmente generico nonchè manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire la pena ha tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell' imputato e, per altro verso, in considerazione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la perla base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

Anche il profilo relativo al capo e) è manifestamente infondato atteso che la corte di appello, con argomentazioni adeguate e prive di aporie logico giuridiche, ha correttamente chiarito che in seno a detto capo di imputazione risultavano contestati due distinte condotte ai danni dei due pubblici ufficiali avvinti dal vincolo della continuazione, indipendentemente dal richiamo all' art. 81 cod. pen.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p