Sentenza — n. 31935/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) CERA MICHELE n. a Taranto 1'1/3/1977 2) SASSO SALVATORE n. a Oria 1'1/5/1973 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce in data 25/10/2019 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 cod.pen, art. 379 cod.pen; Sentenza — n. 31935/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso del Cera deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero, mentre il ricorso del Sasso, previa riqualificazione del fatto alla stregua del delitto ex art. 379 cod.pen., deve essere rigettato con accessoria statuizione sulle spese.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) CERA MICHELE n. a Taranto 1'1/3/1977 2) SASSO SALVATORE n. a Oria 1'1/5/1973 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce in data 25/10/2019 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce -previa riqualificazione del fatto ascritto al Sasso al capo 19) nel concorso in furto aggravato, come contestato al capo 18, confermava la decisione del Gup presso il Tribunale di Brindisi che aveva riconosciuto il Cera colpevole del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e, in genere, di reati contro il patrimonio nonché di plurimi reati fine, condannandolo -con il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per la scelta del rito- alla pena di anni nove, mesi due di reclusione ed euro ed euro 2.867,00 di multa e il Sasso del delitto di favoreggiamento reale contestato al capo 19), oggetto di riqualificazione, con condanna alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Raffaele Missere nell'interesse di Cera Michele 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità per il delitto associativo. La difesa assume che la Corte territoriale abbia acriticamente recepito le valutazioni del primo giudice in punto di sussistenza dell'addebito ex art. 416 cod.pen. senza valutare le doglianze difensive che prospettavano la ravvisabilità nei fatti di un mero concorso di persone nella commissione di una pluralità di furti.
Nella prospettiva difensiva risulta manifestamente illogica l'affermazione dei giudici d'appello circa la strutturazione e il radicamento territoriale del sodalizio dal momento che gli imputati agivano in un ristretto ambito. Inoltre, la sentenza impugnata ha richiamato a sostegno del rigetto del gravame la pluralità delle condotte delittuose, che non costituisce elemento sufficiente all'affermazione della sussistenza di un'associazione per delinquere in difetto di una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti.
La difesa aggiunge ulteriormente che i reati fine sono stati commessi in un contenuto arco temporale, tra aprile e maggio 2017, mentre non appare significativo il modus operandi, proprio di tutti i ladri di autovetture, ovvero il comune interesse mostrato dai coimputati in occasione del sequestro di un'autovettura rubata presso l'abitazione del Sasso. Segnala, inoltre, che depone per l'insussistenza dell'associazione anche l'assenza di una gerarchia interna e di ruoli prestabiliti e la attendibile paritetica divisione dei proventi; 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica, avendo la Corte territoriale ritenuto la circostanza unicamente sulla base dei precedenti penali del prevenuto senza valutare la riprovevolezza delle condotte, l'offensività dei fatti a giudizio e la pericolosità dell'autore; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa lamenta che la sentenza impugnata non ha adeguatamente considerato la confessione resa dall'imputato e il suo buon comportamento processuale ai fini dell'invocata mitigazione sanzionatoria. C L'Avv. Michele Iaia nell'interesse di Sasso Salvatore 3.1a violazione degli artt. 379,624,625 n. 7 cod.pen. in relazione agli artt. 521 e 522 cod.proc.pen. La difesa denunzia che i giudici d'appello, nel riqualificare il fatto ascritto al ricorrente al capo 19) nel concorso nel furto aggravato contestato al capo 18), sono incorsi nella violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello per cui è intervenuta condanna, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Il fatto accertato, infatti, si trova in rapporto di eterogeneità e di incompatibilità sostanziale rispetto a quanto contestato sicché devono ritenersi lesi i diritti di difesa dell'imputato, essendo intervenuta l'affermazione di responsabilità per un episodio mai formalmente contestatogli. Sostiene, inoltre, la difesa che il Sasso non ha partecipato al furto di cui al capo 18) e non essendo il proprietario dell'area in cui il veicolo era stato posteggiato non poteva neppure fornire un assenso preventivo al ricovero del veicolo, sicché la sua condotta doveva essere al più considerata quale connivenza non punibile.
In ogni caso, attesa la diversità del fatto ritenuto, la Corte avrebbe dovuto assolvere l'imputato dal delitto ex art. 379 cod.pen. e trasmettere gli atti al P.m.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso di Cera Michele è inammissibile. Il primo motivo che revoca in dubbio la sussistenza del delitto associativo è reiterativo di doglianze che hanno trovato compiuto scrutinio e concorde, corretta, soluzione nelle sentenze di merito. I giudici territoriali hanno posto alla base della ritenuta sussistenza di una compagine dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio, in particolare furti, ricettazioni ed estorsioni con il sistema dell c.d. "cavallo di ritorno", operante in Brindisi e zone limitrofe tra il marzo 2017 e il marzo 2018, il solido compendio probatorio costituito dalle conversazioni ambientali captate sull'autovettura Fiat Stilo utilizzata dall'imputato in occasione di molteplici furti, le conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza al medesimo intestata, le risultanze delle rilevazioni del sistema satellitare e i riscontri eseguiti dalla P.g., i cui esiti attestano il coinvolgimento con ruolo operativo del Cera nella commissione di ben 18 reati fine, realizzati sovente unitamente a Castrovillari Dario e De Michele Maurizio, capo del sodalizio criminoso.
Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la ravvicinata reiterazione di episodi delittuosi commessi dallo stesso gruppo di soggetti; la predisposizione di un seppur minimo apparato organizzativo, costituito dalla disponibilità di mezzi per l'esecuzione degli illeciti, di luoghi previamente reperiti da utilizzare per il ricovero dei veicoli rubati e di canali destinati alla loro ricettazione, ove non utilizzati per la consumazione di estorsioni in danno dei proprietari; il consolidamento di modalità operative, frutto di consuetudine criminosa fra i correi, siano circostanze univocamente attestanti la sussistenza di un pactum sceleris avente ad oggetto uno stabile vincolo tra gli associati finalizzato alla realizzazione di un indeterminato numero di reati contro il patrimonio.
La valutazione dei giudici di merito è coerente con i principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Rv. 246441;
Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Rv.265346; n. 20003 del 10/1/2020,Rv. 279505). Infatti, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite può essere legittimamente desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo.
L'apprezzamento in concreto degli indici fattuali e sintomatici ricavabili dai singoli episodi criminosi è incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente argomentato con corretto procedimento inferenziale ( in tal senso, Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999, Rv. 216391). 4.1 Destituita di pregio è la doglianza in punto di ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica, avendo i giudici d'appello adeguatamente argomentato la reiezione del gravame (pag. 10), segnalando come la reiterata commissione di reati della stessa indole di quelli già giudicati attesti la perdurante proclività a delinquere del prevenuto nel settore dei reati contro il patrimonio, dai quali trae i mezzi di sostentamento.
Trattasi di valutazione in concreto espressiva dell'ingravescente pericolosità del prevenuto, alla luce di una biografia criminale priva di cesure e segni di discontinuità. Analogamente e radicalmente infondate risultano le doglianze in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, atteso che la Corte di merito ha richiamato in senso ostativo la serrata reiterazione degli illeciti e la loro preordinazione (pag. 9), sintomatiche di elevata intensità del dolo, ritenendo del tutto recessiva l'ammissione degli addebiti da parte del prevenuto, avvenuta a fronte di un quadro probatorio solidamente delineato e senza alcun contributo apprezzabile alla ricostruzione dei fatti.5.
Il ricorso di Sasso Salvatore non merita accoglimento siccome infondato. Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha precisato che l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'ad. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'ad. 111, secondo comma, Cost., e dell'ad. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez.
U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438). Ha, inoltre, chiarito che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.
U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619, principio ribadito da Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; nello stesso senso Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403; in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 6, n. 24397 del 26/02/2008, Rv. 241041). Nella specie, la contestazione di cui al capo 19) richiama espressamente la fattispecie di furto aggravato sub 18) e conseguentemente i soggetti reputati materiali esecutori dell'illecito, individua il veicolo di provenienza furtiva, la condotta costitutiva del concorso (ovvero il ricovero dell'Ape Piaggio nelle pertinenze della propria abitazione) e la data di commesso reato.
La riqualificazione è conseguita esclusivamente alla diversa valutazione giuridica della condotta materiale contestata al prevenuto, rimasta immutata ma ricondotta ad un diverso paradigma sanzionatorio rispetto all'originaria contestazione. Il fatto, dunque, è rimasto nella sostanza immutato nei suoi connotati essenziali, subendo un mero adattamento alla nuova qualificazione giuridica di talché va esclusa qualsivoglia violazione del principio di correlazione. 5.1 Osserva, nondimeno, il Collegio che -alla stregua dei materiali scrutinati- la riqualificazione operata dalla Corte territoriale non persuade.
I giudici d'appello (pagg7-8) hanno osservato che dalle conversazioni intercettate emerge che la decisione di condurre l'Ape Piaggio sottratta a Pulito Antonio presso l'abitazione dell'imputato non fu estemporanea sebbene rispondente ad un preventivo assenso del Sasso, che aveva manifestato la propria disponibilità a ricoverare mezzi rubati. Siffatta manifestazione di disponibilità, secondo l'apprezzamento della sentenza impugnata, si sarebbe risolta nella prestazione di uno specifico apporto causale alla consumazione del furto, potendo gli autori confidare su un luogo ove occultare temporaneamente il veicolo e dovendo ricomprendersi il procacciamento di siti all'uopo destinati nella fase esecutiva dell'illecito, secondo il modus operandi tipico degli associati.
Tuttavia, dalla conversazione tra il Cera e il De Michele del 18/4/2017, richiamata a pag. 7, consta che la decisione circa il luogo in cui riparare il veicolo fu presa dagli autori del furto a sottrazione consumata (Cera:..." dove c...lo dobbiamo portare? Sto pensando, sto pensando.." De Michele:" no dalla femmina, sta quell'altro, da Sasso, se sta chiuso il cancello lo metti a retromarcia, tu vattene da lì") ed ancora il De Michele: "che me lo disse, se sta chiuso mettetelo nel parcheggio". Orbene, non si ha contezza del momento in cui il Sasso manifestò la propria disponibilità agli associati, certo è che dalle emergenze captative deve escludersi che la stessa fosse funzionale alla commissione dello specifico furto consumato ai danni del Pulito.
Siffatta considerazione mette in crisi le ragioni dell'operata riqualificazione che non si misurano con l'assenza di elementi a sostegno del dolo concursuale nel reato presupposto, ovvero della coscienza e volontà dell'imputato di concorrere con la propria condotta ad agevolare la consumazione del furto di cui trattasi da parte degli autori materiali. Le criticità relative alla posizione del Sasso non erano sfuggite al primo giudice, il quale (pag. 101) ha osservato che "la condotta del Sasso....sembra porsi al limite tra il favoreggiamento reale e la partecipazione all'associazione alla quale sembra quasi prestare un consapevole contributo di natura stabile nel momento in cui offre e dà in concreto la disponibilità della sua proprietà quale luogo di ricovero degli automezzi rubati e la disponibilità personale a metterli al riparo dalla Forze dell'ordine (Michele: "lui ci disse a noi. .quando è qualcosa lasciatelo là di fronte parcheggiato. .che poi quando arrivo io me la sbrigo io").
Poiché però tale contribuito è rimasto in concreto isolato e dovendo operare secondo i canoni di giudizio quanto più favorevoli al reo, corretta è apparsa la contestazione del reato di favoreggiamento reale nei suoi confronti". Trattasi di interpretazione del tutto aderente alle risultanze processuali, che coglie la latitudine indeterminata della disponibilità manifestata dall'imputato, svincolata dai singoli episodi delittuosi, argomentandone la funzionalità agli scopi del sodalizio in assenza di ricadute a titolo di concorso sul singolo reato-fine contestato.
Per tali ragioni ritiene la Corte che il fatto fosse stato correttamente contestato quale violazione dell'art. 379 cod.pen. e a tale qualificazione debba essere ricondotto in quanto aderente alle risultanze processuali acquisite. Deve aggiungersi che nella specie non vi è spazio per l'applicazione del principio secondo cui nel giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazione di attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti accertati non può avvenire con atto a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa, in quanto gli artt. 111, comma 3, della Costituzione e 6, comma 3, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - come interpretato dalla Corte Europea Diritti dell'Uomo nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c.
Italia - impongono l'instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla relativa questione di diritto (Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017,dep.2018,Rv. 271758; Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Rv. 281118). Infatti, la riqualificazione di cui trattasi, compendiata nella conferma dell'originario inqivadramento giuridico del fatto, in ordine al quale la difesa ha ampiamente spiegato le proprie ragioni nei gradi di merito, non contiene alcun elemento di imprevedibilità suscettibile di arrecare pregiudizio alle ragioni del prevenuto. 5.2 Le ulteriori doglianze formulate dalla difesa sono manifestamente infondate.
Invero il primo giudice aveva già correttamente sottolineato come il ruolo del Sasso non è revocato in dubbio dal fatto che il mezzo era stato lasciato dagli autori materiali del furto su un suolo di proprietà altrui dal momento che l'imputato aveva garantito la sua disponibilità a "custodire" il veicolo rubato anche se collocato su suolo altrui, peraltro non recintato ( pag. 102).
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso del Cera deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero, mentre il ricorso del Sasso, previa riqualificazione del fatto alla stregua del delitto ex art. 379 cod.pen., deve essere rigettato con accessoria statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Cera Michela e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.Riqualificato il fatto di c