Sentenza — n. 31934/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TUGA MATEUS n. in Albania il 15/10/1989 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Ancona in data 9/12/2019 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contradittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8 D.L. n.137/20; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Sanitis; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod.pen, art. 62 bis cod.pen, art. 133 cod.pen; Sentenza — n. 31934/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile alla luce della genericità e manifesta infondatezza delle censure formulate. 3.1 Quanto al diniego delle attenuanti generiche deve, innanzitutto, rilevarsi il difetto di devoluzione, avendo omesso il difensore del Tuga di chiederne e argomentarne l'applicazione nell'atto di appello, limitandosi a farne cenno esclusivamente nella parte terminale del gravame (pag. 6), con istanza radicalmente inammissibile perché priva dell'alllegazione dei motivi ex art. 581 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TUGA MATEUS n. in Albania il 15/10/1989 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Ancona in data 9/12/2019 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contradittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8 D.L. n.137/20; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Sanitis; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della decisione del Tribunale di Ascoli Piceno in data 4/3/2019, riqualificati i fatti di furto pluriaggravato ascritti all'imputato alla stregua del delitto di ricettazione continuata, rideterminava la pena in anni cinque di reclusione ed euro 1200,00 di multa.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Tuga, Avv. Alessandro Valenti, deducendo: 2.1 l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla commisurazione della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella ex art. 114 cod.pen.nonchè al diniego dei benefici e alla conferma delle statuizioni civili in favore della p.c.
Galli Angelo. La difesa censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto fondato su circostanze di fatto erronee e non riferibili al ricorrente. Assume, infatti, che risulti provato in atti l'atteggiamento collaborativo tenuto dal prevenuto nei confronti delle Forze di Polizia, che aveva consentito di rintracciare le pp.00. e procedere alla restituzione della refurtiva, mentre il riferimento alla sistematicità delle condotte illecite non appare conferente con il reato di ricettazione ritenuto dalla Corte di merito, ben potendo la condotta illecita essersi realizzata in unica soluzione senza che ciò denoti la professionalità dell'autore.
Inoltre, la sentenza impugnata ha accomunato ai fini del diniego la posizione del prevenuto, esente da precedenti e pendenze giudiziarie, a quella dei coimputati, pregiudicati. Sostiene, inoltre, la difesa che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere la diminuente ex art. 114 cod.pen. in quanto l'affermazione di responsabilità riposa sul mero dato della presenza del Tuga nell'appartamento in cui fu rinvenuta la refurtiva, che era stato- tuttavia- affittato dal coimputato Bocaj. Aggiunge ulteriormente il ricorrente che la sentenza impugnata ha parificato il trattamento sanzionatorio per tutti gli imputati nonostante il comportamento collaborativo del Tuga, l'occasionalità della condotta e lo stato di incensuratezza, circostanze che avrebbero dovuto condurre a contenere la sanzione nei minimi con concessione dei benefici di legge.
Infine il ricorrente lamenta l'eccessività della somma riconosciuta a titolo di risarcimento alla p.c. Galli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile alla luce della genericità e manifesta infondatezza delle censure formulate. 3.1 Quanto al diniego delle attenuanti generiche deve, innanzitutto, rilevarsi il difetto di devoluzione, avendo omesso il difensore del Tuga di chiederne e argomentarne l'applicazione nell'atto di appello, limitandosi a farne cenno esclusivamente nella parte terminale del gravame (pag. 6), con istanza radicalmente inammissibile perché priva dell'alllegazione dei motivi ex art. 581 lett.
d) cod.proc.pen. La Corte di merito ha, nondimeno, giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., evidenziando l'assenza di elementi apprezzabili a tal fine a fronte della consistenza del compendio furtivo rinvenuto. Il riferimento alla sistematicità delle condotte è tutt'altro che erroneo dal momento che il giudice d'appello, in esito alla riqualificazione, ha ritenuto il reato di ricettazione continuata, alla luce della pluralità dei furti costituenti reati presupposto, consumati in tempi e luoghi diversi.
Né i giudici territoriali hanno trascurato il dato dell'incensuratezza del prevenuto, dal momento che il richiamo ai precedenti è espressamente riferito ai coimputati Bocaj e Piroli e, comunque, siffatta emergenza è normativamente inidonea a fondare da sola il riconoscimento delle attenuanti generiche. Con riguardo alla pretesa meritevolezza del comportamento "processuale" del Tuga, la difesa richiama i contenuti di due ordinanze cautelari che, attesa la scelta del giudizio ordinario, non fanno parte del compendio utilizzabile ai fini della decisione mentre le ammissioni che si assumono effettuate all'atto della perquisizione non consta siano legittimamente transitate tra i materiali scrutinabili ovvero allegate dalla difesa a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche. 3.2 Del tutto assertiva è la doglianza in punto di mancata concessione dell'attenuante ex art. 114 cod.pen., profilo peraltro non devoluto in sede d'appello, non avendo la difesa chiarito, al di là del dato irrilevante relativo all'intestazione del contratto d'affitto dell'abitazione, quali circostanze fattuali denoterebbero la minima partecipazione del ricorrente ai fatti delittuosi addebitatigli. 3.3 Destituite di pregio risultano anche le obiezioni in ordine alla dosimetria della pena.
La Corte di merito ha fissato la sanzione base per il più grave reato sub h) in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 650,00 di multa, con modesto discostamento dai minimi, tenuto conto della concreta offensività delle condotte, con giudizio insuscettibile di censura in questa sede in quanto congruamente giustificato con il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. L'entità del trattamento sanzionatorio dà conto dell'inammissibilità delle doglianze concernenti la mancata concessione dei benefici di legge. 3.4 Del tutto generico s'appalesa anche il conclusivo rilievo in ordine alla disposta liquidazione del danno in favore della parte civile, trattandosi di reiterazione di doglianza compiutamente scrutinata dal giudice d'appello a pag. 13 e disattesa con il supporto di congrua motivazione.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Anna Maria