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Sentenza — n. 31931/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31931/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31931/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal 1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nei confronti di Mancuso Antonio n. a Limbadi il 31/10/1938, Mancuso Giovanni n. a Limbadi 1'1/1/1941, Mancuso Pantaleone n. a Limbadi il 27/8/1961 Nonché da 2) MANCUSO GIOVANNI n. a Limbadi 1'1/1/1941 3) MUSCIA GAETANO n. a Tropea il 20/4/1964 4) PRESTIA ANTONIO n. a S. Calogerol'1/1/1968 5) PAPAIANNI AGOSTINO n. a 3oppolo il 28/6/1951 6) MANCUSO ANTONIO n. a Limbadi il 31/10/1938 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 12/11/2019 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del P.G., dott.

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod.pen, art. 238 bis cod.proc.pen, artt. 533 cod.proc.pen, art. 415 cod.proc.pen, art. 191 cod.proc.pen, art. 414 cod.proc.pen; Sentenza — n. 31931/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) e c), codice di rito.Infatti, è pacifica e risalente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che, al di fuori delle ipotesi di prova nuova o sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado, negli altri casi la decisione istruttoria reiettiva è ricorribile, ai sensi dell'art. 606 lett.

Parole chiave

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contratto di compravendita di veicoli infrazione alle norme della circolazione spese del veicolo a motore stato difettoso del veicolo guida nonostante revoca della patente reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod.pen
I difensori, Avv.ti Vincenzo Maiello e Maurizio Nucci, hanno depositato in data 20/4/2021 un motivo aggiunto con il quale deducono la violazione ed erronea applicazione dell'art. 416bis.1 cod.pen.
art. 238 bis cod.proc.pen
alle sentenze irrevocabili acquisite agli atti a norma dell'art. 238 bis cod.proc.pen.
artt. 533 cod.proc.pen
La violazione di legge in relazione agli artt. 533 cod.proc.pen.
art. 415 cod.proc.pen
art. 191 cod.proc.pen
deve ritenersi sanzionata implicitamente dall'inutilizzabilità ex art. 191 cod.proc.pen.
art. 414 cod.proc.pen
La Corte di merito si è limitata a rilevare l'inoppugnabilità del provvedimento che autorizza la riapertura delle indagini mentre, ad avviso del ricorrente, la violazione dell'art. 414 cod.proc.pen.
art. 24 Cost
137 codice di rito e dell'art. 24 Cost.
art. 500 cod.proc.pen
in quanto la ricostruzione dei fatti da parte di Stagno Antonio Lino è avvenuta tramite l'integrale contestazione ex art. 500 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal 1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nei confronti di Mancuso Antonio n. a Limbadi il 31/10/1938, Mancuso Giovanni n. a Limbadi 1'1/1/1941, Mancuso Pantaleone n. a Limbadi il 27/8/1961 Nonché da 2) MANCUSO GIOVANNI n. a Limbadi 1'1/1/1941 3) MUSCIA GAETANO n. a Tropea il 20/4/1964 4) PRESTIA ANTONIO n. a S. Calogerol'1/1/1968 5) PAPAIANNI AGOSTINO n. a 3oppolo il 28/6/1951 6) MANCUSO ANTONIO n. a Limbadi il 31/10/1938 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 12/11/2019 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del P.G., dott.

Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi; uditi i difensori delle pp.cc., Avv. ti M. Claudia Conidi e Staniscia Nicola in sostituzione dell'Avv. Giuseppe La Vigna,che hanno presentato conclusioni scritte e note spese; uditi i difensori degli imputati, Avv.Francesco Sabatino, anche in sostituzione dell'Avv. Francesco Calabrese,per Mancuso Pantaleone e per Antonio Prestia; Avv. Maurizio Nucci per Mancuso Giovanni; Avv. Giovanni Sisto Vecchio per Muscia Gaetano; Avv. Giuseppe Di Renzo per Mancuso Antonio; Avv. Michelangelo Miceli per Papaianni Agostino;

Avv. Vincenzo Maiello per Mancuso Giovanni, Avv. Salvatore Staiano per Papaianni Agostino, i quali hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro e gli imputati Mancuso Antonio, Muscia Gaetano, Prestia Antonio, Papaianni Agostino e Mancuso Giovanni ricorrono avverso la sentenza resa in data 12/11/2019 dalla Corte di appello di Catanzaro che ha parzialmente riformato la decisione in data 17/2/2017 del Tribunale di Vibo Valentia, assolvendo -per quanto in questa sede rileva- Mancuso Antonio, Mancuso Giovanni e Papaianni Agostino dal reato ex art. 416 bis cod.pen.loro ascritto al capo 1) della rubrica, per non aver commesso il fatto, così rettificando la formula perché il fatto non sussiste adottata dal giudice di primo grado. La sentenza impugnata ha, inoltre, confermato la dichiarazione di penale responsabilità e il relativo trattamento sanzionatorio nei confronti di -Mancuso Antonìo in ordine al delitto ascritto al capo 7), previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, co. 3 n.

3) cod.pen., con condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 3.000 di multa; -Mancuso Giovanni e Muscia Gaetano in relazione ai reati di cui al capo 10), previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, co. 3 n.

3) cod.pen. e, limitatamente a Muscia Gaetano, anche della circostanza ex art. 628, co. 3 n. 1 cod.pen., con condanna di Mancuso Giovanni alla pena di anni nove di reclusione ed euro 9.000 di multa e di Muscia Gaetano alla pena di anni sette e mesi otto dì reclusione ed euro 5.000 di multa; -Papaianni Agostino con riguardo ai reati di cui ai capi 21) e 23), previa esclusione dell'aggravante ex art. 628, co.3 n.

3) cod.pen., con condanna alla pena di anni sette, mesi otto di reclusione ed euro 5.000 di multa -Prestia Antonio in relazione al reato di cui al capo 25), previa esclusione delle aggravanti di cui all'ad .628, co.3 n.1) e 3) cod.pen. , con condanna alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa. La Corte di merito confermava, altresì, la condanna di Mancuso Antonio al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Polito Domenico, liquidati in 2.000,00 euro.

2. Il Procuratore Generale ha dedotto: 2.1. la violazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett.

b) in relazione agli artt. 603, commi 2 e 3, 238bis, 192, comma 3, cod.proc.pen., 416bis cod.pen.Il Pubblico ministero ricorrente si duole della mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine dell'esame di Comito Giuseppe, la cui collaborazione è sopravvenuta alla sentenza di primo grado, sebbene dai verbali illustrativi, allegati a fini di autosufficienza al ricorso, risultasse che detto collaboratore, coimputato di Pantaleone Mancuso nel processo per l'omicidio Scrugli e condannato ad anni trenta di reclusione, aveva fatto parte dal 2001 fino all'arresto di un gruppo guidato da Pantaleone Mancuso detto "Scarpuni", indicato come vertice dell'omonimo clan, egemone su tutte le altre consorterie mafiose.

La cennata prova dichiarativa, atta a costituire la chiave di lettura degli altri elementi indiziari acquisiti, nella prospettiva del P.g. impugnante appariva indispensabile a provare l'esistenza e l'ultrattività del sodalizio mafioso dopo l'anno 2003. Aggiunge il ricorrente che la prova dichiarativa richiesta avrebbe fornito riscontro ex art. 192, comma 3, cod.proc.pen. alle sentenze irrevocabili acquisite agli atti a norma dell'art. 238 bis cod.proc.pen. La Corte di merito, inoltre, non ha acquisito, ritenendone la superfluità, gli atti investigativi relativi all'operazione "Nemea", ossia l'ordinanza applicativa di misura cautelare, la richiesta di rinvio a giudizio del 24/12/2018 e il correlato decreto che dispone il giudizio nonché le lettere di Soriano Leone e Castagna Antonino del 14/1/2017 e del 19/3/2017, sebbene si trattasse di materiali indispensabili per la verifica dell'attendibilità intrinseca del collaboratore Mancuso Emanuele.

La sentenza impugnata, sul presupposto della mancata verifica dell'attendibilità del collaboratore, ha ritenuto di non valutarne le dichiarazioni accusatorie; 2.2. la violazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett.

b) in relazione agli artt. 192, comma 3, cod.proc.pen. e 416bis cod.pen. Il ricorrente osserva che la Corte territoriale era tenuta a verificare l'esistenza e l'ultrattività della cosca Mancuso nel periodo compreso tra il 2003 e il 2013, già riconosciute dalla sentenza resa in abbreviato, attraverso la valutazione di ulteriori elementi di riscontro all'accertamento definitivo mentre i giudici territoriali hanno ribaltato il decisum irrevocabile con motivazione che viola il disposto di cui all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. Infatti, i giudici d'appello hanno rivalutato il propalato accusatorio di Polito William nonché la valenza probatoria delle conversazioni intercettate, utilizzate come riscontro, omettendo una valutazione unitaria degli elementi acquisiti ed apprezzando solo in parte il compendio intercettivo, tralasciando in particolare i dialoghi captati nell'anno 2012 tra D'Aloi Giovanni e Cicerone Orazio.

In tal modo hanno affermato che la dissociazione di massa degli originari affiliati era dimostrata anche dall'autonomia criminale di Pantaleone Mancuso cl. 61 sulla base di elementi solo parziali, in violazione del disposto di cui all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen.Q9, Il Pubblico ministero ricorrente conclude, dunque, per l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio nei confronti di Mancuso Antonio, Mancuso Giuseppe e Mancuso Pantaleone cl. 1961. 2.3. Il difensore di Mancuso Pantaleone ha depositato memoria difensiva in data 9/4/201, argomentando l'inammissibilità del ricorso del P.g. in quanto proposto per motivi non riconducibili al vizio di legittimità ex art. 606, comma 1 lett. b), come formalmente dedotto; caratterizzato da difetto di autosufficienza quanto al rigetto delle richieste di rinnovazione formulate in appello dalla pubblica accusa e, comunque, prospettante censure manifestamente infondate. 2.4 II difensore di Mancuso Antonio ha depositato memoria difensiva in data 24/5/2021 con la quale illustra l'insussistenza delle violazioni di legge denunziate dal P.g. impugnante, trattandosi in realtà di rilievi volti a censurare la motivazione delle sentenze di merito e tendenti ad un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio acquisito.

3. MANCUSO Giovanni con l'Avv. Giuseppe Di Renzo 3.1. La violazione di legge in relazione agli artt. 533 cod.proc.pen. e 629 cod.pen. e correlato vizio di motivazione nonché travisamento della prova ed elusione delle censure difensive in relazione al capo 10) della rubrica. La difesa sostiene che la Corte di merito è incorsa in travisamento della prova e si è limitata alla mera enunciazione dei motivi di gravame senza operarne il necessario scrutinio. In particolare, i giudici d'appello hanno fornito solo apparente risposta alle doglianze che contestavano il rilievo probatorio assegnato dal primo giudice alle intercettazioni nn. 3137 e 3138 del 16/8/2017, limitandosi a riportare il contenuto della conversazione e concludendo per la fondatezza dell'ipotesi accusatoria nonostante dalla stessa non emerga alcuna certezza sulla sorte capitale iniziale, sul saggio di interesse e sull'eventuale debito residuo.

Allo stesso modo è stata ritenuta certa la riferibilità all'imputato dello pseudonimo "Billy" nonostante la produzione documentale effettuata dinanzi al Tribunale, dimostrativa dell'utilizzo dello stesso in relazione a diverso soggetto, e le spontanee dichiarazioni di Muscia Gaetano, di contenuto liberatorio. Del tutto travisata, secondo la difesa, è stata la vicenda relativa alla compravendita di un'autovettura Volkswagen Golf intercorsa tra la figlia del ricorrente e Canino Giuseppe, avendo la Corte d'Appello ritenuto che fosse stato il Canino ad operare la vendita e non viceversa, come risulta dal certificato del PRA prodotto in atti.

Inoltre, la sentenza impugnata ha incongruamente svalutato le dichiarazioni della teste Ezzaidi Najat, la quale ha negato che il coniuge/p.o. nel 2007 versasse in situazione di difficoltà economica ed ha asserito che la famiglia non ha ricevuto (st_ richieste di pagamento, nonostante i proventi di un consistente risarcimento derivante dal sinistro stradale di cui era rimasto vittima il Canino, escludendo qualsivoglia rilevanza al rapporto d'amicizia tra le parti. Aggiunge il difensore che non hanno trovato risposta gli ulteriori rilievi concernenti le dichiarazioni di Currò Marina e del collaboratore Polito Eugenio William.

Ritiene in conclusione il ricorrente che la ricostruzione del fatto non è avvenuta in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità delle ipotesi alternative formulate dalla difesa con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 3.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. sulla base di argomenti assertivi e generici senza tener conto delle ragioni evidenziate dalla difesa che avrebbero dovuto portare ad escludere qualsivoglia forma di sottomissione e soggezione psicologica della p.o. nei confronti dell'imputato; 3.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena dal momento che la Corte di merito non ha reso adeguata motivazione sul punto, indicando le ragioni del diniego.

I difensori, Avv.ti Vincenzo Maiello e Maurizio Nucci, hanno depositato in data 20/4/2021 un motivo aggiunto con il quale deducono la violazione ed erronea applicazione dell'art. 416bis.1 cod.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché il travisamento della prova con riguardo all'aggravante del metodo mafioso, la cui sussistenza è stata affermata dai giudici di appello senza indicare le circostanze fattuali che la sostanziano e in contrasto con l'autonomia dell'agire criminoso dell'imputato che ha condotto all'assoluzione dall'addebito associativo.

4. Muscia Gaetano con l'Avv. Giovanni Vecchio 4.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei delitti di usura ed estorsione contestati al capo 10). La difesa lamenta che la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità del prevenuto per i fatti addebitati al capo 10) sulla base del mero recepimento delle argomentazioni del primo giudice, licenziando una motivazione carente ed illogica che ha omesso di fornire risposta alle specifiche censure formulate in sede di gravame. In particolare, il ricorrente assume che i giudici territoriali hanno trascurato una valutazione unitaria delle risultanze processuali, selezionando solo i materiali funzionali ad un preconcetto giudizio di colpevolezza, senza cogliere le connessioni tra i dati probatori emersi in dibattimento.

La sentenza impugnata ha evaso le doglianze difensive relative alla mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'entità del prestito e del relativo 02, tasso di interesse, al legame di amicizia che legava il Muscia al Canino e all'insussistenza di situazioni di difficoltà di quest'ultimo con argomenti ipotetici e congetturali, obliterando il tenore delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali il ricorrente negava di essere implicato nella vicenda usuraria ed emergeva che lo stesso subiva minacce da Mancuso Giovanni, verso il quale in più occasioni esternava sentimenti di timore.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha incongruamente svalutato le dichiarazioni dibattimentali della moglie del Canino, Ezzaidi Najat, la quale ha riferito del forte sentimento di amicizia che legava il ricorrente al coniuge, che l'aveva scelto come "compare d'anello", dell'assenza di una situazione di difficoltà economica ed ha negato che il medesimo avesse mai chiesto prestiti a condizioni usurarie. La difesa censura, altresì, il giudizio di credibilità delle dichiarazioni del collaboratore Polito Eugenio William, il quale -pur avendo riferito di conoscere il Canino- ha costantemente errato in dibattimento nell'indicarne il nome proprio e ha fornito imprecise indicazioni sulla moglie mentre la Corte non ha specificato gli elementi a riscontro delle sue propalazioni.

La sentenza impugnata ha, dunque, effettuato un'erronea applicazione dei principi che governano la prova critica, rendendo una motivazione apodittica ed illogica che viola la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con riguardo al delitto di estorsione, la difesa aggiunge che la Corte territoriale ha valorizzato una serie di conversazioni telefoniche dalle quali, tuttavia, non emerge alcuna condotta minacciosa del ricorrente ma solo la preoccupazione dell'imputato per le conseguenze cui l'amico Canino poteva trovarsi esposto in caso di mancata restituzione del prestito.

La sentenza impugnata, inoltre, ha completamente disatteso il tema dell'elemento soggettivo del reato anche con riguardo alla fattispecie d'usura, nonostante la specifica devoluzione; 4.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91, avendo la Corte di merito ritenuto l'uso del metodo mafioso senza richiamare alcun dato probatorio circa l'asserito legame tra il Muscia e il Mancuso. Né la sentenza impugnata si è fatta carico del rilievo svolto nella memoria difensiva che segnalava che il riconoscimento del metodo mafioso in ragione dell'appartenenza di Mancuso Giovanni all'omonima famiglia si poneva in contraddizione con l'assoluzione del predetto dalla contestazione associativa, profilo che avrebbe necessitato di un doveroso approfondimento motivazionale.

5. Prestia Antonio con l'Avv. Francesco Sabatino 5.1 L'erronea applicazione degli artt. 56,629,416bis,1 cod.pen. con riguardo alla tentata estorsione in danno di Nicola Salamò (capo 25).La difesa lamenta che la Corte territoriale ha apoditticamente dichiarato inammissibili le richieste di integrazione istruttoria formulate dalla difesa e, in particolare, quella intesa all'esame della p.o. Roberto Salamò sulla base dell'apodittico assunto circa la completezza dell'attività svolta in primo grado, nonostante sia emerso dall'esame del teste Muzzopappa che il predetto, effettivo gestore del ristorante oggetto di danneggiamento, incontrò a Milano l'imputato per parlare del pagamento dei lavori effettuati dal Prestia.

La sentenza impugnata ha trascurato ogni approfondimento sulla personalità di Salamò Nicola, soggetto aduso a ricorrere alle minacce nell'ambito dei rapporti commerciali e già irrevocabilmente condannato per calunnia e ha, altresì, ignorato la circostanza, emergente dal compendio intercettivo, che l'imputato era da anni vittima della criminalità organizzata e finanche costretto a lavorare gratis. A tale riguardo segnala la difesa che gli esiti captativi avrebbero imposto maggior rigore valutativo in quanto la p.o. discorreva con l'imputato esclusivamente nella propria abitazione, ben consapevole di essere sottoposto ad intercettazione.

In dettaglio, sarebbe stata oggetto di travisamento la vicenda dell'affidamento dei lavori alla ditta Malagreca mentre con riguardo alle minacce estorsive la Corte territoriale, da un lato, ha omesso di considerare che il rinvenimento del rudimentale ordigno esplosivo nel cantiere di Salamò fu denunziato proprio dal prevenuto, dall'altro, non sussistono emergenze a sostegno della vicinanza del ricorrente al clan Mancuso e la vicenda illecita è stata ricostruita dalla p.o. in termini difformi rispetto alle emergenze delle intercettazioni ambientali e alle dichiarazioni testimoniali di Muzzupappa Fabio.

Risultano svalutate le dichiarazioni dei testi Valenti Francesco e Valenti Girolamo, incidenti sull'attendibilità della p.o., e incongruamente disattesa la richiesta di rinnovazione istruttoria per nuovo esame del primo. Aggiunge il difensore che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto integrata l'aggravante ex art. 7 L. 203/91 sotto il profilo del metodo; 5.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo a tal fine i giudici d'appello valorizzato l'esistenza di risalenti precedenti, trascurando il ruolo del tutto marginale del ricorrente.

6. Papaianni Agostino con gli Avv.ti Michelangelo Miceli e Salvatore Staiano 6.1 La violazione degli artt. 405,406, 191, comma 1, cod.proc.pen. e conseguente declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine. Illegittimità costituzionale dell'art. 406, comma 1, cod.proc.pen. in relazione agli artt. 3,23,97,101, comma 1, 112 della Costituzione. La difesa lamenta che la Corte di merito ha rigettato con motivazione apodittica ed apparente l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine per mancata iscrizione e/o proroga dei termini di cui all'art. 415 cod.proc.pen., senza considerare integralmente i rilievi difensivi circa la riferibilità al Papaianni della proroga di indagine del 19/4/2008, la dissonante scadenza del termine di indagine annuale e il riferimento a reati asseritamente commessi in data 1/10/2001 mentre la successiva proroga del 2/3/2009 afferisce esclusivamente al reato ex art. 416 bis cod.pen. ed è intervenuta in epoca successiva alla scadenza dei termini di indagine, in contrasto con il dettato normativo.

La difesa sostiene che la Corte di merito abbia eluso la questione dell'inutilizzabilità conseguente alla richiesta di proroga successiva alla scadenza del termine di indagine, ritenendo inapplicabile il regime della rilevabilità d'ufficio ex art. 191 cod.proc.pen., interpretazione che si pone in contrasto con i principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia che impongono al P.m. vincoli anche temporali per l'esercizio dell'azione penale. La questione di legittimità costituzionale per violazione dei parametri ex artt.3,24,97, 101 e 112 Cost.

è stata, secondo il ricorrente, vagliata in maniera solo apparente dalla Corte territoriale, che ha trascurato ogni considerazione del fatto che, alla luce del bilanciamento tra i differenti valori in gioco, nella specie risulterebbe preminente l'interesse volto a tutelare la legale acquisizione degli atti di indagine e, quindi, il rispetto degli obblighi prescritti in materia di proroga, accompagnandosi all'obbligatorietà dell'azione penale la necessaria legalità delle procedure investigative; 6.2 l'erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 414 cod.proc.pen. e conseguente improcedibilità dell'azione penale nonché la nullità del decreto di riapertura delle indagini per omessa motivazione.

La difesa assume l'improcedibilità dell'azione penale per effetto della preclusione conseguente al provvedimento di archiviazione del proc. n.3039/2012, cui ha fatto seguito un decreto di riapertura delle indagini privo di nuovi elementi investigativi, come richiesto dalla norma. La difesa segnala che in relazione al cennato procedimento la Procura distrettuale di Catanzaro in data 25/6/2012 avanzava richiesta di archiviazione, accolta dal Gip con decreto del 29 agosto seguente. Il 18 settembre 2012 il P.m. chiedeva la riapertura delle indagini, che il Gip accordava il 9 ottobre seguente, sulla base di due informative della Guardia di Finanza di Trieste e Vibo Valentia del 12 settembre che non contenevano elementi nuovi e da ritenersi inutilizzabili in quanto concernenti indagini svolte ad archiviazione già disposta.

La Corte di merito si è limitata a rilevare l'inoppugnabilità del provvedimento che autorizza la riapertura delle indagini mentre, ad avviso del ricorrente, la violazione dell'art. 414 cod.proc.pen. deve ritenersi sanzionata implicitamente dall'inutilizzabilità ex art. 191 cod.proc.pen. degli atti che riguardano lo stesso oggetto dell'investigazione archiviata, come avvenuto nella specie; 6.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione per apparenza ed illogicità della stessa in relazione al capo 21), con particolare riguardo alla interpretazione delle intercettazioni ambientali e al travisamento probatorio delle stesse.

Assume la difesa che la Corte territoriale si è limitata ad avallare la ricostruzione della sentenza di primo grado, senza attenersi ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità per la valutazione degli esiti di intercettazioni relative a vicende che presentino complessità probatoria. In particolare, la sentenza impugnata ha trascurato di considerare che non vi sono indizi su modalità, tempi e luoghi in cui si sarebbero verificate le condotte estorsive, né ha tenuto conto della genericità degli esiti captativi e della natura dei rapporti del ricorrente con la p.o.

La Corte ha valorizzato ai fini della conferma di responsabilità per l'addebito in esame la conversazione tra il Loiacono e la moglie, progr 511, del 7/1/2003, senza considerare l'atteggiamento di diffidenza della donna e i rapporti amicali e di collaborazione lavorativa intrattenuti dalla p.o. con il prevenuto. Secondo la difesa, i dati presi in considerazione dai giudici territoriali sono privi della necessaria gravità, univocità e precisione, prestandosi a letture alternative, e risultano,pertanto, inidonei a superare lo sbarramento normativo posto dall'art. 182, comma 2, cod.proc.pen.

Anche in relazione al capo 23) la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen., lamentando che la Corte di merito ha disatteso le censure difensive con motivazione contraddittoria ed apparente, non emergendo in atti elementi a sostegno delle modalità e dei tempi di estrinsecazione delle presunte minacce. Denunzia, inoltre, la violazione dell'art. 137 codice di rito e dell'art. 24 Cost. e la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della p.o. in quanto la ricostruzione dei fatti da parte di Stagno Antonio Lino è avvenuta tramite l'integrale contestazione ex art. 500 cod.proc.pen. di quanto riferito in sede investigativa.

Precisa la difesa che in dibattimento è stata riconosciuta l'utilizzabilità del verbale di s.i.t. rese dal predetto Stagno il 28/2/2013, recante le avvertenze ex art. 197 bis cod.proc.pen., nel quale il dichiarante ha confermato i precedenti verbali del 26/7/2007 e 29/9/2007. Dall'escussione dibattimentale della p.o. è emerso che egli si limitò a confermare agli operanti della G.d.F. i contenuti delle precedenti dichiarazioni senza che gliene fosse stata data lettura, con conseguente violazione dell'art. 137 codice di rito. Quanto all'attendibilità della p.o., la Corte di merito si è limitata apoditticamente a sostenere la spontaneità, completezza e coerenza delle dichiarazioni rese, sebbene sollecitate da ripetute contestazioni, e ha reso una motivazione illogica in ordine al preteso ruolo di mandante del prevenuto in relazione ai danneggiamenti subiti dallo Stagno tra il :2004 e il 2006, creando un legame meramente congetturale tra gli stessi e la successiva tentata estorsione, nonostante la negazione di responsabilità dell'interessato effettuata direttamente alla p.o.

Ha, inoltre, omesso ogni considerazione del fatto che il Papaianni, assolto dal delitto associativo, avrebbe richiesto il pagamento di una somma per i carcerati, rappresentando alla vittima che le intimidazioni erano una punizione per la sua vicinanza alla fazione della famiglia Mancuso facente capo a Ripepi Paolo e Mancuso Francesco mentre la richiesta di una tangente sugli incassi del supermercato doveva essere inquadrata quale proposta commerciale per forniture ai campeggi e villaggi della zona a fronte della corresponsione del 10°/0 dei guadagni.

Con il submotivo d) viene ripresa la censura in punto di insussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, ritenendo la difesa che la condotta del prevenuto non può ritenersi idonea a determinare la condizione di assoggettamento ed omertà prevista dalla norma. 6.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, avendo la Corte di merito disatteso le censure difensive con motivazione apodittica.

7. Mancuso Antonio con l'Avv. Giuseppe di Renzo 7.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo 7) nonché il travisamento della prova e l'elusione delle censure difensive. La difesa lamenta che la Corte d'Appello non ha valutato criticamente le deduzioni difensive, limitandosi alla mera enunciazione e illustrazione dei motivi di gravame senza procedere alla loro valutazione, rendendo una motivazione che non ha tenuto presente fatti decisivi. In particolare la difesa sostiene che la Corte territoriale abbia travisato le dichiarazioni di Polito Domenico relative all'incontro, procurato dal figlio Eugenio William, con l'imputato, asserendo che la p.o. aveva percepito di trovarsi al cospetto di un appartenente alla famiglia Mancuso durante il suo svolgimento sebbene avesse saputo solo all'esito che si trattava dell'odierno prevenuto, interpretazione che collide con le dichiarazioni dello stesso Polito, il quale ha riferito di essersi arrabbiato con il figlio quando gli aveva detto che si trattava di "Zi 'Ntonio".

Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto che le dichiarazioni di Polito Eugenio William riscontrassero quelle del padre, senza scrutinare le contraddizioni evidenziate dalla difesa; 7.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prospettazione del tentativo incompiuto e della desistenza volontaria. Secondo la difesa, la Corte te9_ territoriale ha effettuato uno scrutinio del tutto generico ed illogico con riguardo ai rilievi difensivi che segnalavano l'impossibilità di configurare, nella specie, un tentativo compiuto per difetto di idoneità causale degli atti e per la ravvisabilità di una desistenza dall'azione.

I giudici d'appello non hanno valutato che la minaccia velata che il prevenuto avrebbe attuato nei confronti della p.o. non era causalmente idonea a conseguire l'obiettivo delittuoso e non rivestiva il carattere dell'univocità ed hanno accreditato l'inesistenza di elementi comprovanti l'abbandono del proposito estorsivo, nonostante dopo l'incontro dell'estate 2007 non vi siano stati altri contatti tra le parti; 7.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91, in quanto, se Polito Domenico non aveva contezza dell'identità del Mancuso in occasione dell'incontro presso l'abitazione del medesimo, non può aver percepito la forza criminale del soggetto agente e la carica intimidatoria finalizzata a coartarne la volontà; 7.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, avendo la sentenza impugnata omesso di dare adeguata ragione del diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. e dei criteri alla base della commisurazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.S'impone in via preliminare il vaglio d'ammissibilità del ricorso del P.g. in presenza di una doppia conforme assolutoria in relazione all'addebito associativo ex art. 416bis cod.pen. elevato nei confronti di Mancuso Antonio cl. 38, Mancuso Giovanni cl. 41 e Mancuso Pantaleone c1.61. L'art. 608, comma 1 bis, come varato dalla L. 103/2017, prevede che in caso di conferma da parte del giudice d'appello della pronunzia di proscioglimento resa in primo grado il Pubblico Ministero può proporre ricorso per Cassazione esclusivamente per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod.proc.pen., con esclusione della deducibilità dei vizi di cui alle lettere d) ed e) della stessa disposizione.

L'intervento novellatore trova il suo fondamento nella considerazione che l'accertamento dei fatti e della non colpevolezza dell'imputato effettuato nei gradi di merito, nel rispetto del contraddittorio ai fini della formazione della prova, giustifica, a fini deflattivi e in ottemperanza al principio di ragionevole durata del processo, la limitazione del potere di impugnazione del P.m. ai soli profili di violazione di legge.Questa Corte ha condivisibilmente rilevato, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in discussione, che la stessa è coerente con la "presunzione di non colpevolezza, stabilizzata dall'esito assolutorio dei due gradi di giudizio di merito, con approfondimento di aspetti e di elementi di fatto, non rivisitabili né riesaminabili in sede di legittimità sotto il profilo delle incongruenze motivazionali, posto che la presenza di due pronunce di merito già di per sé costituisce il fondamento dell'esistenza di un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato" (Cass.6, n. 5621 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv.280631).

2. Il P.g. impugnante, nella consapevolezza dei limiti imposti dall'art. 608, comma 1 bis, codice di rito ha espressamente asserito (pag.4) che il ricorso fa leva sulla violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. che, imponendo al giudice la valutazione dei principi di prova, tra i quali vanno annoverate le sentenze irrevocabili acquisite ex art. 238 bis cod.proc.pen., unitamente agli altri elementi, implica un obbligo di motivazione "suscettibile di verifica sotto il profilo dell'osservanza della legge processuale, ove non si voglia riconoscere al giudice un potere indiscriminato nella valutazione della prova in violazione del principio di legalità e, soprattutto del dovere di terzietà che gli impone di valutare tutti gli elementi acquisiti o acquisibili con gli strumenti di legge, favorevoli o sfavorevoli che siano agli imputati". 2.1 L'assunto non è condivisibile.

Questa Corte, con indirizzo costante e consolidato, dal quale non v'è ragione di discostarsi, è ferma nel ritenere che la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non può essere dedotta in sede di legittimità né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 271294). Il principio è stato, da ultimo, autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-04, secondo cui in tema di ricorso per cassazione è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammis:sibilità delle doglianze connesse alla 09, motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.

L'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non è, pertanto, deducibile in termini di violazione di legge: si tratta, infatti, di una disposizione non assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, come indicato nell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e nemmeno di una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294;

Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248). 2.2 Il P.g. ricorrente ha ulteriormente dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 603, commi 2 e 3, cod.proc.pen., lamentando il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine dell'esame del collaboratore Comito Giuseppe e dell'acquisizione di atti investigativi e giudiziari relativi alla cd. "operazione Nemea" nonché di alcune lettere di Soriano Leone a Castagna Agostino, attività stimate indispensabili a fini di riscontro dei materiali probatori già acquisiti.

Va al riguardo evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577; in tema di giudizio abbreviato, Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Rv. 265323; n. 40855 del 19/04/2017, Rv. 271163).

In detta prospettiva che muove, quanto al giudizio ordinario, dal rilievo circa il carattere eccezionale dell'istituto, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Rv. 266820), la doglianza difensiva non è inquadrabile nelle ipotesi di violazione di legge ex art. 606,comma 1 lett.

b) e c), codice di rito.Infatti, è pacifica e risalente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che, al di fuori delle ipotesi di prova nuova o sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado, negli altri casi la decisione istruttoria reiettiva è ricorribile, ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione come risultante dal testo del provvedimento impugnato e sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione dei processo (Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005,Rv.232772;Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008,Rv. 240995; Sez. 1, n. 40705 del 10/1/2018, Rv. 274337). Quanto alle prove nuove sopravvenute e/o scoperte dopo il giudizio di primo grado, la cui acquisizione è, comunque, subordinata al giudizio di pertinenza e rilevanza processuale ex artt. 495, comma 1, e 190 cod.proc.pen., adeguatamente effettuato nella specie in senso negativo, la violazione dell'art. 603, comma 2, cod.proc.pen. è riconducibile al vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. d), cod.proc.pen.,non deducibile ex art. 608, comma 1 bis, cod.proc.pen. La previsione di cui alla lett.

d) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.è, infatti, concettualmente distante dalla nozione di violazione di legge giacché la mancata assunzione di una prova decisiva implica una valutazione preliminare sulla ravvisabilità di detto requisito che involge profili squisitamente di merito, refluendo eventuali anomalie decisionali nell'area di sindacabilità propria del vizio di motivazione. Alla stregua delle considerazioni che precedono risulta, pertanto, precluso l'esame dei motivi di ricorso del P.g., da ritenere inammissibili perché non consentiti.

Mancuso Giovanni e Muscia Gaetano 3. I ricorsi proposti nell'interesse di Mancuso Giovanni e Muscia Gaetano, entrambi riconosciuti responsabili dei reati di usura ed estorsione ascritti al capo 10), possono essere unitariamente delibati in ragione della sostanziale sovrapponibilità delle doglianze formulate e risultano inammissibili. Infatti, i primi due motivi di ciascuna delle impugnazioni sono reiterativi delle doglianze proposte in appello, del tutto omogenee, (anche in ragione della parziale coincidenza del collegio difensivo), ampiamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con il supporto di una motivazione priva di aporie e manifeste illogicità. 3.1 I giudici d'appello hanno, infatti, persuasivamente confutato la pretesa valenza scriminante delle conversazioni di cui ai progressivi nn.3137 e 3138 tra il Muscia e Costantino Fabio, evidenziandone il contenuto chiaro e di agevole interpretazione, dimostrativo del ruolo di protagonista di Mancuso Giovanni nella vicenda usuraria ed estorsìva in questione nonché la veste di intermediario del Muscia, il quale aveva sicura conoscenza che gli interessi convenuti tra le parti rivestivano carattere illecito.

I cennati dialoghi captati il 16/08/2007, secondo il condivisibile apprezzamento della Corte territoriale, sono stati oggetto da parte della difesa di una lettura parziale e disancorata dal complessivo quadro probatorio che ha condotto i giudici di merito a ritenere la responsabilità del prevenuto per i fatti ascrittigli. In particolare, i giudici d'appello, dopo aver richiamato le conversazioni indizianti, ne hanno sottolineato l'inequivoco tenore, segnalando che dal progr. n. 3137 emerge il disappunto dell'odierno prevenuto ("Mino") nei confronti della p.o. a seguito del colloquio con il Mancuso„ il quale in toni perentori gli aveva comunicato che il Canino doveva corrispondere la somma dovuta, di euro 6400, quello stesso giorno ("ora che lo prende e lo fa tonnina, mi ha detto: se viene qua insieme a te entro le sei ti prometto che non succede niente, altrimenti prendilo, mettilo in macchina e portalo qua").

L'imputato manifestava al proprio interlocutore lo sconcerto per il comportamento della p.o. (che dopo aver infastidito "il cane che dorme" se ne stava rinchiuso in casa) ed esprimeva la propria preoccupazione di trovarsi esposto all'ira del Mancuso in conseguenza del comportamento del Canino, in tal senso dovendo intendersi l'espressione, cui le difese accreditano una valenza di discarico: "Fabio: ah è chiuso?. Mino: hai capito? Ora che faccio io? Che qua non c'entro niente io! non c'entriamo niente noi, che lo ha preso in grazia lui, hai capito? hai capito ... ha voluto vedere, ha voluto vedere, ha voluto vedere se era con me che faceva lo stupido ... hai capito?".

Risulta incontestabile che il Muscia, accomunando la propria posizione a quella del Costantino, rivendicava l'assenza di responsabilità per l'inadempimento del Canino, che aveva oltremodo irritato il finanziatore Mancuso mentre il contesto dialogico non consente di ritenere che la dichiarazione di estraneità fosse riferibile all'operazione usuraia in contestazione. 3.2 La conversazione richiamata è del tutto chiara anche con riguardo alla somma di cui il Mancuso pretendeva l'immediato conferimento (euro 6400) mentre nel successivo colloquio di cui al progr. n.3138 dello stesso giorno, tra i medesimi interlocutori, l'imputato Muscia e il Costantino discorrevano dell'importo concesso in prestito al Canino, attendibilmente pari a 60.000 euro con un interesse non inferiore al 10% mensile ("non credo che scende sotto del 10"), interrogandosi circa le ragioni dell'esubero di 400 euro.

Contrariamente agli assunti difensivi, i contenuti della conversazione non esprimono congetture personali dei dialoganti ma forniscono dati conoscitivi certi, quale l'entità del versamento dovuto dalla p.o., la consapevole certezza del Muscia di un saggio di interesse non inferiore al 10% e la conseguente deduzione, tutt'affatto arbitraria, che la somma mutuata fosse di euro 60mila. La circostanza che il Muscia non avesse diretta contezza dell'esatto importo mutuato non esclude che il prevenuto abbia concorso nella fattispecie d'usura, mettendo in contatto l'amico Canino con il finanziatore Mancuso Giovanni, facendosi garante dell'operazione e venendo delegato alla riscossione dei ratei.

Tanto emerge con indiscutibile nitore dalla già richiamata considerazione del Muscia, rinvenibile nella conversazione n.3137, laddove l'imputato riferiva all'interlocutore che il Mancuso "ha voluto vedere...ha voluto vedere se era con me che faceva lo stupido, hai capito?", espressione che denota l'intento del Mancuso di accertare eventuali compiacenze del mediatore nei confronti del debitore. La profonda irritazione del mutuante per l'inadempimento del Canino emerge anche dalla conversazione n.1685 del 14/6/2017, nella quale la p.o., in esito ad un incontro con il creditore Mancuso, insisteva per vedere immediatamente il Muscia, rappresentandogli che il coimputato nutriva intenzioni bellicose ("deve iniziare da te con un pezzo di palo per finire a loro").

La tesi della difesa del Muscia secondo cui la conversazione proverebbe che l'imputato era a sua volta destinatario di minacce, in contrasto con la prospettazione concursuale di cui all'incolpazione, è smentita dall'interlocuzione riferita nella conversazione di cui al progr n. 3137, alla stregua della quale il Mancuso pretendeva che entro la sera del 16/8/2007 il Muscia accompagnasse la p.o. presso di lui, assicurando che in tal caso non sarebbe " successo niente", "altrimenti prendilo, mettilo in macchina e portalo qui", in cui si stagliano chiaramente i ben diversi ruoli del Muscia e del Canino.

La Corte di merito non ha mancato di rimarcare che l'attività di intermediazione del Muscia era tutt'affatto occasionale, alla luce del tenore della conversazione in data 4 luglio 2007 (progr. 2619) nel corso della quale il Canino riferiva al Muscia che il Mancuso si era lamentato dell'inadempimento di altri debitori, per i quali il predetto si era reso garante e che "non si stavano comportando bene", suscitando la replica stizzita dell'imputato ("con quegli storti si è preso un mondo ... La lettura e l'interpretazione sinergica delle risultanze intercettive dimostra il ruolo dì garante svolto dal Muscia nell'interesse del Mancuso, come correttamente argomentato dai giudici di merito sulla scorta di un percorso argomentativo che non presta il fianco a censura per logicità e congruenza giustificativa. 3.3 Ad ulteriore conferma della consapevolezza del Muscia sia del prestito che del saggio di interesse praticato e a confutazione dei rilievi difensivi la Corte di merito ha rimarcato che dalle conversazioni nn. 2101/2102 consta che Muscia Gaetano suggeriva al Canino di recarsi dallo "zio", che era "avvelenato", per sistemare la situazione mentre la p.o. opponeva che, a suo avviso, era tutto a posto, non risultando scaduto il termine stabilito per la restituzione.

Peraltro, in detto contesto emergeva il disappunto del Muscia per l'atteggiamento del Canino, il quale aveva trattato direttamente con "Billy", scavalcandolo, sebbene la p.o. adducesse di averlo fatto nell'interesse di una terza persona. Quanto alla asserita pretermessione della circostanza relativa all'atto di vendita della vettura Golf, la devoluzione difensiva è del tutto generica e non sostenuta dalla dovuta illustrazione della rilevanza della questione. Invero, dato atto che, ad avviso della coniuge, il Canino aveva posseduto varie autovetture Golf, il primo giudice ha valorizzato a fini di prova dello stato di soggezione del debitore verso il Mancuso le conversazioni nn. 4556 e 2487 del 04/07/2007, dalle quali emerge l'interessamento del Canino alla riparazione di un veicolo Golf di colore blu di Mancuso Giovanni, nominativo chiaramente esplicitato nei dialoghi richiamati.

La difesa aveva sostenuto che il Canino era tenuto alla riparazione dell'autovettura, poiché da lui venduta alla figlia del Mancuso, all'uopo allegando un certificato del PRA attestante il trasferimento di proprietà dell'autovettura nel gennaio 2008, e a detta prospettazione il Tribunale obiettava che nel mese di luglio 2007 il veicolo Golf si trovava già nella disponibilità del Mancuso e aveva bisogno di riparazioni perché incidentato e non perché affetto da vizi riconducibili a responsabilità del venditore. La Corte territoriale ha richiamato le argomentazioni del primo giudice, negando rilievo alle confutazioni difensive e, anche a voler dare per accertato che abbia confuso le qualità di acquirente e venditore in relazione all'atto di cessione iscritto al PRA nel gennaio 2008, la circostanza non ha influenza alcuna sulla tenuta logica della motivazione, attesa la marginalità della vicenda nel contesto dei fatti a giudizio. 3.4 La sentenza impugnata ha, altresì, argomentato in ordine all'impossibilità di riconnettere valenza di discarico alle circostanze relative alla contemporanea organizzazione da parte del Canino del proprio matrimonio e alla pianificazione di un periodo di ferie, progetti atti a smentire, secondo la difesa, lo stato di bisogno di cui in contestazione, evidenziando come sì tratti di evenienze non incompatibili con la situazione di difficoltà economica della p.o. nella gestione della propria attività imprenditoriale.

Ha, inoltre, motivatamente disatteso i rilievi della difesa del Mancuso relativi all'asserita impossibilità di ricondurre lo pseudonimo "Billy" all'imputato, all'uopo richiamando il servizio di osservazione della P.G. attestante l'incontro tra il Mancuso e il Muscia, evidenziandone la perfetta coerenza con gli esiti delle intercettazioni e sottolineando come la circostanza dedotta dal Muscia circa un incontro immediatamente precedente con Buttafuoco Francesco costituisca una mera affermazione difensiva, priva di riscontri. Quanto alla pretesa svalutazione delle dichiarazioni rese dalla teste Ezzaidi Najat, moglie di Canino Giuseppe, i giudici d'appello hanno dato conto con adeguato percorso giustificativo dell'impossibilità di riconnettere valenza dirimente all'assunto relativo alla mancata contrazione di prestiti usurari da parte del coniuge, alla luce delle contrarie, oggettive, emergenze probatorie ed essendo del tutto plausibile che la p.o. abbia celato la circostanza per non ingenerare preoccupazione nella teste.

Hanno analogamente escluso che il rapporto di amicizia intercorrente tra il Muscia e la p.o. si ponga in contrasto con gli addebiti elevati a carico dell'imputato, trattandosi di dato insuscettibile di elidere la capacità rappresentativa delle conversazioni intercettate ed idoneo esclusivamente a dar conto della genesi della vicenda ma non della sua evoluzione, che -alla luce delle risultanze captatíve acquisite- fu caratterizzata da significative frizioni personali. Né si presta ad integrare i denunziati vizi motivazionali l'inettitudine liberatoria affermata dai giudici d'appello in relazione alla visita effettuata dalla moglie del Mancuso al Canino mentre lo stesso si trovava in ospedale in stato di corna vegetativo a seguito di un gravissimo sinistro stradale e alla mancata richiesta di restituzione delle somme mutuate a seguito della percezione dell'indennizzo assicurativo da parte dei familiari, elementi che correttamente la sentenza impugnata ha stimato inidonei a supportare in forma postuma un'alternativa lettura del compendio captativo.

Quanto alla teste Currò, i giudici territoriali hanno segnalato come la stessa non abbia fornito apporti significativi al corredo probatorio scrutinato, avendo negato quanto dichiarato in sede di indagini, e con detto dato le difese non si confrontano, omettendo di specificare le dichiarazioni asseritamente pretermesse e di chiarirne la rilevanza. 3.4 Con riguardo alle propalazioni del collaboratore Polito Eugenio William, la Corte- dopo aver confermato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dal medesimo rese- ha rimarcato la funzione di mera corroborazione alle stesse assegnata a fronte di un compendio probatorio già idoneo in via autonoma a riscontrare la prospettazione accusatoria; ha richiamato le circostanze dal predetto riferite in ordine alla conoscenza con il Canino e alle occasioni di incontro con il medesimo ed ha negato che costituisca indice di inattendibilità l'imprecisione relativa al colore dei capelli della coniuge della p.o.

Le sentenze di merito hanno, altresì, adeguatamente scrutinato i profili costitutivi del contestato delitto di estorsione, richiamando a supporto delle condotte strumentali di violenza e minaccia le conversazioni nn. 2536,2537, 2716 del 13/8/2007, n. 1854 del 2/10/2007, n. 20555 del 13/10/2007 (sent. Tribunale, pag. 204 e segg.), dalle quali emergono le insistenti pressioni e le intimidazioni, espresse e larvate, tese ad indurre il Canino al pronto adempimento delle obbligazioni usuraie. Né, alla stregua del compendio probatorio, appaiono fondati i rilievi in punto di dolo della difesa del Muscia, attesa la argomentata sussistenza da parte dei giudici di merito della piena consapevolezza dell'imputato circa il carattere illecito del finanziamento intermediato e del profitto perseguito attraverso le pervicaci attività intimidatorie ai danni del Canino. 3.5 Generiche ed aspecifiche risultano le doglianze formulate in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, avendo la Corte di merito correttamente ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'aggravante del metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetti di cui non è provata la partecipazione ad un sodalizio di tipo mafioso, essendo sufficiente che gli stessi operino con modalità tali da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo l'agire di un siffatto sodalizio, situazione ravvisabile anche in relazione a richieste estorsive in cui il mezzo di coartazione della volontà è integrato in forma indiretta o anche per implicito.

Ha, inoltre, sottolineato che i delitti contestati sono connotati da un peculiare coefficiente di intimidazione, tipico delle consorterie mafiose e idoneo alla manipolazione psicologica della vittima, essendosi il Muscia avvalso del legame con il Mancuso ed avendo quest'ultimo speso il nome e la fama criminale della propria famiglia. In conclusione, la Corte territoriale ha disatteso le censure difensive sulla base dì un adeguato scrutinio, trasfuso in una motivazione completa e priva di torsioni logiche, argomentando che -sulla scorta del compendio captativo- risulta certificata, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'esistenza di un rapporto dì debito-credito tra la persona offesa Canino Giuseppe e Mancuso Giovanni, internnediato da Muscia Gaetano, ed analogamente attestata la condotta ripetutamente minacciosa posta in essere dai prevenuti per ottenere l'adempimento forzoso nella restituzione delle somme concesse in prestito alla p.o., valutazione non incisa in senso decisivo dalle censure in questa sede reiterate e finalizzate ad una rilettura delle emergenze probatorie, estranea al perimetro del sindacato di legittimità. 3.6 Manifestamente infondate, oltre che radicalmente generiche, s'appalesano le doglianze in punto di diniego delle attenuanti generiche e commisurazione della pena, avendo la Corte territoriale richiamato in senso ostativo la biografia penale degli imputati, entrambi attinti da plurimi e gravi precedenti, e l'impossibilità di rinvenire nella condotta del Mancuso e del Muscia elementi atipici da valorizzare ai fini della invocata mitigazione sanzionatoria.

Quanto alla dosimetria della pena la Corte„ pur avendo rilevato l'inammissibilità dei relativi motivi per genericità, ha, comunque, dato atto che il primo Giudice, in relazione ad entrambi i prevenuti, ha attestato la sanzione base al minimo edittale quanto alla pena detentiva, discostandosi modestamente dai minimi in relazione alla pena pecuniaria, ed operando in successione gli aumenti ex art. 7 L. 203/91 e a titolo di continuazione, pervenendo ad un trattamento finale del tutto congruo, avuto riguardo all'oggettiva gravità dei fatti e all'intensità del dolo.

Prestia Antonio 4. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione alle censure proposte nell'interesse del Prestía in ragione del carattere reiterativo e di merito che le connota. La Corte d'appello, infatti, ha ampiamente scrutinato l'impugnazione, pervenendo alla sua reiezione sulla base di un esaustivo percorso argomentativo che non presta il fianco a rilievi per congruenza e coerenza logica. 4.1 Quanto alla denegata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, i giudici d'appello hanno spiegato il difetto di rilevanza del richiesto esame di Roberto Salamò, formale titolare del ristorante oggetto di danneggiamento, la cui gestione, nondimeno, faceva capo al padre ed hanno chiarito che l'accertata residenza del medesimo in Milano e la sostanziale estraneità alle vicende delittuose in contestazione rendevano l'assunzione scarsamente conferente ai fini della decisione, atteso, peraltro, che l'incontro con l'imputato, evocato dalla difesa a sostegno della richiesta, si sarebbe tenuto in Milano in epoca del tutto imprecisata.

Con riguardo alla riassunzione del teste Valenti Francesco la sentenza impugnata ha argomentato la sostanziale ininfluenza della ricostruzione dei rapporti commerciali dal medesimo intrattenuti con la p.o. ai fini della prova dei fatti dedotti in giudizio. Anche l'attendibilità della p.o. ha costituito oggetto di esaustivo scrutinio da parte della Corte di merito che ha evidenziato come il ricorso allo strumento delle contestazioni in sede di esame dibattimentale, al fine della compiuta emersione dei fatti delittuosi in suo danno, non infici le dichiarazioni del Salamò, i cui contenuti hanno trovato ampio riscontro negli esiti delle conversazioni intercettate.

Gli elementi addotti dalla difesa a sostegno dell'intrinseca inaffidabilità del narrato del denunziante sono stati puntualmente valutati dai giudici del gravame, che hanno escluso la loro attitudine a smentire la ricostruzione del Salamò ed hanno qualificato quale mera illazione l'assunto che il medesimo fosse al corrente delle intercettazioni disposte nei suoi confronti, alimentando per tal via una fonte di prova solo apparentemente autonoma. La sentenza impugnata ha, in dettaglio, rimarcato che le dichiarazioni della p.o. risultano prive di lacune e contraddizioni, precise e circostanziate e del tutto coerenti con il compendio captativo, circostanza che concorre a convalidarne la piena credibilità. 4.2 Il Salamò ha riferito di aver affidato la realizzazione dei lavori di costruzione di un complesso residenziale alla ditta dell'imputato a maggio/giugno 2007, segnalando che durante l'esecuzione dei lavori si erano verificati alcuni episodi di natura intimidatoria: il rinvenimentodì una bottiglia incendiaria nell'area di cantiere il 27/6/2007 e, nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2007, l'incendio del solaio di uno degli edifici in corso di costruzione mentre in data 19/6/2008 veniva gravemente danneggiato il ristorante "La Capannina" di proprietà di Roberto Salamò, figlio della p.o. ma di fatto gestito dal padre.

La p.o. ha dichiarato di aver appreso dal prevenuto che detta sequela di atti intimidatori conseguiva alla mancata, preventiva, interlocuzione con Raguseo Giuseppe, al quale avrebbe dovuto pagare un "pizzo" calcolato sul valore economico delle opere, aggiungendo che il predetto Raguseo si era in più occasioni recato sul cantiere cercando un contatto con il titolare. Pieno riscontro a dette dichiarazioni i giudici di merito hanno rinvenuto nei contenuti dell'intercettazione ambientale in data 9/7/2008 (nt. 1039/07), nella quale il ricorrente ribadiva la finalità estorsiva degli atti intimidatori, pur rassicurando il Salamò che non si sarebbero verificati ulteriori episodi, avendo ricevuto assicurazione al riguardo e che, comunque, da quel momento egli avrebbe gestito personalmente la situazione.

I giudici territoriali hanno, inoltre, evidenziato che, a seguito della decisione del Salamò di rescindere il contratto di appalto con la ditta del ricorrente per effetto dell'avvenuta contestazione di violazioni antinfortunistiche e del ritardo nell'esecuzione delle opere e prima che la stessa venisse formalizzata, il Prestia ne elideva le conseguenze, affidando in subappalto i lavori alla ditta dei fratelli Malagreca, di fatto imposta alla p.o. dietro minaccia che in caso contrario "avrebbe avuto dei problemi", con la conseguenza che l'imputato continuava a frequentare assiduamente il cantiere.

Anche in occasione dell'affidamento del secondo lotto dei lavori alla ditta "Iannello Saverio" di San Calogero l'imputato non mancò di esercitare minacce estorsive nei confronti della p.o. giacché, in coincidenza con la stipula del contratto preliminare, si verificò l'incendio del locale "La Capannina" che il Prestia attribuì al mancato affidamento dei lavori alla sua impresa. Siffatta ricostruzione della p.o., come evidenziato dai giudici di merito, trova conforto nella conversazione captata il 15/7/2008 nel corso della quale il Salamò si lamentava con il Prestia in quanto i Malagreca si erano proposti per la realizzazione del secondo lotto, facendogli intendere di aver già stipulato un contratto di subappalto con il Prestia stesso, circostanza che l'imputato negava, asserendo di aver esclusivamente garantito che, qualora avesse ottenuto l'assegnazione dei lavori, si sarebbe servito della loro impresa per il subappalto delle opere.

Parimenti rilevante è stata ritenuta la conversazione del 19/7/2008 nel corso della quale il Salamò, conversando con lo Iannello, gli riferiva degli ingenti danni provocati al locale "La Capannina" e ne ascriveva al prevenuto la causa in quanto "legato là sotto" ovvero, prima, a Giovanni Mancuso, che lo aveva fatto lavorare per circa sei anni, in seguito a Michele Mancuso e da ultimo a suo genero, Peppe Raguseo. Infine, il Salamò comunicava allo Iannello che per avviare i lavori del secondo lotto avrebbero dovuto attendere che fossero risolti i problemi con il Prestia, il quale ne aveva rivendicato l'assegnazione alla propria impresa.

La Corte territoriale ha sottolineato come le conversazioni intercettate dimostrino non l'atteggiamento spavaldo e tracotante che la difesa accredita in capo alla p.o. ma la profonda preoccupazione nutrita per le modalità dell'ultimo attentato ai suoi danni e diano conforto anche alla circostanza relativa all'imposizione della ditta dei fratelli Malagreca da parte del prevenuto, del tutto coerente con la categorica richiesta, emergente dalla intercettazione del 15/7/2008, di assegnazione dei lavori alla sua impresa ( "o io o nessuno"). 4.3 La sentenza impugnata ha rimarcato che il quadro probatorio delineato dalle dichiarazioni della p.o. e dagli elementi di riscontro acquisiti non è scalfito dai rilievi difensivi circa l'assenza di attività in proprio del Salamò, che utilizzerebbe quale prestanome il figlio.

In proposito i giudici territoriali hanno richiamato i dati pacifici della diretta gestione delle attività economiche e commerciali da parte del Salamò e della stabile residenza del figlio nella città di Milano. La difesa, peraltro, nel riproporre siffatte circostanze all'attenzione della Corte adita omette di chiarirne la rilevanza, alla luce del corredo probatorio posto a fondamento del giudizio di responsabilità, il cui spessore risulta del tutto impermeabile alla tesi della disinvoltura imprenditoriale della p.o. La Corte d'appello ha, altresì, persuasivamente contrastato la pretesa svalutazione delle testimonianze addotte a discarico, segnalando che i contenuti delle stesse (testi Currao e Grillo) non sono idonei a inficiare le obiettività processuali acquisite ed hanno sottolineato che l'intervenuta C9-7 assoluzione di Giuseppe Raguseo e di Papaianni Agostino dall'addebito concorsuale, conseguita all'assenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni intercettate del Prestia che li chiamano in causa, non ridonda sulla posizione del ricorrente, dovendo alla luce di siffatto esito concludersi per la realizzazione monosoggettiva della condotta criminosa, attuata paventando a fini intimidatori il collegamento con ambienti criminali legati al gruppo di Mancuso Cosmo Michele. 4.4 Generiche e, comunque, destituite di fondamento risultano anche le censure in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91, avendo la Corte territoriale disatteso le doglianze difensive richiamando le circostanze concretamente attestanti l'uso del metodo mafioso e, in particolare, le modalità della pretesa estorsiva, francamente evocative di ambienti criminali mafiosi, e gli esiti intercettivi in cui il Prestia fa chiaro riferimento alla sua vicinanza (vera o millantata che sia) ad esponenti della famiglia Mancuso e alla loro notoria fama criminale. 4.5 Radicalmente inammissibili per genericità ed aspecificità s'appalesano anche le residue censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena.

I giudici d'appello hanno confermato l'impossibilità di riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., valorizzando in senso ostativo i plurimi e variegati precedenti che militano a carico del ricorrente e l'assenza di elementi a tal fine apprezzabili, con giudizio insuscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto adeguatamente giustificato. Hanno, inoltre, stimato del tutto congruo il trattamento sanzionatorio, attestato nella fascia bassa della forbice edittale e commisurato alle concrete modalità dell'azione criminosa e all'intensità del dolo.

Papaianni Aoostino 5. Il primo motivo è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza. Questa Corte con indirizzo costante ritiene che nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, Rv. 244329; in termini, tra molte,Sez. 6,n. 46070 del 21/7/2015,Rv. 265535;n. 37074 del 01/10/2020, Rv. 280551). 23 dL\ Il principio trova ampia applicazione in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, stante la diffusa affermazione che costituisce specifico onere della parte, che lamenti l'inutilizzabilità dei risultati delle stesse, indicare l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che lo stesso sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio per cassazione (Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Rv. 256540, nello stesso senso, Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 273261;

Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 273007). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, autorevolmente chiarito che all'onere di indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio si affianca quello ulteriore di chiarirne, altresì, la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (in fattispecie relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari,Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009,Fruci, Rv. 243416). Sebbene la Corte di Cassazione in materia di error in procedendo possa accedere direttamente agli atti per decidere le relative eccezioni, detta facoltà patisce indiscutibili limiti derivanti dalla concreta formazione del fascicolo processuale in ipotesi di giudizio ordinario, restando estranei ai materiali acquisibili (fatte salve le diverse e concordi determinazioni delle parti) gli atti pertinenti la fase investigativa, e dovendo, in ogni caso, la difesa fornire puntuale indicazione, vieppiù irrinunciabile in caso di processo a complesso sviluppo dibattimentale, circa la reperibilità degli atti indispensabili ai fini della decisione.

Nella specie il ricorrente, a sostegno delle plurime eccezioni sollevate, ha allegato all'impugnazione copie informali di atti, prive di attestazioni di conformità, scarsamente leggibili, manipolate, con cancellature e sottolineature, aggiunte manoscritte, appunti e annotazioni che non consentono di ritenere affidabile e fruibile la produzione effettuata, né ha ritenuto di fornire indicazioni circa la reperibilità degli atti in questione nell'incarto processuale. Le eccezioni in questa sede riproposte, pertanto, possono essere verificate nei limiti degli atti disponibili, ovvero il testo della sentenza impugnata integrato con la motivazione del primo giudice onde accertare se i giudici di merito abbiano correttamente applicato i principi di diritto in materia, delibazione che attinge esiti di inammissibilità. 5.1 I giudici d'appello, infatti, hanno analiticamente scrutinato i vari profili di censura, evidenziando che sia nella proroga del 19/4/2008 che in quella successiva del 2/3/2009 vi è l'indicazione del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., mentre con riguardo alla riferibilità soggettiva al ricorrente, la stessa si evince dall'elenco degli indagati allegato alla prima richiesta di proroga, espressamente richiamato dal Giip in sede di autorizzazione mentre nella seconda l'indicazione del prevenuto è esplicita.

Hanno in ogni caso rilevato, con argomento decisivo, la tardiva deduzione dei vizi asseritamente concernenti i provvedimenti di proroga, richiamando in maniera pertinente il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità in proposito. Infatti, questa Corte ritiene con orientamento consolidato e costante che l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini (cui vanno equiparati quelli sottesi da una proroga viziata) non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv. 274996) da individuarsi, in ipotesi di utilizzo a fini cautelari di atti asseritannente inutilizzabili, nella fase di riesame (Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, Rv. 277345;

Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Rv. 256699). Si è, infatti, chiarito che l'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti non è equiparabile alla inutilizzíLlbílità delle prove vietate dalla legge ex art. 191 cod. proc. pen., ma sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, in quanto tale, alle condizioni di deducibilità previste dall'art. 182 cod. proc. pen., con la conseguenza che, quando la parte assiste all'atto che si assume viziato, la relativa nullità deve essere dedotta prima che il predetto atto sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo (Sez. 5, n. 1586 del 22/12/2009, dep. 2010, Rv. 245818;

Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Rv. 252853). Dalla rilevata inammissibilità dei vizi denunziati discende l'irrilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, comma 1, cod.proc.pen. in relazione agli artt. 3, 24, 97, 101 comma 1 e 112 della Costituzione, pure sollevata dalla difesa in fase d'appello, che la Corte territoriale ha stimato manifestamente infondata con corretti argomenti giuridici, che fanno leva sull'impossibilità di equiparazione ex art. 191 cod.proc.pen. delle prove acquisite in violazione "dei divieti stabiliti dalla legge" e delle violazioni concernenti le disposizioni relative ai termini delle indagini preliminari. 5.2 Deve ulteriormente rilevarsi come le eccezioni difensive in materia di inutilizzabilità di atti di indagine in questa sede riproposte siano irrimediabilmente generiche.

Sezioni Unite Fruci ha ricordato che, ai sensi dell'ad, 407, 3 comma, cod. proc. pen., la comminatoria di inutilizzabilità degli atti di indagine concerne solo quelli compiuti dopo la scadenza del termine, non 25 c)9, anche quelli compiuti nel termine prefissato dalla legge o prorogato dal giudice. Ha rammentato che la Corte Costituzionale con l'ordinanza n.307/2005 ha evidenziato che, in ogni caso, il problema che può porsi in simile evenienze attiene unicamente alla artificiosa dilazione del termine di durata massima delle indagini preliminari e alla possibile elusione della sanzione di inutilizzabilità per gli atti di indagine collocati temporalmente a valle della scadenza del predetto termine, computato a partire dal momento in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata.

Ha, tuttavia, rimarcato che l'obbligo di specificità dei motivi, prescritto dall' art. 581 cod. proc. pen.,impone al ricorrente che siffatta inutilizzabilità eccepisce di allegare e chiarire quali atti sarebbero stati posti in essere a termini scaduti (o invalidi) e sarebbero, quindi, da considerare inutilizzabili; e se e quale incidenza essi abbiano avuto sul complessivo compendio indiziario valutato ed apprezzato dal giudice, sì da potersene inferire la loro decisività in riferimento al provvedimento impugnato secondo lo schema della c. d. prova di resistenza ( in tal senso, da ultimo, Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, Rv. 279337).

Tale onere, nella specie, il ricorrente non ha ottemperato, incorrendo in genericità, e conseguente inammissibilità, del motivo al riguardo proposto, con conseguente irrilevanza della questione di legittimità costituzionale pure reiterata (Sez. 2, n. 35659 del 27/06/2018, Rv. 273602; Sez. 6, n.1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278123). 5.3 La sentenza impugnata ha, altresì, escluso la possibilità di ricondurre ad una nullità di carattere generale, rilevabilein ogni stato e grado del processo, ai sensi dell art. 178 lettera c) codice di rito, l'omesso aggiornamento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato in relazione ai reati fine contestati al Papaianni in piena coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi dì conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (Sez.

U, n. 40538 del 24/09/2009, Rv. 244376; Sez. 6 n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Rv. 275046; nello stesso senso Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007,Rv. 238039, secondo cui l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce 26 cs.L solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del P.M. ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare o addirittura penale nei confronti del P.M. negligente). 5.4 Quanto alla dedotta illegittimità del decreto di riapertura delle indagini, di cui si denunzia l'assenza di motivazione, i giudici d'appello hanno evidenziato che nella richiesta il Pubblico Ministero hai richiamato la nota della Guardia di Finanza di Trieste e di Vibo Valentia del 12/9/2012 al fine di giustificare la necessità ulteriori investigazioni e precisato che il Gip ha effettuato un seppur sintetico scrutinio delle condizioni legittimanti l'accoglimento dell'istanza, sottolineando l'inoppugnabilità del provvedimento ed escludendo la ravvisabilità di profili di incostituzionalità di siffatto regime.

Trattasi di valutazioni giuridicamente corrette sia con riguardo all'inoppugnabilità del provvedimento, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (tra molte,Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Rv. 252323) che all'assenza di profili di irragionevolezza della previsione, destinata a regolamentare la fluidità delle acquisizioni investigative mediante interventi del giudice caratterizzati da intrinseca precarietà, come nel caso dell'archiviazione, ovvero connotati da una mera funzione di impulso procedimentale. Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha da tempo statuito che l'ordinanza del G.I.P. che decide sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari è inoppugnabile, non essendo esperibile avverso di essa neppure il ricorso per cassazione, e ha evidenziato che simile regime, da un lato, non pregiudica il diritto dell'indagato di far valere gli eventuali vizi verificatisi nel procedimento relativo alla proroga, potendo gli stessi essere comunque eccepiti nell'udienza preliminare al fine di far dichiarare l'ìnutilizzabilità degli atti di indagine effettuati nel termine prorogato, e, dall'altro, non implica che rimanga senza tutela l'interesse pubblico al promovimento dell'azione penale, potendo tale interesse essere perseguito o a norma dell'art. 409, comma quarto, cod. proc. pen., attraverso l'indicazione da parte del G.I.P., investito dalla richiesta di archiviazione, di un termine indispensabile per lo svolgimento di ulteriori indagini, o a norma dell'art. 414 stesso codice, attraverso la riapertura delle indagini (Sez.

U, n. 17 del 06/11/1992, Rv. 191787). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, condivisibilmente chiarito, che l'art.414 cod. proc. pen. non richiede quale condizione necessaria per l'autorizzazione alla riapertura delle indagini che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori, essendo invece sufficiente l'esigenza di nuove investigazioni, circostanza quest'ultima che è configurabile anche nel caso in cui si prospetti la rivalutazione, in un'ottica diversa e in base ad un nuovo progetto investigativo, delle precedenti acquisizioni (Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020, Rv. 278991) ed ha precisato che la sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il provvedimento di archiviazione in assenza del decreto che ne autorizza la riapertura non opera quando l'atto intempestivo consista in una relazione di P.G. che si limiti a rielaborare precedenti atti investigativi, legittimamente effettuati nel corso delle indagini preliminari, il cui contenuto risulti di per sé idoneo a fondare la decisione (Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Rv. 259320).

In conclusione, ritiene la Corte che le eccezioni processuali, delibate nei limiti in precedenza indicati, costituiscano mera riproposizione delle censure sottoposte a vaglio dalla Corte di merito e correttamente decise, sicché se ne deve dichiarare l'irricevibilità. 5.5 Destituite di fondamento s'appalesano di doglianze di erronea valutazione della prova e apparenza, illogicità ed apoditticità della motivazione con riferimento alle intercettazioni ambientali poste a base dell'affermazione di responsabilità per l'estorsione in danno della MA.VE.L0- Scoglio di Riaci-snc e dei suoi soci di cui al capo 21).

Correttamente la Corte di merito ha evidenziato che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate tra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 cod.proc.pen., fatto salvo l'obbligo del Giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica, in perfetta coerenza con l'autorevole insegnamento di Sez. U. n. 22471 del 2672/2015, alla cui stregua le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

Nello stesso senso„ tra molte, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Rv. 268414; n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Rv. 265747;Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Rv. 274808. I giudici d'appello hanno motivatamente ritenuto che l'insieme delle conversazioni captate, analiticamente riportate dalla sentenza di primo grado (pagg. 240-257) comprovi la condotta di costrizione posta in essere da Papaianni Agostino ai danni di Loiacono Onofrio e consistita nell'imposizione del pagamento di una somma pari a 15 milioni di lire ogni fine stagione ed hanno confutato la lettura parcellizzata dei dialoghi proposta con i motivi di gravame, ritenendo non revocabile in dubbio che nella conversazione di cui al progr. 511 del 07/01/2003, Loiacono Onofrio aveva ammesso, discorrendo con la moglie Sergi Eugenia, di pagare "la mazzetta" da circa 20 anni, inizialmente a tale "Pietro" e, successivamente, a Papaianni Agostino.

La Corte di merito ha ricostruito il contesto della conversazione, evidenziando che Loiacono Onofrio aveva manifestato disappunto per avere la coniuge parlato di "mazzette" in un'occasione conviviale, rimarcando "...che è umiliante il fatto ... uno che paga la mazzetta vuol dire che ... ") e ha motivatamente confutato la pretesa diffidenza della Sergi, sottolineando che la stessa insisteva con il marito per essere messa a conoscenza dei dettagli, richiesta cui il Loiacono resisteva, nondimeno reiteratamente confermando il pagamento del pizzo (Onofrio: ma mica si dice una cosa e si dice così volante? poi ne parliamo! E' una vita che ... sennò puoi stare tranquillo secondo te? ..."," tutti quelli che sono sotto mazzetta di ... di Agostino e company li stanno sfrondando"; "tutti sono sotto mazzetta, Jenny!").

La conversazione, captata all'interno dell'autovettura in uso a Loiacono Onofrio, mentre era in corso uno spostamento dei coniugi, e quindi frammista ad indicazioni stradali e richieste di informazioni, evidenzia, tuttavia, nitidamente la condizione di risalente taglieggiamento dell'imprenditore al pari degli altri operatori economici della zona. I giudici d'appello hanno, inoltre, evidenziato il chiaro riferimento operato dal Loiacono all'emergente fazione criminale facente capo a Ripepì Paolo, interessata a scalzare il Papaianni nel controllo delle estorsioni ai danni degli imprenditori locali, nonché le ulteriori circostanziate informazioni della p.o. circa il pestaggio subito dai nipoti dei ricorrente e i danneggiamenti all'autolavaggio dal medesimo gestito, tali da indurlo a nascondersi in montagna.

Oggetto di adeguato scrutinio risultano anche gli esiti delle conversazioni captate in data 1 e 11 gennaio 2003 (progr.nn. 6844/6866/6867), tutte relative al danneggiamento subito sull'autovettura del Loiacono la notte di Capodanno, nel corso delle quali la p.o. manifestava la preoccupazione per la possibile natura intimidatoria dell'atto e la volontà di mantenere il riserbo sull'accaduto. Il Loiacono, infatti, in più passaggi affermava la necessità di non divulgare l'episodio e appariva intimorito ("non è una cosa da niente.... cioè la cosa è semplice solo se come erano là hanno preso e hanno sparato così casualmente, ma se è diretta è una cosa da preoccuparsi, da ... da non stare tranquilli ... no da non stare tranquilli, non è che è una cosa da sottovalutare").

I giudici d'appello, a conforto delle concludenti emergenze captative, hanno Q9, inoltre richiamato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 865/08, irrevocabile ed acquisita ai fascicolo processuale, dalla quale emerge la storica contrapposizione nell'ambito della "famiglia Mancuso" tra i gruppi facenti capo a Mancuso Luigi e a Mancuso Giuseppe e si dà atto che in costanza di detenzione di costoro l'articolazione promossa ed organizzata da Mancuso Luigi faceva capo a Mancuso Cosmo Michele, mentre la contrapposta fazione riferibile a Mancuso Giuseppe era diretta dal fratello Mancuso Diego.

La violenta frizione tra il Papaianni e il Ripepi evocata dal Loiacono nella conversazione con la moglie si inserisce nelle dinamiche delle due cennate fazioni, stante il legame del ricorrente con Mancuso Cosmo Michele e del Ripepi Paolo con Mancuso Francesco detto "Tabacco", trovando per tal via significativa conferma la piena credibilità attribuita dai giudici di merito alle dichiarazioni del Loiacono. 5.6 Inammissibile per genericità s'appalesa la doglianza in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91 sotto il profilo dell'avvalimento del metodo mafioso, avendo la Corte di merito condiviso la valutazione già espressa dal primo giudice circa le modalità larvatamente intimidatorie usate nei confronti della vittima da parte del prevenuto, che agiva spendendo la sua notoria caratura delinquenziale e la sua vicinanza al gruppo ndranghetistico di Mancuso Cosmo, operante sul territorio di riferimento.

In sostanza, la difesa sollecita una rilettura delle emergenze probatorie acquisite, preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione che ha compiutamente confutato le doglianze difensive circa la concludenza probatoria degli elementi emergenti dal corredo captativo posto a fondamento del giudizio di responsabilità del prevenuto per il capo 21), in assenza di aporie e manifeste illogicità. 6.Inammissibili per genericità ed aspecificità delle censure s'appalesano anche i rilievi difensivi inerenti l'addebito di cui al capo 23), essendosi la difesa limitata alla riproposizione di questioni ampiamente scrutinate e correttamente definite dalla Corte territoriale.

Come ricostruito dai giudici di primo grado, la vicenda estorsiva si innesta su plurimi episodi intimidatori ai danni dello Stagno: in particolare, nell'agosto 2004 veniva danneggiata la vettura Toyota Yaris del cognato mediante colpi di arma da fuoco mentre si trovava posteggiata davanti al negozio della p.o., vettura del tutto analoga per tipologia e colore a quella dello Stagno. In concomitanza del predetto atto intimidatorio alla p.o. veniva suggerito dì intraprendere una nuova attività a Torino "perché la situazione si stava mettendo male" e nello stesso periodo, il Papaianni, tramite Cuppari Leonardo, aveva proposto allo Stagno di provvedere alla distribuzione di prodotti alimentari ai vari campeggi e villaggi turistici della zona con corresponsione in suo favore di una percentuale pari al dieci per cento dei guadagni.

Successivamente lo Stagno subiva il danneggiamento mediante colpi d'arma da fuoco dell'insegna dell'esercizio commerciale e in data 18/3/2006 un grave incendio del magazzino, che provocava rilevanti danni economici. Secondo le dichiarazioni del denunziante, nel settembre del 2006, nel corso di un incontro con il Papaianni in Santa Domenica di Ricadi, avvenuto su richiesta dell'imputato, il ricorrente, pur affermando di non essere il responsabile dell'incendio, aveva imposto alla persona offesa, quale condizione per porre fine alle intimidazioni, il pagamento di una somma "per i carcerati", facendogli, inoltre, presente che gli atti intimidatori subiti rappresentavano una punizione per la sua vicinanza alla fazione facente capo a Ripepi Paolo e Mancuso Francesco.

Il Tribunale, a riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzava la conversazione ambientale, in cui Maccarrone Aurelio e tale Daniela attribuivano l'incendio subito dallo Stagno a Papaianni Agostino, nonché la conversazione del 9/7/2008 (nt. 1039/07) tra Salamò Nicola e Prestia Antonio nella quale i conversanti davano atto della vicinanza di Papaianni al gruppo criminale capeggiato da Mancuso Cosmo Michele e Mancuso Luigi e della storica contrapposizione tra questo e il gruppo criminale capeggiato da Ripepi Paolo, subentrato a Mancuso Francesco, detto "Tabacco". 6.1 La sentenza impugnata ha correttamente disatteso le questioni procedurali formulate dalla difesa in ordine all'avvenuto esame di Stagno Antonio Lino come testimone ordinario, chiarendo che, a fronte della specifica eccezione dei difensori, prima della deposizione del teste il P.M. d'udienza ha documentato l'avvenuta archiviazione della posizione dello Stagno nell'ambito del procedimento n. 3039/12 per il reato dic:ui alli art. 416 bis c.p., commesso dal gennaio 1990 fino al 10/7/2007 in Tropea.

Questa Corte (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246376) ha autorevolmente chiarito che non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. c), cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma primo lett.

a) e b), 197 bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione i commi terzo e sesto dell'art. 197 bis, cod. proc. pen. A tanto consegue la piena utilizzabilità dell'esame testimoniale reso dallo Stagno all'udienza del 18/5/2015 senza che possa connettersi alcun rilievo al fatto che il medesimo in fase di indagine fosse stato sentito dalla P.g. con le garanzie di cui all'art. 197 bis cod.proc.pen.Né tantomeno può riconoscersi pregio all'asserito illegittimo utilizzo in sede di contestazioni del verbale in data 28/2/2013, nel quale la p.o. aveva confermato, previo richiamo delle garanzie ex art. 197bis cod.proc.pen.,i contenuti delle precedenti audizioni.

Come già cennato, lo statuto dichiarativo dello Stagno era anche in quella fase dì mera p.o. sicché l'erroneo assoggettamento dei contenuti dichiarativi resi alle garanzie proprie del testimone assistito è circostanza inidonea ad incidere sulla legittimità dell'utilizzo dell'atto ex art. 500 cod.proc.pen. Inoltre, appare destituita di fondamento l'asserita violazione dell'art. 137 cod.proc.pen. ove si ponga mente alla circostanza che il verbale utilizzato per le contestazioni, facente fede fino a querela di falso, contiene l'espressa attestazione dell'avvenuta lettura dei precedenti atti richiamati, risulta ritualmente sottoscritto dall'interessato mentre i contenuti dichiarativi hanno trovato conferma in sede dibattimentale. 6.2 La sentenza impugnata ha, inoltre, motivatamente ribadito la piena attendibilità del dichiarante, evidenziando l'assenza di significative lacune o contraddizioni nella ricostruzione delle vicende a giudizio, pur a distanza di un rilevante arco temporale dai fatti, e la perfetta coerenza logica del nucleo essenziale della narrazione.

Ha, altresì, sottolineato la genericità del rilievo circa l'asserita anomalia rappresentata dai molti "non ricordo" opposti dalla p.o. nel corso dell'esame, dal momento che "la lettura complessiva della deposizione consente di rilevare come sulle domande dirimenti il teste ha risposto in modo esauriente e sufficientemente specifico" (sent. pag. 351). Né si prestano a dare fondamento ad un giudizio di inattendibilità le contestazioni in aiuto alla memoria operate dall'organo dell'accusa. Meramente reiterativi nonché privi della dovuta specificità s'appalesano le doglianze in ordine alla asserita natura congetturale della ricostruzione dell'episodio estorsivo e di inidoneità della minaccia ad incutere timore e a coartare la volontà della p.o., trattandosi anche in tal caso di obiezioni già proposte in sede d'appello, adeguatamente scrutinate e disattese con congruo supporto giustificativo.

In particolare, la Corte territoriale ha richiamato ( pag. 352) la correlazione cronologica tra gli episodi di intimidazione e la richiesta estorsiva, non incisa in senso liberatorio dalla negazione di responsabilità del Papaianni in relazione all'incendio del magazzino, giacché, da un lato, simile affermazione comporta, comunque, l'implicita riferibilità soggettiva al prevenuto degli ulteriori e precedenti danneggiamenti, dall'altro, la stessa va inserita in un contesto dialogico che vedeva il ricorrente richiedere un contributo per i carcerati al fine di porre fine a siffatti episodi.

Come segnalato dai giudici d'appello, la p.o. ha dichiarato, infatti, che il Papaianni si era dichiarato disposto a "chiudere lì la situazione a patto che accettasse di pagare per i carcerati". La Corte di merito non ha mancato di rilevare, a sostegno dell'attendibilità dello Stagno, l'assenza di risentimento e astio nei confronti dell'imputato ed ha evidenziato la mancanza di decisività delle critiche rivolte alla valorizzazione da parte del primo giudice delle conversazioni intercettate in data 19/2/2011 e 9/7/2008, dalle quale il Tribunale ha tratto esclusivamente elementi di generico conforto alle autosufficienti dichiarazioni accusatorie della p.o. 6.3 Generica ed aspecifica risulta, altresì, la censura concernente la ritenuta sussìstenza dell'aggravante di cui l'art. 7 L. 203/91, avendo i giudici dì merito concordemente e correttamente stimato la portata intimidatoria, rilevante sotto il profilo del metodo, denotata dalle modalità esecutive del reato, che fanno leva sull'evocazione del predominio territoriale e sulla caratura criminale dell'agente.

Nella specie, la mafiosità del messaggio attraverso cui è stata veicolata la richiesta estorsiva ha trovato una plastica esplicitazione, al di là del richiamo allo stillicidio di atti intimidatori, nella richiesta di un contributo per i carcerati. Questa Corte ritiene, con argomenti pienamente condivisibili che, in tema di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso la condotta di colui che prospetti l'utilizzo delle somme estorte per aiutare le famiglie degli "amici carcerati", non rilevando in proposito che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stata menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito (Sez. 2, n. 7558 del 06/02/2014,Rv. 258545;

Sez. 6,n. 31385 del 4/7/2011, Rv 250554). Manifestamente infondate s'appalesano le residue doglianze in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuantì generiche e dosimetria della pena, avendo i giudici di appello congruamente giustificato il diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., sottolineando la gravità delle condotte in contestazione e l'assenza di situazioni suscettibili d'apprezzamento ai fini dell'invocata mitigazione sanzionatoria. Quanto alla commisurazione della sanzione, hanno evidenziato che il primo giudice ha attestato la pena base detentiva al minimo edittale, con riferimento al reato più grave di cui al capo 21), discostandosene modestamente con riguardo alla pena pecuniaria, operando il minimo aumento di un terzo per l'aggravante ad effetto speciale ex art. 7 e un contenuto aumento ex art. 81 cpv cod.pen., pervenendo ad quantificazione conclusiva rispettosa dei parametri dosimetrici ed adeguata rispetto alle concrete modalità dell'azione criminosa e all'intensità del dolo.

Mancuso Antonio 7. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Mancuso Antonio patisce una radicale genericità ed aspecificità, assumendo la mancanza di un'adeguata valutazione delle doglianze difensive senza confrontarsi in termini dialettici con le ragioni reiettíve dei gravame. L'imputato è stato condannato per il reato di cui al capo 7), relativo al tentativo di estorsione in danno di Polito Domenico con riguardo al progetto edilizio dal medesimo divisato di realizzazione di alcune ville bifamiliari in S. Domenica di Ricadi, in relazione al quale era addivenuto nel 2007 alla stipula di un preliminare di vendita di uno dei lotti con la società Marina del Faro, amministrata da Umberto Toraldo, con l'intesa della progressiva acquisizione anche degli altri.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, fondata sulle concordi dichiarazioni di Polito Domenico e del figlio, collaboratore di giustizia, Polito Eugenio William, D'Aloi Giovanni, soggetto vicino all'imputato, aveva organizzato un incontro tra i Polito e il ricorrente, all'epoca detenuto in regime di arresti domiciliari, nel corso del quale Mancuso Antonio, dopo aver preso visione del progetto, aveva chiesto alla p.o., al fine di consentire alla realizzazione dell'insediamento, la somma di 150.000 euro o, in alternativa, la disponibilità di una villa già completata.

Il denunziante riferiva, altresì, che il Mancuso non era interessato a partecipare alla realizzazione dei fabbricati, ma gli indicò i fornitori e ferro e cemento dai quali avrebbe dovuto approvvigionarsi. Alla stregua delle dichiarazioni di Polito Eugenio William consta che l'incontro era stato organizzato dal D'Aloi su espressa richiesta del Mancuso e che le pretese dal medesimo avanzate in quella sede trovavano fondamento nel fatto che l'intervento edilizio insisteva sul territorio controllato dall'imputato, che rivendicava una percentuale sul ricavato.

L'imputato nel corso delle spontanee dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado, in data 21/10/2014, non ha negato l'incontro pur asserendo che i Polito si erano recati presso la sua abitazione di loro iniziativa, senza, tuttavia, chiarirne le ragioni.I giudici di merito hanno tratto conferma all'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. dalla documentazione acquisita in atti, dalla quale risulta che effettivamente il Polito Domenico, con contratto preliminare redatto il 9/4/2006,si era impegnato ad acquistare per sé o per persona da nominare, dalla Marina del Faro un edificio bifamiliare in corso di costruzione nella zona di Ricadi per la somma di C 55.000,00, oltre il rimborso degli oneri dì costruzione e urbanizzazione già versati dalla società venditrice.

Il cennato contratto dava atto che l'edificio compromesso rientrava nell'ambito di un progetto più ampio, approvato dal Comune di Ricadi, relativo alla realizzazione di nove ville bifamilari, circostanza che vincolava il promissario acquirente a non apportare alcuna modifica o variante al progetto per la realizzazione dell'edificio Cl, oggetto di compravendita. La Corte di merito ha analiticamente scrutinato alle pagg. 304 e segg. le doglianze difensive, dando ampio conto delle ragioni della loro infondatezza con un percorso argomentativo scevro da criticità giustificative, con cui l'impugnazione non sì rapporta criticamente. 7.1 La sentenza impugnata ha, infatti, argomentato in ordine all'attendibilità del Polito Domenico, sottolineando la chiarezza, precisione, coerenza logica delle dichiarazioni rese, escludendo la ravvisabilità nella ricostruzione dei fatti di incongruenze e forzature logiche e segnalando come piena conferma al narrato della p.o. provenga sia dalle propalazioni di Polito Eugenio William che dal compendio documentale acquisito in atti.

Ha motivatamente respinto le critiche alla credibilità del collaboratore, saggiando a tal fine i parametri di carattere oggettivo e soggettivo che presidiano siffatta verifica e ha richiamato i dettagli dichiarativi che attestano la genuinità del narrato. La sentenza impugnata ha anche persuasivamente argomentato, richiamando le dichiarazioni rese al riguardo dal Polito Domenico, circa i rapporti intercorrenti con il Toraldo, amministratore della Marina del Faro s.r.I.; ha sottolineato che la difesa ha tentato di accreditare come leciti i contenuti dell'incontro tra le partì, decontestualizzando alcune espressioni della p.o. e ha negato rilievo all'assunto circa l'assenza di risorse economiche da parte del dichiarante per affrontare il progetto edilizio.

Quanto alla censura, riproposta in questa sede sotto il profilo del travisamento della prova, concernente la pretesa inconsapevolezza da parte del Polito circa l'identità del suo interlocutore, la Corte di merito (pag. 353) ha chiarito, alla luce delle dichiarazioni della p.o., che la stessa era perfettamente consapevole nel corso dell'incontro di trovarsi al cospetto di "un Mancuso", sebbene non avesse precisa contezza di quale appartenente alla famiglia si trattasse, e di averne appreso l'esatta identità ( "zi' Ntoni") solo a colloquio terminato da parte del figlio.

La difesa omette, in conclusione, di spiegare quali siano "gli elementi di tenore difensivo che se correttamente valutati sarebbero stati in grado di ribaltare il giudizio di responsabilità penale dell'imputato" dei quali la Corte di merito avrebbe omesso la doverosa valutazione, dal momento che la sentenza impugnata non ha trascurato alcuna delle molteplici doglianze formulate in sede di gravame. In particolare, i giudici d'appello hanno confutato in maniera persuasiva l'assunto di un atteggiamento ostile e rancoroso della p.o. nei confronti degli imputati in quanto ritenuti responsabili di avere "rovinato" il figlio e ha negato rilevanza alle doglianze relative alle dichiarazioni di Scuteri Carmela, ex coniuge di Polito Domenico, richiamando il rapporto estremamente conflittuale tra la predetta e i congiunti, pervenendo ad una conferma del giudizio di responsabilità sostenuta da un ampio e coerente percorso giustificativo. 7.2 Destituita di pregio è anche la censura sviluppata nel secondo motivo sull'assunto che i fatti contestati integrerebbero un tentativo incompiuto non punibile per effetto dell'intervenuta desistenza.

La sentenza impugnata ha disatteso la richiesta difensiva osservando che l'istituto non è configurabile una volta che siano stati posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, potendo operare solo quando l'attività esecutiva non sia ancora esaurita, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, ed escludendo, comunque, la ricorrenza nella specie di elementi attestanti l'abbandono del progetto estorsivo da parte del prevenuto. La valutazione operata dal giudice d'appello è giuridicamente corretta. La desistenza ex art. 56, comma 3, cod.pen.

è ravvisabile quando l'agente arresta la propria azione prima di avere posto in essere l'intera condotta tipica, mentre l'ipotesi del recesso attivo, disciplinato dall'art. 56,comma 4, ricorre quando il soggetto, avendo esaurito la condotta tipica, agisce per impedire l'evento e riesce, effettivamente, ad impedirlo. La desistenza può,dunque,operare solo nella fase del "tentativo incompiuto" e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento rispetto ai quali può, semmai, trovare applicazione, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurarlo, la diminuente del recesso attivo.

Essa postula, pertanto, che l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia portata a compimento e, cioè, prima che egli realizzi compiutamente l'azione tipica della fattispecie incriminatrice, se trattasi di reati a forma csL_ vincolata, o che egli impedisca, avendone ancora il dominio, che l'azione sia completamente realizzata quando il delitto è causalmente orientato o a forma libera (Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, De Rossi, Rv. 269797; Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino e altro, Rv. 264226; Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012,Price, Rv. 252259).

La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, ai fini dell'applicabilità dell'istituto, la volontarietà non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente (Sez. 2, n. 7036 del 29/01/2014, Canade', Rv. 258791; n. 18385 del 05/04/2013, Pesce e altri, Rv. 255919; Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Dì Lauro e altri, Rv. 252230);

è, dunque, necessario che la prevalenza dei motivi di desìstenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell'azione o l'abbiano reso assolutamente vano (Sez. 1, n. 46179 del 02/12/2005, Plivia, Rv. 233355). Nella specie, alla stregua della ricostruzione dei giudici di merito, il mancato attingimento dell'ingiusto profitto con altrui danno è conseguito non alla libera scelta dell'imputato di abbandono del proposito delittuoso ma alla mancata verificazione della condizione costituita dalla realizzazione del complesso edilizio.

La giurisprudenza dì legittimità è ferma nel ritenere che in tema di estorsione deve considerarsi integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando il mancato attingimento dell'evento del reato costituisca non il portato dell'autonoma volontà dell'imputato, ma l'effetto di situazioni impeditive diverse, quali la ferma resistenza opposta dalla vittima (Sez. 2 , n. 3793 del 11/09/2019, dep. 2020, Rv. 277969; n. 41167 del 02/07/2013, Rv. 256728). 7.3 Inammissibile per manifesta infondatezza s'appalesa anche la doglianza in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, alla luce delle modalità del fatto e del contesto ambientale, dal momento che la pretesa estorsiva radicava sull'evocazione del controllo territoriale dei Mancuso e faceva leva sulla caratura criminale della famiglia, ben nota alla p.o., a prescindere dall'esatta individuazione delle generalità dell'interlocutore (sent. pag. 355).

L'assoluzione dell'imputato dall'addebito associativo non vale ovviamente ad escludere la configurabilità della circostanza, così come declinata dai giudici di merito, in piena aderenza alle coordinate ermeneutiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità.Generiche e, comunque, manifestamente infondate risultano,infìne, le censure in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena, avendo la Corte di merito evidenziato la totale assenza di allegazioni a supporto della richiesta e l'impossibilità di rinvenire nella condotta del Mancuso elementi atipici da elevare a fondamento della invocata attenuazione,confermando la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato.

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbon