Sentenza — n. 31930/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 29 marzo 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen., per avere ricettato e posto in vendita 50 borse con marchio contraffatto Birkin (Hermes) e per la sola ricettazione di 67 borse riproducenti il marchio contraffatto Celine (Louis Vuitton).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod.pen; Sentenza — n. 31930/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con riguardo alle borse con marchio Birkin, non si contesta neanche la genuinità del marchio ma si fa questione in ordine alla sua tutela. In proposito, i giudici di merito - approfondendo la questione posta dalla difesa anche attraverso propria consulenza - hanno correttamente richiamato l'art. 123 del Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30), secondo cui, "le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato".
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Incatasciato Massimiliano, nato a Empoli il 26/06/1973, avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile Hermes International s.p.a., avv. Benedetto Tusa, che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota spese;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 29 marzo 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen., per avere ricettato e posto in vendita 50 borse con marchio contraffatto Birkin (Hermes) e per la sola ricettazione di 67 borse riproducenti il marchio contraffatto Celine (Louis Vuitton).
2. Ricorre per cassazione Incatasciato Massimiliano, deducendo:
1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. relativamente alle 50 borse con marchio Birkin (gruppo Hermes). La Corte non avrebbe valutato le deduzioni difensive contenute nei motivi di appello, pervenendo ad affermare la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 474 cod.pen. sub capo A) relativo alla detenzione per la vendita delle 50 borse con marchio Birkin (gruppo Hermes) "tralasciando le plurime declaratorie di nullità intervenute nel tempo proprio per assenza di carattere distintivo dei marchi oggetto di contestazione" (fg. 3 del ricorso).
Il ricorrente, indicando delle pronunce giurisdizionali relative al marchio in discorso, come indicate nella consulenza tecnica di parte della quale la Corte non avrebbe tenuto conto, sostiene che il marchio delle borse Birkin non era tutelato giuridicamente perché ne era stata dichiarata la nullità. Sarebbe errato il richiamo operato in sentenza all'art. 123 del Codice della Proprietà Industriale che prevede come la nullità dei marchi per avere efficacia erga omnes debba essere dichiarata con sentenza passata in giudicato. Le sentenze civili che avevano dichiarato la nullità del marchio in questione si riverbererebbero sulla sussistenza del dolo del reato, essendo state annotate sui certificati di validità dei marchi estratti presso la Banca Dati del Ministero dello Sviluppo Economico senza alcun riferimento alla loro intervenuta o meno definitività (fg. 5 del ricorso).
Le sentenze civili che hanno dichiarato la nullità dei marchi a ciò erano addivenute per assenza di prova del loro carattere distintivo, circostanza del pari significativa per escludere il dolo. In conclusione, il ricorrente, ritenendo, per le ragioni dette, l'insussistenza del reato di cui all'art. 474 cod.pen., considera insussistente anche il reato di ricettazione di cui al capo B), per la mancanza del delitto presupposto;
2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione di 67 borse con marchio Celine (gruppo Louis Vuitton). La Corte avrebbe fatto esclusivo riferimento alle fotografie ritraenti le borse in sequestro ed ai risultati della consulenza tecnica del dottor Procuranti per ritenere l'illecita riproduzione di caratteristiche essenziali del disegno e modello della borsa in questione, senza tenere conto delle deduzioni del consulente difensivo volte a mettere in evidenza che le borse in parola non erano riconducibili al modello Celine, sicché non vi sarebbe stata alcuna violazione di diritti di privativa industriale che, peraltro, difetterebbero del requisito della novità in quanto si tratterebbe di "un disegno registrato inidoneo a conferire protezione al prodotto".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. In ordine al primo motivo, il ricorrente non contesta il dato, sottolineato da entrambe le sentenze di merito, secondo il quale egli, nella qualità di legale rappresentante di una società del settore tessile, la Imax s.r.I., era stato trovato nel possesso di 50 borse con marchio Birkin (riconducibile al gruppo Hermes) e di 67 borse con marchio Celine (riconducibile al gruppo Louis Vuitton) delle quali non sapeva giustificare la provenienza, essendo i beni "privi di qualsiasi riferimento inerente al produttore/importatore autorizzato alla produzione/commercializzazione ovvero qualsivoglia copyright di autorizzazione alla copia" (fg. 3 della sentenza del Tribunale richiamata da quella di secondo grado).
Con riguardo alle borse con marchio Birkin, non si contesta neanche la genuinità del marchio ma si fa questione in ordine alla sua tutela. In proposito, i giudici di merito - approfondendo la questione posta dalla difesa anche attraverso propria consulenza - hanno correttamente richiamato l'art. 123 del Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30), secondo cui, "le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato".
Le sentenze indicate in ricorso (del Tribunale di Torino del 2011 e del Tribunale di Firenze del 2016) che avevano dichiarato la nullità dei diritti di privativa posti a tutela della borsa Birkin, non inerivano a procedimenti conclusisi con il passaggio in giudicato della statuizioni inerente alla nullità del marchio, come lo stesso ricorrente non può fare a meno di rilevare. Ne consegue che, a prescindere dal contenuto di tali statuizioni - che rimane del tutto ininfluente in ordine alla questione posta nel ricorso - il marchio delle borse in questione ritrovate nella disponibilità ingiustificata del ricorrente, era valido ed operativo all'epoca del fatto, circostanze che, unite alla incontestata detenzione per la vendita di tali beni in capo al ricorrente, consentono di ritenere sussistente, sotto il profilo oggettivo, il reato di cui all'art. 474 cod.pen. e, con esso, quello di ricettazione che lo ha per presupposto.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i giudici di merito, con argomentazioni prive di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, hanno escluso, in assenza di prova concreta ed anche tenuto conto delle qualità soggettive del ricorrente quale operatore del settore, che egli fosse a conoscenza della contraffazione del marchio e del fatto che si trattasse di un marchio tutelato, non avendo dato prova neanche della legittima acquisizione della merce né tantomeno della circostanza di essersi rivolto al Ministero dello Sviluppo Economico ottenendo rassicurazioni in merito alla sopravvenuta inefficacia dei marchi oggetto di giudizio (fg. 7 della sentenza impugnata), peraltro non sussistente per le ragioni dette.
Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva.
2. In ordine al secondo motivo, il ricorso propone una rilettura non consentita degli accertamenti di merito che hanno consentito alla Corte di Appello di affermare, conformemente alla sentenza del Tribunale, che le borse con segno distintivo Celine ritrovate al ricorrente, avessero una serie di caratteristiche che le rendevano una "pedissequa riproduzione" dei modello autentico regolarmente "oggetto di registrazione per disegno e modello comunitario n. 1679317-0001" (fg. 7 della sentenza impugnata). La differenza di alcune finiture, segnalate dalla difesa, non è stata ritenuta idonea, secondo l'insindacabile giudizio della Corte di merito, ad elidere la somiglianza, tenuto conto della identità di forma, dei manici, delle cuciture, della tasca esterna laterale, della decorazione a forma di esse, particolari che il ricorso non richiama, dimostrando, così, anche la genericità dei suoi assunti. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quelle di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Hermes International s.p.a. che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubb