Sentenza — n. 31929/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 12 gennaio del 2015, assolveva il ricorrente dai reati di cui ai capi 8) e 13) della imputazione e rideterminava la pena in ordine al reato di cui al capo 1) - ex art. 416-bis cod.pen.- in anni otto e mesi sei di reclusione, calcolando un • aumento per continuazione pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, riducendo tale pena per il rito abbreviato a quella di anni cinque e mesi otto di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod.pen, art. 476 cod.pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 31929/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fEtatiteettf=teltntnntile. t na vyt ti1/44 k i \''r\ ?e- 1. In ordine al primo motivo, occorre sottolineare, per quel che qui ancora interessa, che il ricorrente risulta essere stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. contestatogli al capo 1) della imputazione. Con il ricorso non si censura tale giudizio di responsabilità, oramai irrevocabile, né la determinazione della pena base in anni sette di reclusione, secondo quanto statuito a fg. 20 della sentenza impugnata. Il ricorrente, inoltre, è stato condannato anche per i reati di cui agli artt. 468 e 640 cod.pen. contestatigli, entrambi, al capo 21 della imputazione, ritenuta sussistente in relazione ad essi anche l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91.
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Bianco Massimo, nato a Caserta il 18/03/1975, avverso la sentenza del 12/07/2019 della Corte di Appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio in ordine al primo motivo di ricorso, inammissibilità nel resto;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 12 gennaio del 2015, assolveva il ricorrente dai reati di cui ai capi 8) e 13) della imputazione e rideterminava la pena in ordine al reato di cui al capo 1) - ex art. 416-bis cod.pen.- in anni otto e mesi sei di reclusione, calcolando un • aumento per continuazione pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, riducendo tale pena per il rito abbreviato a quella di anni cinque e mesi otto di reclusione.
2. Ricorre per cassazione Bianco Massimo, deducendo:
1) violazione di legge per avere la Corte inflitto un aumento di pena in continuazione in relazione ai reati di cui ai capi 21 e 22 per i quali la Corte di cassazione aveva pronunciato sentenza di annullamento senza rinvio per prescrizione;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fEtatiteettf=teltntnntile. t na vyt ti1/44 k i \''r\ ?e- 1. In ordine al primo motivo, occorre sottolineare, per quel che qui ancora interessa, che il ricorrente risulta essere stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. contestatogli al capo 1) della imputazione. Con il ricorso non si censura tale giudizio di responsabilità, oramai irrevocabile, né la determinazione della pena base in anni sette di reclusione, secondo quanto statuito a fg. 20 della sentenza impugnata. Il ricorrente, inoltre, è stato condannato anche per i reati di cui agli artt. 468 e 640 cod.pen. contestatigli, entrambi, al capo 21 della imputazione, ritenuta sussistente in relazione ad essi anche l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91.
Come risulta dai fgg. 58 e 59 della sentenza della Corte di cassazione dell'8 novembre 2017, l'annullamento senza rinvio per prescrizione era stato pronunciato solo con riferimento all'ulteriore reato, sempre contestato al capo 21, di cui all'art. 476 cod.pen., qualificato dalla Corte di legittimità ex artt. 477 e 482 cod.pen.. Quella statuizione, pertanto, non ha comportato alcuna pronuncia di annullamento senza rinvio per prescrizione in relazione ai residui reati, prima indicati, di cui agli artt. 468 e 640 cod.pen., sempre contestati al capo 21, come si comprende a chiare lettere dalla lettura di quanto precisato dalla Corte di cassazione a fg. 59 della sua sentenza, a proposito della valutazione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91: "tale valutazione, che riguarda i vari reati-fine (allo stato possono dirsi definitivamente accertati quelli residui di cui al capo 21)...".
Per il che, in ordine ad essi reati "residui" di cui al capo 21 — artt. 468 e 640 cod.pen. - era del tutto legittimo, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, che la Corte di Appello, in sede di rinvio, dopo aver determinato la pena base per il reato più grave di cui al capo 1), nei termini detti, calcolasse anche un aumento di pena in continuazione.Viceversa, tale aumento non andava effettuato in relazione ai reati di cui al capo 22), avendo la Corte di cassazione rilevato che "lo stesso è stato erroneamente considerato ai fini del computo della pena", essendo intervenuta, in primo grado, assoluzione per alcuni reati ivi contemplati e assorbimento di altro nel capo 1).
Tuttavia, la Corte di Appello non ha inflitto alcun aumento di pena in continuazione per i reati di cui al capo 22, limitandosi correttamente, come risulta a fg. 20 della sentenza impugnata, a prevedere tale aumento per i reati residui di cui al capo 21, espressamente richiamando quanto precisato dalla pronuncia di legittimità quanto al capo 21 ed al capo 22.
2. E' manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. La motivazione offerta dalla Corte di Appello in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è conforme ai principi di diritto, essendosi richiamato il comportamento processuale dell'imputato e, sia pure in punto di pena, la pericolosità delle condotte criminose commesse. Dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass.
Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). Si segnala, peraltro, che il motivo di appello, sul punto, era del tutto generico, sicché la sentenza impugnata non avrebbe meritato l'annullamento anche se non avesse motivato alcunché. La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la manifesta infondatezza della richiesta difensiva impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.06.2021 • Il Consigliere est