Sentenza — n. 31928/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAYu Wenqiang, nato in Cina il 26/11/1992, 2) Hu lande, nato in Cina il 18/10/1990, avverso la sentenza del 17/09/2020 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; sentiti i difensori: avv. Simone Briatore per entrambi i ricorrenti; avv. Francesco Bartolini Baldelli, in sostituzione dell'avv. Stefano Fusco, per Yu Wenqiang, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;RITENUTO IN FATTO 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 597 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31928/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale pena base, tenuto conto che l'impugnazione era stata proposta dal solo imputato, non poteva subire modifiche peggiorative per il ricorrente. La Corte di Appello, nel rideterminare complessivamente la pena, ha stabilito una pena pecuniaria più alta (pari ad euro 1290) ed ha ulteriormente inasprito la pena base di anni cinque di reclusione prevedendo un aumento per la continuazione interna di mesi undici di reclusione ed euro 1100 di multa, aumento che, non essendo stato contemplato dalla sentenza di primo grado, deve ritenersi in violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen. e per questo deve essere eliminato.
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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposto da:
1) Yu Wenqiang, nato in Cina il 26/11/1992, 2) Hu lande, nato in Cina il 18/10/1990, avverso la sentenza del 17/09/2020 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; sentiti i difensori: avv. Simone Briatore per entrambi i ricorrenti; avv. Francesco Bartolini Baldelli, in sostituzione dell'avv. Stefano Fusco, per Yu Wenqiang, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;RITENUTO IN FATTO 1.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Milano del 15 gennaio 2020, confermava la responsabilità dei ricorrenti per i reati di estorsione consumata in danno di Hu Weiwei di cui al capo A) - in esso assorbito il reato di estorsione tentata di cui al capo B) - e dei reati di tentata estorsione, danneggiamento e minaccia grave di cui ai capi C) e D), commessi sempre nei confronti della medesima persona offesa, che costringevano anche con violenza fisica a pagare somme di danaro provenienti da incassi per serate in locali notturni che la vittima organizzava, danneggiando in una occasione uno di questi locali.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. Yu Wenqiang deduce:
1) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al divieto di reformatio in peius, per avere la Corte di Appello rideterminato la pena detentiva base per il reato di cui al capo A) in anni cinque, mesi undici di reclusione ed euro 1290,00 di multa senza tenere conto del fatto che tale pena base era stata inflitta in misura inferiore da parte del Tribunale, non potendosi considerare gli aumenti di pena per la continuazione interna al reato di cui al capo A), pari a mesi undici di reclusione ed euro 1100 di multa, non supportati da alcunché in punto di fatto e non considerati dal primo giudice;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto assorbito il reato di tentata estorsione di cui al capo C) in quello di estorsione consumata sub A), stante la identità di ratio con la statuizione della Corte di ritenere assorbito nel capo A) il tentativo di estorsione di cui al capo B). 2.2. Hu Jiande deduce:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente censura il giudizio di attendibilità della persona offesa, che ritiene essere stato effettuato dalla Corte con valutazioni apodittiche, non supportate da riscontri esterni e smentite da una serie di testimonianze difensive indicate in ricorso che non sarebbero state tenute nel debito conto e volte a lumeggiare l'esistenza di rapporti conflittuali tra la vittima e l'imputato. Non sarebbero stati tenuti in considerazione i rapporti di frequentazione tra la persona offesa ed i ricorrenti, la dubbia tempistica della querela, l'assenza di estorsioni dopo di essa e prima dell'arresto, l'assenza di riscontri sulle estorsioni, l'assenza degli imputati dai luoghi di perpetrazione dei reati, gli esiti dei tabulati telefonici, male interpretati dalla Corte, le incongruenze tra le dichiarazioni della vittima e quelle dei testimoni oculari dell'episodio del 28 ottobre 2018;2) violazione di legge e vizio di motivazione per le stesse ragioni di cui al primo motivo di ricorso del coimputato (violazione del divieto di reformatio in peius quanto alla determinazione della pena base).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Yu Wenqiang è parzialmente fondato nei limiti che seguono. 1.1. E' fondato il primo motivo. Il GUP, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, aveva determinato la pena per il più grave reato di estorsione consumata di cui al capo A) in anni 5 di reclusione ed euro 1000 di multa. Sebbene tale reato fosse stato contestato in forma continuata, nella determinazione della sanzione (di cui a fg. :16 della sentenza di primo grado), non era stato indicato alcun aumento per la cosiddetta "continuazione interna" al capo A), al contrario di quanto risulta in relazione ai reati di cui ai capi C) e D).
Tale pena base, tenuto conto che l'impugnazione era stata proposta dal solo imputato, non poteva subire modifiche peggiorative per il ricorrente. La Corte di Appello, nel rideterminare complessivamente la pena, ha stabilito una pena pecuniaria più alta (pari ad euro 1290) ed ha ulteriormente inasprito la pena base di anni cinque di reclusione prevedendo un aumento per la continuazione interna di mesi undici di reclusione ed euro 1100 di multa, aumento che, non essendo stato contemplato dalla sentenza di primo grado, deve ritenersi in violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen. e per questo deve essere eliminato.
Non ha rilievo la circostanza che, stabilendo degli aumenti in continuazione per i reati di cui ai capi C) e D) in misura inferiore a quelli stabiliti dal giudice di primo grado, la Corte di Appello sia arrivata a quantificare la pena finale in misura inferiore rispetto a quella inflitta dal primo giudice. Al caso in esame si attaglia, infatti, la regola giuridica secondo cui, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, quando esclude uno dei reati in continuazione e per l'effetto infligge una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez.2, n. 48259 del 23/09/2016, Pappalepore, Rv. 268636;
Sez. 3, n. 17731 del 15/02/2018, Balzano, Rv. 272779; Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570). Nel caso in esame, infatti, non era mutata la struttura del reato continuato, posto che il reato di cui al capo A) è stato ritenuto più grave e posto a base del calcolo della pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen. in entrambi i giudizi di merito, sicché non può farsi riferimento al diverso principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in caso contrario (Vedi Sez. U„ n. 16208 del 2014, C.). Ne consegue che, una volta eliminato l'aumento per continuazione interna in ordine al reato sub capo A), pari a mesi undici di reclusione ed euro 1100 di multa, alla pena base di anni cinque di reclusione ed euro 1000 di multa devono essere aggiunti gli aumenti in continuazione stabiliti dalla sentenza impugnata e pari ad anni uno di reclusione ed euro 1000 di multa per il reato di cui al capo C) e a mesi quattro di reclusione per il reato di cui al capo D), giungendosi alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 2000 di multa.
Su tale pena deve essere operata la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, giungendosi alla pena di anni quattro, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 1333,00 di multa. Tale statuizione si è resa possibile in questa sede, ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., avuto riguardo alla chiara ricostruzione della volontà dei giudici di merito, che rende superfluo il rinvio. 1.2. Il secondo motivo è infondato. La Corte, sulla base di una valutazione tratta dal merito del giudizio, qui non rivedibile, ha ritenuto che il reato di tentata estorsione si cui al capo C) non fosse assorbibile in quello di cui al capo A) perché diversa era stata la richiesta estorsiva nei confronti della stessa vittima, una volta finalizzata all'ottenimento del pizzo per ogni serata organizzata (capo A) ed un'altra volta per spacciare stupefacenti presso un locale notturno (capo C).
Di fronte a questa precisazione il ricorrente non deduce che generiche argomentazioni di fatto.
2. Il ricorso di Hu lande è parzialmente fondato nei limiti che seguono. 2.1. Non è fondato il primo motivo. Si richiama il pacifico principio di diritto secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500). Ancora, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187).
Inoltre, In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278690 e precedenti conformi).
La Corte ha valutato attendibile il racconto della persona offesa anche tenuto conto dei riscontri estrinseci, costituiti dalle dichiarazioni di due testimoni (Infusino Paolo e Porru Daniele) sia per le denunce dei signori Chen, sia attraverso l'esame dei tabulati telefonici, premurandosi, a fg. 14-15 della sentenza, anche a confutare il capitolato di prova difensivo con argomenti privi di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, tenuto anche conto che, nel caso in esame, si è in presenza di una doppia conforme sentenza di condanna nei due gradi di merito, sicché i presunti vizi motivazionali dovrebbero avere carattere macroscopico.
E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). Il ricorrente oltre a denunciare un inesistente vizio di travisamento della prova, pretenderebbe una diversa ricostruzione di merito dei fatti di causa, alla luce delle testimonianze difensive, che non è consentita in questa sede. 2.2. E' fondato il secondo motivo, per le stesse ragioni già evidenziate a proposito del ricorrente Yu Wenqiang, che devono essere qui richiamate in punto di diritto, con le precisazioni che seguono sui calcoli della pena. Il GUP, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, aveva determinato la pena per il più grave reato di estorsione consumata di cui al capo A) in anni 6, mesi otto di reclusione ed euro 1300 di multa.
Sebbene tale reato fosse stato contestato in forma continuata, nella determinazione della sanzione (di cui a fg. 16 della sentenza di primo grado), non era stato indicato alcun aumento per la cosiddetta "continuazione interna" al reato di cui al capo A), al contrario di quanto risulta in relazione ai reati di cui ai capi C) e D). La Corte di Appello, nel rideterminare compl!essivamente la pena, pur stabilendo, per il capo A), una sanzione base inferiore (pari ad anni cinque di reclusione ed euro 1290 di multa) ha inflitto un aumento per la continuazione interna di mesi undici di reclusione ed euro 1100 di multa, aumento che, non essendo stato contemplato dalla sentenza di primo grado, deve ritenersi in violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen. e per questo deve essere eliminato.
Ne consegue che, una volta eliminato l'aumento per continuazione interna in ordine al reato sub capo A), pari a mesi undici di reclusione ed euro 1100 di multa, alla pena base di anni cinque di reclusione ed euro 1290 di multa deve essere aggiunto l'aumento in continuazione per il reato di cui al capo C), stabilito dalla sentenza impugnata in anni uno di reclusione ed euro 100 di multa, giungendosi alla pena di anni sei di reclusione ed euro 1390 di multa. Su tale pena deve essere operata la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, stabilendosi la pena finale in anni quattro di reclusione ed euro 926,00 di multa.
Tale statuizione, come per il coimputato, si è resa possibile in questa sede, ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. avuto riguardo alla chiara ricostruzione della volontà dei giudici di merito, che rende superfluo il rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena per Yu Wenqiang in anni quattro, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 1333,00 di multa e la pena per Hu lande in anni quattro di reclusione ed euro 926,00 di multa. DEPOS!TATO IN CP!