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Sentenza — n. 31926/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31926/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31926/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 13 settembre 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione a due reati di truffa effettuati attraverso la fittizia vendita on-line, a due distinti soggetti, di un tablet Ipad (per 250 euro) ed un notebook Acer (per cento euro).2. Ricorre per cassazione De Lisi Francesco„ deducendo:

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod.pen; Sentenza — n. 31926/2021 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte negato la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen. facendo riferimento al danno complessivo procurato e non a quello relativo al singolo episodio.

Parole chiave

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traffico dei pagamenti azione creditoria fatture impagate fornitore di servizi di pagamento procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod.pen
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., avendo la Corte valorizzato la reiterazione dei reati senza tenere conto del vincolo della continuazione tra essi;
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: De Lisi Francesco, nato a Palermo il 19/10/1989, avverso la sentenza del 20/05/2019 della Corte di Appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tannpieri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 13 settembre 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione a due reati di truffa effettuati attraverso la fittizia vendita on-line, a due distinti soggetti, di un tablet Ipad (per 250 euro) ed un notebook Acer (per cento euro).2. Ricorre per cassazione De Lisi Francesco„ deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, non avendo la Corte offerto elementi di prova in ordine al fatto che il ricorrente avesse ricevuto ed utilizzato le somme di danaro collegate alle transazioni on line per cui è processo, tenuto conto che egli aveva tempestivamente denunciato lo smarrimento della carta Postepay a lui intestata ove dette somme sarebbero state, peraltro senza certezza, accreditate dalla persona offesa Gagliardi attraverso una ricarica. Anche in relazione alla seconda ipotesi di reato, in danno della persona offesa Tarantino, non vi sarebbe alcun riscontro dell'avvenuto pagamento in favore dell'imputato nessuna indagine essendo stata svolta in proposito e tenuto conto della circostanza, già indicata, della denuncia di smarrimento della carta da parte del ricorrente;

2) violazione di legge e vizio di motivazione sempre in ordine alla affermazione di responsabilità, avendo la Corte omesso di dare risposte ai motivi di appello con i quali, a proposito dell'episodio con parte offesa Tarantino, era stato segnalato che la vittima aveva avuto contatti telefonici soltanto con un soggetto di sesso femminile, senza accertamenti su chi avesse creato l'account per l'inserimento dell'annuncio e da quale linea erano stati effettuati i collegamenti. Quanto alla truffa in danno del Gagliardi, nell'atto di appello si era evidenziato che l'account era intestato ad altra persona e l'annuncio sul sito Subito.it era stato creato da un indirizzo IP riferibile a soggetto diverso dal ricorrente. A tali rilievi non sarebbe stata data risposta da parte della Corte;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., avendo la Corte valorizzato la reiterazione dei reati senza tenere conto del vincolo della continuazione tra essi;

4) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte negato la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen. facendo riferimento al danno complessivo procurato e non a quello relativo al singolo episodio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può ritenersi inammissibile, con consequenziali effetti sulla prescrizione dei reati.

1. I primi due motivi di ricorso, inerenti al giudizio di responsabilità, possono essere trattati congiuntamente e si rivelano infondati.A tale conclusione si giunge, tuttavia, recuperando quanto contenuto nella sentenza di primo grado, tenuto conto della laconica motivazione del giudice di appello. Dalla sentenza del Tribunale emerge, quanto alla prima truffa in danno di Gagliardi Andrea, che la somma di 250 euro da questi sborsata per l'acquisto on line di un tablet, era stata accreditata su una carta Postepay intestata all'imputato ed attivata attraverso la esibizione della sua patente di guida e tessera sanitaria.

Inoltre, l'annuncio era stato creato utilizzando un numero IP riconducibile al fratello del ricorrente, come la maggior parte degli accessi al sito. La denuncia di smarrimento della carta Postepay - della quale la Corte non fa alcuna menzione - era stata effettuata dal ricorrente il 14.12.2011, prima della transazione per cui è processo (che è del gennaio 2012), ed era stata ritenuta dal primo giudice "un tentativo maldestro del titolare di crearsi un alibi", tenuto conto che la carta era ancora attiva dopo la denuncia, mentre, con riguardo alla seconda truffa, in danno di Tarantino Domenico, essa era avvenuta prima della denuncia ed anche in relazione ad essa la somma di 100 euro era stata accreditata sulla medesima carta Postepay intestata all'imputato così come l'utenza telefonica indicata dalla vittima alla quale l'imputato, successivamente alla transazione, non risultava più raggiungibile.

Tali accertamenti superano le obiezioni difensive, comunque idonee a determinare un approfondimento delle tematiche e, quindi, non manifestamente infondate.

2. E' infondato anche il terzo motivo, posto che la Corte, al fine di escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., ha valorizzato, oltre alla personalità del ricorrente in quanto soggetto gravato da plurimi precedenti penali, anche le modalità della condotta e l'intensità del dolo, sia pure indicando tali indici di valutazione a proposito della graduazione della pena. Tanto consente di ritenere che la motivazione sia congrua anche a prescindere dal richiamo aggiuntivo alla "reiterazione della azione", elemento dimostrativo di dubbia rilevanza alla stregua del contrasto giurisprudenziale circa la possibilità di applicazione dell'art. 131-bis allorquando si verta, come nel caso di specie, in una ipotesi di reati avvinti da continuazione (sul punto, vedi, Sez. 2, n. 9495 del 07/02/2018, Grasso, Rv. 272523, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, quando le violazioni non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva.

Precedenti conformi: N. 19932 del 2017 Rv. 270320, N. 35590 del 2017 Rv. 270998. Precedenti difformi: N. 1 del 2016 Rv. 268970, N. 28341 del 2017 Rv. 271001).

4. In ordine al quarto motivo, la Corte di Appello ha negato la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod.pen. facendo riferimento alla somma complessiva di 350,00 euro della quale il ricorrente si era appropriato attraverso le truffe. La sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto, segnalato anche nell'atto di appello, che secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, non va effettuata in relazione all'importo del danno patrimoniale complessivamente determinato, ma con riguardo a quello cagionato per ogni singolo fatto-reato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la sentenza che aveva negato l'attenuante sulla base della valutazione della somma complessiva illecitamente percepita in relazione a due distinti episodi di truffa, senza considerare che i reati erano stati commessi ai danni di due persone differenti) (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269727 ed altre conformi).

La questione, pertanto, specie in relazione al danno di soli 100 euro procurato con la truffa nei confronti di Tarantino Domenico (neanche costituitosi come parte civile), meritava più cospicuo approfondimento, reso ormai sterile dalla intervenuta prescrizione, trattandosi di fatti commessi il 26 gennaio del 2012 (prescrizione pari ad anni sette e mesi sei intervenuta il 25 ottobre 2019 tenuto conto anche del periodo di sospensione del termine pari a giorni 91).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.06.2 Il Consigliere estensore