Cassation appeal dismissed; court rejected procedural and substantive arguments regarding jurisdiction and evidence sufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting arguments regarding jurisdictional competence and the validity of photographic identification. The appellate court correctly applied procedural rules because the co-defendant was involved in the most serious crimes, and the evidence of possession was sufficient without needing specific origin explanations. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 cod. proc. pen.; Art. 9 cod. proc. pen.; The principle of jurisdiction based on the most serious crime applies when multiple crimes are involved in a continuous episode, even if different defendants are implicated; furthermore, possession of stolen goods without a credible explanation constitutes complicity in receipt.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMOZZI ANDREA nato a BERGAMO il 18/05/1973 avverso la sentenza del 16/05/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
RITENUTO IN FATTO
1. Andrea Camozzi ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Brescia del 16/5/2014 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo -sez. distaccata di Grumello del Monte-, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui al capo E) della rubrica (art.707 cod. pen.) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena inflitta al ricorrente in anni 4 mesi 4 e giorni 20 di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv., 640, 648 e 489 cod. pen., con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. [Perché spacciandosi per tale Carrara Massimo di Bolzano, prospettando la propria serietà negoziale e presentando come valido ed esigibile l'assegno circolare n. 53-52026524, compendio di furto, induceva in errore Bori Claudio in ordine alla regolarità della transazione, così provocando l'ingiusto profitto di euro 24.000, corrispondente al valore dell'auto Juguar tg.
CZ145A3 (capo A); perché al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, e conoscendone l'illecita provenienza, acquistava o riceveva il tagliando di assicurazione rilasciato per l'autocarro Pik-up Ford tg. BRO98FH, compendio di truffa (capo B); perché al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, e conoscendone l'illecita provenienza, acquistava o riceveva il camper Iveco Deily tg. DA073FX (capo C); perché faceva uso del falso permesso provvisorio di circolazione rilasciato dal Dipartimento dei Trasporti e Navigazione (capo D); perché al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, e conoscendone l'illecita provenienza, il ricorrente ed il Cala Shkelzen acquistavano o ricevevano l'autovettura Volkswagen Golf tg 133525LV, compendio di furto (capo F)]. 1.1.
Con il primo motivo di ricorso deduce l'erronea applicazione della legge processuale con riferimento all'art. 16 cod. proc. pen. Posto che il luogo di consumazione dei più gravi reati di ricettazione (capi B, C, F) risultava sconosciuto, la competenza andava individuata con riferimento al meno grave reato di truffa (capo A), anche in applicazione dei principi dettati al riguardo dalla Corte di legittimità. Invece, la Corte territoriale aveva evidenziato come corretta fosse l'applicazione dei criteri di cui all'art. 9 cod. proc. pen., precisando come il principio di cui all'art. 16 cod. proc. pen. operasse solo nel caso in cui l'episodio in continuazione riguardasse lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati.
Sicché, nel caso di specie, rispondendo del capo F) anche il coimputato Cala Shelzen, il giudice di seconde cure aveva condiviso, errando, l'applicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen. e non considerato, invece, come l'applicazione dei criteri di cui all'art. 16 cod. pen. non avrebbero pregiudicato il coimputato, né questi sarebbe stato sottratto al giudice naturale. 1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 120 cod. pen. e 336 cod. proc. pen. con riferimento alla procedibilità dell'azione penale stante il difetto di querela; nonché il difetto di motivazione in ordine alla procedibilità d'ufficio della ritenuta aggravante non espressamente contestata nel capo di imputazione.
Il solo riferimento al valore di un bene di euro 24.000 non poteva essere idoneo a ritenere contestata in fatto l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Infatti, in applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, siffatta aggravante è ritenuta oggettiva, ma con elementi sussidiari di valutazione soggettiva, come la capacità economica del danneggiato, che il PM avrebbe dovuto contestare ab initio. Con la conseguenza che la Corte "erra nell'applicare i principi di procedibilità e nel erroneamente motivare la procedibilità di ufficio del capo a)". 1.3.
Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata e omessa declaratoria di nullità del riconoscimento fotografico in aula. La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto utilizzabile la ricognizione fotografica effettuata all'udienza del 4/5/2010 dal teste Bori, così violando l'art. 213 e ss. cod. proc. pen. Diversamente, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto considerare che il teste aveva riconosciuto il ricorrente solo dopo essere stato indotto dal PM e, inoltre, aveva individuato la persona con caratteristiche non confacenti a quelle del ricorrente.
Dunque, la ricognizione informale risultava nulla. 1.4. Con il quarto motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'elemento oggettivo del reato di ricettazione, nonché il difetto di motivazione con riguardo alla sussistenza delle ricettazioni di cui ai capi C) ed F). Con riguardo al capo C) della rubrica, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto provato l'effettivo possesso del camper Iveco Daily per le sole circostanze secondo cui presso l'abitazione del ricorrente era stato rinvenuto un documento d'ispezione a sistema informativo centrale dell'ACI, e nei pressi dell'abitazione era stato ritrovato il mezzo.
Diversamente, siffatti rilievi, al più, potevano attestare un mero interesse ad una potenziale ricezione, ma non la ricezione medesima. Con riguardo al capo F), invece, il possesso/detenzione era stato provato sulla base della sola circostanza secondo cui l'auto Golf era parcheggiata accanto alla 3uguar, laddove all'interno di quest'ultima era stato rinvenuto un giravite idoneo ad avviare il motore della Golf. Diversamente, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la fuga del coimputato Cala Shkelzen: siffatta circostanza era idonea a ritenere come fosse quest'ultimo - assolto in primo grado - a detenere la Golf, con conseguente estraneità del ricorrente alla disponibilità della stessa.
2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta del 31/3/2021, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno correttamente applicato il disposto dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., così radicando la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che aveva provveduto a iscrivere la notizia di reato, non essendo noti i luoghi richiamati ai commi 1 e 2 della superiore disposizione. Infatti, diversamente dalla prospettazione difensiva, non poteva avere luogo il criterio stabilito dall'art.16 cod. proc. pen., sul rilievo secondo cui lo spostamento della competenza territoriale per ragione di connessione conseguente ad una pluralità di reati non può operare quando vi siano coimputati per i quali non sussiste connessione.
Nel caso di specie, mentre i fatti ascritti ai capi A), B), C), D) sono stati addebitati al solo Camozzi, il fatto di cui al capo F) è stato addebitato sia al ricorrente che al coimputato Cala Shkelzen, poi assolto dal giudice di primo grado per non aver commesso il fatto. Con la conseguenza che non vi era spazio alcuno per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 16 cod. proc. pen. Al riguardo, infatti, giova ribadire il principio di legittimità secondo cui in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sulla configurabilità del vincolo della continuazione fra le distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati (art. 12, lett. b, cod. proc. pen.), l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Rv. 275519). 3.2.
Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. La Corte di merito ha correttamente evidenziato come la contestazione in fatto dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all'art. 61, comma 1 n. 7, cod. pen., si ricavi dal riferimento contenuto nell'imputazione all'elevato valore dell'ingiusto profitto e del correlativo danno cagionato alla p.o. del delitto di truffa, accertato nella misura di euro 24.000,00. Nessun elemento di valutazione sussidiaria di tipo soggettivo è specificamente evidenziato dal ricorrente, né emerge dalle sentenze di merito, sicché il profilo oggettivo in fatto evidenziato dà ragionevolmente conto, anche sulla scorta della massima di esperienza legata all'elevato valore dell'importo contestato, dell'esistenza dell'aggravante.
Al riguardo, deve anche ribadirsi che, in tema di circostanze aggravanti è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019 [dep. 2020], Rv. 279335, fattispecie nella quale è stata ritenuta validamente contestata l'ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, comma 1 n. 7, cod. pen., mediante l'originaria indicazione nel capo di imputazione del danno di rilevante gravità, rappresentato dall'importo complessivo delle cambiali consegnate dall'imputato alla persona offesa in cambio del ritiro di un'istanza di fallimento, in seguito disconosciute e non onorate alla scadenza). 3.3.
Manifestamente infondato è il terzo motivo. Quanto al dedotto profilo della mancata e omessa declaratoria di nullità del riconoscimento fotografico in aula, la Corte territoriale ha ampiamente chiarito come il teste Bori, prima ancora che il PM accennasse alla fotografia n. 3 sottoposta alla sua attenzione, avesse già riconosciuto l'autore della truffa in sede di indagini preliminari; e come avesse confermato in dibattimento di aver individuato in fotografia avanti la P.G. l'autore del reato, senza esternare in udienza ulteriori dubbi in ordine al riconoscimento.
Pertanto, priva di rilevanza è la circostanza secondo cui il PM aveva formulato un involontario suggerimento al teste Bori - senza invece attendere che questi rispondesse alla domanda sul se fosse o meno in grado di riconoscere l'autore della truffa - tanto perché non risultava che il teste avesse mai dichiarato di non essere in grado di effettuare il riconoscimento, quanto perché il Bori aveva dichiarato di non aver risposto immediatamente alla domanda del PM perché "non mi ha dato il tempo". Con la conseguenza che i giudici del merito hanno correttamente ritenuto come quest'ultimo rilievo non risulti affatto idoneo ad inficiare la deposizione testimoniale e come, di conseguenza, non fosse ravvisabile alcuna nullità del riconoscimento fotografico de quo.3.4.
Inammissibile è, infine, anche il quarto motivo in quanto contenente censure di merito. Quanto all'invocata mancanza dell'elemento oggettivo nelle ricettazioni di cui ai capi C) ed F), deve evidenziarsi come la Corte di appello abbia motivatamente declinato gli elementi indicativi della sussistenza dei medesimi reati. Precisamente, con riferimento al capo C), ha correttamente evidenziato come assuma pregnante rilevanza il documento rinvenuto nell'abitazione del Camozzi in quanto relativo alla visura, effettuata dal ricorrente, presso il Sistema Informativo Centrale dell'ACI proprio due giorni dopo che il camper era stato rapinato a Bellin Marino.
Sicché, siffatta circostanza, in uno al fatto che l'automezzo è stato rinvenuto parcheggiato nelle vicinanze dell'abitazione dell'imputato (elemento di chiara valenza individualizzante) - è stata logicamente ritenuta sufficiente a fondare la prova della ricezione del veicolo. Parimenti è a dirsi con riferimento al capo F) della rubrica, laddove la Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità anche in ordine a siffatto addebito dato conto tanto della circostanza secondo cui nella vettura Jaguar - oggetto del reato di truffa (capo A) per il quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile - sono stati rinvenuti due giraviti, uno dei quali idoneo proprio ad avviare il motore della autovettura Golf (capo F), quanto del fatto che, al momento dell'intervento dei militari, il ricorrente si trovava vicino sia alla Jaguar che alla Golf.
Ad ogni modo, per entrambi i capi C) ed F), il ricorrente nulla ha allegato a propria discolpa. Sul punto, questa Corte ha più volte precisato come risponde di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo (ex multis, cfr. Sez. 2, n. 37775 del 1/6/2016, Rv. 268085).
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e conda