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Sentenza — n. 31922/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31922/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31922/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOLOGNINI LORENZO nato a ANDRIA il 29/10/1957 avverso la sentenza del 17/05/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

Regesto Legislator

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art. 420-ter cod. proc. pen, art. 393 cod. pen; Sentenza — n. 31922/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anzi, l'udienza si era svolta in assenza dell'imputato e del difensore e, peraltro, il giudice di seconde cure non aveva motivato sull'eventuale accoglimento o rigetto dell'istanza de qua. Con la conseguenza che la sentenza impugnata risultava viziata da nullità assoluta ex artt. 178 lett. c), e 179, cod. proc. pen. 1.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione dell'estorsione nel delitto previsto dall'art. 393 cod. pen.

Parole chiave

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restituzione in pristino difetto di legittimazione del ministero pubblico impugnabilità della decisione di rinvio rinvio del dibattimento motivi di cassazione ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 420-ter cod. proc. pen
Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 420-ter cod. proc. pen.
art. 393 cod. pen
Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione dell'estorsione nel delitto previsto dall'art. 393 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOLOGNINI LORENZO nato a ANDRIA il 29/10/1957 avverso la sentenza del 17/05/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Bolognini Lorenzo ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bari del 17/5/2019 che confermava la decisione del Tribunale di Trani, con condanna dell'imputato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per il reato di estorsione. 1.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 420-ter cod. proc. pen. La Corte territoriale non aveva esaminato l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato, così incorrendo nella violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen.

Infatti, il 17/4/2019 era stato convalidato l'arresto per altra causa del ricorrente, sicché il difensore di fiducia aveva inoltrato alla cancelleria della Corte di appello, a mezzo pec, l'istanza di legittimo impedimento "in un tempo ex ante sufficiente rispetto alla fissata udienza" (precisamente, l'istanza era stata inoltrata 1'8/5/2019 e l'udienza era fissata il 17/5/2019). Ciò nonostante, benché la comunicazione risultasse ricevuta, come avvenuto anche con riguardo ad altra precedente istanza difensiva, al difensore non era pervenuta comunicazione alcuna.

Anzi, l'udienza si era svolta in assenza dell'imputato e del difensore e, peraltro, il giudice di seconde cure non aveva motivato sull'eventuale accoglimento o rigetto dell'istanza de qua. Con la conseguenza che la sentenza impugnata risultava viziata da nullità assoluta ex artt. 178 lett. c), e 179, cod. proc. pen. 1.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione dell'estorsione nel delitto previsto dall'art. 393 cod. pen.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta del 31/3/2021, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

3. Tanto premesso, il ricorso è fondato quanto al primo motivo, restando assorbito il secondo. Risulta, infatti, che il difensore, nel corso del processo di appello, ebbe a comunicare per tempo alla Corte territoriale il sopravvenuto stato di custodia in carcere dell'imputato per altra causa (allegando all'uopo anche la relativa documentazione) e che il Collegio non dispose accertamenti sullo stato detentivo dell'imputato, né la traduzione e nulla decise in ordine all'istanza, definendo a tale udienza il giudizio. La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e tempestivamente comunicata nel giudizio di primo grado, impone al giudice di disporre accertamenti finalizzati alla verifica del legittimo impedimento sicché, ove il giudice disponga procedersi ugualmente al giudizio, si verifica la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 8098 del 2016, Rv. 266217;

Sez. 2, n. 20774 del 2019, Rv. 276918; Sez. 5, n. 10268 del 2021, Rv. 280810). Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.

4. Motivazione semplificata in ragione della natura non complessa della questione affrontata e stante il richiamo di principi di diritto consolidati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Motivazione semplificata. Così deciso il 4/5/2021. Il consigliere estensore Giovanni A I ro D