Sentenza — n. 31920/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 28/6/2018, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria in data 7/7/2016, ad esito del giudizio abbreviato, così provvedeva: - quanto a Carmela ALAMPI, escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., rideterminava la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, contestato al capo A); - quanto a Matteo ALAMPI, lo assolveva dal reato di ricettazione aggravata (capo I) per insussistenza del fatto; escluse le aggravanti ex art. 416- bis, commi quarto e sesto, cod. pen., rideterminava la pena per il reato previsto dal secondo comma dello stesso articolo e per quelli accertati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 7/12/2010, divenuta irrevocabile, in complessivi anni quattordici di reclusione; - quanto a Domenico ALATI, lo assolveva dal delitto di partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo G) per insussistenza del fatto; dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 181, comma 1, decreto legislativo n. 42 del 2004, così qualificato il fatto di cui al capo N), perché estinto per prescrizione; escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., rideterminava la pena in relazione ai residui reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo A), turbativa d'asta (capo F), truffa aggravata in danno dello Stato (capo H), gestione abusiva di rifiuti e di una discarica di cui ai capi L) e M), in anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione; - quanto a Giulia Mariarossana DIENI, escluse le aggravanti ex art. 416- bis, commi quarto e sesto, cod. pen., rideterminava la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione per il reato associativo; - quanto a Lauro MAMONE, lo assolveva dal delitto di partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo G) per insussistenza del fatto; dichiarava non doversi procedere nei suoì confronti in relazione al reato previsto dall'art. 181, comma 1, d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, artt. 416-bis cod. pen, artt. 640 cod. pen, art. 353 cod. pen, art. 640 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 31920/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In relazione all'art. 353 cod. pen. Secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza, detta norma punisce chiunque, con atti tassativamente specificati, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno spiegato in che cosa è consistito il turbamento del procedimento di formazione del bando e in che termini esso abbia condizionato o avrebbe potuto condizionare la scelta del contraente, impedendo a terzi soggetti di partecipare alla gara. 5-bis.5.
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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ALAMPI MATTEO nato a REGGIO CALABRIA il 23/01/1969 MAMONE LAURO nato a BAGNARA CALABRA il 10/09/1957 QUATTRONE ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 25/02/1974 ALAMPI CARMELA nata a REGGIO CALABRIA il 17/09/1971 SICLARI PAOLO nato a MONTEBELLO IONICO il 25/06/1944 ALATI DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 04/01/1973 DIENI GIULIA MARIAROSSANA nata a REGGIO CALABRIA il 23/06/1962 PALUMBO MATTEO nato a REGGIO CALABRIA il 22/02/1970 SICLARI MARIA GIOVANNA nata a MELITO DI PORTO SALVO il 15/09/1971 e dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAnei confronti degli imputati ricorrenti e di PUTORTI' GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 08/02/1967 SPINELLA ROSARIO GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 29/06/1959 avverso la sentenza del 28/06/2018 della CORTE APPELLO DI REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per: l'annullamento con rinvio, in accoglimento parziale del ricorso proposto dal Procuratore generale, in relazione alla esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., e alla posizione di Giuseppe Putortì; rigetto del suddetto ricorso con riferimento alla posizione di Rosario Giovanni Spinella; inammissibilità dei ricorsi di Matteo Alampi, Maria Giovanna Siclari, Paolo Siclari, Antonio Quattrone, Matteo Palumbo e Domenico Alati; rigetto dei ricorsi di Carmela Alampi, Giulia Mariarossana Dieni e Lauro Mamone; uditi i difensori avv.
Vincenzo Nobile e avv. Davide Barillà (per Matteo Alampi), avv. Alfredo Gaito e avv. Basilio Antonino Pitasi (per Lauro Mamone), avv. Luca Cianferoni e avv. Davide Barillà (per Antonio Quattrone), avv. Marcello Manna e avv. Natale Polimeni (per Carmela Alampi), avv. Natale Polirneni e avv. Davide Barillà (per Paolo Siclari), avv. Domenica Tripodi (per Domenico Alati), avv. Manlio Morcella e avv. Salvatore Staiano (per Giulia Mariarossana Dieni), avv. Francesco Calabrese e avv. Valerio Spigarelli (per Matteo Palumbo), avv. Vincenzo Nobile e avv.
Vincenzo Nico D'Ascola (per Maria Giovanna Siclari), che hanno concluso per l'accoglimento dei propri ricorsi e per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del Procuratore generale relativamente alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata; uditi i difensori avv. Armando Veneto e avv. Giacomo Tana (per Giuseppe Putortì), avv. Sebastiano Albanese e avv. Umberto Abate (per Rosario Giovanni Spinella), che hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/6/2018, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria in data 7/7/2016, ad esito del giudizio abbreviato, così provvedeva: - quanto a Carmela ALAMPI, escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., rideterminava la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, contestato al capo A); - quanto a Matteo ALAMPI, lo assolveva dal reato di ricettazione aggravata (capo I) per insussistenza del fatto; escluse le aggravanti ex art. 416- bis, commi quarto e sesto, cod. pen., rideterminava la pena per il reato previsto dal secondo comma dello stesso articolo e per quelli accertati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 7/12/2010, divenuta irrevocabile, in complessivi anni quattordici di reclusione; - quanto a Domenico ALATI, lo assolveva dal delitto di partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo G) per insussistenza del fatto; dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 181, comma 1, decreto legislativo n. 42 del 2004, così qualificato il fatto di cui al capo N), perché estinto per prescrizione; escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., rideterminava la pena in relazione ai residui reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo A), turbativa d'asta (capo F), truffa aggravata in danno dello Stato (capo H), gestione abusiva di rifiuti e di una discarica di cui ai capi L) e M), in anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione; - quanto a Giulia Mariarossana DIENI, escluse le aggravanti ex art. 416- bis, commi quarto e sesto, cod. pen., rideterminava la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione per il reato associativo; - quanto a Lauro MAMONE, lo assolveva dal delitto di partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo G) per insussistenza del fatto; dichiarava non doversi procedere nei suoì confronti in relazione al reato previsto dall'art. 181, comma 1, d.
Igs. n. 42 del 2004, così qualificato il fatto di cui al capo N), perché estinto per prescrizione; escluse le aggravanti ex art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., rideterminava la pena in relazione ai residui reati di cui aí capi A), F), H), L), M) in anni sei e mesi quattro di reclusione; - quanto a Matteo PALUMBO, lo assolveva dal delitto di ricettazione aggravata (capo I) per insussistenza del fatto; escluse le aggravanti ex art. 416- bis, commi quarto e sesto, cod. pen., rideterminava la pena per il reato associativo sub A) in anni quattro e mesi otto di reclusione; - quanto ad Antonio QUATTRONE, escluse le aggravanti ex art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., rideterminava la pena per il reato associativo sub A) e per la truffa sub H) in anni cinque e mesi quattro di reclusione; - quanto a Maria Giovanna SICLARI, la assolveva dal delitto di ricettazione aggravata, di cui al capo I), per insussistenza del fatto; escluse le aggravanti ex art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., rideterminava la pena per il reato associativo sub A) in anni quattro e mesi otto di reclusione; - quanto a Paolo SICLARI, lo assolveva dal delitto contestato al capo I) per insussistenza del fatto; escluse le aggravanti ex art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., rideterminava la pena per il reato associativo sub A) in anni quattro e mesi otto di reclusione.
La Corte di appello, inoltre, assolveva Giuseppe PUTORTI' e Rosario Giovanni SPINELLA, condannati in primo grado, rispettivamente dal reato associativo sub A), per non avere commesso il fatto, e da quello di concorso esterno in associazione di tipo mafioso sub B), per insussistenza del fatto. Nei confronti di Carmela Alampi, Domenico Alati, Giulia Mariarossana Dieni, Matteo Palumbo, Antonio Quattrone, Maria Giovanna Siclari e Paolo Siclari veniva revocata la pena accessoria dell'interdizione legale e rideterminata in anni cinque la durata di quella della interdizione dai pubblici uffici.
La durata minima della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata a Domenico Alati e a Lauro Mannone veniva rideterminata in anni uno. La Corte territoriale confermava nel resto la sentenza di primo grado, anche in relazione alle statuizioni civili e alla confisca delle società Rossato Sud e Consorzio Stabile Airone Sud. Il processo di cui si tratta (denominato convenzionalmente con il termine "Rifiuti 2") concerne l'attività di una ipotizzata associazione nnafiosa con sede in Reggio Calabria, sorta in sostanziale continuità con altra oggetto di separato procedimento ("Rifiuti 1"), incentrata sulla figura di Matteo Alampi, detenuto ininterrottamente dall'anno 2006, a parte una breve parentesi nel 2014, e condannato in via definitiva quale esponente di vertice di una cosca-impresa, strutturata su base familiare e interessata alla materia ambientale.
L'impianto accusatorio posto a fondarnento del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo A), postula che Matteo Alampi abbia tratto occasione per rivitalizzare l'azione della compagine di 'ndrangheta dalla pregressa assoluzione nel 2008 del socio Sandro Rossato, insieme al quale aveva promosso ed eseguito una serie di attività illecite, e dalla restituzione in favore dello stesso Rossato delle sue quote (50%) della Rossato Sud s.r.l. e del Consorzio Stabile Airone Sud, società le cui quote, per il restante 50%, erano detenute dalla Ediprimavera s.r.I., della quale era stata disposta la confisca.
Matteo Alampi avrebbe designato l'amico Lauro Mamone quale amministratore della Rossato Sud e del Consorzio Stabile Airone Sud, dandogli mandato di svolgere una operazione di risanamento contabile e operativo, propedeutica alla ripresa di un'attività che, nella prospettazione accusatoria, avrebbe costituito, come già accaduto in passato, una forma di espressione di un sodalizio connotato da attitudine intimidatoria e dagli altri elementi strutturali della fattispecie sanzionata dall'art. 416-bis cod. pen.: un obiettivo strategico, quello individuato da Matteo Alampi, nel quale sarebbero stati coinvolti suoi familiari, il socio Sandro Rossato e alcuni professionisti, oltre a Mamone e al suo collaboratore Domenico Alati.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria nonché gli imputati Matteo Alampi, Lauro Mamone, Antonio Quattrone, Carmela Alampi, Paolo Siclari, Domenico Alati, Giulia Mariarossana Dieni, Matteo Palumbo e Maria Giovanna Siclari, chiedendone l'annullamento.
3. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria è articolato in tre motivi. 3.1. Inosservanza o erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. e 416-bis, quarto comma, cod. pen. nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla esclusione della circostanza aggravante del carattere armato dell'associazione, con conseguente rideterminazione della pena inflitta a Carmela Alampi, Matteo Alarnpi, Domenico Alati, Giulia Mariarossana Dieni, Lauro Mamone, Matteo Palumbo, Antonio Quattrone, Maria Giovanna Siclari e Paolo Siclari.
La Corte territoriale, pur aderendo all'indirizzo ermeneutico del primo giudice circa il riconoscimento del carattere unitario della 'ndrangheta quale associazione mafiosa, ha ritenuto di pervenire a conclusione opposta in ordine alla sussistenza dell'aggravante, esclusa sulla base di tre argomentazioni. In primo luogo, il giudice di appello ha affermato che il sodalizio di cui si tratta va considerato come cosca-impresa, composta da soggetti che agiscono con strumenti di persuasione e costrizione diversi dall'utilizzo di armi o altri mezzi di violenza fisica, che opera attraverso deviate logiche di impresa e si avvale dalla propria forza intimidatrice allo scopo di alterare le ordinarie dinamiche di mercato e sottrarre spazi alla libera concorrenza (come confermato dalla vicenda della discarica di Gioia Tauro), a prescindere dalla disponibilità e dall'utilizzo di armi o strumenti offensivi, profili in ordine ai quali, al di là dei sospetti sulla paternità dell'incendio dell'escavatore in Cosoleto, non è stata raccolta in giudizio alcuna prova.
In secondo luogo, il sodalizio è stato edificato sulle fondamenta di quello, avente simile modus operandi, oggetto di accertamento nel procedimento "Rifiuti 1", nel quale l'associazione armata non era stata né contestata né ritenuta. Infine, l'aggravante può essere esclusa anche in presenza di un fenomeno criminale a diffusione sovranazionale, quale la 'ndrangheta, se il sottogruppo agisca in modo mafioso ma, nondimeno, slegato da armi e violenza fisica. Le conclusioni della Corte territoriale sono contraddittorie e illogiche e contrastano con il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale l'aggravante ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.
è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del pOSSeSSO di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, a prescindere dalla consumazione di reati che comportino l'uso delle armi o che ne implichino la disponibilità. Attesa la natura oggettiva della circostanza, diviene irrilevante il fatto che le attività delittuose, come nella fattispecie, abbiano natura prettamente economica e siano realizzate attraverso forme di intimidazione diverse rispetto a quelle che prevedono il ricorso alla minaccia con armi, poiché l'aggravante ricorre anche quando le armi siano nella disponibilità di altri associati o di altre compagini comunque collegate a una "casa madre", operante a un più ampio livello organizzativo, quale la 'ndrangheta.
Del tutto irrilevante è la mancata formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. nel procedimento "Rifiuti 1", nel quale vennero evidenziate circostanze oggettivamente rappresentative del collegamento del gruppo Alampi con altre cosche legate alla 'ndrangheta (cosca Libri e cosca Condello), oltre a elementi indicativi della disponibilità di armi da parte di alcuni componenti dell'associazione. In ogni caso, la sentenza del procedimento "Rifiuti 1" fu emessa in data 22/12/2008, in epoca precedente alle pronunce nel procedimento "Crimine" (definito, in parte, con sentenza del giudice dell'udienza preliminare con rito abbreviato in data 8/3/2012), nell'ambito del quale le attività della cosca Alampi sono state oggetto di un più approfondito accertamento, che ha consentito di ricostruire in modo puntuale sia il carattere unitario della 'ndrangheta operante nel territorio di Reggio Calabria sia la ripartizione territoriale del controllo delle attività illecite, con condanna passata in giudicato di Giovanni Alampi, padre di Matteo Alampi, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato dal carattere armato dell'associazione. 3.2.
Inosservanza o erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen. nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alle ragioni per le quali Giuseppe Putortì è stato assolto dal delitto associativo ed è stata altresì esclusa la possibilità di riqualificare il fatto ex artt. 110 e 416-bis cod. pen. quale concorso esterno. La struttura motivazionale della sentenza impugnata risulta fondata su argomentazioni contraddittorie e illogiche nonché su una ricostruzione dei fatti compiuta con un esame frammentario e parcellizzato del materiale probatorio.
Le conclusioni sono prive di coerenza rispetto al quadro complessivo e in contrasto rispetto a diverse valutazioni svolte dalla stessa Corte di merito con riferimento alle posizioni di altri imputati, direttamente collegati alla figura di Putortì, ovvero responsabili di condotte analoghe a quelle allo stesso contestate.Riformando sul punto la sentenza di primo grado, la Corte ha omesso di indicare gli elementi idonei a confutare le specifiche risultanze probatorie poste a fondamento della suddetta decisione, valorizzando invece in modo incongruo singoli dati esaminati in modo frazionato ed isolato, reputati distonici rispetto alla tesi accusatoria ovvero neutri e irrilevanti, pur avendo essi assoluta precisione ed univoca convergenza con plurime altre acquisizioni probatorie, che avrebbero dovuto essere esaminate in modo unitario.
Evidenziando una ritenuta inconsistenza probatoria di circostanze rappresentate dall'elevato numero di colloqui tra l'avv. Putortì e Matteo Alampi e dall'ammontare elevato dei compensi ricevuti dal professionista, si è omesso di tenere conto del collegamento con gli ulteriori elementi che attestano in modo univoco lo svolgimento da parte dell'avv. Putortì di un ruolo di messaggero e portavoce di Matteo Alampi, ben al di là delle funzioni professionali di assistenza legale, che la stessa Corte, nelle pagine successive, ha ritenuto provato e addirittura emblematico della intraneità dell'imputato al sodalizio, con motivazione intrinsecamente contraddittoria e illogica.
Condotte assolutamente sovrapponibili a quelle di Putortì, tenute da Domenico Alati, Matteo Alampi, Lauro Mamone e Giulia Mariarossana Dieni, sono state valutate dal giudice di appello in modo difforme. Emblematiche di tale contraddittorietà sono le considerazioni relative alla sostanziale irrilevanza delle notizie veicolate da Putortì rispetto al rafforzamento delle dinamiche associative: la Corte territoriale ha affermato che il tenore dei messaggi avrebbe avuto valenza sostanzialmente neutra e non sarebbe comunque assinnilabile a comunicazioni dal contenuto più evidentemente collegabile a una militanza associativa, quali ad esempio quelle aventi ad oggetto un mandato omicidiario o estorsivo.
La Corte è incorsa nel vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto da un lato ha affermato che gli episodi a carico dell'imputato confermano il suo ruolo di "postino", che costituisce indizio della sua stabile e consapevole appartenenza alla cosca, ma dall'altro ha poi negato che sia stata acquisita adeguata prova in ordíne alla sua penale responsabilità, ostandovi sia l'obiettività dei comportamenti accertati sia l'acquisizione di elementi probatori di segno contrario, individuati tuttavia sulla base di considerazioni generiche e di valutazioni che non si sono confrontate con la puntuale ricostruzione accusatoria effettuata nella sentenza di primo grado.
Il giudice di appello ha ritenuto che, in assenza di prova contraria, i colloqui intrattenuti dall'imputato con Matteo Alampi, in tutte le diverse case circondariali ove quest'ultimo era detenuto, fossero riconducibili al rapporto professionale tra i due, omettendo di considerare che Putortì non era mai stato il suo difensore nel processo principale ("Rifiuti 1") e non aveva mai presentato alcuna richiesta nel suo interesse. Ulteriori profili di contraddittorietà e illogicità emergono con riferimento al tema dei compensi, avuto riguardo al contrasto intrinseco che emerge dal confronto delle posizioni di Putortì e della Dieni.
La Corte di merito, dopo avere escluso la responsabilità del primo per il reato associativo, ha ritenuto impossibile riqualificare le condotte in chiave di concorso esterno, evidenziando sia profili di contraddittorietà intrinseca sia carenze motivazionali, dovute all'assenza di adeguato approfondimento degli elementi probatori sui quali risulta fondata tale conclusione. 3.3. Inosservanza o erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 125, connma 3, 192, 546, comma 1 lett. e) , cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen. nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alle ragioni per le quali Rosario Giovanni Spinella è stato assolto dalla contestazione del delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, contestato al capo B), perché il fatto non sussiste.
La motivazione della sentenza è fondata su argomentazioni contraddittorie e illogiche nonché su una ricostruzione dei fatti svolta operando un esame frammentario e parcellizzato del materiale probatorio, in violazione dei criteri legali di valutazione della prova e con oggettiva elusione del doveroso confronto con la ricostruzione unitaria effettuata dal giudice di primo grado. La Corte territoriale non ha adempiuto lo specifico onere motivazionale che, per costante giurisprudenza, ricorre in caso di riforma di una sentenza di condanna, avendo omesso di indicare elementi idonei a confutare le specifiche risultanze probatorie poste a fondamento della decisione del primo giudice.
In particolare, con riferimento al ruolo svolto da Spinella nella nomina di Lauro Mamone ai vertici della Rossato Sud s.r.I., l'esame isolato della vicenda ha determinato un travisamento dei rapporti intercorrenti tra i due imputati e un illogico conclusivo giudizio da parte della Corte sulla neutralità e correttezza dell'agire dello stesso Spinella. Una valutazione parcellizzata del dato probatorio è stata espressa anche con riferimento alla vicenda del favoreggiamento della latitanza di Giuseppe Alannpi da parte di Spinella. La motivazione, inoltre, è carente nella parte in cui non si è tenuto conto delle conoscenze e del ruolo svolto dall'imputato quale custode giudiziario e amministratore della metà delle quote della società, che era stata oggetto di sequestro nell'ambito del procedimento "Rifiuti 1", in parte poi confiscata.
La Corte di appello ha omesso ogni valutazione in ordine all'esistenza di una sentenza passata in giudicato, con la quale Spinella è stato condannato, nella funzione di amministratore del patrimonio confiscato ad Alfredo Ionetti, ritenuto il tesoriere della cosca Condello, per infedeltà nell'esecuzione del mandato.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Alampi denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 125, 192, 533 e 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. Osserva il ricorrente che per il medesimo reato associativo egli è stato condannato con sentenza emessa in primo grado in data 22/12/2008 (processo "Rifiuti 1"), data della cessazione degli effetti formali della permanenza, cosicché gli elementi valutabili ai fini della prova della colpevolezza nell'ambito del presente procedimento sono solo quelli successivi a tale data, come riconosciuto nella sentenza impugnata.
Tuttavia, la Corte ha considerato anche circostanze antecedenti al 22/12/2008, ancorché al solo fine di esaltare la figura di leader di Matteo Alannpi. Sia i soggetti della nuova compagine associativa sia i fatti contestati, però, sono diversi rispetto a quelli già giudicati, con l'unico parziale comune denominatore consistente nella gestione imprenditoriale delle aziende allo stesso riferibili. Nella presente vicenda il ricorrente ha inteso compiere all'interno delle società Rossato Sud e Consorzio Stabile Airone Sud un complesso di operazioni aziendali lecite, senza esercitare alcuna forza all'esterno, allo scopo di raggiungere l'obiettivo del risanamento di dette società e renderle più produttive, una volta che queste non fossero state più soggette al controllo della capogruppo Edilprimavera, sequestrata e sottoposta ad amministrazione giudiziaria.
La Corte territoriale si è limitata a riprodurre ampi stralci della motivazione della sentenza di primo grado, usando formule di stile anziché offrire un'autonoma rielaborazione dei fatti e fornire adeguata risposta alle doglianze proposte con l'atto di appello. La Corte di appello, nel limitarsi ad affermare che Matteo Alampi, condannato per associazione mafiosa con una precedente sentenza passata in giudicato, è per ciò solo a tutt'oggi mafioso, ha assunto come conclusione la premessa, elevando a paradigma il principio semel mafioso semper mafioso.
Se la sentenza che conferma la responsabilità del ricorrente per il reato associativo non può dirsi priva di motivazione, è altrettanto vero che la stessa omette di esplicitare l'iter logico-giuridico sotteso alla determinazione degli indizi in essa contenuti. L'apoditticità e la mancanza di contenuto logico-giuridico nella conferma degli indizi a carico di Matteo Alampi si palesa in asserzioni inespressive con le quali non viene fornito un effettivo discorso giustificativo.Con il richiamo generico e acritico a risultanze probatorie, il giudice di appello ha omesso di esplicitarne la concreta portata indiziaria, lasciando così indimostrati i propri assunti in merito sia alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa sia al ruolo di vertice rivestito dal ricorrente nel sodalizio.
Senza averlo dimostrato, si è affermato che Alampi non avrebbe reciso il cordone ombelicale con il contesto criminoso emerso nell'ambito del processo "Rifiuti 1", poiché egli avrebbe mantenuto la leadership e impartito dal carcere direttive per la realizzazione del programma criminoso anche in epoca successiva alla pronuncia di condanna. Il ricorrente, per contro, volle mettersi da parte per ciò che atteneva alle vicende della Edilprinnavera, rimanendo in attesa di nuovi sviluppi all'esito della conclusione dell'amministrazione giudiziaria delle aziende sequestrate, come si poteva chiaramente evincere dal contenuto della conversazione ambientale intercettata il 9/2/2009 nel carcere di Palermo.
In atti non si rinviene alcun atto prevaricatorio compiuto da Matteo Alampi per realizzare il risanamento delle proprie aziende o per ottenere aiuti economici per il mantenimento della famiglia. Richiamando soltanto la motivazione della sentenza di primo grado, la Corte territoriale non ha espresso una valutazione sulla effettiva concludenza delle prove in relazione a specifiche condotte di contributo partecipativo da parte del ricorrente, in assenza di argomentazioni sulla esistenza di un patto, che si deve fondare sulla consapevolezza di dare uno specifico apporto con rilevanza determinante per l'attuazione del programma criminale del sodalizio.
Le conversazioni intercettate non danno prova né della esteriorizzazione del metodo mafioso, quale forma di condotta positiva, né della consapevole partecipazione del soggetto all'associazione, intesa quale stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio. La sentenza impugnata, inoltre, non presenta una connotazione critica rispetto ai motivi di gravame e non esplicita le ragioni della ritenuta inconsistenza degli stessi, incorrendo in un implicito travisamento della prova. La violazione di legge è ravvisabile anche là dove non si è rilevata la insussistenza di uno degli elementi fondamentali del reato, costituito dalla indeterminatezza del disegno criminoso, considerato che "il fine criminoso" era individuabile esclusivamente nell'attività di gestione delle suddette società; "l'unico elemento di coartazione rappresentato dalla circostanza che ad interessarsi" della stessa "fosse Matteo Alampi, conosciuto come appartenente ad un contesto criminoso, non costituisce elemento idoneo a caratterizzare la condotta tipica della espressione della forza di intimidazione".In data 12 maggio 2021 la difesa ha depositato una memoria, a sostegno del motivo proposto nel ricorso, svolgendo ulteriori argomentazioni per sostenere l'esistenza dei vizi denunciati.
5. Il ricorso presentato nell'interesse di Lauro Mamone dall'avv. Gaito è articolato in cinque motivi. 5.1. Erronea applicazione della legge penale e vizio argomentativo correlato con riferimento all'art. 416-bis cod. pen. Sostiene la difesa che Mamone non ebbe il ruolo di partecipe nel clan Alampi: dal compendio probatorio emerge nitidamente il travisamento della prova in cui sono incorsi i giudici di merito nel valutare gli accadinnenti che precedettero l'accettazione dell'incarico da parte del professionista, vizio che si riverbera inevitabilmente nella costruzione della motivazione, che compie un'analisi contraddittoria e illogica delle ragioni a sostegno della condanna.
In data 24/10/2008, Sandro Rossato, socio al 50% della Rossato Sud e del Consorzio stabile Airone Sud, ad esito del giudizio abbreviato, nel processo "Rifiuti 1", fu assolto dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con conseguente dissequestro delle sue porzioni d'azienda. Per contro, dopo due mesi, in seguito a giudizio ordinario, furono condannati Alampi Matteo, Giuseppe e Valentino, Siclari Paolo, Francesco e Matteo e venne disposta la confisca della parte del compendio societario agli stessi riferibile. In questo contesto Rossato offrì l'incarico di risanare le due società (in amministrazione giudiziaria dal 2006) a Lauro Mamone, che accettò ponendo come condizioni quelle di non avere ingerenze nella gestione e di essere tranquillizzato circa l'assenza di pretese economiche da parte degli Alampi, come emerso nel corso di conversazioni intercettate fra Mamone e Matteo Alampi.
La proposta d'incarico pervenuta da Rossato fu poi condivisa con Rosario Spinella, amministratore giudiziario delle società, e ottenne l'avallo dei giudici. La Corte di appello ha inspiegabilmente sminuito l'episodio del 2/2/2009, quando Mamone, nel corso dell'assemblea organizzata per la sua nomina, abbandonò la riunione nel momento in cui entrò Giovanni Alampi, privo di alcuna legittimazione, circostanza anch'essa risultante da conversazioni intercettate nell'ufficio del ricorrente. La sentenza impugnata ha sostanzialmente eluso il tema cruciale dei contrasti con gli Alampi, seguendo un percorso "para-argomentativo" che incarna molti vizi e svilendo le coraggiose resistenze di Mamone e i contrasti con il can, contrapponendo a quelle evidenze argomenti sterili e inconferenti.
Invero, dopo l'assunzione dell'incarico, contravvenendo alle rassicurazioni richieste e ottenute, cominciarono i tentativi di ingerenza degli Alampi, respinti da Mamone, il quale tenne pacificamente fede al rispetto della propria professione, tant'è che nei quasi due anni di captazioni non è dato riscontrare alcuna conversazione nella quale gli Alampi manifestino apprezzamento per la sua gestione delle società. La ricostruzione della Corte - secondo la quale "la contrapposizione con Giovanni Alampi e le dinamiche dei rapporti tesi quando addirittura non burrascosi [...] non escludono l'appartenenza al gruppo mafioso del professionista, il quale [...] rimarca soltanto la necessità di collocare nell'ombra il vincolo che lo lega al gruppo onde evitare di essere assoggettato ai rigori della giustizia" - collide con il contenuto delle conversazioni intercettate, nelle quali gli Alampi erano costanti nel disprezzare l'operato di Mamone.
La Corte territoriale ha omesso di svolgere i doverosi controlli su "approccio e vedute" del professionista, dimenticando di considerare che solo il libero (e, in quanto tale, consapevole) favoreggiamento del clan è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.: la lacuna argomentativa risulta solo apparentemente colmata attraverso l'errata individuazione del patto collusivo stretto tra Alampi e Mamone e l'affermata irrilevanza degli alterchi tra clan e professionista. L'iniziativa di contattare la cosca fu presa da Mamone non già per ottenere una "protezione a pagamento" o per meglio imporsi nel territorio in posizione dominante, bensì al fine di evitare ingerenze e richieste estorsive.
Nell'escludere che il ricorrente sia stato vittima anziché partecipe, la sentenza sembra qualificare come "inattendibili" le captazioni occulte in cui il professionista ingiuriava alle spalle il can, auspicando l'intervento degli inquirenti, sulla scorta del coraggio che gli sarebbe mancato per denunciare direttamente la malavita. Eppure, l'assoggettamento e l'omertà di chi è vittima della mafia è condizione talmente usuale da essere stata espressamente inserita dal legislatore nel testo della fattispecie di cui all'art. 416-bis del codice penale.
Viene poi dimenticato come le società gestite da Mannone non fossero di proprietà del clan bensì sequestrate e confiscate all'associazione: nell'ottica del ricorrente, era quindi possibile prendere tempo con gli Alannpi, perché risollevare le sorti delle due aziende non significava automaticamente rafforzare il sodalizio o cogliere una opportunità offerta dalla 'ndrangheta, ma adempiere al mandato ricevuto da Rossato e dallo Stato. La strategia del ricorrente di mostrarsi "amico" del "nemico", già travisata dai primi giudici, è stata fraintesa pure dai secondi, avuto riguardo anche alla conversazione intercettata durante l'incontro fra Mamone e Giovanni Alampi del 26/6/2010, riportata in modo capzioso nella sentenza, il cui reale contenuto emerge in modo più nitido alla luce di altre tre successive captazioni: il ricorrente, dopo oltre un anno dal conferimento dell'incarico, non era persona gradita al sodalizio, che non era riuscito nell'intento di gestire indirettamente le due aziende confiscate.
Quanto alle motivazioni che indussero Mamone ad accettare l'incarico, risulta sottostimato in sentenza il credito del professionista verso Matteo Alampi e Rossato, derivante da pregresse prestazioni professionali che, in conseguenza della vicenda giudiziaria "Rifiuti 1", non erano state remunerate. Il ricorrente non è mai stato riconosciuto come membro dell'associazione, in quanto gli Alampi non si fidavano di lui e lo avrebbero voluto sostituire con altro professionista, anche perché i denari promessi non erano mai stati consegnati al sodalizio.
La lacuna più grave dell'impianto accusatorio riposa sulla mancanza di prova dei vantaggi e delle convenienze che Mamone avrebbe avuto o si sarebbe riproposto di ricevere in cambio del proprio contributo. La Corte territoriale si è disinteressata dell'accertamento del dolo di partecipe in capo a Mamone, avendo, da un lato, inopinatamente trascurato di delineare l'assenza di un rapporto di soggezione del ricorrente rispetto alla cosca e, dall'altro, di individuare il necessario legame di cointeressenza tra lo stesso e gli Alampi. Secondo l'accusa originaria, Lauro Mamone, nelle vesti di amministratore delle due società confiscate agli Alampi, avrebbe partecipato al sodalizio contestato al capo A) e nel contempo promosso e organizzato un'autonoma associazione per delinquere (quella di cui al capo G), occulta e segreta, dedita ad accumulare i ricavi non tassati, da destinare in parte a sé stesso e in parte a soddisfare le richieste estorsive del clan Alampi.
La Corte di merito, assolvendo Mamone per il reato di cui al capo G), ha aggirato il problema della erronea contestazione del concorso formale tra i due delitti, utilizzando un'argomentazione eccentrica, che sembra strumentale a garantire l'intangibilità dell'elemento soggettivo richiesto dalla più grave contestazione di associazione mafiosa. 5.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio argomentativo correlato con riferimento agli artt. 640 cod. pen. e 7 decreto-legge n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.). In relazione al capo H), è stata contestata e ritenuta una condotta integrante il reato di truffa in danno dello Stato, asseritamente attuata con artifici e raggiri consistiti: nell'emettere fatture per lavori e/o forniture inesistenti ovvero nel sovrafatturare tali operazioni e/o prestazioni; nel pagare consapevolmente le predette false fatture; nell'assumere fittiziamente Tiziana Palumbo, moglie di Antonio Quattrone, anche mediante la stipula di un contratto di collaborazione professionale; nel corrispondere illecitamente alla cosca Alampi un'elargizione mensile sine titulo.
In ragione di tali condotte lo Stato, proprietario del 50% delle quote, sarebbe stato indotto in errore e avrebbe subito un danno, non percependo i corrispondenti utili. La sentenza impugnata fornisce una disamina apparente ed errata degli elementi costitutivi della fattispecie, in relazione a ognuno dei suddetti punti. In ogni caso, anche tralasciando il vuoto argomentativo sugli artifici e raggiri, indispensabili a integrare il precetto penale, la condotta tratteggiata non integra una ipotesi di truffa, difettando la necessaria "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione patrimoniale a lei dannoso.
Nel caso in esame, lo Stato non aveva posto in essere alcun atto di tale tipo, residuando al più un'ipotesi di furto aggravato: solo quest'ultima fattispecie si consuma contro la volontà della vittima e senza la sua collaborazione, con un atto unilaterale semplicemente agevolato dall'artificio o raggiro utilizzato. Insussistente è l'aggravante prevista dall'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, in mancanza di un pactum sceleris fra Alampi e Mamone, difettando dapprincipio e in costanza di mandato la volontà e la consapevolezza del professionista di contribuire alla realizzazione del programma criminoso. 5.3.
Erronea applicazione della legge penale e vizio argomentativo correlato con riferimento agli artt. 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 6, lett. e), del decreto-legge n. 172 del 2008, di cui ai capi L) e M). In appello si era evidenziato come l'esistenza della discarica non fosse mai stata contestata dalla difesa, che al contrario aveva rimarcato la preesistenza della stessa rispetto al momento dell'investitura di Mamone, il quale aveva "ereditato" il sito dalla precedente gestione Alampi e si era occupato solo della fase di bonifica. Quanto all'attività di copertura dei rifiuti, l'attività di bonifica di una discarica è attività prodromica alla sua chiusura in sicurezza, che non può essere interpretata come attività di "gestione" né può avere come fine quello di far conseguire l'ingiusto profitto richiesto dalla fattispecie. 5.4.
Erronea applicazione della legge penale e vizio argomentativo correlato con riferimento all'art. 353, commi primo e secondo, di cui al capo F). Detto reato non è configurabile nella ipotesi in cui la pubblica amministrazione sia svincolata da ogni schema concorsuale e resti dunque libera di scegliere il proprio contraente secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati. La sentenza, senza soffermarsi sui rilievi svolti nel gravame, fornisce una motivazione carente sul punto relativo alla presenza, nel caso di specie, non di un appalto bensì di un affidamento di un incarico professionale attribuito direttamente senza necessità di gara. 5.5.
Vizio argomentativo correlato alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. Si censurano sia l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche sia la entità della pena. Le circostanze di segno negativo, indicate in sentenza, entrano in collisione con le resistenze di Mamone alle richieste estorsive del sodalizio, riconosciute nello stesso provvedimento impugnato, che escludono l'affermata condivisione intima del piano criminoso del sodalizio, l'asserita notevole capacità a delinquere e l'importanza del contributo fornito dal ricorrente. 5-bis.
Il ricorso proposto nell'interesse di Lauro Mamone dall'avv. Pitasi è articolato in otto motivi, con i quali si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione sotto altrettanti profili. 5-bis.1. In relazione agli artt. 268, comnna 3, e 271 del codice di rito. La Corte di appello ha disatteso l'eccezione proposta in appello in ordine alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, quanto ai colloqui svolti in carcere tra Matteo Alampi e i suoi familiari, in ragione della erronea indicazione del luogo della captazione (la casa circondariale di Palermo- Ucciardone anziché quella di Palernno-Pagliarelli) nonché della omessa o comunque insufficiente motivazione in ordine ai motivi che avevano reso necessario l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
Erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che il Pubblico Ministero, nell'autorizzare l'uso di impianti esterni, considerò le difficoltà tecniche del carcere Pagliarelli ove Matteo Alampi era detenuto, nonostante il provvedimento autorizzativo facesse riferimento al carcere dell'Ucciardone. Appare evidente che il Pubblico Ministero, nel momento in cui autorizzò l'uso di impianti diversi, valutò le condizioni ambientali del carcere Ucciardone (e non del carcere Pagliarelli, ove effettivamente si trovava ristretto Alampi) e le relative difficoltà tecniche che consigliavano o imponevano il ricorso a detti impianti: la conclusione è confermata dalla circostanza che il decreto autorizzativo venne comunicato al carcere Ucciardone.
Inoltre, come statuito dalle Sezioni unite, l'obbligo di motivazione del decreto del pubblico ministero che dispone l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione all'Ufficio di Procura non è assolto con il semplice riferimento alla "insufficienza o inidoneità" degli impianti stessi, ma richiede la specificazione delle ragioni di tale carenza che in concreto depongono per la ritenuta "insufficienza o inidoneità".5-bis.2. In relazione all'art. 416-bis cod. pen. La motivazione della sentenza impugnata è carente e comunque contraddittoria in punto di ritenuta sussistenza del dolo del reato di partecipazione ad associazione mafiosa.
La sentenza con la quale la Suprema Corte ha reso definitivo per la prima volta l'accertamento dell'esistenza della cosca Alannpi e il ruolo di Matteo Alampi quale capo e promotore dell'associazione è intervenuta solo il 10 marzo 2012, data prima della quale lo stesso Alampi, incensurato, era ancora assistito dalla presunzione di innocenza. Le condotte contestate a Mamone risalgono al 2009 e 2010, quando nulla consentiva di escludere che Alampi venisse assolto dal reato associativo, con la conseguente restituzione allo stesso della Edilprimavera e del 50% delle altre due società.
Paradossalmente la condotta di Mamone è stata considerata sotto il profilo materiale come contributiva dell'esistenza in vita dell'associazione solo a seguito del giudicato intervenuto due anni dopo. Sono irrilevanti le conversazioni di Mamone nelle quali egli "teme che il suo comportamento possa essere motivo di intervento dell'autorità giudiziaria": infatti, "non si discute in questa sede della consapevolezza circa la natura illecita della sua condotta ma della consapevolezza della prestazione di un contributo finalizzato al rafforzamento della associazione". 5-bis.3.
In relazione all'art. 416-bis cod. pen. La sentenza è contraddittoria anche sotto un altro profilo. La Corte territoriale ha del tutto omesso di valutare se la condotta posta in essere dall'imputato non fosse in realtà quella di chi, "soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno"; ha altresì interpretato detta condotta in funzione di un asserito interesse superiore degli Alampi alla conservazione e sviluppo delle imprese dissequestrate: in presenza di tale interesse, sono stati giustificati "i contrasti tra Mamone e gli esponenti della Cosca Alampi in libertà e i continui tentativi di resistere alle pressioni finalizzate a distrarre parte dei ricavi delle imprese in direzione della famiglia di Trunca".
La circostanza che Mamone "abbia manifestato in diverse occasioni, accompagnandole con manifestazioni di amicizia e di affetto nei confronti dell'Alampi, la propria finalità di operare al fine di risollevare le sorti dell'azienda già sequestrata e parzialmente restituita", in vista di una sua sperata totale restituzione, non può costituire condotta di partecipazione all'associazione. Peraltro, il completo dissequestro a favore degli Alampi sarebbe potuto avvenire solo in caso di assoluzione dal reato associativo e certamente non può costituire condotta di partecipazione a un'associazione quella posta a favore di soggetto assolto da detto reato per insussistenza del fatto.
Se invece la quota di pertinenza degli Alampi fosse stata confiscata (come è poi avvenuto), la condotta di Mamone non poteva essere considerata come funzionale al perseguimento del programma criminale dell'associazione in quanto avrebbe beneficiato di tale condotta solo lo Stato. Da nessun elemento, poi, è dato desumere che Mamone assunse l'incarico propostogli da Rossato con l'accettazione della prospettiva di dover distrarre parte dei ricavi derivanti dalla gestione della impresa in favore della famiglia Alampi. L'atto adesivo alla compagine associativa, pertanto, non può essere individuato nell'accettazione o nella esecuzione dell'incarico da parte del ricorrente.
In ogni caso, dagli atti è emerso chiaramente come "gli Alampi operassero una diffusa intimidazione e una particolare nei confronti di Mamone", circostanza del tutto trascurata dalla Corte territoriale: le conversazioni intercettate dimostrano che le eventuali distrazioni di somme di denaro in favore della cosca furono l'effetto dell'intimidazione subita, in assenza di ogni contropartita illecita. In relazione alla "vicenda Filtrans", la condotta del ricorrente è stata reputata in maniera del tutto illogica come indicativa di un contributo efficiente al sodalizio: egli, infatti, pagò in misura superiore a quella dovuta non per favorire l'associazione ma perché intenzionato a limitare il danno, in presenza di un decreto ingiuntivo esecutivo, ottenuto dalla società per un importo ancora maggiore, pur consapevole che parte della somma sarebbe stata girata dalla Filtrans agli Alampi, dando così attuazione allo strumento del "cavallo di ritorno".
Contraddittoriamente e in violazione di legge, la Corte ha poi valutato sintomatico della partecipazione del ricorrente all'associazione la circostanza che, nella gestione delle attività connesse alla copertura della discarica di contrada Marella di Gioia Tauro, egli accettò che gli Alampi interloquissero con altre cellule di 'ndrangheta per l'acquisto di materiali, secondo modalità tali da garantire i profitti preventivati. La sentenza impugnata, infatti, richiamando quella di primo grado, ha dato atto che "Quattrone, vera e propria longa manus degli Alampi, si sarebbe prodigato per convincere - rectius: costringere - Mamone ad assecondare le pretese del gruppo criminale": il ricorrente, pertanto, non venne a patti con il sodalizio ma cedette all'imposizione, intimidito. 5 -bis.4.
In relazione all'art. 353 cod. pen. Secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza, detta norma punisce chiunque, con atti tassativamente specificati, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno spiegato in che cosa è consistito il turbamento del procedimento di formazione del bando e in che termini esso abbia condizionato o avrebbe potuto condizionare la scelta del contraente, impedendo a terzi soggetti di partecipare alla gara. 5-bis.5.
In relazione all'art. 640 cod. pen. Erroneamente si è ritenuto integrato il reato di truffa, in presenza di un ingiusto profitto che non è stato frutto dell'artifizio o del raggiro bensì conseguenza dell'attività illecita di appropriazione. L'artificio e il raggiro hanno solo dissimulato l'attività di appropriazione. 5-bis.6. In relazione all'aggravante prevista dall'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. La sentenza impugnata non ha in alcun modo giustificato la sussistenza della circostanza, rimanendo altresì equivoca la ricorrenza del metodo o della finalità agevolatrice.
In ogni caso, la ricorrenza dell'aggravante deve essere motivata - e ciò non è avvenuto - con riferimento alla posizione di ciascuno dei concorrenti nel reato e la carenza di motivazione con riferimento a un imputato non può essere supplita con il richiamo alla motivazione resa per altro concorrente. 5-bis.7. In relazione agli artt. 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 6, lett. e), del decreto-legge n. 172 del 2008. Nella fattispecie la condotta contestata a Mannone sarebbe stata quella di aver gestito "fino alla data di intervento della forestale" la discarica di Chiosso, dimostrando di aver concorso con le condotte poste in essere a perpetrare i comportamenti offensivi.
Tuttavia, l'aver gestito una discarica abusiva non è di per sé prova del reato di cui all'art. 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i cui presupposti sono diversi da quello previsto dall'art. 6, lett. e), del decreto- legge n. 172 del 2008. In particolare, la Corte territoriale non ha neppure affermato che la Rossato s.r.l. fosse priva delle autorizzazioni necessarie a trattare quei rifiuti e che la sua attività fosse abusiva. 5-bis.8. In relazione all'art. 62-bis cod. pen. Le attenuanti generiche sono state negate con l'utilizzo di una formula di rito, generalizzata per tutti gli imputati, espressiva dell'erroneo convincimento pregiudiziale circa la incompatibilità fra il riconoscimento di dette attenuanti e la condanna per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa.5-ter.
Con memoria depositata in data 2/10/2020, la difesa di Lauro Mamone (avv. Gaito) ha replicato al motivo di ricorso del Procuratore generale, con il quale si è lamentata la esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, quarto connma, cod. pen. I presupposti applicativi della suddetta aggravante sono due: la disponibilità delle arnni, che evoca la facoltà di impiego da parte degli affiliati senza che a ciò si possano frapporre ostacoli preventivi; il collegamento finalistico tra disponibilità dell'arnnamento e intenti criminosi della consorteria.
L'aggravante non consegue automaticamente all'accertamento della mafiosità del sodalizio; viceversa, è il carattere mafioso che autorizza le ulteriori indagini su disponibilità delle arnni e collegamento finalistico con gli scopi associativi. Nella specie, difettano incontrovertibilnnente entrambi i presupposti applicativi, in assenza di prova circa la disponibilità di armi e il collegamento finalistico verso gli scopi del sodalizio. Già nel processo "Rifiuti 1" si era accertato come non vi fossero prove in ordine alla disponibilità di armi in capo ai partecipi, discostandosi la cosca- impresa degli Alampi in modo drastico dalle finalità e dagli ordinari strumenti di realizzazione delle medesime, tipici dei sodalizi sanguinosi del reggino.
Le censure del Procuratore generale, inoltre, non si nnisurano con la ricerca e la necessaria individuazione degli elementi idonei a guidare la trasmigrazione probatoria dal processo "Crimine". La condotta contestata a Mamone è ancorata agli anni 2008 e 2009, quindi in epoca precedente rispetto al compiuto accertamento processuale di "Rifiuti 1" e "Crimine" (intervenuto rispettivamente nel 2012 e nel 2016); prima di tali pronunce, la fanniglia Alampi non era un clan e Matteo Alampi, sino al marzo 2012, era soggetto incensurato. Nel presente giudizio la disponibilità delle armi non è stata provata a carico di alcuno degli appartenenti alla consorteria, così come il collegamento con gli scopi dell'associazione.
Il Procuratore generale ha tentato di colmare le lacune investigative e istruttorie tracciando un anonnalo collegamento tra l'ignoranza colposa di Giovanni Alannpi nel processo "Crimine" e la successiva cosca-impresa.
6. Il ricorso di Antonio Quattrone è articolato in quattro nnotivi. 6.1. Violazione di legge e vizio di illogicità motivazionale con riferimento alla sussistenza dell'associazione di tipo mafioso. Il presupposto ontologico della fattispecie associativa è costituito unicamente dalla operatività della Rossato Sud al servizio e nell'interesse della cosca-impresa degli Alampi.Se davvero - come ritenuto dai giudici di merito - Mamone fosse stato l'emissario e la diretta emanazione della cosca all'interno della Rossato Sud, i proventi economici ricavati dagli Alampi sarebbero stati la diretta conseguenza del controllo riconquistato dal sodalizio su quella impresa, di cui essi erano in grado di condizionare interamente le dinamiche imprenditoriali, senza alcuna necessità di contrattare di volta in volta la misura del ritorno economico a cui essi avevano diritto.
In tale ipotesi, lo strettissìmo collegamento fra Lauro Mamone e la cosca, con la totale subordinazione del primo agli interessi e alle decisioni di Matteo Alampi, non si concilia con i "contrasti tra Mamone e gli esponenti della cosca Alannpi in libertà", con "i continui tentativi del primo di resistere alle pressioni finalizzate a distrarre parte dei ricavi delle imprese in direzione della famiglia di Trunca" e "con la contrapposizione con Giovanni Alampi e le dinamiche dei rapporti, tesi quando non addirittura burrascosi, intercorsi tra la linea di comando delle aziende e gli ex proprietari della Edilprimavera" (circostanze queste così riportate nella sentenza impugnata).
In modo assolutamente illogico i giudici di merito hanno trasformato l'impegno profuso da Mamone nella conduzione delle imprese da lui amministrate nella prova della cointeressenza e connpenetrazione associativa con la cosca Alampi. La salvaguardia del patrimonio aziendale, già appartenuto pro quota agli Alampi, avrebbe costituito in tal modo, sic et simpliciter e senza soluzione di continuità, l'essenza della condotta associativa contestata a Mamone, come se questi, per essere esente da responsabilità, avesse dovuto perseguire invece lo scopo della dissipazione del patrimonio aziendale o della liquidazione della Rossato Sud, evitando in tal modo la riconsegna di imprese ancora funzionanti.
Svalutando le risultanze processuali che attestano contrapposizione e contrasti, i giudici di merito hanno affidato la dimostrazione della comune appartenenza associativa a singoli frammenti delle conversazioni intercettate che, per quanto criticabili, non si incrociano con il nucleo portante delle condotte attribuite al ricorrente. I dati oggettivi costituiti dalle dazioni di denaro effettuate da Mamone, con l'approvazione di Rossato, volontariamente e senza alcuna costrizione, in favore degli Alampi (le cosiddette loro pretese parassitarie), da un lato, e l'esistenza di rapporti conflittuali e di contrapposizione tra gli Alampi e Mamone (ritenuti apparenti e di facciata), dall'altro, non hanno impedito alla Corte territoriale di ritenere l'intraneità del secondo alla cosca.
A fronte della tesi dei giudici di merito sull'affidamento a Mamone del progetto 'ndranghetistico di sopravvivenza e rilancio della propria attività imprenditoriale (che era al tempo stesso un progetto di sopravvivenza e rilancio della cosca), la sentenza impugnata non ha potuto fornire la dimostrazione del controllo o del condizionamento dell'operato del professionista da parte della cosca Alampi. Nella prospettiva dei giudici di appello, il focus motivazionale della dimostrazione della fattispecie associativa è stato centrato unicamente sull'attività di gestione dell'azienda, in quanto rivolta al suo risanamento, e sull'auspicio di Mamone di poterla restituire a Matteo Alampi nella ipotesi di una sua assoluzione e di un conseguente dissequestro: né il primo né il secondo elemento sono idonei a delineare il ricostituirsi di una compagine associativa sotto l'egida gestionale di Mamone, dal momento che, tra i compiti dell'amministratore della Rossato Sud, non potevano non rientrare l'eventuale risanamento dell'azienda e la sua conduzione nel migliore dei modi, mentre l'auspicio di una sua futura restituzione a Matteo Alampi era comunque meramente ipotetico e vincolato alle decisioni dell'autorità giudiziaria.
Inoltre, nelle sentenze di merito sono numerosissimi i riferimenti alla volontà di Mamone e Rossato di "dare una mano agli Alampi" (perché sono "famiglie che devono campare"), che chiariscono come i due ambiti - della gestione della Rossato Sud da un lato e delle dazioni di denaro dall'altro - siano nettamente separati, risultando così impossibile ricondurre dette elargizioni in favore degli Alampi alla dipendenza funzionale della società dalla cosca. In mancanza dell'affectio socíetatis sul tema della conduzione della società - che costituisce il terreno sui cui si fonda la ritenuta compenetrazione organica di Mannone e di Rossato con la cosca -- le elargizioni di denaro in favore degli Alampi hanno un contenuto esclusivamente solidaristico e, per così dire, assistenziale, da cui non può derivare alcuna coappartenenza associativa.
Il coinvolgimento di Sandro Rossato costituisce un ulteriore elemento di conferma del carattere personale delle dazioni di denaro in oggetto. Solo un accertamento tecnico-contabile avrebbe potuto differenziare i pagamenti effettuati da Rossato con gli utili dell'attività d'impresa a lui spettanti dalla distrazione di fondi aziendali, la quale, se anche accertata, non avrebbe integrato una condotta dimostrativa della sussistenza del reato associativo. In tal senso è emblematica la vicenda riguardante la copertura della discarica di Marrella. Nelle conversazioni intercettate, Mamone attribuisce a Quattrone la responsabilità dell'incendio dell'escavatore e del precedente impedimento all'ingresso nell'impianto degli automezzi di altra impresa, incaricata della fornitura dei materiali inerti.
Nella circostanza, Mamone sarebbe stato costretto a rinunciare alle prestazioni dell'impresa da lui prescelta non da una cosca di 'ndrangheta esterna alla Rossato Sud, ma a causa della condotta intimidatoria di un soggetto (Quattrone, per l'appunto) anch'egli appartenente alla stessa struttura associativa di cui avrebbero fatto parte sia gli Alampi che Mamone. Ma, se così fosse stato, Mamone non avrebbe potuto addebitare a Quattrone la responsabilità di un grave atto intimidatorio nei confronti della Rossato Sud né della scelta antieconomica di un fornitore (l'impresa Galimi) invece di un altro.
Pertanto, o Mamone non faceva parte del gruppo associativo degli Alampi oppure era partecipe di un'associazione alla quale Quattrone era estraneo. L'unica ipotesi illogica è quella prescelta dalla Corte di appello, che ha accomunato tutti gli imputati in una stessa compagine associativa finalizzata alla prosecuzione del "progetto 'ndranghetistico-imprenditoriale" degli Alampi. 6.2. Violazione di legge e vizio di illogicità motivazionale con riferimento all'appartenenza di Antonio Quattrone all'associazione di tipo mafioso. Nel quadro motivazionale della sentenza impugnata, il favoreggiamento del ricorrente alla latitanza di Giuseppe Alampi costituisce la prova della risalente e strettissima solidarietà di Quattrone con la famiglia Alampi, mentre l'attività svolta nella gestione dei rifiuti nell'area di Gioia Tauro, sfociata nell'assunzione fittizia della moglie Tiziana Palumbo e nella sovrafatturazione delle prestazioni della Rossato Sud, integra la prova della proiezione del suo operato anche nel contesto fattuale del processo.
In realtà, detta chiave interpretativa va disattesa proprio in esito al giudizio riguardante quei fatti, conclusosi con l'assoluzione di Giuseppe Alarnpi dal reato associativo e con l'esclusione, nei confronti di Quattrone, dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Le cointeressenze di carattere criminale tra Quattrone e gli Alampi sono state ricavate esclusivamente dal compendio intercettativo e sono sfornite di ogni sostegno probatorio documentale. L'unica condotta addebitabile al ricorrente è quella di aver agito, quale intermediario fra gli Alampi e Mamone, per il soddisfacimento delle esigenze di mantenimento di Matteo Alampi e della sua famiglia (gli Alampi sono parenti acquisiti di Quattrone a seguito del suo matrimonio con Tiziana Palumbo).
Quanto all'assunzione fittizia, le conversazioni captate danno atto soltanto di un contratto di collaborazione temporaneo con l'anticipo alla Palumbo di un assegno di 5.000 euro, da defalcare sulle sue successive prestazioni lavorative: che tali prestazioni siano state inesistenti è soltanto una congettura dei giudici di merito, che sul punto non hanno effettuato alcun accertamento. 6.3. Violazione di legge e vizio motivazionale per illogicità e mancanza di motivazione con riferimento agli artt. 110, 640, primo e secondo comma, cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991.La condanna per la truffa, contestata al capo H), si basa sull'assunto che il denaro elargito a Giovanni Alampi e alla sua famiglia, proveniente dalle due società, abbia comportato un danno per lo Stato per effetto della distrazione dei fondi e degli utili delle imprese, corrisposti alla famiglia Alampi.
La tesi non tiene conto del fatto che le dazioni erano avvenute con la piena consapevolezza e approvazione di Sandro Rossato (titolare del 50% della Rossato Sud), con un meccanismo che prevedeva l'invio del denaro a Rossato da parte di Lauro Mamone e il successivo inoltro, da parte del primo, a Giovanni Alampi. Era ben possibile che le somme inviate a titolo di liberalità provenissero non dai fondi aziendali ma dagli utili spettanti a Rossato per l'esercizio d'impresa. Quanto all'applicazione dell'aggravante, la Corte territoriale ha basato la propria decisione sul fatto che le somme erano state corrisposte "in favore della famiglia e, in ultimo, della cosca Alampi".
Nella fattispecie, tuttavia, le risultanze processuali dimostrano la natura esclusivamente personale e solidaristica delle elargizioni di denaro, destinate al sostentamento del nucleo familiare degli Alampi e non già al finanziamento della cosca. 6.4. Violazione di legge e vizio motivazionale per illogicità e mancanza di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non ha considerato l'epoca risalente dei precedenti penali del ricorrente e la sua regolare condotta di vita per decenni, valorizzando una presunta spregiudicatezza delle condotte e una condivisione di logiche criminali, desunte unicamente da episodi occasionali e smentite dalle risultanze delle intercettazioni.
7. Nel ricorso presentato nell'interesse di Carmela Alampi dall'avv. Polimeni sono proposti tre motivi. 7.1. Omessa e/o insufficiente motivazione per mancata valutazione della memoria difensiva presentata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, avanzata quale autonomo motivo di gravame per omessa valutazione da parte del primo giudice della suddetta memoria. La facoltà riconosciuta alle parti dalla citata disposizione costituisce uno dei principali strumenti di attuazione del principio del contraddittorio, cosicché la inosservanza da parte del giudice del dovere di valutare le memorie difensive viola le regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie e integra una nullità ex art. 178 lett.
b) e c) cod. proc. pen., comportando la lesione dei diritti di intervento e assistenza difensiva dell'imputato.7.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione in relazione alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato di associazione di tipo mafioso. La condotta partecipativa contestata alla ricorrente presenta confini labili e sbiaditi, inidonei alla identificazione certa di quel contributo causale alla vita dell'associazione, che la normativa e la recente giurisprudenza di legittinnità ritengono prodromico alla verifica circa la sussistenza della qualità di intraneus.
L'innpianto accusatorio che ha condotto all'affermazione della responsabilità dell'innputata si fonda esclusivamente e in maniera del tutto semplicistica sui dialoghi intercorsi tra soggetti terzi (Alati, Doldo, Mamone), i quali si riferiscono alla stessa definendola come "colei che avrebbe preso in mano le redini degli affari di famiglia", nonché sul contenuto di alcune frasi pronunciate dalla ricorrente con i familiari nei colloqui in carcere. Nell'impostazione dell'accusa, recepita nella sentenza di appello, Carnnela Alannpi sarebbe mafiosa, perché figlia e sorella, rispettivamente, di Giovanni Alampi e Matteo Alampi, già riconosciuti quali soggetti al vertice dell'onnonima consorteria, attraverso pronunciamenti giurisdizionali passati in giudicato. 7.3.
Violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Le sentenze di merito si sono linnitate a riportare il contenuto letterale di semplici indizi, trasformandoli in elementi sufficienti ad attestare definitivamente la fondatezza dell'ipotesi d'accusa. I dati probatori posti alla base del provvedimento impugnato, per la loro generalità, astrattezza e ambiguità sono oggetto di una vasta gamma di possibili interpretazioni non considerate dai giudici, i quali, per siffatta ragione, hanno ennesso un giudizio di colpevolezza che non può considerarsi valido "al di là di ogni ragionevole dubbio". 7 bis.
Anche il ricorso presentato dall'avv. Manna, sempre nell'interesse di Carmela Alampi, è articolato in tre motivi. 7-bis.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 lett. e), 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la partecipazione della ricorrente al sodalizio de quo, non ha fatto buon governo di una serie di principi di diritto sostanziale e processuale e ha motivato in modo carente e illogico, omettendo anche di indicare le condotte dimostrative del suo ruolo attivo, svolto nel breve arco temporale contestato in sentenza.
L'apprezzamento del contributo prestato da Carmela Alampi appare particolarmente intangibile e inafferrabile dal punto di vista causale.La responsabilità della ricorrente è stata desunta dal contenuto di tre intercettazioni ambientali, intercorse fra il 22 luglio e il 30 settembre 2010, che individuerebbero le sue mansioni nel "curare il coordinamento dei sodali in libertà". Tuttavia, non v'è traccia di contatti tra l'imputata, mai vista nell'azienda Rossato Sud, e i presunti correi, al di fuori dei congiunti, né di circolazione di comunicazioni provenienti dalla stessa, sebbene i destinatari di tali direttive fossero sottoposti ad attività di intercettazione e costantemente monitorati.
Le conversazioni richiamate, prive di chiarezza e decifrabilità, hanno contenuto eteroaccusatorio e, come tali, necessitano di un riscontro per assurgere a rango di prova. 7-bis.2. Sulla concezione della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.: richiesta di intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione ex art. 610, comma 2, del codice di rito. La vicenda in esame pone un ulteriore problema che attiene alla corretta determinazione del minimum di condotta punibile in materia di violazione della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.: tale minimum è stato oggetto di divergenti vedute nella giurisprudenza di legittimità, che solo in parte considera sufficiente la "messa a disposizione", in presenza di un reato di pericolo presunto, sulla base di argomentazioni non condivisibili.
Nella fattispecie, l'iter logico-argomentativo utilizzato in sentenza ha il pregio di far emergere in maniera evidente l'incidenza della problematica del minimum di condotta punibile in materia di partecipazione ad associazione mafiosa: di qui la richiesta di rimessione della questione alle Sezioni unite affinché sia correttamente individuata la soglia minima di punibilità e chiarito se sia sufficiente la "messa a disposizione" ovvero se essa necessiti di una "verifica dell'esercizio effettivo e della permanenza del vincolo con specifico riferimento all'arco temporale preso in considerazione dall'imputazione". 7-bis.3.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Rimane del tutto oscuro il percorso logico argomentativo che ha condotto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ingiustificato alla luce della personalità dell'imputata, del suo stato di incensuratezza, del brevissimo arco temporale in cui la stessa avrebbe contribuito all'azione criminale nonché della modesta rilevanza degli episodi contestati. 7-ter. Con motivi aggiunti, presentati nell'interesse di Carmela Alampi dall'avv. Manna, si è insistito nella richiesta di rinnessione alle Sezioni unite, affinché sia risolto il contrasto giurisprudenziale in ordine al quantum probatorio ai fini dell'integrazione del reato di partecipazione ad associazione mafiosa.
La Corte di appello, dopo aver preso atto dell'assoluta insufficienza di prove sulla reggenza che si intendeva attribuire alla ricorrente nel primo periodo della imputazione (fino alla data di sottoposizione a misura cautelare di Giovanni Alampi), ha poi "mediato" tale statuizione con una "intangibile ed inafferrabile" attribuzione del ruolo di "coordinamento dei sodali in libertà" per la successiva frazione temporale presa in considerazione dall'ipotesi associativa, pur in assenza di prove che attestino anche dei semplici contatti tra l'imputata e i soggetti di riferimento della presunta cosca-impresa.
Inoltre, al fine di ritenere integrato il reato associativo, la sentenza impugnata ha solo analizzato il contenuto di alcune intercettazioni senza cercare il benché minimo riscontro. 7-quater. Con memoria depositata in data 20/11/2020, la difesa di Carmela Alampi (avv. Polimeni) ha insistito nel motivo riguardante la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. nonché l'omessa e/o insufficienza della motivazione e/o la sua illogicità per contraddittorietà intratestuale ed extratestuale. Al riguardo si è evidenziato come Carmela Alampi sia stata aprioristicamente ritenuta partecipe del sodalizio mafioso - ancorché non sia stato rilevato alcun robusto e fondato indizio in tal senso - per il solo fatto di essere parte della famiglia Alampi.
Una tale ricostruzione dei fatti costituisce un inaccettabile svilimento delle garanzie processuali nonché una illegittima e immotivata violazione dei diritti costituzionali. Nello specifico, la condotta della ricorrente sarebbe scandita da due momenti temporali: il primo, antecedente all'arresto del padre Giovanni, in cui la stessa si sarebbe limitata alla conoscenza delle dinamiche interne e delle scelte aziendali della famiglia; il secondo, successivamente all'arresto del genitore, in cui la donna avrebbe svolto un ruolo fondamentale per la conservazione e l'accrescimento della consorteria mafiosa.
Quanto al primo, gli stessi giudicanti hanno ritenuto che la ricorrente non esercitò "alcun ruolo dinamico esterno"; nel secondo momento, invece, la Alampi avrebbe rivestito un ruolo attivo, unitamente al fratello Valentino, per il perseguimento dei benefici funzionali al mantenimento della cosca. In realtà, non vi è alcuna precisa indicazione del momento in cui l'imputata sarebbe ipoteticamente entrata a far parte dell'associazione criminosa: la prova non può certamente consistere nel colloquio captato il 13/7/2010 tra Domenico Alati e Diego Doldo, in quanto la Alampi si sarebbe affiliata ed avrebbe assunto il ruolo di reggente a distanza di sole due ore dall'arresto del padre.
Secondo la più recente giurisprudenza, i rapporti di parentela o affinità con persona facente parte di una struttura associativa di tipo mafioso non costituiscono ex se indizio implicante lo status di partecipante all'associazione stessa, dovendosi comunque accertare gli elementi descritti nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.: è inaccettabile considerare Carnnela Alampi mafiosa solo perché figlia e sorella di mafiosi.
8. Con il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Siclari si denunciano violazione dí legge e vizio di motivazione sotto due distinti profili. 8.1. In relazione agli artt. 125, 192, comma 3, 533, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., quanto all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. La Corte di appello ha riconosciuto in modo del tutto apodittico, lasciandolo quindi privo di ogni effettivo contenuto, il ruolo che avrebbe svolto Paolo Siclari nell'ambito dell'asserita associazione. La responsabilità del ricorrente è stata affermata attraverso una lettura acritica dei dati emergenti dal contenuto di poche intercettazioni, senza l'utilizzo di alcun riscontro oggettivo atto a dimostrare la condotta partecipativa dello stesso, anche solo sotto il profilo di un semplice apporto fattuale all'associazione.
La sentenza si limita alla citazione di talune intercettazioni attraverso un richiamo nneramente testuale, tale da rendere impossibile la comprensione anche delle minime ragioni sottese alla valutazione probatoria delle stesse. In buona sostanza, il vaglio della posizione dell'imputato è stato effettuato senza tener conto dei parametri di valutazione dettati dalla giurisprudenza in relazione alla regola di giudizio di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e senza l'enunciazione delle ragioni per le quali i giudici territoriali hanno ritenuto non attendibili le prove contrarie.
La Corte territoriale ha disatteso la portata della norma di diritto sostanziale che, ai fini della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa, richiede la dimostrazione di un ruolo dinamico e funzionale in esplicazione del quale l'interessato prenda parte del fenomeno associativo, in quanto la sua partecipazione deve essere connotata da un apporto causale e non può risolversi in qualsiasi forma di condotta, genericamente intesa, occasionata da rapporti di vicinanza familiare con qualche appartenente alla consorteria criminosa; la sentenza, infatti, si è limitata ad elencare scarne risultanze investigative, senza alcuna argomentazione sulla immediatezza o deducibilità della portata L probatoria, concentrando, in modo del tutto disorganico, l'apparente motivazione in formule e concetti generici.
Dal contenuto delle conversazioni riportate nella sentenza impugnata si evince che Paolo Siclari si interessava degli affari economici della famiglia Alampi al solo fine di tutelare gli interessi della figlia Maria Giovanna Siclari, sposata con Matteo Alampi, che all'epoca versava in uno stato di assoluta indigenza economica e aveva necessità di provvedere ai mezzi di sostentamento propri e della famiglia, tanto da rivolgersi a tutti i famigliari e amici più stretti per ottenere degli aiuti economici. Anche le richieste di denaro rivolte a Mamone forniscono la stessa logica chiave di lettura, considerato che Siclari si è solamente limitato, anche se con insistenza ma non con prevaricazione, a chiedere somme che Mamone doveva corrispondere a Matteo Alampi in virtù di loro pregressi accordi.
La Corte territoriale non ha specificato quali sono gli elementi di natura concludente ricavabili dal contenuto delle intercettazioni, tali da far risultare dimostrato il contributo del ricorrente alle fortune della compagine criminosa. 8.2. In relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., quanto al trattamento sanzionatorio. La sentenza non ha riconosciuto le attenuanti generiche alla luce delle modalità dei fatti e dei precedenti penali dell'imputato, utilizzando mere clausole di stile.
9. Il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Alati è articolato in cinque motivi. 9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. La sentenza impugnata, in relazione alla posizione del ricorrente, ha omesso di rispondere alle plurime e dettagliate censure mosse alla sentenza di primo grado. Con i motivi di appello si era evidenziato come la posizione di Domenico Alati avrebbe dovuto implicare una corretta delineazione della figura del partecipe, proprio perché l'imputato, considerati anche i rapporti di parentela, era sicuramente in contatto e vicino alla famiglia Alampi, che però lo riteneva un nemico da eliminare.
In un simile contesto, è assente l'affectio societatis. Gli atti del processo hanno consegnato la figura di un giovane dipendente che si è occupato soltanto di questioni ordinarie e lecite nella gestione dell'impresa, alle dipendenze della quale era stato assunto proprio per risollevarne le sorti.Dalle conversazioni intercettate è emerso il disprezzo che il nucleo Alampi-Siclari nutriva nei confronti di Alati, il cui ruolo di vittima della condotta tenuta da Giovanni Alampi a fini di estorsione è ravvisabile anche nelle vicende dei camion nella discarica di Marella e dell'incendio degli escavatori in Cosoleto. 9.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 353 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Anche con riferimento al capo F), riguardante la contestazione della turbativa d'asta nella gara inerente alla discarica del Comune di Calanna, la Corte territoriale ha omesso di valutare in maniera logica e coerente le doglianze proposte, con le quali si era offerta una lettura alternativa dei contatti intervenuti, prima e dopo la gara indetta dal Comune, tra l'Amministrazione e i partecipanti. La sentenza non ha fornito una logica e coerente spiegazione sul contenuto dell'accordo collusivo tra le parti e soprattutto del modo in cui tale accordo avrebbe influito, condizionandolo, sugli esiti della gara.
Nelle more del deposito della sentenza di appello, poi, è comunque maturata la prescrizione del reato. 9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991. La Corte territoriale ha confermato la prima pronuncia anche in relazione alla condanna per la truffa contestata al capo H). In realtà, detto reato non sussiste: non vi sono stati un atto dispositivo né una induzione in errore causalmente collegata all'atto; non risulta che Tiziana Palumbo sia stata assunta fittiziamente e, quindi, che non abbia svolto attività. 9.4.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 6, lett. e), del decreto-legge n. 172 del 2008 nonché all'art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 42 dei 2004. La sentenza di appello ha riconosciuto sussistenti i reati ambientali di cui ai capi L) e M) della rubrica, senza confrontarsi con le doglianze sollevate nell'atto di appello: dai dialoghi riportati nella decisione di primo grado si evince che i conferimenti abusivi furono effettuati nel corso della gestione Alampi e non già durante la gestione Marnone-Alati.
Anche per tali reati, comunque, è maturata la prescrizione. 9.5. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di appello non ha riconosciuto le suddette attenuanti sulla base di mere clausole di stile, senza valutare il sensibile ridimensionamento delle condotte di cui ai singoli reati fine, l'incensuratezza del ricorrente e lo spregio dallo stesso dimostrato nei confronti del contesto associativo.10. Con il ricorso proposto nell'interesse di Giulia Mariarossana Dieni dall'avv. Morcella la sentenza è stata censurata per violazione di legge e vizio motivazionale, con riferimento a cinque diversi aspetti. 10.1.
Violazione degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. e 6 della CEDU. All'esito dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, il Pubblico Ministero - preso atto del fatto che era venuto meno l'unico apparente riscontro esterno all'assegnato ruolo di "postino" o di "nunzio", utile a dimostrare almeno un incontro tra la Dieni e Mamone o tra la Dieni e gli Alampi (non essendo stati individuati né "pizzini" né i contenuti delle "ambasciate" orali) - attribuì alla ricorrente il ruolo di essersi messa a completa disposizione degli interessi della cosca, "cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo", con una sostanziale contestazione suppletiva.
Detta contestazione risultava impalpabile e generica; il quid novi che avrebbe dovuto caratterizzare in senso effettivo la partecipazione della ricorrente al sodalizio si sarebbe dovuto incentrare essenzialmente sull'attività di gestione delle discariche e soprattutto sulla pratica del meccanismo delle false fatturazioni per la creazione del "nero", utile per il sostentamento dell'associazione. Vi era una ontologica diversità tra un'attività esecutiva di "postino" ed un'attività di "consigliori", che è di natura (almeno tendenzialmente) direzionale.
Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per superare l'eccezione difensiva, relativa alla violazione degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., sono insufficienti ed illogiche: insufficienti, perché non rispondono alle doglianze essenziali di supporto alle tesi difensive, non spiegando il perché la Dieni, accusata di aver svolto un ruolo di trait d'union con Matteo Alampi, come "postino" o "nunzio", possa poi essere ritenuta indifferentemente e promiscuamente la longa manus del capo clan, sì da essere definita come "consigliori"; illogiche, perché le condotte di partecipazione avrebbero dovuto trarre fondamento - e ciò non è avvenuto - nel contenuto del programma delittuoso della consorteria, che la stessa avrebbe contribuito a realizzare, mediante la gestione delle attività economiche legate alle discariche e il sistematico ricorso al metodo della sovrafatturazione o della falsa fatturazione. 10.2.
Violazione dell'art. 416-bis cod. pen. con riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 39850/2012, nel giudizio "Rifiuti 1". La sentenza impugnata, dopo avere affermato correttamente che l'esercizio del metodo mafioso deve essere effettivo e concreto, ha poi svilito la irrinunziabile pregnanza di questo elemento strutturale fondante del reato, assumendo che si sarebbe al cospetto di una continuazione della cosca Alampi rispetto all'associazione accertata nel processo "Rifiuti 1" e che l'esercizio del metodo mafioso sarebbe dimostrato dalla vicenda in cui sarebbe stato coinvolto l'imprenditore Calcopietro, il quale, nella veste di subappaltatore della Rossato Sud s.r.I., avrebbe rinunziato a una fornitura che pure aveva concluso, rendendosi conto dí non aver preventivamente interloquito con Giovanni Alampi.
La tautologica tesí della continuazione fra l'associazione Alampi, accertata nel giudizio "Rifiuti 1", e la nuova associazíone Alampi, oggetto del presente giudizio, trova smentita in vari dati di fatto: diverso è il tempus commissi delicti, in quanto la prima associazione si esaurì nel febbraio 2006, mentre la seconda iniziò ad operare nel dicembre 2008; diversa è la componente soggettiva; diverso è il programma delittuoso, nella píù recente imperniato sulla gestione illecita delle díscariche ma anche, e soprattutto, sulla produzione del "nero", attraverso il ricorso alle sovrafatturazioni.
La sentenza è rimasta silente in ordine agli ulteriori elementi strutturali di un'associazione di stampo mafioso, la cui sussistenza è stata contestata con l'atto di appello. 10.3. Violazione dell'art. 416-bis cod. pen. in tema di condotta di partecipazione del sodale e vizio motivazionale, anche per contraddittorietà intratestuale ed extratestuale con riferimento a talune intercettazioni riportate nelle sentenze di merito. Si ricorda in premessa che vi sono due orientamenti in giurisprudenza che consentono di individuare la condotta di partecipazione a un sodalizio criminoso, quello "organizzatorio" e quello "causale".
A prescindere dalla scelta del modello, per l'attribuzione dello status di partecipe, senza oscillazioni di vedute, è comunque richiesto il requisito della stabilità del rapporto tra adepto e consorteria. La dubbia interpretazione deì colloqui captati in carcere, intercorsi tra Matteo Alampi e i suoi congiunti Valentino Alampi, Giovanni Alampi e Paolo Siclari, che in qualche modo facevano riferimento agli avvocati Putortì e Dieni, non ha tratto conforto nella individuazione di "ambasciate" o "pizziní". Venuto meno l'unico riscontro ín danno della Dieni, relativo a un ipotetico incontro tra la stessa e Mamone, l'accusa nei confronti della ricorrente è stata modificata, nel senso che l'imputata è stata considerata un "consigliori".
L'avv. Dieni, tuttavia, non ha mai sfiorato l'attività di gestione delle discariche o di spartizione con le altre cosche reggine né il metodo delle sovrafatturazioni o delle fatture false, che invece - per la ipotesi accusatoria - costituivano l'essenza del funzionamento della nuova consorteria. I giudici di merito hanno risolto tale contrasto con una motivazione apparente, con la quale si è assegnata alla Dieni la funzione di trait d'union, svalutando il dato costituito dall'assenza di incontri fra la stessa e Mamone.Infatti, si è ritenuto che con quella funzione la ricorrente avrebbe dovuto garantire i rapporti e le comunicazioni tra capo clan e sodali, fornendo direttive sulle modalità di conduzione delle attività economiche del sodalizio, ma tali direttive avevano come destinatario necessariamente Mamone, unico soggetto che potesse assentire all'inserimento di fatture false nella contabilità delle società amministrate e decretare le modalità di gestione delle discariche, magari appoggiandosi a Domenico Alati.
Le vicende che esteriorizzerebbero la condotta di partecipazione della ricorrente, dal raffronto tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello, da sette sono state ridotte a quattro, in relazione alle quali il contenuto delle conversazioni intercettate, richiamate nella sentenza di primo grado come supporto probatorio, risulta irrilevante: la relativa doglianza proposta nell'atto di appello è stata ignorata dalla Corte territoriale. 10.4. Violazione degli artt. 416-bis cod. pen., 192, comma 2, 234 cod. proc. pen. e vizio motivazionale, anche per contraddittorietà intratestuale ed extratestuale con riferimento ad alcune intercettazioni ambientali, riportate nella sentenza impugnata.
La responsabilità della ricorrente è stata riconosciuta sulla base di alcune captazioni relative a colloqui intercorsi inter alios, nei quali la stessa viene menzionata. Nessuna delle intercettazioni, però, è caratterizzata da "gravità, precisione e concordanza, risolvendosi invece i loro rispettivi contenuti in generiche e non illuminanti affermazioni in cui l'avv. Dieni viene tirata in ballo". Invero, l'esistenza di plurimi provati rapporti personali diretti di Putortì con Mamone, il dimostrato ruolo di "postino" svolto dal legale in ordine a messaggi identificati, la trattazione della possibile soluzione circa un appartamento che il fratello del professionista aveva acquistato con preliminare con la Edilprimavera nonché le sue condotte almeno parzialmente realizzative del programma delittuoso della consorteria giustamente non sono state considerate come bastevoli per acclarare la partecipazione di Putortì alla cosca Alampi.
Tuttavia, osservando gli stessi criteri ermeneutici, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità della ricorrente, sebbene costei non conosca né abbia incontrato o parlato con Mamone, abbia avuto meno colloqui in carcere del collega Putortì con Matteo Alampi, non abbia avuto cognizione né abbia mai preso parte al meccanismo della sovrafatturazione, non abbia attuato nemmeno parzialmente il programma criminoso del sodalizio. 10.5. Violazione degli artt. 416-bis e 43 cod. pen. e vizio motivazionale, anche per contraddittorietà intratestuale ed extratestuale con riferimento alla conversazione tra Matteo Alampi e Giovanni Alampi del 9/2/2009.Difetta il dolo specifico nella partecipazione al reato associativo, considerato che la ricorrente fu del tutto estranea alle attività che avrebbero dovuto contraddistinguere l'operato della nuova cosca.
Dalla suddetta conversazione risulta che Matteo Alampi intendeva, con una nuova squadra, riattivare le aziende, in parte ancora sequestrate, agendo nel rispetto della legalità; se anche avesse dichiarato la propria disponibilità a far parte della squadra, la ricorrente avrebbe garantito il proprio apporto rispetto a questo originario progetto, rimanendo estranea alla illecita gestione delle discariche e al meccanismo delle sovrafatturazioni, condotte realizzate nella fase operativa, in contrasto con l'iniziale proposito manifestato dallo stesso Alampi. 10-bis.
Nel ricorso presentato dall'avv. Staiano, sempre nell'interesse di Giulia Mariarossana Dieni, sono proposti quattro motivi, con i quali la sentenza è censurata per violazione di legge e vizio motivazionale sotto altrettanti profili. 10-bis.1. In relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Il giudice di primo grado ha condannato la Dieni per una condotta assolutamente legata alla propria figura professionale, ovvero a un'attività certamente diversa e lontana da quella di "postino" originariamente contestata, con ciò essendosi determinato un indubbio vulnus defensionale. 10-bis.2.
In relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. La responsabilità dell'imputata si fonda esclusivamente su prove indirette, desunte da captazioni avvenute tra terzi. E' oggettivo che le intercettazioni - dalle quali emerge che Alampi si rivolge ai propri parenti e coinvolge nominalmente per l'eseguibilità di talune proprie direttive il proprio difensore, avv. Dieni - risultano assolutamente monche della consequenzialità della vicenda: non vi è prova che la Dieni abbia aderito e/o lo abbia fatto al di fuori dell'ambito strettamente professionale.
La sentenza impugnata appare viziata da apparenza e illogicità, atteso che le conversazioni captate, tutt'altro che di facile decifrabilità, non appaiono in alcun modo riscontrate da quegli elementi di conferma che la giurisprudenza reputa indispensabili al fine di eliminare i ragionevoli dubbi esistenti. Non possono essere ritenuti riscontri alle captazioni il numero dei colloqui dell'avv. Dieni con Matteo Alampi, il limite del mandato difensivo, il "costante riferimento" e il "tono utilizzato dal boss", elementi che "non possono far discendere certezze probatorie di adesione alle 'evocazioni' da parte dell'Alampi ai propri famigliari ovvero tranquillanti corroborazioni".
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente stabilito che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato, e dunque non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, solo qualora siano gravi, precisi e concordanti, caratteri assenti nel caso di specie. 10-bis.3. In relazione all'art. 416-bis cod. pen. Il giudice d'appello ha ritenuto di intravedere i presupposti del reato associativo nel tono usato e nella ritenuta costanza evocativa di Matteo Alampi, nei colloqui in carcere con i propri parenti, relativamente all'avv.
Dieni. Esclusa la capacità probante del dato che, peraltro, viene smentito dal numero esiguo dei colloqui e dalla mancanza di evenienze empiriche rispetto alle "progettualità" manifestate da Alampi, non si è spiegata la concretizzazione della condotta contestata in termini oggettivi e soggettivi. La stessa sentenza impugnata ha riconosciuto "una estrinsecazione di lecita attività professionale per vicende invece valorizzate dall'accusa ovvero dal primo giudice", non ha ritenuto certo il finanziamento della Rossato Sud e del Consorzio Airone attraverso il compimento di delitti e ha escluso la sussistenza del delitto di ricettazione. 10-b/s.4.
In relazione all'art. 62-bis cod. pen. L'esclusione delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416- bis cod. pen. avrebbe resa necessaria una rivisitazione in ordine all'applicazione delle attenuanti generiche, anche tenuto conto del ridimensionamento della posizione accusatoria nei confronti della ricorrente. 10-ter. Nei motivi aggiunti presentati dall'avv. Staiano, a sostegno del secondo motivo del ricorso, si censura la conclusione della Corte di appello, pure discostatasi dalle valutazioni del primo giudice, secondo la quale l'avv.
Dieni discuteva con i detenuti di questioni illecite in quanto "strettamente linfatiche al ritenuto sodalizio". La costruzione probatoria non può fondarsi sul criterio del "più probabile che non", non essendo il dato in oggetto attratto dalla regola della convergenza del molteplice, bensì da quella di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che pone un metodo valutativo diverso rispetto a quello del successivo comma: il giudizio sulla convergenza degli indizi non è sufficiente, ma subordinato al superamento del vaglio circa la loro precisione e gravità.
Inoltre, quanto al terzo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. insta in primo luogo sull'aspetto "economico". Le captazioni avvengono esclusivamente tra terzi; anche a voler considerare i brani sfavorevolmente valorizzati in danno della ricorrente, essi non consentono di stabilire che l'avv. Dieni fosse remunerata per prestazioni diverse da quelle inerenti alla propria attività professionale di avvocato, svolta nell'interesse dei coimputati.Altrettanto velleitario è il tentativo ermeneutico di interpretare la condotta nella prospettiva del ruolo di intraneo, non rinvenendosi elementi che consentano di sostenere l'ipotesi della caratura mafiosa dell'assistita.
Si evidenzia, infine, in relazione all'ultimo motivo di ricorso, la totale mancanza di motivazione in punto di dosimetria della pena, non essendo stati valutati elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen., quali la condotta di vita dell'imputata antecedente al reato, il tempo risalente e breve dell'azione, l'entità del danno o del pericolo. 10-quater. Nei motivi aggiunti presentati dall'avv. Morcella, a sostegno del terzo motivo del ricorso, la sentenza viene censurata per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio motivazionale. Ripercorsa la vicenda processuale, inerente alla radicale modifica dell'imputazione iniziale effettuata dai pubblici ministeri in primo grado, la difesa ha rimarcato che, in assonanza con i più recenti insegnamenti giurisprudenziali, il superamento della linea di confine tra il corretto espletannento dell'incarico defensionale e l'inabissamento nell'area illecita che contraddistingue l'operare di un "consigliori" a favore della criminalità organizzata è rintracciabile nel momento in cui il legale acconsente a rendere prestazioni professionali riguardanti operazioni illecite, compiute da soggetti mafiosi, così fornendo loro suggerimenti volti a eludere le prescrizioni normative.
La sentenza di primo grado, per lo scopo, valorizza due episodi che avrebbero visto il coinvolgimento della ricorrente nel ruolo di professionista, pronta a suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenta della legge: la vicenda Capital Car e l'arresto di Gattuso e Falduto. La sentenza di appello, di converso, dopo aver negato valenza accusatoria a queste due vicende, considerate estrinsecazione di una doverosa attività professionale, ha attribuito all'avv. Dieni il ruolo di "consigliori", apprezzando le seguenti circostanze: il colloquio del 17/8/2009 in cui Matteo Alampi fa il punto con il fratello Valentino su una serie di iniziative portate avanti grazie alla collaborazione dell'avv.
Dieni; i costanti riferimenti di Matteo Alampi a ciò che egli intende riferire a "Giulia" e ai compiti che intende affidarle; la fiducia dallo stesso riposta nella dedizione dimostrata dalla Dieni agli affari della cosca, tanto da essere la ricorrente considerata alla stregua di "braccio operativo ed alter ego" di Matteo Alampi. La ricorrente viene considerata un associato a pieno titolo e di rango elevato sulla base di enunciati congetturali che non consentono di trarre la conclusione dei giudici di merito, atteso che: non sono stati bene individuati i singoli episodi in cui l'apporto professionale della Dieni si sarebbe risolto con il fornire indicazioni giuridiche fraudolente, in quanto finalizzate a garantire il funzionamento della consorteria; non è stata offerta dimostrazione della stabilità e della durevolezza di tali eretici contributi tecnici; non è stato puntualizzato se l'apporto delittuoso della professionista fosse stato garantito alla societas sceleris o a un suo esponente, posto che nel secondo caso si sarebbe al di fuori dei parametri di cui all'art. 416-bis del codice penale.
11. Nel primo ricorso presentato nell'interesse di Matteo Palumbo dai suoi difensori si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a due diversi aspetti. 11.1. In relazione agli artt. 125, 192, comma 3, 533, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., e 416-bis cod. pen. Quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza impugnata, nel disattendere alcuni principi cardine in tema di valutazione della prova indiziaria e configurabilità della fattispecie delittuosa di cui all'art. 416-bis cod. pen., appare incorrere in un complessivo vizio nnotivazionale che si presenta nel triplice aspetto del difetto di motivazione, dell'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova e dell'erronea applicazione della legge penale in ordine all'individuazione degli elementi costitutivi del reato contestato.
Il breve apparato argomentativo sviluppato in relazione alla posizione di Matteo Palumbo consiste in una elencazione acritica di qualche equivoco passo di conversazioni intercettate, seguita da assunti apodittici in ordine alla ritenuta sua condotta partecipativa. L'imputato non è mai stato interessato, neppure indirettamente, alla gestione dei rifiuti affidata ad altre società di riferimento di Matteo Alampi, quali la Edilprimavera e la Rossato Sud. I giudici di appello non si sono confrontati con i motivi di gravame, trascurando di dare una risposta alle censure difensive e di spiegare, mediante il richiamo a specifici elementi di fatto, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese da Enrico De Rosa, intraneo alla consorteria Alampi, fossero dimostrative della partecipazione di Matteo Palumbo alla stessa, nonostante il collaboratore non lo abbia indicato fra le persone facenti parte dell'associazione.
In ogni caso, la responsabilità di Matteo Palumbo è stata ritenuta sulla base della mera elencazione del contenuto di alcune intercettazioni, priva di ogni analisi valutativa sulla effettiva portata probatoria in relazione a specifiche sue condotte di contributo partecipativo. Le conversazioni intercettate non provano una qualche esteriorizzazione del metodo mafioso né forme di intimidazione. I giudici di merito hanno valutato condotte poste in essere nell'interesse non dell'associazione, bensì del solo Matteo Alampi, cugino del ricorrente. Ne consegue che dette condotte tuttalpiù potrebbero rientrare nell'alveo della diversa ipotesi criminosa dell'intestazione fittizia di beni, avendo Palumbo agito in rapporto di cointeressenza con lo stesso, nella gestione di un centro rivendita di autovetture e di alcuni immobili di proprietà o riconducibili a Matteo Alannpi, messi in locazione o in vendita.
Altrettanto illogico è l'apparato argomentativo della sentenza impugnata nella parte in cui si è ritenuto che fungerebbe da elemento concludente della condotta partecipativa il ruolo di mediatore svolto da Matteo Palunnbo per risolvere i dissidi sorti tra il ramo della famiglia Alannpi e il ramo della famiglia Siclari in ordine alla suddivisione delle somme pervenute al gruppo dalla Rossato Sud, posto che questa intercessione non ha prodotto alcun apporto causale alla ritenuta consorteria criminosa. La ingerenza è stata occasionata solo dai legami di parentela intercorrenti tra i vari soggetti in disaccordo tra di loro e ha rilevanza neutra, al pari del versamento della somma di 1.000 euro mensili alla moglie di Matteo Alampi, con il quale il rapporto era "sganciato da ogni forma di adesione al programma criminoso della cosca Alampi". 11.2.
In relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello, negando le attenuanti generiche con una motivazione di stile, ha omesso il puntuale esame critico dei parametri e delle ragioni poste a fondamento della scelta e non ha così adeguato la pena al fatto concreto. 11-bis. Il secondo ricorso proposto dagli stessi difensori nell'interesse di Matteo Palumbo è anch'esso articolato in due motivi. 11-bis.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.546, 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.
La sentenza impugnata ha riconosciuto la persistenza del sodalizio di 'ndrangheta denominato cosca Alampi, operando una stretta correlazione tra quanto accertato nel procedimento "Rifiuti 1" e l'odierno processo, senza spiegare attraverso quali elementi sia giunta alla suddetta conclusione. La Corte di appello, richiamando per relationem la motivazione del primo giudice in ordine ad alcune condotte ritenute dimostrative della sussistenza dell'associazione, ha "fatto leva solo sui fatti indizianti, ma non ha adoperato alcuna massima di esperienza idonea ad accreditarne l'efficacia, così esponendosi ai rilievi difensivi già articolati con i motivi di gravame, [niente] affatto oggetto di una ponderata valutazione".Quanto alla partecipazione di Palumbo al sodalizio, la sentenza ha valorizzato le propalazioni del collaboratore di giustizia De Rosa e il contenuto di alcune conversazioni intercettate.
La Corte è incorsa in un assoluto travisamento della prova, non risultando da alcuna conversazione che Palumbo avesse ricevuto la provvista dagli Alampi per la costituzione della Capital Car e poi della Capital Cars. La dimostrazione del finanziamento dell'attività imprenditoriale di Palumbo da parte di Matteo Alampi è priva di riscontri, difettando dalla lettura delle intercettazioni qualsivoglia elemento conoscitivo che possa spiegare attraverso quali forme il ricorrente si sarebbe prestato ad agevolare il sodalizio descritto nel capo d'imputazione.
Anche ad ammettere che avesse beneficiato inizialmente dell'apporto economico fornito dalla consorte di Matteo Alampi nella Capital Car, non si comprende come Palumbo avrebbe aiutato il sodalizio. I giudici di merito, dunque, hanno confuso il concetto di "appartenenza" all'associazione con quello di "partecipazione", che dev'essere oggetto di dimostrazione attraverso un'analisi controfattuale che dimostri in quali termini l'iniziativa del singolo abbia arrecato una utilità al sodalizio. La sentenza impugnata si è limitata a valorizzare alcune vicende coinvolgenti in modo del tutto sporadico il ricorrente, trasponendo nella logica associativa l'assunto secondo cui qualsivoglia interessamento per la dazione di somme di denaro per un singolo soggetto (tanto più se legato al ricorrente da vincoli familiari) si trasforma automaticamente in un interessamento per l'intero sodalizio; neppure la fruizione (peraltro, solo assertivamente ritenuta, ma non dimostrata) di somme di denaro può automaticamente rappresentare la distribuzione di utili delle attività illecite perseguite dal sodalizio medesimo.
La ipotesi accusatoria secondo la quale il ricorrente fungeva da "contabile" del sodalizio risulta illogica, considerato che i versamenti di denaro non furono mai dallo stesso effettuati in favore degli altri detenuti intranei alla cosca Alampi. Peraltro, a fronte di una contestazione delittuosa che si protrae dal 2008 al 2011, ovvero fino al 2014, nell'ultima riformulazione del capo A), appare pacifico che, come disvelato da un'intercettazione, solo il 21/6/2010, a ben due anni di distanza dalla ritenuta costituzione dell'associazione, Matteo Palumbo fu messo a conoscenza delle questioni legate ai rapporti tra Mamone e gli Alampi: ciò significa che il ricorrente era estraneo a logiche e interessi già precedentemente sviluppatisi.
Inoltre, i giudici di merito non hanno considerato che la mera frequentazione di soggetti affiliati ad un'associazione di tipo mafioso per motivi di parentela o di amicizia, così come la presenza di episodici e sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituisce elemento di per sé sintomatico dell'appartenenza al sodalizio. 11-bis.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. La sentenza impugnata è incongruamente motivata anche in ordine al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al diniego delle attenuanti generiche, non essendosi considerati il positivo comportamento processuale dell'imputato, la sua giovane età e il suo stato di incensuratezza.
12. Con il ricorso proposto nell'interesse di Maria Giovanna Siciari vengono denunciate violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a due diversi profili. 12.1. In relazione agli artt. 125, 192, comma 3, 533, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., 416-bis cod. pen. La sentenza impugnata si è limitata a descrivere il contenuto di quella di primo grado, non esaminando alcuna delle questioni in fatto e in diritto sollevate con l'atto di appello, senza scrutinare i contenuti dei dialoghi intercettati tra la ricorrente e il marito Matteo Alampi nella sala colloqui del carcere Pagliarelli.
La Corte di appello ha affermato che la ricorrente non può essere ritenuta partecipe dell'associazione esclusivamente sulla scorta della veicolazione dei messaggi del marito in merito alla raccolta delle somme di denaro per il sostentamento economico della loro famiglia; tuttavia, l'ha poi considerata partecipe sul presupposto che la stessa, durante il colloquio in carcere con Matteo Alampi del 22/2/2010, riferì a quest'ultimo delle difficoltà che stava incontrando Quattrone circa l'emissione di fatture false per aggirare l'ostacolo costituito dal controllo svolto dall'amministrazione giudiziaria e, di conseguenza, di avere difficoltà a fargli avere le somme a lui destinate.
Maria Giovanna Siclari, con detta condotta, non fornì alcun contributo fattivo alla realizzazione del programma criminoso dell'associazione, che in ogni caso non aveva alcuna consapevolezza o intenzione di avvantaggiare, essendo stato il suo dire del tutto episodico e circoscritto a vicende che riguardavano il marito in relazione alla gestione delle aziende di cui prima lei non aveva la benché minima conoscenza, acquisita solo nel momento in cui si attivò per reperire il denaro necessario al mantenimento della propria famiglia. La responsabilità dell'imputata è stata affermata ad esito di una mera elencazione del contenuto di qualche intercettazione, priva di ogni analisi valutativa sull'effettiva portata probatoria in relazione a specifiche sue condotte di contributo partecipativo. 39 t' In realtà la ricorrente si è sempre rapportata solo al coniuge per far fronte alle esigenze di natura economica del nucleo familiare, senza alcuna forma di adesione al programma criminoso.
Tutti i contenuti delle conversazioni intercettate sono dimostrativi dell'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto (dolo specifico), che risiede nella consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell'associazione. 12.2. In relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche si è fondato solo sul generico riferimento alle modalità e gravità dei fatti e alla presenza di precedenti penali, inidoneo ad assolvere l'obbligo di motivazione sul punto. 12-bis. In data 23/10/2020 la difesa di Maria Giovanna Siclari ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione sotto due distinti profili. 12-bis.1.
In relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 416-bis cod. pen. La Corte territoriale, pur avendo correttamente affermato come la maggior parte dei colloqui in carcere tra la ricorrente e il marito avesse avuto un oggetto neutro, ha poi ritenuto come gli stessi dialoghi, che di per sé non consentivano di tradire alcuna "militanza associativa, almeno in termini di rilevanza penale" della donna, fossero idonei ad attestare la fondatezza del paradigma accusatorio se letti alla luce di un'ulteriore conversazione: si tratta del colloquio avuto con il marito il 22/2/2010, nel corso del quale la Siclari gli avrebbe riferito un messaggio di Antonio Quattrone relativo all'emissione di alcune fatture, incaricandosi di riportare a quest'ultimo la risposta di Matteo Alampi.
In realtà dalla stessa conversazione emerge chiaramente come l'imputata non fosse minimamente a conoscenza delle tematiche in questione. Inoltre, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, la veicolazione di messaggi riservati ai presunti sodali in libertà in tanto può giustificare un addebito associativo a carico di questi ultimi, in quanto la condotta investigata sia contrassegnata da un'apprezzabile continuità temporale e da un'obiettiva funzionalizzazione rispetto ai superiori interessi della consorteria di comune appartenenza: requisiti che, nella fattispecie, difettano entrambi, non essendovi elementi che consentano di giustificare l'affermazione secondo la quale sarebbe stato allestito da parte della ricorrente, di concerto con il marito e gli altri sodali in libertà, un meccanismo collaudato di veicolazione di messaggi riservati ed illeciti, funzionale ad assicurare la sopravvivenza ovvero l'incremento della capacità operative del sodalizio mafioso.La sentenza impugnata denota ulteriori profili di illogicità, nella parte in cui, al fine di ritenere provata la penale responsabilità della Siclari in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., si spinge sino a valorizzare la circostanza secondo la quale costei si sarebbe resa protagonista di non meglio definite "pressioni" effettuate nei confronti di Mamone, oltre al dato, penalmente neutro, rappresentato dalla "sua partecipazione a conversazioni dedicate ad argomenti di una certa riservatezza, quali quelli attinenti ai timori di terzi soggetti, congiunti e non, di essere coinvolti in procedimenti penali per fatti di 'ndrangheta".
Un radicale vizio di illogicità è ravvisabile anche là dove la Corte territoriale considera l'invito rivolto dalla Siclari a Mamone a voler corrispondere quanto dovuto per il pagamento dei locali della Edilprinnavera quale indice emblematico della "mafiosità" della ricorrente: illogicità, questa, ancora più evidente ove si consideri come la richiesta fosse stata avanzata dalla donna non certo nell'interesse dell'associazione criminale ovvero in esecuzione di un qualsivoglia precedente accordo illecito siglato tra Mamone e Matteo Alannpi, bensì al fine di garantire la sopravvivenza della propria famiglia, che in quel momento versava in gravi difficoltà economiche.
Se non vi è dubbio che la condotta di partecipazione mafiosa può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da delineare una tipica figura di reato a forma libera, è altrettanto evidente che tale libertà di forme non può equivalere all'indifferenza probatoria per le modalità di realizzazione della condotta partecipativa. La sentenza, invece, sembra essersi accontentata di dimostrare la semplice conoscenza da parte della Siclari di vicende che, in quanto partecipe del proprio nucleo familiare, ella non poteva non conoscere, senza però aver individuato il ruolo dalla stessa ricoperto nella consorteria. 12-bis.2.
In relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. La sentenza impugnata non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche utilizzando formule "pigre", sprovviste di qualsiasi portata individualizzante. A giustificazione della scelta adottata dalla Corte territoriale non può sopperire - al contrario di quanto è invece avvenuto - l'astratta gravità del reato, dal momento che una simile gravità, essendo già presa in considerazione dal legislatore nella determinazione della pena edittale, non può ritenersi ostativa alla concessione delle suddette attenuanti: se così non fosse, si giungerebbe alla illegittima conclusione di ritenere esistenti talune fattispecie di reato che, per loro natura, sarebbero sempre estromesse dall'ambito applicativo dell'art. 62-bis cod. pen., con il paradossale effetto di assegnare all'astratto disvalore del reato un'assoluta efficacia preclusiva al riconoscimento di una nnitigazione del trattamento sanzionatorio.13.
Con memoria difensiva pervenuta il 7/11/2020, la difesa di Rosario Giovanni Spinella ha chiesto l'inammissibilità o, in via subordinata, il rigetto del ricorso del Procuratore generale proposto nei confronti dell'imputato. Il ricorrente ha impropriamente evocato una violazione di legge, quando dal tenore dell'impugnazione risulta che la sentenza è stata censurata sotto il distinto profilo della motivazione. Sotto tale aspetto, pertanto il ricorso è inammissibile. La stessa conclusione va tratta per la doglianza con la quale la motivazione è stata indicata come contraddittoria e illogica in ordine alle ragioni poste a sostegno dell'assoluzione di Spinella dal reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso per insussistenza del fatto.
Il motivo, infatti, è basato su considerazioni generiche o astratte, comunque non pertinenti, prive di correlazione con le ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza impugnata. In ogni caso esso risulta manifestamente infondato. Il Procuratore generale, con censure prive della necessaria specificità, ha affermato apoditticamente ciò che aveva l'onere di dimostrare allegando dati fattuali certi e precisi, vale a dire che gli elementi indiziari indicati nella sentenza di primo grado erano dotati di un grado di certezza, gravità, precisione e concordanza tale che, se la Corte di appello li avesse unitariamente considerati, avrebbe ritenuto provato il reato contestato a Spinella.
In sostanza, il ricorrente non ha svolto considerazioni puntuali, ma si è limitato a censurare genericamente le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata e ad evidenziare che la stessa si pone in contrasto con quella di primo grado, pur avendo la Corte di appello operato una diversa e più convincente lettura del materiale probatorio con motivazione esaustiva. Il Procuratore generale ha sollecitato una inammissibile rilettura delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, anche con riferimento alla vicenda relativa al presunto favoreggiamento della latitanza di Giuseppe Alampi, sulla quale la motivazione della sentenza impugnata non è affatto contraddittoria.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha anche esaminato la vicenda relativa all'amministrazione del patrimonio confiscato ad Alfredo Ionetti, oggetto di una sentenza irrevocabile, ma l'ha ritenuta irrilevante a fini della valutazione in ordine alla sussistenza del reato, con argomentazioni con le quali il P.G. non si è confrontato. La sentenza ha correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova indiziaria e la censura sul punto è generica, non autosufficiente e infondata in fatto.14.
Con memorie difensive pervenute il 18/11/2020, la difesa di Giuseppe Putortì ha chiesto l'inammissibilità o, in via subordinata, il rigetto del ricorso del Procuratore generale nei confronti dell'imputato, in quanto proposto per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati. 14.1. Con una prima memoria deduce la difesa che l'asserita frammentaria ricostruzione del materiale probatorio, denunciata dall'accusa, risulta inesistente e non integra alcuna violazione di legge. Il ricorrente cerca di accreditare un'ipotesi alternativa a quella recepita nella sentenza impugnata, sollecitando al giudice di legittimità un inammissibile esame della vicenda nel merito.
La Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto dal P.G., ha valutato in modo unitario il quadro probatorio, escludendo la intraneità di Putortì alla cosca e, in particolare, il suo ruolo di "postino", alla luce della esiguità degli episodi ascritti e della irrilevanza del contenuto dei messaggi, nessuno dei quali è mai stato menzionato nei numerosi colloqui intercettati. Già il primo giudice, inoltre, pur avendo condannato Putortì, aveva ritenuto la sua posizione diversa da quella dell'avv. Dieni, cosicché è priva di fondamento anche la relativa censura del ricorrente, che incorre poi in un travisamento del fatto, dimenticando che l'imputato sin dal 2008 era difensore di Matteo Alampi nel procedimento di prevenzione. 14.2.
Con altra memoria osserva la difesa che con il primo motivo di ricorso, dietro l'apparente denuncia di una violazione di legge, il Procuratore generale prospetta inammissibilmente una lettura del materiale probatorio alternativa a quella del giudice di appello. Quanto al vizio della motivazione, il ricorrente non si misura con la tenuta logica della stessa, ma estrae alcuni passaggi argomentativi per contestarne la effettiva rispondenza al vero. La Corte territoriale ha esaminato il contenuto e il significato delle singole conversazioni captate, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, e ha attribuito un peso accusatorio solo a due colloqui, risalenti ai nnesi di luglio e ottobre del 2010, cogliendo però nel contempo "la presenza di condotte di tangibile distonia" e non mancando poi di compiere un esame globale degli indizi, in ossequio ai principi affermati dalla Suprema Corte in tema di prova indiziaria.
Anche in ordine all'ipotizzato concorso esterno, il ricorso denuncia contraddittorietà intrinseche insussistenti e trascura un passo fondamentale della motivazione, là dove viene esclusa la componente soggettiva del reato, in ragione del contenuto di detti colloqui, inseriti già in contesti equivoci.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La decisione. I ricorsi proposti nell'interesse di Carmela Alannpi, Giulia Mariarossana Dieni, Lauro Mamone e Domenico Alati vanno accolti nei termini che seguono, quanto al reato associativo; conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
I ricorsi di Matteo Alampi, Maria Giovanna Siclari, Paolo Siclari, Antonio Quattrone e Matteo Palumbo vengono rigettati perché proposti con motivi infondati e, in parte, generici o non consentiti. Il ricorso del Procuratore generale viene rigettato, in quanto i motivi risultano infondati e in parte non consentiti. Sono inammissibili i ricorsi di Lauro Mamone e Domenico Alati in relazione ai capi riguardanti i reati di turbativa d'asta, truffa, gestione abusiva di rifiuti e di una discarica.
2. Alcuni principi di diritto rilevanti. Pare opportuno richiamare preliminarmente alcuni principi di diritto che risultano pertinenti ai fini della risoluzione di varie questioni poste nella maggior parte dei ricorsi degli imputati (e, per certi aspetti, in quello del Procuratore generale), sì da evitare ripetizioni nell'esame delle singole posizioni. 2.1. In ordine a reiterate censure mosse alla struttura motivazionale della pronuncia impugnata, va evidenziato che dalla stessa si evince chiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con gli appelli, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez.
U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248). La Corte di merito, infatti, ha dato conto delle salienti argomentazioni svolte dal G.U.P., specie in relazione alle singole posizioni degli imputati, ha sintetizzato i motivi di gravame e ha svolto autonome valutazioni, ad esito delle quali è pervenuta anche ad assolvere due imputati, condannati in primo grado per il reato associativo, e ad escludere la sussistenza di due circostanze aggravanti a effetto speciale (quelle previste dall'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen.) nonché di diversi delitti, ridimensionando sensibilmente le pene inflitte dal primo giudice, che peraltro si era confrontato con una lunga serie di deduzioni ed eccezioni difensive, evidentemente assenti al momento dell'adozione delle misure cautelari.
Per quanto concerne le posizioni sulle quali vi è stata non solo la medesima decisione ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa, va ricordato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229;
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.
Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; da ultimo v. Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini, non mass.). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853): ciò è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive, quantomeno negli aspetti fondamentali.
In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741;
Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, qualora le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227;
Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 20862 del 17/03/2021, Minneci, non mass.). In alcuni motivi di ricorso si è poi denunciata la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con una generica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; nello stesso senso cfr.
Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). 2.2. Invero, in vari ricorsi, pur essendosi formalmente espresse censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è effettivamente denunciata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio.
Con numerose argomentazioni sono state proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; di recente v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745, in motivazione). Va ribadito, dunque, che è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 9108 del 17/02/2021, Scordato, non nnass.). 2.3. Diversi ricorsi hanno lamentato un "travisamento del fatto", concetto assai diverso, però, da quello del travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
Detto criterio, infatti, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è altresì necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez.
U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264481, in motivazione; Sez. l, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087). Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457;
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774). In caso di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155;
Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837).
3. Le intercettazioni. Il principio ora enunciato è pertinente anche in tema di intercettazioni, che nel caso di specie hanno avuto un rilievo fondamentale nella decisione dei giudici di merito, quale fonte di prova primaria (e in alcuni casi esclusiva) quanto al reato associativo. 3.1. E' opportuno ricordare, allora, che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.
In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; da ultimo v. Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, La Torre, non mass.).
E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611;
Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260842). Il medesimo principio è stato affermato anche in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831, in motivazione; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398). Avuto specifico riguardo al reato ex art. 416-bis cod. pen., è stato da ultimo ribadito che «i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati [...] sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria» (così Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590).
Nel caso di specie, poi, va evidenziato che i numerosissimi lunghi dialoghi fra i vari soggetti intercettati per un paio d'anni, soprattutto in carcere (ove si trovavano detenuti Matteo Alampi e, successivamente, il padre Giovanni), negli uffici delle società gestite da Mamone e nella sua autovettura, hanno perlopiù un contenuto esplicito, chiaro, per nulla criptico: i conversanti parlavano in libertà, circostanza che ha reso più agevole l'interpretazione dei colloqui da parte dei giudici di merito, i quali nelle sentenze ne hanno riportato testualmente ampi stralci, fornendone una lettura complessiva coerente, immune da illogicità. 3.2.
Gli stessi giudici, con conformi e corrette argomentazioni, hanno disatteso le eccezioni proposte dalla difesa di Lauro Mamone in entrambi i giudizi di merito, con le quali si è sostenuta la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, quanto ai colloqui svolti in carcere tra Matteo Alampi e i suoi familiari, in ragione della erronea indicazione del luogo della captazione (la casa circondariale di Palermo-Ucciardone anziché quella di Palermo-Pagliarelli) nonché della omessa o comunque insufficiente motivazione in ordine ai motivi che avevano reso necessario l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
Quanto al primo aspetto, le sentenze hanno dato atto di come l'erronea indicazione, nell'originario decreto di intercettazione in via di urgenza ed in quello di convalida, della casa circondariale in cui le operazioni si sarebbero svolte, integrò un mero errore materiale (Matteo Alampi era all'epoca ristretto nel carcere Pagliarelli e non all'Ucciardone). Detto errore è privo di rilievo, considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, «quando risultano indicati il destinatario della captazione e la tipologia di ambienti (diversi dai luoghi di privata dimora) in cui eseguirla, l'intercettazione deve ritenersi utilizzabile anche qualora venga effettuata in un altro luogo rientrante nella medesima categoria, riconoscendosi la "dinamicità" delle intercettazioni (in quanto eseguibili in ambienti diversi frequentati dal soggetto sottoposto a controllo)» (così Sez.
U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905, in motivazione). Pertanto - hanno statuito le Sezioni unite - «per le intercettazioni "tra presenti" da espletare in luoghi diversi da quelli indicati dall'art. 614 cod. pen. (come, ad esempio, carceri, autovetture, capanni adibiti alla custodia di attrezzi agricoli, luoghi pubblici, ecc.), deve ritenersi sufficiente che il decreto autorizzativo indichi il destinatario della captazione e la tipologia di ambienti dove essa va eseguita: l'intercettazione resta utilizzabile anche qualora venga effettuata in un altro luogo rientrante nella medesima categoria» (nello stesso senso, in precedenza, con specifico riguardo alle intercettazioni disposte in una sala colloqui di una casa circondariale, cfr.
Sez. 2, n. 17894 del 08/04/2014, Alvaro, Rv. 259255 e Sez. 1, n. 11506 del 25/02/2009, Molè, Rv. 243044). Quanto alla motivazione del provvedimento emesso dal Pubblico Ministero ex art. 268, comma 3, cod. proc. pen., i giudici di merito hanno evidenziato che il decreto del P.M. del 24 gennaio 2009, pur contenendo la predetta erronea indicazione della casa circondariale Ucciardone, aveva motivato l'impossibilità di utilizzare gli impianti in dotazione presso la Procura in relazione alla "natura delle operazioni" - intercettazioni audio-video di colloqui carcerari - e alle conseguenti "motivazioni tecniche legate all'assenza di adeguate strutture", sulla base di una nota integrativa del giorno precedente, redatta dalla polizia giudiziaria, che lo stesso ricorrente ha allegato: si legge nella suddetta comunicazione, con specifico riguardo all'istituto penitenziario Pagliarelli, che la G.E.A. s.r.I., unica società in grado di svolgere il servizio poiché aveva "monitorato la sala colloqui del predetto Istituto, attraverso l'installazione di ambientali e telecamere", non disponeva di server per la registrazione presso la sala di ascolto della Procura di Reggio Calabria.
Anche in questo caso, dunque, risulta incensurabile la conclusione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di un mero errore materiale. Inoltre, a prescindere dalla natura del vizio denunciato, che - secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità - non integra una ipotesi di inutilizzabilità patologica e non è, pertanto, deducibile nel corso del giudizio abbreviato (Sez. 2, n. 10134 del 24/02/2016, Scarciglia, Rv. 266195; Sez. 1, n. 472 del 03/11/2015, dep. 2016, Marzoki, Rv. 265853; contra Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608), va ricordato il consolidato principio espresso da questa Corte, anche a Sezioni unite (Sez.
U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), secondo il quale, «nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (così Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; in senso conforme, ex plurimis, cfr.
Sez. 2, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). Nel caso di specie la difesa di Lauro Mamone ha solo genericamente affermato che "è indubitabile che tutto il materiale intercettativo è stato oggetto di valutazione complessiva e che pertanto il venire meno di parte di esso è sicuramente idoneo a dare una interpretazione complessiva diversa e ad incidere sulla interpretazione anche delle conversazioni non censurate".
4. L'associazione di tipo mafioso. La continuità. Alcuni ricorrenti hanno contestato non solo la propria partecipazione all'associazione di tipo mafioso, ma anche la stessa sussistenza del sodalizio, svolgendo una serie di argomentazioni in parte comuni, che rendono opportuna una trattazione preliminare del tema, prima dell'esame delle specifiche doglianze proposte in diversi atti d'impugnazione, che - come si dirà - sono prive di fondamento. I giudici di merito, con valutazioni e conclusioni del tutto conformi, hanno articolato la propria motivazione sul punto lungo tre direttrici: la continuità fra la cosca Alampi come accertata nel processo "Rifiuti 1" e quella del processo "Rifiuti 2"; la presenza di plurimi riscontri attestanti la perdurante operatività del sodalizio; la configurazione di questo ultimo come un'articolazione territoriale della 'ndrangheta.Sotto il primo profilo, la sentenza impugnata ha richiamato la pronuncia emessa da questa Corte (Sez. 1, n. 39850 del 01/03/2012, Alampi, Rv. 253950), con la quale è divenuta definitiva l'affermazione di responsabilità di Matteo Alampi, Valentino Alannpi, Paolo Siclari, Matteo Siclari e Francesco Siclari per il reato di partecipazione all'associazione di tipo nnafioso (il prinno con ruolo apicale), «denonninata cosca Alampi, operante nel territorio di Trunca, alleata con le cosche Libri e Condello, allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati di estorsione, corruzione, turbativa di pubblici incanti e truffa ai danni di enti pubblici e di imprese private, al fine di ottenere appalti pubblici nel settore dello snnaltimento dei rifiuti alle imprese del proprio gruppo (in particolare la Edilprimavera s.r.I.), in epoca anteriore e prossima al 1999 e fino al febbraio 2006».
Il sodalizio - si legge nella pronuncia di questa Corte - «si caratterizzava per la peculiare natura dell'attività illecita finalizzata all'espansione imprenditoriale. In particolare, la società Edilprimavera costituiva lo strunnento per intromettersi nella assegnazione delle gare d'appalto, forzando le regole della normale concorrenza e trasparenza e fondando esclusivamente sulla forza derivante dal consenso mafioso. Intorno alla struttura imprenditoriale dell'impresa Edilprimavera ruotava un gruppo di persone, legate tra loro da stretti vincoli di parentela, che non soltanto collaboravano nella conduzione dell'impresa medesima - con cariche formali di amministratore o di socio, oppure con rapporti di lavoro dipendente o con mandati di rappresentanza - nna contribuivano sinergicamente con Matteo Alampi alle attività illecite funzionali a quelle aziendali che tendevano al perseguimento del fine di superare le regole relative alle procedure di affidannento dei lavori pubblici ed anche quelle del libero mercato a proprio esclusivo vantaggio».
La continuità fra i sodalizi è stata dai giudici di merito affermata partendo da un dato di fatto pacifico, costituito dalla restituzione a Sandro Rossato delle quote di sue proprietà (il 50%) nelle società Rossato Sud e Consorzio Stabile Airone Sud (a seguito della pronuncia di assoluzione dello stesso Rossato dal reato associativo, emessa ad esito del giudizio abbreviato con sentenza del 24 ottobre 2008), seguita invece dalla confisca della società Edilprimavera, riconducibile alla famiglia Alampi, e delle quote dalla stessa detenute, per il restante 50%, nella Rossato Sud e nel Consorzio Stabile Airone Sud (già oggetto di sequestro preventivo), a seguito della sentenza di condanna emessa il 22 dicembre 2008, ad esito del giudizio ordinario.
Neppure le difese hanno negato la decisività di tale evento, in forza del quale il gruppo cercò di sfruttare l'opportunità scaturita dall'assoluzione di Rossato per riavviare l'attività delle aziende nelle quali l'imprenditore aveva una consistente quota di partecipazione, quella residua essendo in mano alla Edilprimavera, confiscata. E' rimasta intatta, dunque, nella ricostruzione dei giudici di merito, la moderna dimensione 'ndranghestico-imprenditoriale della cosca, interessata soprattutto al settore degli appalti per i rifiuti, che costituisce l'evoluzione della storica cosca di Trunca di Giovanni Alampi.
Quest'ultimo, peraltro, era stato condannato nel processo "Crimine" per la partecipazione alla "locale" di Trunca, fino al 31/3/2011, anche alla luce dell'accertamento definitivo della esistenza della cosca Alampi nel processo "Rifiuti 1". Le sentenze di merito hanno ampiamente illustrato il ruolo centrale svolto nella vicenda di cui si tratta da Giovanni Alampi, padre di Matteo, in ragione del quale egli è stato condannato in primo grado, con sentenza riformata in appello a seguito del suo decesso. Figura rilevante è anche quella di Valentino Alampi (fratello di Matteo), la cui posizione è stata stralciata per una questione di rito, anch'egli riconosciuto partecipe della cosca Alampi nel processo "Rifiuti 1", nel quale pure furono condannati - come detto - anche tre familiari del decano Giovanni Alampi, appartenenti però al ramo dei Siclari, la cui presenza nel processo in esame è attestata dai contrasti emersi in ordine alla divisione degli utili fra il ramo degli Alannpi e quello degli stessi Siclari, qui "rappresentati" da Paolo (classe '44), suocero di Matteo, del cui ruolo si tratterà oltre.
Con fondamento, dunque, anche sotto il profilo soggettivo, i giudici di merito hanno riconosciuto continuità fra i due sodalizi, connotati dal carattere tipicamente familiare, entrambi operanti in un preciso ambito territoriale e soprattutto interessati alle medesime operazioni illecite, nello stesso settore, proseguite solo con differenti modalità, quanto all'utilizzo delle società, in ragione del diverso esito dei due processi. Lo stesso imprenditore Sandro Rossato (anch'egli imputato del reato associativo nel presente processo, ma deceduto prima del giudizio di primo grado), l'amministratore Lauro Mamone (testimone della difesa nel processo "Rifiuti 1", ritenuto dal Tribunale inattendibile, come si vedrà in seguito) e Domenico Alati, già direttore tecnico della società Edilprimavera, sono stati ritenuti soggetti con un ruolo che corrobora la conclusione della Corte di appello, secondo la quale "si è al cospetto, a ben vedere, di un unico aggregato delinquenziale, sopravvissuto all'intervento repressivo e rivitalizzato dalle sopravvenienze processuali".5.
L'associazione di tipo mafioso. Il nuovo progetto. I giudici di merito non si sono limitati a prendere atto dei precedenti giudicati e a evidenziare gli elementi attestanti la continuità fra l'associazione accertata nel processo "Rifiuti 1" e quella di cui qui si tratta. Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, un fatto notorio quale l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa può essere desunto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, quando il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia una quanto meno parziale identità soggettiva tra la formazione storica e l'attuale e il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico.
In tal caso, le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., devono essere valutate alla stregua della regola probatoria prevista dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ovvero come elemento la cui valenza, per legge non autosufficiente, va corroborata da altri risultati probatori che lo confermino, attraverso la verifica dei necessari riscontri che possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica (Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270384;
Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269039; Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo, Rv. 259414; Sez. 6, n. 34491 del 14/06/2012, Montagno Bozzone, Rv. 253653). In conformità a detto principio, le sentenze di merito hanno ben evidenziato il dato fondamentale, dimostrato da una serie di plurimi risultati probatori, univoci e concordanti, costituito dal fatto che - intervenuti prima il sequestro preventivo e poi la confisca (con la sentenza di condanna) della Edilprimavera e conseguentemente del 50% delle quote della Rossato Sud e del Consorzio Stabile Airone Sud - gli Alampi, grazie alla restituzione del residuo 50% a Sandro Rossato, fecero "di tutto per continuare a gestirle con le medesime modalità di prima, al fine di mantenere la stessa elevata e peculiare forza di cosca-impresa" (così il primo giudice).
Le sentenze si diffondono ampiamente sulle reiterate richieste e pressioni rivolte dagli Alampi in libertà a Mamone e ad Alati per ottenere somme di denaro da parte di società che al 50% erano in amministrazione giudiziaria e al 50% erano di proprietà di Sandro Rossato, imprenditore nella sostanza defilatosi dopo la nomina di Mamone ad amministratore delle società. Le decine di conversazioni intercettate, dal tenore inequivoco, riportate dai giudici di merito, sono state dagli stessi valorizzate al fine di ritenere dimostrate le ingerenze degli Alampi nella gestione delle società e il pagamento di ingenti somme agli stessi e alla cosca, evidentemente non dovute (al "finanziamento della cosca" è dedicato il paragrafo 19 della prima sentenza).
Le quote delle società riconducibili agli Alampi erano state confiscate e quindi gli stessi non avevano alcuna voce in capitolo né potevano avanzare pretesa alcuna, neppure per ventilate esigenze di sopravvivenza della famiglia. In realtà, in numerosi passi delle sentenze si è trattato delle ricchezze accumulate da Matteo Alampi, nel corso degli anni, grazie alle sue attività criminali in Italia e all'estero, e si è dato conto di come la famiglia non avesse bisogno di denaro ("non spendono niente...", diceva Mamone), bensì intendesse riaffermare il proprio prestigio mafioso ("Giovannino [Alampi] ha mille necessità...ma la prima di tutte non è quella economica...è quella di far apparire che il capo di tutto è lui", così ancora Mamone a una dipendente della Rossato Sud), poiché gli Alampi si consideravano e dovevano apparire ancora i "padroni" ("Noi siamo i padroni della ditta", disse Valentino Alampi in una delle più significative conversazioni intercettate in carcere il 4 gennaio 2010, circostanza poi ricordata da Mamone il 5 luglio 2010: "i soldi li vogliono perché ancora dicono che l'azienda è la loro...questo fatto che l'hanno confiscata non ci fa niente").
Centrale risulta la figura di Giovanni Alannpi, presente indebitamente pure all'assemblea della Rossato Sud, convocata il 2 febbraio 2009 per la nomina ad amministratore di Mamone, il quale, in tale occasione, vista la presenza del capo mafioso, si allontanò, non pensando, forse, in quel momento, che con lo stesso (e vari altri suoi familiari) egli avrebbe poi intrattenuto un rapporto costante per frenare le esose richieste di denaro ("un pozzo senza fondo..."), sino all'incontro pacificatore del 26 giugno 2010, quando Mannone accettò di "gratificare" gli Alampi anche con una somma mensile fissa di duemilacinquecento euro, ricevuta la garanzia che i lavori presso la discarica di Gioia Tauro (località Marrella) sarebbero potuti riprendere, grazie all'intervento del decano presso le cosche della piana.
La sentenza impugnata ha considerato la vicenda dell'appalto relativo alla copertura della discarica di Marrella la "cartina di tornasole" della perdurante esistenza della cosca, la quale, per recuperare e mantenere la propria vitalità, aveva bisogno di entrate dalle società (confiscate), di cui erano comproprietari gli Alampi. Da numerosissime conversazioni intercettate, riportate nella sentenza di primo grado (che all'appalto di Gioia Tauro dedica il § 16.3.), emergono il contrasto sempre più radicale fra Antonio Quattrone e Giovanni Alampi, da una parte, e Lauro Mamone, dall'altra, e le iniziative poste in essere dai primi per costringere l'amministratore ad assecondare le pretese del gruppo, anche riguardo alla individuazione dei fornitori in soggetti che pure praticavano prezzi assai svantaggiosi, i quali, legati agli Alampi dalla comune appartenenza alla 'ndrangheta, consentivano agli stessi di percepire indebitamente profitti tramite il meccanismo del cosiddetto "cavallo di ritorno" (utilizzato in più occasioni, compresa quella relativa alla vicenda Filtrans, sulla quale risulta emblematica la domanda rivolta da Mamone ad Alati nel colloquio del 29 ottobre 2009: "quanto gli dobbiamo veramente?...Dico, al di là del cavallo di ritorno";
Alati fu poi in grado di rispondergli, perché aveva il "file della contabilità parallela"). Le false fatturazioni, la sovrafatturazione, il ricorso a incassi "in nero", l'assunzione fittizia di Tiziana Palunnbo, sorella di Matteo e moglie di Antonio Quattrone, sono stati strumenti per giustificare le periodiche e indebite elargizioni agli Alannpi, con gli utili delle società confiscate (al 50%), quantificati in decine di migliaia di euro, come dettagliatannente esposto dal G.U.P. (§ 19.7. sul riepilogo dei "soldi agli Alampi") e confermato dalla Corte di merito con riferimento a una numerosa serie di conversazioni intercorse fra diversi interlocutori (pagg. 94-95).
Le deduzioni difensive sul punto sono state del tutto generiche, anche perché, nella sostanza, non si sono confrontate con il dato fondamentale evidenziato dai giudici di merito: il disegno di Matteo Alampi e dei suoi sodali fu ab origine criminoso. Essi potevano anche sperare di essere assolti e di rientrare in possesso - come Rossato - delle proprie quote; tuttavia, mai, in quel momento, avevano il diritto di ingerirsi nella gestione della società, tantomeno di dettare legge all'amministratore, ancor nneno di percepirne gli utili. Gli associati ne erano ben consapevoli, ma ciononostante intesero proseguire la propria attività (illecita), come se il sequestro e la confisca non vi fossero stati: loro si sentivano "i padroni della ditta" ed è in questo senso che risulta giustificata e rafforzata la conforme valutazione del G.U.P. e della Corte territoriale circa la continuità dei due sodalizi, affermata con motivazione immune dai vizi denunciati, in assenza di ogni violazione di legge.
6. L'associazione di tipo mafioso. Una "locale" di 'ndrangheta. La sentenza impugnata è incensurabile anche là dove, recependo - come il primo giudice - la contestazione del capo di accusa, ha riconosciuto nella cosca Alampi un'articolazione territoriale della 'ndrangheta. Le citate pronunce emesse nei processi "Rifiuti 1" e "Crimine" lo hanno accertato in modo definitivo; la ricordata vicenda dell'appalto di Gioia Tauro, con l'imposizione dei fratelli Galimi quali fornitori, l'incendio dell'escavatore successivo al loro arresto e l'intervento di Giovanni Alampi presso le cosche della zona, per consentire la ripresa dei lavori, è la più significativa riprova della preoccupazione dello stesso Alampi di conservare i delicati equilibri territoriali- mafiosi con le 'ndrine operanti nel territorio di interesse.
Il riconoscimento della cosca Alampi quale "locale" comporta una fondamentale conclusione in tema di esteriorizzazione del metodo mafioso, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità. Viene ribadito, dunque, che: - «la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" (anche nelle aree storicamente controllate) delle "mafie storiche", e della 'ndrangheta in particolare (in ragione delle peculiarità strutturali, organizzative ed operative), connotata da forme di vera e propria "colonizzazione" dei territori nei quali decide di estendere la propria forza egemonica, risiede nella intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della 'ndrangheta, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento» (Sez.
F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753); - «la esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto dall'art. 416-bis cod. pen. è infatti necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando, come nel caso di specie, sì ricolleghi chiaramente ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari; conformi, ad es., Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093 nonché Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290); - «l'immagine di una 'ndrangheta cui possa inerire un metodo "non mafioso" rappresenterebbe un ossimoro, proprio in quanto il sistema mafioso costituisce l'in sé della 'ndrangheta, mentre l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo da questa stessa consorteria» (Sez. 5, n. 31666 del 03/03/2015, Bandiera, Rv. 264471).
Da ultimo - sulla base del disposto dell'ultimo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (secondo il quale «le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso») - questa Corte ha nuovamente affermato che «le "locali" di 'ndrangheta operanti nel territorio calabrese, e cioè in quella stessa area geografica di riferimento della casa-madre, sono per ciò stesso dotate di capacità intimidatoria in quanto realtà locali della struttura generale dalla quale mutuano i metodi e la capacità intimidatoria» (Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997).
La Corte di appello, fra i vari episodi citati dal G.U.P., ha ricordato, oltre alla vicenda della discarica di Gioia Tauro, quello della fornitura effettuata dall'imprenditore Calcopietro, poi resosi conto di quale fosse la possibile impresa concorrente ("Perché mi avete detto di fare il lavoro, ben sapendo che sarebbe venuto da me don Giovannino a dirmi che io facevo il lavoro senza chiedergli il permesso e così mancandogli di rispetto?") e quello relativo alle iniziative concordate fra Matteo e Valentino Alampi per convincere un imprenditore a consegnare loro una cospicua somma di denaro (100.000 euro) in relazione alla commercializzazione di determinati immobili.
Queste vicende - ha osservato la sentenza impugnata - dimostrano la caratura mafiosa del gruppo e dei suoi esponenti, pronti a "porre in essere una complessa ad ambiziosa strategia di consolidamento ed espansione della propria posizione sul mercato e del potere di condizionamento parassitario delle altrui iniziative economiche", che non necessitava di atti di violenza e minaccia esplicite o della disponibilità di armi: la violenza e la minaccia «rivestono natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione; costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza o notorietà del vincolo associativo.
Esse, quindi, non costituiscono modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione, costituiscono, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale della associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, sia accreditata come temibile, effettivo ed "autorevole" centro di potere» (così Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, cit.; in senso conforme v.
Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586, in motivazione).
7. Ricorso del Procuratore generale. La tempestività. Affermata la correttezza della decisione dei giudici di merito, inerente alla ritenuta sussistenza della contestata associazione di tipo mafioso, risulta ora opportuno, per un ordine logico (essendosi appena evocata l'assenza dell'utilizzo di armi da parte del sodalizio), esaminare il punto inerente alla configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., riconosciuta dal primo giudice, esclusa dalla Corte d'appello, con statuizione impugnata dal Procuratore generale nel proprio ricorso.t Occorre, tuttavia, affrontare preliminarmente la questione relativa alla tempestività di detto ricorso, presentato il 13 luglio 2020, vale a dire il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della comunicazione, avvenuta il 29 maggio 2020, del deposito, fuori termine, della sentenza impugnata.
La difesa di Mamone, nel corso della discussione, ne ha sostenuto la tardività, deducendo che nei quarantacinque giorni a disposizione per l'impugnazione della sentenza, decorrenti nel caso di specie dalla comunicazione dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 585, comma 1 lett.
c) e comma 2 lett. c), del codice di rito, andrebbe computato anche il giorno della comunicazione, cosicché il termine sarebbe scaduto il 12 luglio 2020. E' stato in proposito richiamato un orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192 nonché Sez. 3, n. 17416 del 23/02/2016, Di Eugenio, Rv. 266982), secondo il quale l'art. 585, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., prevedendo testualmente la decorrenza «dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza», avrebbe individuato lo stesso dies a quo del termine per l'impugnazione nel momento della scadenza per il deposito (ovvero, come nella fattispecie, della comunicazione del deposito), derogando, dunque, al disposto dell'art. 172, comma 4, del codice di rito («salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza»).
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, però, si tratta di un orientamento minoritario, postosi in consapevole contrasto con la precedente consolidata giurisprudenza (v., ad es., Sez. 3, n. 1191 del 08/11/2007, dep. 2008, Di Camillo, Rv. 239272; Sez. 4, n. 11499 del 13/02/2003, Di Paola, Rv. 223927; Sez. 6, n. 9010 del 12/08/1997, Felcaro, Rv. 209123; Sez. 3, n. 524 del 03/03/1993, Zavagli, Rv. 194122), sulla base anche di una decisione delle Sezioni unite di questa Corte, che però ha statuito principi di diritto dai quali non deriva la conclusione sopraindicata.
Le Sezioni unite, infatti, hanno affermato che «la regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta nello specifico dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza»; inoltre, «nei casi in cui, come nell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è previsto che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente» (Sez.
U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251494). Infatti, anche la giurisprudenza di gran lunga prevalente, successiva a detta pronuncia, ritiene che, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione, nel caso in cui la sentenza sia emessa con la sola lettura del dispositivo con riserva di deposito della motivazione, il termine per il deposito dell'impugnazione inizi a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù della regola generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., non derogata dalla previsione di cui all'art. 585, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. (cfr.
Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874; Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721; Sez. 1, n. 54333 del 20/07/2018, Poggiali, Rv. 275657; Sez. 5, n. 32690 del 23/02/2018, Ben Alì, Rv. 273711). Anche da ultimo si è ribadito che «l'art. 585, comma 2, cod. proc. pen. si limita a fissare i termini per le impugnazioni indicandone, in relazione ai diversi casi ivi contemplati, il dies a quo, mentre la lett.
c) dello stesso secondo comnna dell'art. 585 riferisce specificamente tale termine iniziale alla "scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza", sicché deve ritenersi che il termine per il deposito dell'atto di impugnazione inizi a decorrere - secondo il generale principio enunciato dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., per il quale dies a quo non computatur in termino - dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, così come in virtù del medesimo principio il termine per il deposito della motivazione della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo» (così Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Olmetti, Rv. 280927).
Il Collegio ritiene di condividere il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ribadito in recentissime pronunce, anche alla luce dell'altro principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in una risalente sentenza (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202901), secondo il quale il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in un ufficio giudiziario che, a norma dell'art. 172, comma 6, cod. proc. pen., «si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico», non vale anche per il deposito dei provvedimenti del giudice (nel medesimo senso, di recente, v.
Sez. 2, n. 9373 del 11/01/2019, Maggioni, Rv. 275764). Ciò significa che il giudice ben potrebbe depositare una sentenza al cancelliere, oltre l'orario di apertura al pubblico, il giorno della scadenza del termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., nella impossibilità, dunque, per la parte titolare del diritto di impugnazione di attivarsi quello stesso giorno, che nella sostanza risulterebbe vanamente spirato, se considerato compreso nel termine previsto dalla medesima norma.
8. Ricorso del P.G. sull'aggravante del carattere armato. Accertata, dunque, la tempestività del ricorso proposto dal Procuratore generale, va esaminato il motivo con il quale la sentenza impugnata è stata censurata per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla esclusione dell'aggravante del carattere armato dell'associazione. Il motivo non risulta fondato. Nella ricostruzione in fatto dei giudici di merito, risulta pacifico che la contestata associazione, nel periodo di cui si tratta, non solo non utilizzò mai armi, ma non ne aveva neppure la disponibilità; quantomeno, la circostanza è priva di ogni riscontro, con la conseguenza che, nel caso di specie, non rileva il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., non è richiesta l'esatta individuazione delle armi, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743;
Sez. 1, n. 14255 del 14/06/2016, dep. 2017, Ardizzone, Rv. 269839). In nessuna delle centinaia di conversazioni intercettate vi è riferimento ad armi, ragion per cui la sentenza impugnata ha osservato che si è in presenza di "un sodalizio che opera attraverso malintese e deviate logiche di impresa, cioè che si avvale della propria forza intimidatrice allo scopo di alterare le ordinarie dinamiche di mercato e sottrarre - come confermato dalla vicenda della discarica di Gioia Tauro - spazi alla libera concorrenza, a prescindere dalla disponibilità, anche in via indiretta, e dall'utilizzo di armi o strumenti offensivi, profili in ordine ai quali - al di là dei sospetti, rimasti tali, sulla paternità dell'incendio dell'escavatore in Cosoleto - non è stata raccolta, in giudizio, prova di sorta".
La consorteria - come si è visto - operò in sostanziale continuità con quella precedente, la cui esistenza è stata accertata nel processo "Rifiuti 1", nel quale l'aggravante in questione non è stata ritenuta e neppure contestata, dato di fatto evidenziato dalla Corte di merito, ovviamente non decisivo ma neppure privo di rilievo. Il giudice di appello non ha obliterato il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità, richiamato dal G.U.P. e dal Procuratore generale, secondo il quale, ai fini della ravvisabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416- bis, quarto comma, cod. pen., è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi.
Pertanto, poiché in relazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, quali Cosa nostra, la 'ndrangheta e la camorra, la stabile dotazione di armi è fatto notorio non ignorabile, l'aggravante in questione, una volta accertata la disponibilità di armi, è configurabile in capo ad ogni singolo partecipe al sodalizio criminoso (cfr., ad es., Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 267511, in motivazione; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677). Ritiene il Collegio che correttamente la Corte territoriale abbia temperato la portata del suddetto principio, apparentemente tranciante, che diversamente, se interpretato in modo rigido, determinerebbe un inammissibile automatismo fra la partecipazione a una delle mafie storiche e la sussistenza della circostanza aggravante, che non risulta dal testo normativo e che solo il legislatore potrebbe prevedere.
Nel contempo, per i partecipi a una delle mafie tradizionali, sarebbe svuotato di contenuto il significato di altra affermazione ricorrente in giurisprudenza, secondo la quale, stante la natura oggettiva della circostanza, è sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi, per il conseguimento dei fini del sodalizio, perché detta aggravante sia configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati ovvero lo ignori per colpa, in ragione del disposto dell'art. 59, secondo comma, cod. pen. (ex plurimís v.
Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, Di Majo, Rv. 272403; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria, Rv. 265254). Invero, il quinto comma dall'art. 416-bis cod. pen. dà una precisa definizione del carattere armato dell'associazione, sussistente quando «i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o di materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito». Anche ritenendo che per accertare la disponibilità di armi da parte di una "locale" di una mafia storica sia sufficiente far riferimento a quella della più vasta consorteria, occorre pur sempre valutare che detta disponibilità sia finalizzata al «conseguimento delle finalità dell'associazione», finalità che, nel caso di specie, era quella di lucrare illecitamente a vantaggio del sodalizio sui ricavi delle società confiscate, continuando così a operare nel settore dei rifiuti, condizionando il regolare svolgimento delle gare e gestendo il traffico e lo smaltimento illecito dei rifiuti stessi.
Pertanto, le modalità stesse di azione e le finalità perseguite non necessitavano il ricorso alle armi e alla violenza per il sodalizio, che operava nel territorio, essendo riconosciuto all'esterno come un gruppo criminale che si avvaleva della propria forza di intimidazione in quanto articolazione della 'ndrangheta, che pure - al pari delle numerose "locali" sparse nel territorio nazionale e anche all'estero - manteneva una certa autonomia operativa, circostanza che rafforza la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata.
9. Il reato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso. Prima di passare all'esame dei ricorsi proposti nell'interesse dei singoli imputati, è opportuno enunciare alcuni principi generali, in tema di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, sulla base dei quali verranno poi valutate le singole posizioni. In primo luogo, va ricordato che per un verso, ai fini dell'integrazione del reato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, la commissione di reati-fine non è essenziale (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703;
Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207), ma che per altro verso è legittimo valorizzare proprio la realizzazione di detti reati, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, Di Sani, Rv. 254233; da ultimo v. Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, non mass.). Nel caso di specie, la consumazione del delitto di truffa riveste un rilievo centrale, perché attraverso di essa si è realizzato lo scopo perseguito dal sodalizio, volto a distrarre somme di pertinenza della Rossato Sud e del Consorzio Stabile Airone Sud, società partecipate dallo Stato in considerazione della confisca della Edilprimavera, ponendole a disposizione della cosca Alampi, a seguito di una complessa e articolata attività di cui si è detto in precedenza.
Va in proposito evidenziato che per detto reato sono stati condannati Mamone, Alati e Quattrone, ma che la Corte di appello ha trasmesso gli atti al pubblico ministero, ravvisando una responsabilità concorsuale in capo a Matteo Alampi, Maria Giovanna Siclari, Paolo Siclari e Matteo Palunribo, ritenuti concorrenti, unitamente a Giovanni Alampi, nello stesso reato e quindi assolti dalla ricettazione contestata al capo I), in quanto autori del delitto presupposto. In secondo luogo, ai fini della configurabilità del reato de quo, non rileva la durata del vincolo tra il singolo e la organizzazione, potendosi ravvisare il delitto anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471;
Sez. 5, n. 18576 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D., Rv. 250771), assumendo rilievo persino forme di partecipazione destinate ab origine a una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura (Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767; Sez. 2, n. 46989 del 08/11/2013, Bortolotti, Rv. 257607;
Sez. 2, n. 16606 del 24/03/2011, Agomeri Antonelli, Rv. 250316). In terzo luogo - e sta qui il punto nevralgico della questione - la giurisprudenza di legittimità, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), è consolidata nel ritenere che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, è essenziale accertare la stabile e organica connpenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per la realizzazione dei comuni fini criminosi (cfr., ad es., Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698;
Sez. 5, n. 50864 del 03/11/2016, Monteleone, Rv. 268445; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Caccamo, Rv. 266064). In proposito è stato efficacemente evidenziato che «chi entra in un'associazione mafiosa vi entra perché ne condivide "i valori" su cui si fonda - ossia: la perpetrazione sistematica di crimini; la prevaricazione nei confronti dei cittadini ad essa estranei; la violenza contro chi tenta di opporsi; un malcelato senso dell'onore ecc... - per i quali egli s'impegna a mettere a disposizione tutte le proprie energie, le proprie capacità, le proprie competenze, quando sarà il momento e quando ne sarà richiesto, per il bene, la potenza ed il successo dell'organizzazione.
In ciò sta, quindi, il pericolo per l'ordine pubblico ed è per tale motivo che l'art. 416-bis/1 cod. pen. richiede, per la punibilità, in modo neutro, il semplice "far parte di un'associazione di tipo mafioso", proprio perché quella particolare modalità di adesione costituisce un indice univoco della circostanza che il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione» (così Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Pontari, Rv. 271169; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897).
Le Sezioni unite di questa Corte, con una recentissima pronuncia, sono nuovamente intervenute sul tema (Sez. U del 27/05/2021, Modaffari, R.G. n. 34566/2020). Secondo l'informazione provvisoria, questi sono i principi affermati:«La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione». Le Sezioni unite, dunque, si sono poste nel solco della sentenza Mannino, ribadendo la necessità di accertare lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, compito precipuo del giudice di merito (assai significativo il riferimento alle caratteristiche del caso concreto), che deve valutare l'idoneità di detto inserimento ai fini della "messa a disposizione" in favore del sodalizio.
10. Il ricorso di Matteo Alampi. Il ricorso va rigettato. Le argomentazioni svolte con il ricorso e la memoria difensiva non sono idonee a scalfire le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito, riconoscendo a Matteo Alampi, in continuità con quanto accertato nel processo "Rifiuti 1", il ruolo di vertice nella cosca Alampi e, quindi, la configurabilità del delitto previsto dall'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., che costituisce figura autonoma di reato (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268679; Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264631;
Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444; Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014, Castaldo, Rv. 258304; da ultimo v. Sez. 2, n. 1061 del 13/10/2020, dep. 2021, Lo Pilato, non mass.). 10.1. In ordine alla insussistenza del sodalizio, sulla base della ritenuta assenza di atti di prevaricazione e della esteriorizzazione del metodo mafioso, si richiama quanto in precedenza osservato in relazione alla configurazione della cosca Alampi quale articolazione della 'ndrangheta (sub 6.). Inoltre, il programma criminoso - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - era certamente indeterminato, poiché la gestione delle società era non solo il fine delle condotte grazie alle quali gli associati beneficiarono di rilevanti risorse finanziarie, ma anche lo strumento attraverso cui, come in passato, acquisire appalti pubblici e privati con illecite modalità, sfruttando la propria forza di intimidazione.
Peraltro, l'associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere anche per il fatto che essa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti, ma può anche essere diretta a realizzare, sempre avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416-bis cod. pen., fra i quali anche quello, assai generico, costituito dalla realizzazione, di «profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri» (Sez. 1, n. 16353 del 01/10/2014, Efoghere, Rv. 263310;
Sez. 1, n. 19713 del 22/02/2005, Oliva, Rv. 231967; Sez. 1, n. 5405 del 11/12/2000, Fanara, Rv. 218089; più di recente v. Sez. 6, n. 24211 del 30/04/2019, Egharevba, non mass.) 10.2. Legittimamente i giudici di merito hanno evidenziato la caratura criminale di Matteo Alampi, accertata nel precedente processo, richiamando alcune conversazioni intercettate nel procedimento di cui si tratta, evocative del ruolo di capo da tempo rivestito dal ricorrente all'interno della 'ndrangheta. La sentenza impugnata, tuttavia, esaminando i motivi di gravame, ha poi trattato della specifica attività svolta dall'indiscusso leader del gruppo, pure ristretto in carcere, a partire dalla scelta di Lauro Mamone (professionista con il quale aveva proficuamente lavorato in Ecuador anni prima nell'ambito di un appalto là ottenuto), quale uomo di fiducia con il compito di far ripartire l'attività imprenditoriale, gestendo per conto e nell'interesse dalla cosca le imprese appartenenti, pro quota, all'amministrazione giudiziaria della Edilprimavera e a Sandro Rossato.
Centinaia di dialoghi intercettati costituiscono il fondamento del giudizio della Corte di appello su Matteo Alampi, "da tutti ritenuto stella polare di ogni segmento dell'attività sociale, terminale ultimo di ogni decisione e motore di ciascuna singola iniziativa": in tal senso "milita, infatti, l'intero incarto processuale, ogni passaggio del quale reca traccia della posizione egemonica di Alampi che, dal carcere ed avvalendosi di familiari, collaboratori e professionisti, detta la linea ai sodali, primi tra tutti i più stretti congiunti, avalla o esercita il potere di sindacato sulle strategie e le decisioni che, di volta in volta, ne costituiscono attuazione".
I giudici di merito non si sono limitati ad una acritica trascrizione delle conversazioni intercettate, ma ne hanno analizzato e commentato il contenuto, quasi sempre agevolmente decifrabile, con una lettura unitaria e non atomistica, quale invece quella proposta dalla difesa, là dove, ad esempio, ha valorizzato una frase di Matteo Alampi, intercettata in carcere il 9 febbraio 2009, all'inizio del percorso strategico dallo stesso deliberato ("le aziende non sono le nostre...noi non ci dobbiamo interessare...noi dobbiamo essere super partes...oggi rispettiamo la legge"), poi smentita da moltissime altre successive e soprattutto dalle condotte poste in essere, su sua indicazione, dai propri congiunti.
Le valutazioni della sentenza impugnata non sono affatto apodittiche e non si sono fermate alla pregressa attività criminale del ricorrente, richiamata solo in premessa. Per contro, l'affermazione della difesa secondo la quale Matteo Alampi volle "mettersi da parte", è assertiva e generica, nel momento in cui si sottrae al confronto con le argomentazioni della Corte di appello, adesive a quelle del primo giudice, ma anche frutto di un'autonoma elaborazione, circa le continue ingerenze e pressioni nei confronti del "duo Mamone-Alati", a parziale vocazione imprenditoriale, poste in essere dagli associati in libertà, al fine di conseguire i profitti derivanti dall'attività delle società amministrate da Lauro Mamone.
11. Il ricorso di Maria Giovanna Siclari. I motivi proposti sono infondati; il ricorso, pertanto, va rigettato. 11.1. Esaminando la posizione dell'imputata, la sentenza impugnata non si è limitata a una "mera elencazione del contenuto di qualche intercettazione", risultando invece riportate, in parte per relationem, decine di conversazioni intercettate in carcere, dove si trovavano detenuti il marito e, dal luglio del 2010, il suocero. Dal chiaro tenore dei dialoghi, la Corte di appello, così come il primo giudice, ha evidenziato come la donna sin dall'origine fosse consapevole dell'originario disegno criminoso del marito, volto a proseguire l'attività della cosca-impresa con l'amministrazione da parte di Mamone delle società confiscate e la conseguente elargizione di somme alla famiglia e al sodalizio.
Sono numerose le conversazioni che i giudici di merito, con una lettura (più che interpretazione, considerato soprattutto il tenore esplicito dei colloqui) logica e insindacabile, hanno ritenuto univocamente indicative della piena conoscenza in capo alla ricorrente dei meccanismi che consentivano la percezione indebita degli utili della società, a prescindere e ben al di là, comunque, delle necessità del nucleo familiare, che pure aveva sempre avuto un tenore di vita adeguato al rango di autorevole e accreditato mafioso rivestito da Matteo Alampi.
Le elargizioni, quali quelle ricevute dal congiunto Matteo Palumbo, non erano riconducibili - hanno evidenziato i giudici di merito - a una solidarietà familiare, ma trovavano la loro genesi in quel disegno criminoso di cui più volte si è detto, come testimoniato dalle reiterate doglianze di Maria Giovanna Siclari sulla entità dei pagamenti ricevuti dall'amministratore Mamone ("non fa giusto! Matteo, le cose le fa storte!"), tenuto a soddisfare le pretese degli Alampi, in quanto la ditta era la "loro", secondo quanto affermato dal cognato Valentino in presenza della ricorrente.
Hanno evidenziato le sentenze di merito che dalle intercettazioni, specificamente indicate, si evince come la Siclari fosse pienamente a conoscenza anche del finanziamento della cosca attraverso le false fatturazioni e specificamente della "vicenda Filtrans". La ricorrente ebbe un ruolo pure nell'ambito dei contrasti insorti fra il ramo familiare degli Alampi e il proprio di origine, in presenza delle lamentele dei Siclari (quelli detenuti in seguito alla condanna nel processo "Rifiuti 1") circa l'interruzione dei versamenti mensili in loro favore da parte di Valentino Alampi.
Nelle conversazioni riportate non mancano neppure riferimenti ai rapporti intrattenuti da Maria Giovanna Siclari con altre famiglie mafiose. Disattendendo i motivi di gravame, la Corte di appello ha osservato che la ricorrente non solo era a conoscenza delle modalità di finanziamento della cosca, ma anche che in diverse occasioni ella riferì i messaggi del marito agli altri sodali ovvero lo notiziò di certi avvenimenti, relativi alla operatività del sodalizio (ad esempio in ordine alla fittizia assunzione di Tiziana Palumbo e alla questione inerente all'affitto del piazzale della Edilprimavera).
Con fondamento, dunque, secondo la sentenza impugnata, la circostanza che la ricorrente si sia prestata a farsi portavoce del marito, in relazione a vicende di centrale rilevanza nella conduzione della cosca, elide "ogni dubbio, in chiave sia di efficienza dell'apporto che di dolo, in ordine alla sua stabile militanza associativa". La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «quello di "veicolatore abituale" di messaggi indirizzati all'esponente apicale di un'organizzazione criminale, o da lui provenienti, costituisce un incarico essenziale per i fini dell'organizzazione e non può che essere attribuito ad una persona interna al sodalizio e pienamente consapevole dell'importanza dell'incarico per il regolare funzionamento della struttura associativa e della delicatezza del contributo da lui fornito, contributo che, peraltro, non potrebbe essere accettato dagli altri sodali, a cominciare dai vertici dell'organizzazione, se non fosse proveniente da soggetto ritenuto affidabile per la pregressa esistenza di solide relazioni e rapporti con i suoi esponenti mafiosi» (così Sez. 6, n. 15664 del 17/03/2015, Forte, Rv. 263080; in senso conforme, successivamente, v.
Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077, nonché, di recente, Sez. 2, n. 7872 del 28/01/2020, Pellicanò, Rv. 278425).Da ultimo, questa Corte ha affermato che integra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso la condotta di chi offre il proprio contributo materiale, con carattere continuativo e fiduciario, ai fini della trasmissione di messaggi e direttive tra il soggetto in posizione apicale latitante e gli appartenenti alla consorteria in libertà, così da consentire al primo di continuare a dirigere l'associazione mafiosa, in quanto tale attività si risolve in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio nonché alla conservazione e al rafforzamento di quest'ultimo (Sez. 6, n. 3595 del 04/11/2020, dep. 2021, T., Rv 280439).
Ai fini che qui rilevano, al capo del sodalizio latitante è equiparabile quello detenuto, risultando quindi incensurabile la valutazione della sentenza impugnata, secondo la quale Maria Giovanna Siclari appare una "stabile e dinamica componente del gruppo, in seno al quale coopera - mossa da evidente affectio societatis - per far sì che la strategia elaborata dal marito, impedito ad intervenire in prima persona per il contingente stato detentivo (ma fiducioso, va qui incidentalmente ricordato, di riprendere, dopo la sua scarcerazione, le leve del comando) trovi concreta attuazione".
A tale conclusione la Corte di appello è pervenuta dando rilievo fondamentale alla prova del ruolo di intermediaria tra il marito e Quattrone, svolto dalla ricorrente, divenuta poi depositaria delle somme che la cosca riceveva da quest'ultimo. Il colloquio fra i coniugi del 22 febbraio 2010, intercettato in carcere, è così riassunto, prima della trascrizione del testo, nella sentenza di primo grado: "la donna comunicava al marito Alampi Matteo che il sodale Quattrone Antonio voleva sapere se dovesse proseguire con le false fatturazioni finalizzate a finanziare la cosca, il capocosca dava la direttiva di 'continuare' con il sistema delle false fatturazioni, ma con 'moderazione'; poi, Siclari Maria Giovanna riferiva che Quattrone le aveva sottolineato che 'là ne hanno avute già tante', dando ulteriori spiegazioni al marito avvicinandosi al suo orecchio per evitare di essere sentita; del resto analoghe cautele caratterizzavano i dialoghi tra la Siclari ed il Quattrone, in quanto la donna rappresentava al marito che 'Antonello [...] si spaventava pure a parlare', mentre il capocosca invitava la moglie a trattare questi argomenti di persona e fuori casa...".
Il tema, dunque, riguardava una delle principali modalità di finanziamento della cosca attraverso la illecita ingerenza nella gestione delle due società amministrate da Lauro Mamone: la ricorrente non solo ne era a conoscenza, ma accettò di svolgere un ruolo di intermediaria fra il marito, capo dell'associazione, e il sodale Antonio Quattrone, fornendo - secondo la incensurabile conforme valutazione dei giudici di merito - un importante contributo causale alla operatività del sodalizio, manifestando nel contempo la propria adesione al progetto criminoso ideato da Matteo Alampi non già a tutela delle esigenze familiari, bensì al fine di consentire la ripresa dell'attività della cosca, risorta sulle ceneri di quella precedente, grazie al dissequestro delle quote societarie di proprietà di Sandro Rossato. 11.2.
Il motivo inerente al diniego delle attenuanti generiche verrà esaminato nel paragrafo 15.
12. Il ricorso di Paolo Siclari. I motivi proposti sono infondati; il ricorso, pertanto, va rigettato. 12.1. Anche in questo caso, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la responsabilità di Paolo Siclari per il reato associativo non è stata affatto affermata attraverso un recepimento acritico dei dati emergenti dal contenuto delle intercettazioni. Il ricorso propone una lettura alternativa delle conversazioni intercettate (inammissibile, in ragione di quanto in precedenza esposto sub 3.1.), sostenendo che dalle stesse si evincerebbe che Paolo Siclari si interessava degli affari economici della famiglia Alampi al solo fine di tutelare gli interessi della figlia Maria Giovanna, che all'epoca versava in uno stato di difficoltà economica; inoltre, omette di confrontarsi con la maggior parte delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, contrastanti con detta ricostruzione, difettando così di "specificità estrinseca" (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 271373-02; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). La Corte di appello, sulla base delle conversazioni riportate dal G.U.P., avvenute fra il ricorrente e il consuocero Giovanni Alampi nella primavera del 2010, ha osservato come il primo condividesse apertamente il progetto del secondo e del genero Matteo, volto a riaffermare la egemonia della cosca mediante il controllo e la gestione indiretta della Rossato Sud e del Consorzio Stabile Airone Sud.
L'inserimento del ricorrente nel sodalizio e la sua "messa a disposizione" risultano - hanno evidenziato i giudici di merito - dai propositi dallo stesso manifestati nei confronti di Lauro Mamone, reo di non soddisfare pienamente gli interessi criminali del gruppo, e meritevole, pertanto, di essere messo alle corde ("non gli dobbiamo dare tregua, lo dobbiamo stringere.., lo dobbiamo stringere all'ingegnere...lo stringo io a Mamone").La difesa ha sostenuto apoditticamente che Paolo Siclari si limitò a chiedere con insistenza denaro all'amministratore della società, che quest'ultimo "doveva corrispondere a Matteo Alampi in virtù di loro pregressi accordi": trattasi di circostanza priva di ogni riscontro ed anzi smentita da alcune conversazioni, che danno conto di un rilevante credito vantato da Mamone per la precedente attività professionale svolta in favore dello stesso Alampi.
Il ricorrente, pure coinvolto ma rimasto neutrale nelle problematiche interne relative alla divisione degli utili della cosca tra il ramo degli Alampi e quello dei Siclari, era talmente intraneo al sodalizio che ad appena una settimana di distanza dall'arresto di Giovanni Alampi, all'epoca indagato nel procedimento "Crimine", divenne il nuovo referente della cosca per la riscossione delle somme da Mannone, come indicato a quest'ultimo da Domenico Alati in una conversazione del 21 luglio 2010, riportata nella sentenza impugnata (pag. 262) e, più ampiamente, in quella di primo grado (pag. 645), nella quale i due prospettano la necessità di fornire a Siclari la precisa contabilità dei versamenti effettuati, in particolar modo ad Antonio Quattrone.
Peraltro, lo stesso Siclari - come già rimarcato dal G.U.P., alla luce delle medesime conversazioni - era ben al corrente di alcuni pagamenti effettuati (dei quali egli lamentava l'insufficienza), come, ad esempio, di quello inerente alla prima fornitura dell'appalto di Gioia Tauro ("sì quelli li abbiamo presi"). Il ricorrente riteneva che anche con l'amministratore giudiziario Spinella la cosca si fosse mostrata troppo tollerante, valutazione condivisa con Valentino Alampi, che pure assunse un ruolo di primo piano dopo l'arresto del padre ("...ha capito che siamo gente perbene non è che...non ha capito che siamo criminali").
La sentenza impugnata, dunque, non è incorsa in alcuna violazione di legge ed è immune da vizi motivazionali, peraltro cumulativamente denunciati dalla difesa. 12.2. Il motivo inerente al diniego delle attenuanti generiche verrà esaminato nel paragrafo 15.
13. I ricorsi di Matteo Palumbo. I motivi proposti nei ricorsi sono infondati; ne consegue il rigetto delle impugnazioni. 13.1. Sono generiche e prive di fondamento, in primo luogo, le doglianze inerenti alla ritenuta sussistenza dell'associazione di tipo mafioso. Si è visto in precedenza (sub 4.) che i giudici di merito hanno ampiamente spiegato, con motivazione logica, fondata su una pluralità di risultanze probatorie, le ragioni per le quali è ravvisabile una sostanziale continuità fra la cosca Alampi, come accertata nel processo "Rifiuti 1", e quella contestata nel presente processo, articolazione della 'ndrangheta.
L'accertamento di tale ultima circostanza priva di rilievo l'osservazione della difesa secondo la quale dalle conversazioni intercettate non sarebbe emersa la prova di atti di intimidazione e di esteriorizzazione del metodo mafioso: ciò in forza dei principi in precedenza affermati (sub 6.). 13.2. In ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, i giudici di merito hanno richiamato i suoi risalenti rapporti personali con il cugino di primo grado Matteo Alampi nonché gli affari in passato conclusi fra i due, alla luce anche delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Enrico De Rosa, al fine di evidenziare il rapporto fiduciario fra gli stessi esistente.
Nell'economia dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, detti richiami, sui quali invece a fondo si sono soffermati i ricorsi, hanno un rilievo assai marginale. Sono infatti le numerose conversazioni intercettate la prova ritenuta rilevante e decisiva nelle sentenze di merito per la dimostrazione dello stabile inserimento di Matteo Palumbo nel sodalizio e del suo ruolo attivo nell'illecita operazione di finanziamento, tramite la percezione degli utili delle società, non solo della famiglia di Matteo Alampi (risultando pacifici plurimi versamenti di denaro a Maria Giovanna Siclari), ma anche della cosca.
Emblematica a tale proposito è la conversazione del 4 ottobre 2010, citata già dal primo giudice, nel corso della quale Palumbo ammise con Mamone di avere sbagliato a consegnare a Valentino Alampi, anziché dividerla fra gli Alampi e i Siclari, la somma consegnatagli da Mamone, relativa a una falsa fattura emessa dalla ditta Domenico Gattuso dopo il primo s.a.l. nell'appalto di Gioia Tauro ("io l'unica cosa dove ho sbagliato, che i soldi di Gattuso non li ho divisi, gli ho dato fiducia...a Valentino...glieli ho dati"). Un significato determinante è stato dai giudici di merito attribuito all'intervento del ricorrente in un momento di crisi nei rapporti fra Mannone e Alati da una parte, Giovanni Alampi e Antonio Quattrone dall'altra, a seguito dell'incendio dell'escavatore nella cava di Coseleto (a prescindere dalla responsabilità dello stesso Quattrone, ipotizzata da Mamone, ovvero di una cosca locale, danneggiata dalle scelte dei fornitori fatte dall'amministratore delle società).
Il riferimento è alla vicenda della discarica di Gioia Tauro e, in particolare, all'incontro fra Palumbo e Mamone, tenutosi nell'ufficio di quest'ultimo il 21 giugno 2010, pochi giorni dopo l'incendio dell'escavatore, nel corso del quale, dopo lunga discussione, il primo accettò di intercedere presso Giovanni Alampi affinché questi consentisse la ripresa dei lavori, senza intralciare la gestione dell'amministratore, a fronte del versamento periodico di una somma (poi quantificata in 2.500 euro mensili) alla cosca, che pure percepiva utili attraverso le altre forme di finanziamento di cui si è detto (sub 5.).
E' di tutta evidenza la centralità del ruolo assunto da Matteo Palumbo, confermata dall'esito positivo della sua mediazione: appena tre giorni dopo Alati riferì a Mamone della insolita gentilezza percepita in Giovanni Alampi, convinto a parlare con l'amministratore dallo stesso ricorrente, la cui presenza in successivi incontri era stata posta addirittura quale condizione dal decano ("Matteo Palumbo ci deve essere sempre"). L'accordo concluso il 26 giugno 2010 fra Mamone e Giovanni Alampi, su cui si tornerà, non è il solo aspetto rimarcato dai giudici di merito, che pure hanno ricordato come, sempre in occasione dell'incontro del 21 giugno 2010, Palunnbo ricevette da Mamone una sorta di riepilogo delle somme fino a quel momento versate alla cosca, ciò che gli consentì di svolgere un altro ruolo di primaria importanza, logicamente enfatizzato nella sentenza impugnata, con richiamo a numerose conversazioni: quello di mediatore fra il ramo degli Alampi e quello dei Siclari in ordine alla suddivisione delle somme periodicamente pervenute al gruppo, provenienti dalle due società, sulla quale erano insorti dissidi fra le due famiglie.
Detto ruolo fu anche apprezzato, a un certo punto, da Mamone e Alati, in quanto permise loro di arginare le pretese dei Siclari, ritenutisi esclusi dalla percezione degli utili. In proposito va ricordata una recente pronuncia di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale configura la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso il ruolo di "paciere" svolto in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all'attività dell'organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima (Sez. 3, n. 25994 del 22/07/2020, Gullo, Rv. 279825).
La Corte di appello, dunque, così come il G.U.P., con assunti tutt'altro che apodittici, come invece sostenuto dalla difesa, ha indicato "specifiche condotte di contributo partecipativo" poste in essere da Matteo Palumbo con manifesta consapevolezza e volontà di adesione al progetto illecito della nuova cosca. Non è pertinente, pertanto, nel caso di specie, il condivisibile principio, invocato dal ricorrente, secondo il quale la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari non costituisce elemento di per sé sintomatico dell'appartenenza all'associazione, potendo rappresentare solo un riscontro esterno individualizzante, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del codice di rito (Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468;
Sez. 2, n.18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659 Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Corigliano, Rv. 269294). In relazione, infine, al periodo limitato nel quale Palumbo avrebbe rivestito tale ruolo centrale (ben oltre la semplice "conoscenza delle questioni legate ai rapporti tra Mamone e gli Alampi"), si è già ricordato (sub 9.) che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen., non rileva la durata del vincolo tra il singolo e la organizzazione, potendosi ravvisare il delitto anche in una partecipazione di breve periodo. 13.3.
Il motivo inerente al diniego delle attenuanti generiche verrà esaminato nel paragrafo 15.
14. Il ricorso di Antonio Quattrone. I motivi proposti sono infondati; ne consegue il rigetto dell'impugnazione. 14.1. Non sono fondate le censure riguardanti la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso. Il ricorrente ha apoditticamente sostenuto, estrapolando anche qualche frase della sentenza impugnata dal contesto generale, che le comprovate elargizioni in favore degli Alampi avevano natura solidaristica ed erano dirette solo alla famiglia. Si è già visto che, con ampi riferimenti a decine di conversazioni intercettate fra numerosi e diversi interlocutori, i giudici di merito hanno radicalmente disatteso la tesi propugnata dalla difesa, fondata anche su una lettura atomistica delle risultanze processuali e comunque propositiva di una inammissibile lettura alternativa del contenuto delle captazioni.
E' priva di ogni riscontro la deduzione secondo la quale i versamenti delle ingenti somme provenienti dalle due società fossero riconducibili agli utili di Rossato, avendo, per contro, la sentenza impugnata richiamato i dialoghi univocamente indicativi del fatto che gli Alampi si ingerirono nella conduzione delle imprese per trarre un parassitario profitto attraverso la percezione di "contributi" non dovuti. Il motivo di ricorso sul punto è in sostanza incentrato sulla incompatibilità dei ripetuti scontri verificatisi fra Mannone e gli Alannpi, dimostrativi della mancanza dell'affectio societatis sul tema della conduzione delle società, con la ritenuta compenetrazione del primo nel sodalizio e l'adesione al contestato progetto 'ndranghetistico di rilancio dell'attività imprenditoriale della cosca.
La deduzione coglie in parte nel segno, in quanto Lauro Mamone, alla luce della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, va ritenuto concorrente t esterno al sodalizio: il rilievo difensivo, pertanto, non ha più ragion d'essere, come si vedrà esaminando la posizione dello stesso Mamone (sub 17.2.). 14.2. In ordine alla partecipazione del ricorrente (marito di Tiziana Palumbo e quindi nipote acquisito di Giovanni Alampi), i giudici di merito hanno richiamato il supporto fornito da Antonio Quattrone al latitante Giuseppe .Alampi per ricordarne la vicinanza e la fedeltà alla famiglia e alla cosca, più volte evocata nelle conversazioni tra Matteo Alampi e la moglie e in quelle fra Lauro Mamone e Domenico Alati.
Le condotte rilevanti tenute da Quattrone, espressive di un suo ruolo tutt'altro che secondario nella cosca, sono state desunte dal contenuto di plurime conversazioni intercettate, che - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - non necessitano di alcun "sostegno probatorio documentale" (vedi sub 3.1.). Dette conversazioni, come riportate e interpretate dai giudici di merito, smentiscono radicalmente la tesi difensiva secondo la quale il ricorrente si sarebbe limitato ad agire quale intermediario fra gli Alampi e Mamone per il soddisfacimento delle esigenze di mantenimento di Matteo Alampi e della sua famiglia, essendo risultato che le pressanti richieste rivolte da Quattrone a Mamone miravano a un arricchimento dei sodali con la percezione degli utili della società, in misura ritenuta dall'amministratore eccessiva, ingiustificata e incompatibile con le necessità finanziarie delle imprese.
Di questo ebbe a lamentarsi Mamone nel corso del ricordato incontro pacificatore del 26 giugno 2010 con Giovanni Alampi, cui riferì delle continue ingerenze e richieste di denaro da parte di Quattrone, che gli mandava i "pizzini" ("vostro nipote mi ha mandato i pizzini...'questo mese mi devi dare tanto, questo mese'...gli ho detto: 'che faccio? Il contabile separato?' A vostro nipote una contabilità, con voi un'altra, con vostro figlio un'altra..... Si è visto che l'incontro, grazie all'intervento di Matteo Palumbo, ebbe luogo in un momento di fibrillazione durante i lavori relativi alla copertura della discarica di Marrella, presi in consegna nel novembre 2019 dal Consorzio Stabile Airone Sud, cui erano stati affidati dalla società Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia, attraverso la controllata Termo Energia Calabria.
Capo impianto della suddetta discarica per la TEC, con ampi spazi di autonomia, era proprio Antonio Quattrone, il quale - nella ricostruzione dei giudici di merito - aveva avuto un ruolo determinante nell'assegnazione al Consorzio dei lavori, il cui compenso era stato pattuito in 864.800 euro. Ben presto, però, si erano evidenziati i contrasti fra Quattrone e Mamone, poiché il primo, insofferente alle attenzioni dell'altro anche verso il profilo più strettamente imprenditoriale (con la ricerca di fornitori, quali il citato Calcopietro, con offerte economicamente più convenienti), era intenzionato a trovare risorse adeguate per finanziare la cosca e, nel contempo, era assai attento nella segnalazione di soggetti inseriti nel medesimo circuito criminale di 'ndrangheta, pronto ad adeguarsi alle regole e alla logica spartitoria dell'associazione, anche attraverso la sovrafatturazione delle forniture, finalizzata alla creazione di fondi neri da destinare sia alla cosca Alampi sia a quelle radicate nel territorio di Gioia Tauro.
In una lunghissima conversazione del 13 maggio 2010 Mamone accusò direttamente Quattrone di avere impedito ad alcuni camion di scaricare il materiale per indurlo a individuare altri fornitori. Si giunse così - secondo la lineare ricostruzione dei giudici di merito - alla scelta degli imprenditori palmesi Galimi, il cui arresto, in data 8 giugno 2010, spinse Mamone a rivolgersi ad altri fornitori, diversi tuttavia da quelli graditi nel contesto mafioso operante nel territorio. Il successivo danneggiamento dei mezzi nella cava di Cosoleto, a distanza di una settimana, fu il momento topico dello scontro fra le due visioni, quella strettamente criminale della cosca e quella con vocazione anche imprenditoriale di Mamone e Alati: si è visto che, grazie all'intermediazione di Matteo Palumbo, l'incontro del 26 giugno consentì un chiarimento e un accordo fra l'amministratore e il decano Giovanni Alampi, grazie al quale i lavori nella discarica vennero ripresi, essendo stati concordati il versamento di denaro alla cosca Alampi anche in misura fissa e il soddisfacimento delle pretese delle consorterie locali.
Con coerente motivazione la Corte di appello per un verso ha escluso che la fondatezza dei sospetti di Mamone su Quattrone, quale responsabile dell'incendio dei mezzi a Cosoleto, sia stata dimostrata con certezza; per altro verso, ha logicamente affermato che quell'evento portò a una conclusione (l'accordo di cui si è detto) che realizzava lo scopo sin dall'inizio perseguito da Giovanni Alampi e dal nipote Antonio Quattrone, a lui fedele: quello di ottenere ulteriori e cospicui finanziamenti per il sodalizio e scegliere i fornitori soddisfacendo le esigenze delle cosche attive nella zona della discarica e in quelle limitrofe, in ossequio al modus operandi delle organizzazioni criminali del territorio calabrese.
Con motivazione tutt'altro che illogica, la sentenza impugnata ha individuato in Antonio Quattrone un prezioso braccio operativo della cosca Alampi, che fungeva anche da trait d'union con le altre "locali". Richiamando una serie di conversazioni intercettate, la Corte di appello ha rimarcato il ruolo centrale rivestito dal ricorrente nella ricerca e distribuzione di altre risorse in favore della cosca, con modalità che si sono in parte già ricordate: trattando della posizione di Maria Giovanna Siclari, si è visto (sub 11.1.) come Quattrone, per i coniugi Alampi, fosse la persona di fiducia incaricata delle fatturazioni per operazioni inesistenti e delle sovrafatturazioni, in grado di sovvenzionare l'associazione.
Il ricorrente, oltre alla modalità diretta di richieste di denaro con i "pizzini" inviati a Mamone, riuscì a ottenere l'assunzione fittizia della moglie Tiziana Palumbo, giustificando quindi ulteriori esborsi della società: i giudici di merito hanno indicato le conversazioni di Mamone con Alati, le dipendenti Cutrupi e Barreca e lo stesso Quattrone (intercettate fra marzo e maggio del 2010), poste a fondamento di detta conclusione, solo genericamente contestata dalla difesa, secondo la quale non sarebbe stata dimostrata la simulazione del rapporto di lavoro. 14.3.
Non è fondato neppure il motivo inerente alla conferma della condanna anche per il reato di truffa aggravata in danno dello Stato, finalizzata ad agevolare l'associazione di tipo mafioso. Il tema è strettamente legato a quello ora trattato. Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte di merito, riproponendo due argomentazioni la cui infondatezza è già stata illustrata nella parte che precede: la truffa sarebbe insussistente in quanto era ben possibile che le somme inviate a titolo di liberalità provenissero non dai fondi aziendali, ma dagli utili spettanti a Rossato per l'esercizio d'impresa, transitati nelle sue mani prima di essere destinati agli Alampi (ipotesi priva del benché minimo riscontro); l'aggravante andrebbe esclusa, poiché "le risultanze processuali dimostrano la natura esclusivamente personale e solidaristica delle elargizioni di denaro, destinate al sostentamento del nucleo familiare degli Alampi e non già al finanziamento della cosca Alampi" (tesi smentita dalle plurime conversazioni intercettate, come riportate e logicamente interpretate nella sentenza impugnata).
In forza della ritenuta circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, per il reato, compreso fra quelli indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., non vale il limite massimo previsto dall'art. 161, secondo comma, cod. pen. in tema di interruzione della prescrizione, cosicché neppure oggi è maturato il termine di cui all'art. 157, secondo comma, cod. pen. 14.4. Il motivo inerente al diniego delle attenuanti generiche verrà esaminato nel successivo paragrafo.
15. I motivi sulle attenuanti generiche (ricorrenti di cui sopra). Non sono fondate neppure le doglianze relative alla conferma del diniego delle attenuanti generiche, proposte nei ricorsi di Maria Giovanna Siclari, Paolo Siclari, Matteo Palumbo e Antonio Quattrone, per i quali la pena per il reato associativo è stata fissata nel minimo edittale di sette anni di reclusione, previsto dall'art. 416-bis cod. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti (art. 2, quarto comma, cod. pen.). 15.1. La Corte territoriale si è attenuta al principio reiteratamente affermato sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen.:
«posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quantodel soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la nneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza» (così Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme, ex plurimis, v.
Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694, nonché, di recente, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044, in motivazione). Inoltre, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato» (così Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610, nonché, da ultimo, Sez. 4, n. 20812 del 05/05/2021, Traini, non mass.).
Il giudice di merito, poi, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509), cosicché anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783;Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Detti principi sono stati ribaditi in una recente pronunzia delle Sezioni unite, emessa in tema di rapporto fra diniego delle attenuanti generiche e applicazione della recidiva, nella quale si è ribadito che la nneritevolezza dell'adeguamento della sanzione prevista dalla legge, in senso più favorevole all'imputato, con l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., necessita, «quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda» (così Sez.
U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). 15.2. Diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi di Maria Giovanna Siclari e Paolo Siclari, la Corte di appello non ha utilizzato una formula di stile né tantomeno ha considerato la gravità astratta del reato, avendo giustificato il mancato riconoscimento delle suddette attenuanti con riferimento alla gravità in concreto delle condotte poste in essere e alla elevata capacità a delinquere degli imputati, desunta dalla piena condivisione delle logiche sottese all'azione criminale della cosca e dalla spregiudicatezza dimostrata nel cooperare alla conduzione della stessa.
Nel ricorso di Matteo Palumbo, sul punto, si sono evocati elementi positivi insufficienti (l'incensuratezza), insussistenti (la giovane età) o del tutto generici (il positivo comportamento processuale), inidonei a inficiare la logicità della sentenza, aderente ai principi sopra ricordati. Infine, per contrastare la decisione dei giudici di merito, Antonio Quattrone, gravato di precedenti penali, ha sostenuto che la propria condotta sarebbe stata occasionale e di modesta portata, circostanza chiaramente smentita dalla ricostruzione in fatto operata nella sentenza di appello, che ne ha evidenziato il ruolo di rilievo avuto nel sodalizio, con una motivazione immune da vizi, come si è visto nel precedente paragrafo.
16. I ricorsi di Carmela Alampi. I motivi di ricorso sul punto della responsabilità per il reato associativo sono fondati nei termini che seguono. La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio.16.1. E' privo di pregio il motivo in rito, con il quale si è lamentata la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per la omessa valutazione da parte del primo giudice di una memoria difensiva. La sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento di gran lunga prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive; pertanto, la parte che deduce detta omissione ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nella memoria e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (cfr., di recente, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578;
Sez. 2, n. 23097 del 17/01/2019, Capezzuto, Rv. 76199; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542). Nel caso di specie, però, la omessa valutazione della memoria è avvenuta nel corso del primo grado di giudizio e la stessa è stata pacificamente esaminata dalla Corte di appello, al pari dei motivi di gravame, nei quali, peraltro, il contenuto della memoria era riportato integralmente. Risulta allora dirimente il principio espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite (Sez.
U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513; da ultimo v. Sez. 6, n. 16186 del 24/02/2021, Bruno, non mass.), secondo il quale neppure la mancanza assoluta di motivazione della sentenza rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art.604 cod. proc. pen., che impongono al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, dovendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante.
Di recente, ribadendo detto principio, si è anche affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze della inosservanza di tale prescrizione, né con l'art. 24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831).
Da questo principio discende che l'eventuale omessa considerazione di alcune argomentazioni espresse in una memoria difensiva, desumibile dalla motivazione della sentenza di primo grado, non poteva dar luogo alla nullità invocata. 16.2. In ordine al reato di partecipazione, va preso atto che la Corte di appello ha svalutato la rilevanza del colloquio svoltosi in carcere il 16 marzo 2009 fra Carmela Alampi e il fratello Matteo, nel corso del quale quest'ultimo la sollecitò a recarsi presso un determinato soggetto al fine di stimolarne la contribuzione economica, comportamento ritenuto "penalmente neutro", in assenza di prova sulla natura estorsiva della futura richiesta.
Anche la sola presenza della ricorrente, limitatasi a interloquire molto di rado durante il precedente incontro svoltosi fra il fratello e il padre Giovanni il 9 febbraio 2009 (nel corso del quale Matteo Alampi, informato dal genitore dell'esito dell'assemblea della Rossato Sud di una settimana precedente, spiegò il ruolo che l'amico Mamone avrebbe dovuto svolgere), è stata considerata chiaramente insufficiente ad attestare l'inserimento di Carmela Alampi nella cosca appena rivitalizzata dal dissequestro delle quote societarie appartenenti a Sandro Rossato.
Secondo la sentenza impugnata, "decisivi sono, invece, gli elementi raccolti a carico della Alampi dopo la sottoposizione del padre a misura cautelare nel procedimento Crimine", a distanza, quindi, di oltre sedici mesi dai colloqui di cui si è detto, risalendo l'arresto di Giovanni Alampi al 13 luglio 2010. Richiamata la conversazione del 22 luglio del 2010, nel corso della quale Domenico Alati, con una frase volgare assai generica, ascrive "alla Alampi un atteggiamento di arrogante prevaricazione", la Corte di appello ha fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputata sulla base di tre conversazioni, intercettate in carcere nei colloqui avuti con il padre nelle date del 23 luglio, 30 luglio e 29 settembre 2010, il cui testo è riportato nella sentenza impugnata per relationem a quella di primo grado.
In occasione di tutti gli incontri - dato estremamente significativo - era presente anche il fratello Valentino. Rileva la sentenza che, nel corso del primo, Carmela Alampi, "parlando con il padre ed il fratello Valentino, ne raccoglie le criptiche indicazioni, così facendo mostra di una solidarietà difficilmente ricollegabile, secondo quanto già notato dal GUP, al solo legame familiare", osservazione generica, considerato soprattutto che gli interventi della ricorrente durante il dialogo tra padre e fratello, risultanti dal testo della conversazione, sono assai circoscritti.
Nella seconda conversazione - osserva la Corte - "è trasparente il fastidio esternato dalla donna per le investigazioni, cui teme di essere sottoposta, che, contemplando, oltre ai pedinamenti, la censura delle comunicazioni telefoniche, restringono oltremodo il suo raggio di azione. È sufficiente ricorrere a canoni di logica ordinaria per arguire, a quest'ultimo proposito, che la Alampi allude certamente al compimento di attività illecita - cioè, nel contesto dato, di gestione degli affari della cosca - atteso che, altrimenti, le iniziative di forze dell'ordine e magistratura non condizionerebbero in alcun modo il suo agire".
La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, sulla base di una frase di Carmela Alampi ("Loro ti vengono sempre dietro...non ci lasciano in pace...a me il mio telefono me lo hanno bruciato...Non riesco più a fare una telefonata"), sconta un salto logico, non potendosi dedurre dal solo "fastidio" esternato per i controlli subiti la conseguenza che l'imputata stesse alludendo agli "affari della cosca", ma soprattutto che ne stesse curando la "gestione". Altrettanto priva del necessario substrato logico è la conclusione alla quale la sentenza è pervenuta nell'esaminare l'ultima conversazione, quella che avrebbe chiuso il cerchio, "così attestando definitivamente la fondatezza dell'ipotesi di accusa".
Nel colloquio del 29 settembre 2010, sulla base di una frase del dialogo trascritto ("e non fare le cose solo...falle con lei, vedi che lei non è cretina"), la Corte di appello ha osservato che "Giovanni Alampi esorta, senza mezzi termini, il figlio Valentino ad avvalersi dell'utile apporto della sorella". Queste risultanze dimostrerebbero che Carmela Alampi, "muovendo da una fortissima affectio societatis e dalla perfetta e costante consapevolezza della natura della posta in gioco Li, a fronte dell'emergenza determinata dall'arresto del padre [...], nella concomitante assenza di Valentino", curò "il coordinamento dei sodali in libertà", assumendo nel sodalizio "un ruolo senz'altro dinamico e funzionale".
Ritiene il Collegio che non vi sia coerenza e consequenzialità fra le premesse di fatto illustrate dalla Corte di merito e la conclusione in diritto ora riportata. Infatti, sulla base della stessa ricostruzione operata dai giudici di merito alla luce dei colloqui intercettati nel medesimo periodo, non risulta un periodo di "reggenza" della cosca da parte di Carmela Alampi, in assenza di Valentino, che neppure la stessa imputazione indica: alla ricorrente, infatti, viene addebitato tale ruolo "unitamente al fratello Valentino ed a Siclari Paolo cl. 44".Del resto, gli stessi giudici di merito hanno richiamato una conversazione fra Mamone e Alati, svoltasi lo stesso giorno dell'arresto di Giovanni Alampi, nel corso della quale i due indicarono in Valentino Alampi (già presente il 23 luglio 2010) il soggetto chiamato a "prendere le redini" della cosca.
I medesimi interlocutori, come. si è già detto esaminando la posizione di Paolo Siclari, in una conversazione del 21 luglio 2010, individuarono nel consuocero di Giovanni Alampi il "nuovo referente" per i pagamenti alla cosca. Dalla motivazione della sentenza impugnata, in sostanza, il ruolo di reggente del sodalizio pare essere stato attribuito dal giudice di appello alla ricorrente sulla base di quella esortazione del decano mafioso in carcere, rivolta al figlio Valentino, la quale, tuttavia, è priva del seguito, non essendo stata indicata la prova del fatto che poi lo stesso si fosse effettivamente avvalso, nel prosieguo, della collaborazione della sorella per la gestione degli affari della cosca.
Nelle sentenze di merito, infatti, non si trovano riferimenti in questo senso ed anzi la stessa Corte di appello non richiama altri contatti di Carmela Alampi con soggetti diversi dagli stretti congiunti e dà atto che l'imputata non è mai indicata da Lauro Mamone tra i propri interlocutori, circostanza svalutata in sentenza in assenza di una logica argomentazione. Il capo d'accusa ha accomunato la posizione di Carmela Alampi a quella, ben diversa, della cognata Maria Giovanna, alla condotta della quale soltanto è riferibile la prima parte dell'imputazione; quanto alla seconda, si è detto che la motivazione della sentenza non ha evidenziato concreti elementi indicativi di una sua "reggenza" della cosca, unitamente al fratello Valentino e a Paolo Siclari.
Per questi ultimi i giudici di merito - volendo richiamare la recentissima decisione delle Sezioni unite - hanno indicato plurimi dati dimostrativi di un loro stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio, evocata nella parte finale del capo d'accusa, nel quale si è contestato a Carmela Alampi di avere cooperato "con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso". Per la ricorrente, però, questo generico addebito di "chiusura" non è stato riempito di contenuti, cosicché con fondamento la difesa ha sostenuto che l'apprezzamento del contributo prestato da Carmela Alampi, asseritamente consistito nel coordinamento dei sodali in libertà, appare intangibile e inafferrabile dal punto di vista causale.
Questa conclusione - è opportuno ribadirlo - consegue alla ricostruzione dei fatti riguardanti la ricorrente operata dalla stessa Corte di appello e non già ad una rilettura, neppure parziale, delle fonti probatorie considerate nella sentenza impugnata.Il giudice del rinvio, dunque, dovrà valutare se, alla luce anche di altri elementi non ben evidenziati nella sentenza impugnata, vi sia la prova di un apprezzabile contributo causale, sorretto dal necessario elemento psicologico, apportato da Carmela Alampi al sodalizio, nel quale si possa ritenere che la stessa fosse stabilmente inserita; ciò in aderenza ai principi da ultimo ribaditi e specificati dalle Sezioni unite di questa Corte.
17. I ricorsi di Lauro Mamone. Il reato associativo. I ricorsi di Lauro Mamone, quanto al capo riguardante il reato associativo, vengono accolti limitatamente al profilo della qualificazione giuridica. 17.1. Ricordato che il motivo relativo alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni nel carcere Pagliarelli è stato esaminato e disatteso in precedenza (sub 3.2.), va dato atto che i giudici di merito hanno dedicato ampio spazio alla posizione di questo imputato, interlocutore in decine di conversazioni captate, il cui ruolo, peraltro, è stato più volte richiamato in precedenza.
Nel paragrafo specificamente dedicato dal G.U.P. alla "figura di Lauro Mamone" si è dato conto della sua risalente conoscenza con Matteo Alampi. Mamone, indicato dal collaboratore Enrico De Rosa quale professionista di riferimento nel settore immobiliare per le famiglie di 'ndrangheta gravitanti intorno ai Libri, prestò la propria attività di consulenza in favore della Edilprimavera in occasione di una importante gara per l'assai redditizia gestione di una discarica in Ecuador tra il 2003 ed il 2004 (ottenuta grazie a un accordo illecito con una impresa locale), oltre che per un altro appalto in materia di rifiuti a Messina.
Per tale attività egli maturò un cospicuo credito che gli Alampi, colpiti da misure cautelari personali e reali nel marzo 2006, nel procedimento "Rifiuti 1", non riuscirono a soddisfare: di esso vi è traccia in alcune conversazioni intercettate, riportate anche nella sentenza impugnata. Quel che più rileva, però, sono i plurimi elementi, ricavati dalla medesima fonte di prova ed evidenziati dai giudici di merito, dimostrativi della piena consapevolezza di Mamone, quando fu nominato amministratore unico della Rossato Sud (nonché presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Stabile Airone Sud), di muoversi in tipici contesti di 'ndrangheta, di accettare un incarico su richiesta di un soggetto (l'amico Matteo Alampi), la cui caratura criminale gli era ben nota.
Emblematico è il passaggio di una conversazione del 5 luglio 2010 fra lo stesso Mamone e Antonio Quattrone, nel corso della quale il primo ricordò all'altro quando Matteo Alampi gli confidò che gli volevano "per forza dare questo ruolo di capo 'ndrangheta".La deposizione resa nel processo "Rifiuti 1" a favore dello stesso Matteo Alampi (dal Tribunale ritenuta falsa, ma nel contempo rivelatrice del fatto che Mamone sapeva - come da quest'ultimo ammesso, in risposta a una domanda sugli incontri con il boss mafioso Domenico Libri - che "ovviamente certe frequentazioni e certe conoscenze Alampi le . aveva") nonché la esplicita frase pronunciata nella conversazione del 10 marzo 2010 ("io preferisco i mafiosi.. sono più leali.. .dei signori.. io là ho trovato amicizia e amicizia trovo") sono solo altre due circostanze fra le tante, rimarcate dai giudici di merito, univocamente indicative della piena conoscenza del contesto mafioso nel quale Lauro Mamone accettò di operare.
Del resto, solo di una persona di estrema fiducia Matteo Alampi poteva servirsi per realizzare quel progetto 'ndranghetistico-imprenditoriale di rilancio dell'attività della cosca, di cui si è detto in precedenza (sub 5.). La difesa ha reiteratamente insistito sulla legittimità della scelta di Mamone di cercare di risanare e rilanciare le imprese, circostanza della quale avrebbero beneficiato, oltre a Rossato, lo Stato (nel caso di conferma della confisca della Edilprimavera e delle quote delle altre due società dalla stessa detenute), oppure, legittimamente, la famiglia Alampi (nella ipotesi di successiva assoluzione degli imputati, condannati in primo grado, e restituzione agli stessi della società di famiglia).
Invero, la sentenza impugnata ha correttamente osservato che non stava in questa aspettativa la illiceità della condotta di Mamone, che pure avrebbe potuto coltivare il "sogno" di restituire al fraterno amico mafioso Matteo Alampi le società in parte confiscate, come lo stesso Mamone disse a Giovanni Alampi nel corso del già citato incontro chiarificatore del 26 giugno 2010: "l'azienda è sempre la vostra". Ciò che gli era precluso, evidentemente, era il finanziamento della cosca con i proventi dell'attività imprenditoriale, durante il periodo di amministrazione giudiziaria delle società, alla quale Matteo Alannpi, il padre Giovanni e tutti i sodali dovevano rimanere estranei.
I giudici di merito hanno indicato numerose conversazioni intercettate che dimostrano il pagamento, attraverso le già descritte modalità, di molte decine di migliaia di euro in favore dell'associazione, con denaro prelevato dagli utili della società. Sul punto, a fronte di una dettagliata motivazione, resa agevole, invero, dal tenore esplicito di tanti dialoghi, il ricorrente non si è specificamente confrontato, ma ha sostenuto che dalle conversazioni intercettate è emerso che le eventuali distrazioni di somme di denaro in favore della cosca furono l'effetto dell'intimidazione subita.La Corte territoriale ha valutato con attenzione la tesi difensiva, riconoscendo espressamente come la storia dell'indagine fosse "disseminata di pagine attestanti i contrasti tra Mamone e gli esponenti della cosca Alampi in libertà ed i continui tentativi di resistere alle pressioni finalizzate a distrarre parte dei ricavi delle imprese in direzione della famiglia di Trunca".
Mamone intendeva tenere il più lontano possibile gli Alampi dalla gestione della società non solo per timore di essere personalmente coinvolto da investigazioni, essendogli ben nota la loro caratura criminale, ma anche perché, nello svolgimento dell'incarico, non trascurava del tutto il profilo squisitamente imprenditoriale, "spinto da ragioni economiche (i più che dignitosi emolumenti concordati, la prospettiva di recuperare il credito vantato nei confronti di Alampi e Rossato) e di orgoglio professionale", ha osservato sempre il giudice di appello.
Il professionista riteneva che il prosciugamento delle risorse della società in favore della consorteria criminosa, in prospettiva, avrebbe creato comunque un danno, non solo per gli interessi dello stesso Mamone, ma anche per il descritto progetto 'ndranghetistico-imprenditoriale, destinato all'insuccesso in caso di fallimento delle società. Tuttavia, dal chiarissimo contenuto di decine di conversazioni intercettate, esaminate analiticamente, la stessa Corte ha logicamente confermato che gli scontri, a volte anche aspri, fra Mamone e Alati da una parte e gli esponenti della cosca in libertà (in primis Giovanni, prima dell'arresto), dall'altra, riguardavano il quantum, non già l'an del sovvenzionamento; come si legge nella sentenza impugnata, si discuteva solo "della misura e delle forme della contribuzione".
Sia in relazione all'accordo iniziale con Matteo Alampi (che mai perse la fiducia nel professionista) sia soprattutto "in corso d'opera" è emersa nitidamente la disponibilità di Mamone a garantire risorse all'amico, ai suoi familiari e alla cosca, anche se non potevano chiedergli "l'impossibile", come egli disse a Giovanni Alampi nel corso dell'incontro più volte citato. La difesa ha proposto una inammissibile rilettura delle risultanze processuali, oltretutto derivanti da una fonte probatoria quale quella delle intercettazioni, il cui carattere criptico o ambiguo è nella sostanza inesistente.
E' quindi incensurabile la conforme valutazione dei giudici di merito, secondo la quale, alla luce del contenuto di numerosissime conversazioni captate, testualmente riportate nelle sentenze, Mamone contrastò l'eccessività e la frequenza delle richieste, senza mai mettere in discussione la propria disponibilità a distrarre in favore della cosca parte delle risorse finanziarie delle due società che amministrava.17.2. Dalla ricostruzione dei giudici di merito, tuttavia, emerge con chiarezza come non sia corretta la qualificazione giuridica del fatto, contestato e ritenuto quale reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.
Sul tema è stato efficacemente affermato che «la condotta associativa non è "a forma libera" (libero semmai è il tipo di prestazione promessa): consiste nella conclusione di un patto di delinquenza tra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, e la seconda, attraverso la volontà del proprio gruppo dirigente, include il primo nella propria struttura; nei profili soggettivi, c'è volontà del primo di appartenere (nel senso indicato) al gruppo, e riconoscimento dell'intraneo da parte del gruppo» (così Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Costantino, Rv. 261475; in senso conforme, più di recente, v.
Sez. 5, n. 32200 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571). Ne consegue che «partecipazione e concorso esterno costituiscono fenomeni alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche soltanto per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali; il concorrente esterno, invece, rimane estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione ovvero di una sua articolazione di settore o territoriale, nonché diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474).
Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che «la distinzione tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria» (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2021, Cangiano, Rv. 280458; nello stesso senso, in precedenza, v. Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264625). Facendo una corretta applicazione di questi principi, alla luce della precisa ricostruzione in fatto operata nelle sentenze di merito, va escluso che Lauro Mamone, in qualsiasi momento di vita dell'associazione mafiosa, si sia sentito intraneo alla stessa.
Le resistenze opposte dal ricorrente alle ingerenze e pressioni degli Alampi, i ripetuti moti d'insofferenza, gli insulti rivolti (indirettamente) ai componenti del sodalizio e i reiterati scontri di cui si è detto non consentono di ritenere sussistente l'affectio societatis.E' altrettanto evidente come il professionista, bersagliato di critiche e a volte intimidito, non sia mai stato considerato dagli associati un intraneo al sodalizio. Non si è trattato di contrasti saltuari o scontri interni alla consorteria, pure compatibili con il ruolo di partecipe, ma di visioni, diverse.
Mamone assunse e portò avanti l'incarico di amministratore, coinvolto da Sandro Rossato e Matteo Alampi, ben consapevole di fornire un apporto per la realizzazione, anche solo parziale, del programma criminoso della cosca, ma spinto soprattutto dall'amicizia con il capo della stessa, detenuto, e animato anche da interessi personali, che ben potevano convivere con la volontà di aiutare il sodalizio ma nel contempo non lo portavano ad agire come componente dello stesso e a sentirsi tale; gli associati, per conto loro, lo considerarono uno strumento, cui dovettero necessariamente ricorrere, attraverso il quale realizzare il progetto di rivitalizzazione delle imprese, una volta defilatosi Rossato, ritenendolo spesso un ostacolo alle mire espansionistiche della consorteria.
Non è ravvisabile, dunque, il dolo di partecipazione, bensì quello, diretto (non già eventuale), tipico del concorrente esterno, che agisce con la coscienza e volontà di conservare o rafforzare l'associazione, senza intenzione di farne parte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672; Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, Aquilia, Rv. 276768; Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018, V., Rv. 273356). La sentenza impugnata, poi, in un punto risulta contraddittoria, con una criticità che, tuttavia, può essere superata in questa sede. La Corte di appello, infatti, ha affermato conclusivamente che Mamone avrebbe accettato, nella gestione delle attività connesse alla copertura della discarica di Contrada Marrella di Gioia Tauro, che gli Alampi interloquissero con altre cellule di 'ndrangheta in vista dell'acquisto di materiali, secondo modalità tali da garantire i profitti preventivati.
Tale affermazione, però, è contraddetta dall'ampia e precisa ricostruzione della vicenda fatta dalla stessa Corte territoriale, in conformità a quella del primo giudice, in precedenza riportata (sub 5. e 14.2.): proprio l'iniziale scelta autonoma dei fornitori da parte di Lauro Mamone, prima e dopo l'arresto dei Galimi, in ossequio a logiche imprenditoriali e in contrasto con quelle tipiche mafiose perseguite da Antonio Quattrone, provocò il più alto stato di crisi nei rapporti fra Mamone e Alati da una parte e lo stesso Quattrone e Giovanni Alampi dall'altra.
Neppure quella vicenda, dunque, può apportare alcuna argomentazione a favore della qualificazione giuridica qui censurata.18. Il ricorso di Domenico Alati. Il reato associativo. Il ricorso di Domenico Alati, per il capo riguardante il reato associativo, va accolto limitatamente al profilo della qualificazione giuridica. 18.1. La posizione del ricorrente può essere accostata a quella di Lauro Mannone, del quale egli fu il braccio operativo, in virtù anche delle conoscenze e competenze maturate negli anni quale direttore tecnico della Edilprimavera s.r.I., riconducibile agli Alampi, avendo rivestito un ruolo di primo piano in relazione all'appalto di Gioia Tauro e a quello di Calanna, illecitamente acquisito, al fine di rilanciare le attività delle società Rossato Sud e Consorzio Stabile Airone Sud.
Dai numerosi dialoghi intercettati i giudici di merito hanno desunto la vicinanza di Alati a Mamone, con il quale affrontò tutte le questioni attinenti alla gestione delle imprese, non solo sul piano tecnico, gestionale, contabile e amministrativo, ma anche per quanto riguardava i rapporti con Giovanni e Valentino Alampi, Palumbo, Quattrone e Paolo Siclari, vale a dire con gli esponenti della cosca che spesso - come visto - si confrontavano o scontravano con l'amministratore delle società. La sentenza impugnata ha dato conto dei giudizi severi e sprezzanti, talvolta sfociati in veri e propri insulti, espressi soprattutto da Giovanni e Valentino Alampi nei confronti di Alati, reo di essere poco sensibile alle esigenze finanziarie degli associati, e anche di essere più legato al ramo dei Siclari, visto il suo rapporto di affinità con i due Siclari condannati nel processo "Rifiuti 1", cognati di Alati.
Le sentenze di merito hanno più volte evocato "il duo Mamone-Alati" per evidenziarne la comunità di intenti e di modalità operative, intese a finanziare la cosca con le già descritte forme, ma nel contempo a resistere alle eccessive richieste di finanziamento. In questa ottica, "più squisitamente imprenditoriale", va inquadrata anche la ricerca di Mamone e Alati di "stipulare contratti di fornitura 'economicamente' più vantaggiosi per le società gestite, fedeli al mandato di 'restituire' agli Alampi imprese attive ed efficienti; per converso, gli Alampi (in particolare, Giovanni) erano preoccupati di conseguire immediati e cospicui vantaggi economici e di conservare i delicati equilibri territoriali-mafiosi con le 'ndrine operanti nel territorio di interesse".
Anche da questo passaggio delle sentenze di merito risulta confermato che, neppure nella gestione dell'appalto di Gioia Tauro, Domenico Alati, al pari di Lauro Mamone, agì con l'animo di partecipe del sodalizio, con la volontà di appartenere al gruppo, che mai diede dimostrazione di considerarlo quale intraneo.La doglianza del ricorrente (così come quella espressa dal coimputato Mamone), pertanto, è fondata nella parte in cui la sentenza impugnata viene censurata per avere ritenuto sussistente l'affectio societatis, il dolo specifico di fornire un contributo dall'interno dell'associazione, sulla base di un'ampia ricostruzione dei fatti che imponeva di escludere tale dolo, riconoscendo invece quello del concorrente esterno.
Si è detto che la sinergica condotta del "duo Mamone-Alati" non può essere ritenuta penalmente irrilevante. Anche Domenico Alati fornì consapevolmente al sodalizio un contributo causale per la realizzazione del progetto 'ndranghetistico-imprenditoriale della cosca, accettando di finanziarla con le modalità descritte, pur cercando di preservare le imprese dal pericolo di un dissesto, in una ottica, per così dire, un po' più imprenditoriale e un po' meno 'ndranghetistica. Hanno evidenziato i giudici di merito che Alati ebbe un ruolo di primo piano anche nell'attività di sovrafatturazione e in quella di realizzazione del "nero".
Alla luce della conforme ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, va affermato, dunque, che il contributo di Alati, come quello di Mamone, fu concreto, specifico, rilevante e idoneo a determinare la conservazione e il rafforzamento dell'associazione. Pertanto, anche il fatto contestato ad Alati va riqualificato come concorso esterno in associazione di tipo mafioso. 18.2. Nonostante la pena edittale per le due diverse fattispecie di reato sia la medesima, ritiene il Collegio che la riqualificazione giuridica del fatto contestato ad Alati e Mamone comporti l'annullamento della sentenza impugnata per entrambi, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, in relazione al trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche e determinazione della pena).
Essere partecipe di un'associazione mafiosa e fornire alla stessa un contributo dall'esterno sono condotte che potrebbero essere valutate in modo diverso nel caso concreto. Risulta pertinente, dunque, il principio affermato da questa Corte in varie pronunce, secondo il quale la riqualificazione giuridica del fatto di reato, che attiene ai soli profili della struttura giuridica della fattispecie e non dipende da un differente apprezzamento dei suoi connotati fattuali, «attribuisce al giudice il potere di operare una diversa considerazione complessiva del caso concreto e degli elementi circostanziali» (così, di recente, Sez. 1, n. 26598 del 16/09/2020, Lahlali, non mass.; in precedenza, in senso conforme, v.
Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Pedraza, Rv. 270667 nonché Sez. 5, n. 41188 del 10/07/2014, Zavanese, Rv. 261034).19. Il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica. Nei motivi proposti nei ricorsi di Lauro Mamone e Domenico Alati, inerenti alla insussistenza del reato di partecipazione all'associazione mafiosa, non si è espressamente contestata, neppure in via di subordine, la qualificazione giuridica del fatto come partecipazione all'associazione di tipo mafioso in luogo di quella di concorso esterno. 19.1. Occorre chiedersi, dunque, se la riqualificazione giuridica qui operata sia rispettosa del principio di correlazione tra accusa e sentenza, avuto riguardo al particolare aspetto della salvaguardia della garanzia del contraddittorio sulla nuova qualificazione giuridica del fatto contestato, che - a partire dalla nota sentenza Drassich c.
Italia dell'Il dicembre 2007 - è necessario esaminare per escludere la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., secondo una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte europea. La giurisprudenza di legittimità, a prescindere dalla diversità di approcci e sfumature di cui sarebbe qui sovrabbondante dar conto, è nella sostanza costante nell'escludere detta violazione quando la diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa", bensì risulti come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, sì che l'imputato abbia avuto la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, in assenza di una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez.
U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Makskutoski, Rv. 277859; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125; Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922). In applicazione di detto principio, si è così affermato che nel giudizio di cassazione è consentita la riqualificazione giuridica del fatto anche nel caso in cui la questione non sia stata oggetto di discussione in fase di merito o prospettata in ricorso, se la parte sia espressamente posta in condizione di interloquire sulle diverse possibili definizioni giuridiche del fatto; tale riqualificazione, per contro, non può avvenire con atto a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa (cfr., ad es., Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, Macaluso, Rv. 275762;
Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017, dep. 2018, Giacomelli, Rv. 272263; Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018, D.S., Rv. 271758; Sez. 6, n. 41767 del 20/06/2017, Boschi, Rv. 271391; Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015, Caruso, Rv. 266953). Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che «in sede di legittimità è possibile assegnare al fatto una nuova qualificazione giuridica ex officio sempre che sia offerta alle parti la possibilità di contraddire sul punto» (così Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Casamonica, Rv. 281118). Ne consegue che anche in sede di legittimità, in tale evenienza, occorre prospettare alle parti la possibilità di una diversa qualificazione giuridica del fatto, instaurando sul punto il contraddittorio, e concedere, se richiesto, un termine a difesa.
Come detto, non vi è questa necessità qualora le parti siano state comunque in condizioni di interloquire sulla nuova qualificazione giuridica poi ritenuta in sentenza, risultando la stessa uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio: ciò è avvenuto nel caso di specie. 19.2. Negli atti di appello, infatti, le difese degli imputati, nel richiedere la riforma della sentenza di primo grado, quanto alla condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, hanno svolto ampie e approfondite argomentazioni per contestare non solo l'intraneità di Lauro Mannone e Domenico Alati al contestato sodalizio, ma anche la sussistenza dei presupposti per configurare nelle condotte degli imputati il diverso reato di concorso esterno nell'associazione.
Nell'atto di appello presentato dall'avv. Basilio Pitasi nell'interesse di Lauro Mamone vi è un intero lungo paragrafo, rubricato come "Riqualificabilità della condotta addebitata all'imputato in termini di concorso esterno" (pagg. 46-57), nel quale la difesa, con ampie argomentazioni, si confronta espressamente con la diversa possibile ipotesi di reato, escludendone la configurabilità per difetto delle consapevolezza e volontarietà del contributo, della sua concretezza e della efficienza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento del sodalizio.
Anche nel gravame presentato dagli avv. Antonino Alati e Carlo Morace, nell'interesse di Domenico Alati, il tema del concorso esterno è ampiamente trattato all'interno del paragrafo (pagg. 3-14) rubricato come "Violazione dell'art.192 comma 2 c.p.p., 533 comma 1 c.p.p., 416-bis. 43 c.p. Esclusione del concorso esterno in associazione mafiosa"), nel quale è esaminato, in particolare, il profilo del dolo. Nei citati atti le difese hanno assimilato la posizione di Mannone e Alati a quella dell'imprenditore vittima di estorsione, "che si muove per evitare ulteriori danni" e pertanto "non realizza nemmeno il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa": questi stessi termini, che si leggono nell'atto di appello di Alati, sono richiamati anche nel ricorso del medesimo imputato (pag. 13), in una sostanziale continuità di linea difensiva, intesa ad escludere la sussistenza non solo del reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, ma anche di quello di concorso esterno.
Analoga prospettazione è presente nei ricorsi presentati nell'interesse di Mamone, là dove viene ampiamente affrontata la problematica dell'imprenditore vittima e di quello "colluso" (pagg. 16-17 ricorso avv. Gaito e pagg. 23-35 ricorso avv. Pitasi), con richiamo di giurisprudenza che, quanto a questa ultima figura, distingue il caso in cui l'imprenditore mette la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento, da quello in cui l'imprenditore, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instaura con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità: nella prima ipotesi si ha partecipazione, nella seconda concorso esterno (cfr., ad es., Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474;
Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, La Valle, Rv. 273390; da ultimo v. Sez. 2, n. 12323 del 19/01/2021, Alfani, Rv. 281001, in motivazione). Le difese, dunque, hanno interloquito sulla diversa qualificazione giuridica del fatto, qui riconosciuta, e lo hanno fatto ampiamente ed espressamente nel giudizio di appello (il che consente di per sé di escludere la violazione del principio del contraddittorio), riprendendo peraltro analoghe argomentazioni sul tema nei ricorsi per cassazione (e, invero, anche in sede di discussione).
20. Mamone e Alati. Gli altri reati. I motivi di ricorso inerenti alla sussistenza degli altri reati, presentati nell'interesse di Lauro Mamone e Domenico Alati, sono generici o manifestamente infondati. 20.1. Il reato di turbativa d'asta, contestato a entrambi al capo F), in concorso con altri quattro soggetti, separatamente giudicati, riguarda il bando di gara relativo all'appalto di Calanna. Nel ricorso di Mamone l'ampia ricostruzione della vicenda effettuata nelle sentenze di merito (soprattutto in quella di primo grado, nel paragrafo 16.2.) non è stata contestata in fatto se non nella parte in cui si è sostenuto che nel caso di specie si trattò non di un appalto, bensì di un affidamento di un incarico professionale attribuito direttamente senza necessità di gara.
L'affermazione è reiterativa di quella espressa nell'atto di appello (pag. 108) e risulta generica e apodittica, non essendosi confrontata con la diversa ricostruzione dei giudici di merito, dalla quale si evince che si trattò di una gara, vinta da chi offrì il maggior ribasso. In proposito va altresì ribadito che, ai fini della integrazione del reato previsto dall'art. 353 cod. pen., si è «in presenza di una procedura di gara, anche informale o atipica, ogni volta che la pubblica amministrazione proceda all'individuazione del contraente su base comparativa, a condizione che l'avviso informale o il bando e comunque l'atto equipollente indichino previamente i criteri di selezione e di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie [offerte]» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 6603 del 05/11/2020, dep. 2021, Maroni, Rv. 280836; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, dep. 2018, Giugliano, Rv. 272227 nonché Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Cereda, Rv. 266118).
Il ricorso di Alati, invece, censura la sentenza impugnata per la omessa valutazione di una lettura alternativa dei contatti intervenuti tra l'Amministrazione comunale e i partecipanti (doglianza che, in ragione della sua genericità, risulta inammissibile), contestando soprattutto la motivazione per la mancata spiegazione della effettiva incidenza dell'accordo collusivo sugli esiti della gara. La deduzione non ha pregio perché, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il delitto di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (cfr. ad es., Sez. 6, n. 6605 del 17/11/2020, dep. 2021, Pani, Rv. 280837 nonché Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cersosimo, Rv. 275163). 20.2.
In ordine al reato di truffa aggravata, contestato al capo H), si è in precedenza più volte osservato che la motivazione della sentenza impugnata, adesiva a quella di primo grado, è del tutto immune da vizi, là dove ha indicato le decine di conversazioni intercettate univocamente dimostrative del costante flusso di denaro dalle società confiscate alla cosca, attraverso le varie modalità, in precedenza descritte (sub 5.), che hanno costituito quegli artifizi e raggiri idonei a indurre in errore l'autorità giudiziaria, alla quale era stata rappresentata un'artefatta situazione economico-patrimoniale delle società al fine di agevolare la cosca, sia pure - come si è detto - dall'esterno.
E' priva di pregio, pertanto, anche la doglianza proposta nel ricorso di Mamone circa l'insussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.). La qualificazione giuridica del fatto risulta corretta, anche alla luce della giurisprudenza, richiamata nella sentenza impugnata, secondo la quale integra il delitto di truffa il compimento da parte degli organi apicali societari, in accordo con il soggetto estraneo, di un atto di disposizione patrimoniale in danno della società stessa, seguito dall'induzione in errore degli organi interni di controllo al fine di evitare di far emergere la reale portata della operazione (cfr., ad es., Sez. 2, n. 18778 del 25/3/2014, Mussari, Rv. 259965).
La difesa di Mamone, dubitando della correttezza di tale qualificazione, ha poi prospettato che, in assenza della cooperazione dello Stato quale vittima, nella fattispecie sarebbe ravvisabile un furto aggravato, delitto addirittura più grave di quello contestato e ritenuto. 20.3. Anche i motivi sui reati ambientali non hanno alcun fondamento. Le difese dei ricorrenti hanno sostenuto, reiterando una doglianza proposta in appello, che dalle conversazioni intercettate sarebbe emerso che i conferimenti abusivi furono effettuati nel corso della gestione Alampi e non durante quella Mamone-Alati.
La deduzione è assertiva e generica, priva di ogni confronto con la contraria ricostruzione della Corte di appello, la quale, disattendendo specificamente il motivo di gravame, ha affermato che l'esistenza della discarica abusiva, realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico, è stata riscontrata dal personale del Corpo Forestale dello Stato in occasione dei sopralluoghi del 6 agosto 2009 e del 18 dicembre 2009 e che varie conversazioni intercettate fra i due ricorrenti (in particolare quelle del 12 ottobre 2009, 5 gennaio 2010 e 17 marzo 2010) dimostrano con chiarezza che "fino alla data di intervento della Forestale la discarica era stata gestita (in termini, quantomeno, di copertura dei rifiuti) da Mamone ed Alati".
Inoltre, il concetto di gestione di una discarica abusiva deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di «qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente»: di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso (Sez. 3, n. 12159 del 15/12/2016, Messina, Rv. 270354). 20.4.
E' priva di pregio l'osservazione della difesa di Alati, secondo la quale per il reato ex art. 353 cod. pen. e per quelli ambientali sarebbe maturata la prescrizione nelle more del deposito della motivazione della sentenza di appello. Infatti, secondo il diritto vivente, ai fini del computo della prescrizione, nel caso in cui non sia data contestuale lettura della motivazione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito: è la pubblicazione della sentenza che garantisce l'immediatezza della deliberazione stabilita dall'art. 525 cod. proc. pen. e consacra, attraverso il dispositivo redatto e sottoscritto dal presidente, la decisione definitiva non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cannmi, Rv. 277593;
Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365; Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262615; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morrà, Rv. 250328; da ultimo v. Sez. 2, n. 20757 del 19/03/2021, Fotia, non mass.). La inammissibilità dei motivi relativi ai reati di turbativa d'asta (capo F), gestione abusiva di rifiuti e di una discarica, contestati sub L) e M), non consente, in relazione a tali capi, il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869; n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
La sentenza Aiello ha altresì precisato che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per quelli in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
Resta definitivamente accertata, dunque, l'affermazione di penale responsabilità per i suddetti reati (oltre che per quello di truffa aggravata, per il quale neppure oggi è maturata la prescrizione), che viene dichiarata nel dispositivo ai sensi dell'art. 624, comma 2, del codice di rito.
21. I ricorsi di Giulia Mariarossana Dieni. I motivi di ricorso sul punto della responsabilità per il reato associativo sono fondati nei termini che seguono. La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio. 21.1. Non sono fondate le censure riguardanti la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso. Si è visto in precedenza (sub 4.) che da una pluralità di risultanze probatorie la sentenza impugnata, in piena consonanza con quella di primo grado, ha desunto (in modo tutt'altro che "tautologico") la dimostrazione della continuità fra l'associazione qui contestata e la cosca Alampi, come accertata nel processo "Rifiuti 1", anche sotto i profili temporale e soggettivo.
Non coglie nel segno la deduzione difensiva incentrata sulla diversità del programma delittuoso, che sarebbe stato imperniato,. nel più recente sodalizio, soprattutto sulla produzione del "nero", con il ricorso alle sovrafatturazioni. Invero, detta modalità e le altre precedentemente illustrate sono state non la finalità dell'associazione bensì lo strumento attraverso il quale mantenere il controllo delle società confiscate e assicurarsi costanti e rilevanti entrate, per poi realizzare quello che era il "cuore" dell'attività criminosa del sodalizio: l'acquisizione di appalti nel settore dei rifiuti, in spregio alle regole della normale concorrenza, grazie alla forza di intimidazione derivante dal riconoscimento e dalla percezione all'esterno dello stesso sodalizio come articolazione della 'ndrangheta.
• 21.2. E' priva di fondamento l'eccezione in rito, relativa alla presunta violazione degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. e 6 della CEDU, proposta dalla difesa, che peraltro, in un motivo di ricorso, ha stravolto il pacifico dato della celebrazione del processo con rito abbreviato "secco", nel corso del quale, poi, vi fu integrazione probatoria, disposta dal G.U.P. ai sensi dell'art. 441, comma 5, del codice di rito. Nel giudizio abbreviato non vi è stata alcuna modifica dell'imputazione (che il P.M. fece, ma prima della richiesta di ammissione al rito contratto, limitatamente alla data di commissione del reato associativo da parte di tre imputati), in assenza, ovviamente, di alcuna "istruttoria dibattimentale".
E' dunque irricevibile la denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, fondata sul fatto che, solo all'esito della (inesistente) "istruttoria dibattimentale", il Pubblico Ministero avrebbe contestato all'imputata una condotta connessa alla propria figura professionale, diversa e lontana da quella di "postina" originariamente contestata. Nell'imputazione originaria, infatti, erano ascritti alla ricorrente sia il ruolo di "postina" (portatrice di messaggi e notizie recanti le specifiche direttive impartite dal carcere da Matteo Alampi ai sodali non detenuti) sia quello di "consigliori" (con la sua messa a disposizione degli interessi della cosca).
In appello, invero, l'eccezione era stata posta sotto il profilo della indeterminatezza della seconda parte del capo d'accusa, profilo in qualche modo ripreso anche nei motivi di ricorso, che tuttavia si rivelano privi di fondamento nel momento in cui, nel dedurre la genericità dell'imputazione, in realtà ne contestano la fondatezza nel merito, assumendo la insussistenza dei fatti contestati.21.3. In ordine alla partecipazione della ricorrente al sodalizio, invece, la motivazione della sentenza impugnata non regge di fronte ad alcune censure difensive.
La Corte di appello, discostandosi parzialmente dalle valutazioni del primo giudice, con precise argomentazioni, ha escluso che l'elevato numero di colloqui effettuati in carcere dalla Dieni con gli Alarnpi, a prescindere dai mandati difensivi conferiti nei singoli procedimenti, potesse avere un rilievo centrale nella dimostrazione della "militanza associativa" della professionista, al pari di suoi interventi in alcune vicende che in senso lato avevano coinvolto gli Alampi (la trasformazione della Capital Car nella Capital Cars che coinvolgeva Matteo Palumbo ovvero la difesa degli operai Gattuso e Falduto dopo il loro arresto).
La sentenza impugnata, invece, ha rimarcato che varie conversazioni dimostrerebbero che l'avv. Dieni si prodigò "nell'affiancare gli Alampi nella gestione di trattative ed affari inerenti all'attività imprenditoriale da loro posta in essere prima del sequestro della Edilprimavera", che però risale al marzo del 2006, molto prima del periodo in contestazione. Invero, l'intervento del legale nella vicenda immobiliare, al pari di altri (come quello nei confronti di un debitore degli Alampi, tale "Franco"), è stato dalla Corte richiamato a supporto della ritenuta conoscenza in capo alla ricorrente dell'illecito progetto di Matteo Alampi di finanziare la cosca attraverso la ripresa delle attività delle società (confiscate solo al 50%, dopo l'assoluzione di Sandro Rossato), per poi ottenere nuovamente - come poi accaduto per quelli di Calanna e Gioia Tauro - l'assegnazione di appalti redditizi, attraverso accordi illeciti (o atti corruttivi) ovvero sfruttando anche solo la forza di intimidazione della cosca, da lungo tempo radicata nel territorio.
Detta conoscenza è stata dai giudici di merito desunta da una numerosa serie di conversazioni intercettate, nelle quali il nome della professionista veniva spesso evocato, specie da Matteo Alampi, che indubbiamente la considerava una persona di estrema fiducia, ben al di là del profilo strettamente legale. Ad esempio, la Corte territoriale ha rimarcato il dialogo fra Matteo Alampi e il padre Giovanni del 5 ottobre 2009 (sul quale si è aperta una controversia di natura tecnica legata al corretto ascolto di una frase rivolta dal primo al genitore: "mando a Giulia" o "manda a Giulia"), in ogni caso dimostrativo del fatto - si legge nella sentenza impugnata - che ci si riferiva "alla necessità di intervenire sull'ing.
Mamone al fine di indurlo ad essere più generoso nelle erogazioni di denaro in favore degli Alampi". La conclusione della Corte non è affatto illogica e, in qualche misura, l'ipotesi che su Mamone la cosca potesse far intervenire anche la Dieni è confortata dalla conversazione intercettata il 22 ottobre 2009 fra lo stesso Mamone e Alati, nel corso della quale il primo, appreso da Valentino Alampi che l'avvocato gli voleva parlare, disse che le avrebbe risposto di avere accettato l'incarico di amministratore perché era creditore di una ingente somma per l'attività professionale prestata in precedenza, prima del sequestro, per la Rossato Sud e il Consorzio Airone, e che, "per fare un favore a loro" (gli Alampi), non sarebbe andato "in galera".
Con tale frase, analoga a tante altre, l'amministratore — come osservato dai giudici di merito — esprimeva il proprio timore di essere egli stesso sottoposto a indagini se si fosse esposto troppo visibilmente, nella conduzione della cosca, a fianco degli associati (e in proposito appare emblematica la frase rivolta da Mamone a Giovanni Alampi, nel corso dell'incontro del 26 giugno 2010, pure depurata del comprensibile timore reverenziale dell'amministratore verso il decano mafioso e della necessità di raggiungere un accordo dopo la crisi seguita al citato episodio dell'incendio dell'escavatore: "io non posso essere al vostro fianco...lo sono a distanza ma lo sono").
Non è logica e coerente, invece, l'affermazione della Corte di appello, sul punto adesiva a quella del primo giudice, secondo la quale le conversazioni intercettate dimostrerebbero che la Dieni si sarebbe prestata "in modo consapevole e sistematico a fare da 'postina', nonché da portatrice di messaggi e notizie recanti le specifiche direttive impartite dal carcere da Alampi ai sodali non detenuti, ivi compresi Domenico Alati e Lauro Mamone, finalizzate a garantire una concreta gestione delle attività economiche sottoposte ad amministrazione giudiziaria".
L'aspettativa che tale potesse essere il ruolo della ricorrente, alla luce dei numerosi dialoghi intercorsi fra Matteo Alampi e i sodali, risulta giustificata; tuttavia, nella motivazione della decisione impugnata si riscontra un salto logico fra detta aspettativa e la prova della effettiva concretizzazione della condotta contestata. La Corte di appello, dopo una significativa e condivisibile premessa — secondo la quale, "al cospetto di un compendio basato essenzialmente su intercettazioni etero-accusatorie, l'applicazione della regola ermeneutica in proposito correttamente richiamata dal Giudice della udienza preliminare deve fare il paio con una lettura calibrata e prudente delle conversazioni, che tenga conto del contesto nel quale le singole espressioni sono state pronunciate e della personalità di chi le ha proferite" — ha di fatto trascurato di valorizzare il dato costituito dalla presenza di sole intercettazioni intercorse fra terze persone, che si riferiscono essenzialmente a quello che l'avv.
Dieni avrebbe dovuto fare, non già a quello che la stessa aveva fatto.4 Si è anche detto in precedenza (sub 3.1.) della indiscussa possibilità di utilizzare a carico del terzo le dichiarazioni accusatorie rese dagli interlocutori delle conversazioni intercettate, ma si è altresì ricordato che incombe sul giudice, in presenza di dialoghi dal contenuto indiziario, la verifica circa la natura degli indizi, che devono essere gravi (consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti), precisi (non generici né suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile) e concordanti (non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi), come disposto dall'art. 192, comma 2, del codice di rito.
Nella sentenza impugnata mancano questa verifica e una spiegazione logica e compiuta della conclusione secondo la quale la ricorrente, nel periodo delle indagini, avrebbe effettivamente svolto "il ruolo di affidabile e riservata messaggera". La Corte di appello, poi, aderendo integralmente sul punto alle analoghe affermazioni del primo giudice, ha ritenuto inidonei a inficiare l'ipotesi accusatoria il "fatto che, per quanto consta in atti, Mannone e la Dieni non si sono mai incontrati" e la circostanza che "le espletate investigazioni non abbiano consentito di acquisire precise informazioni in ordine alla natura delle iniziative economiche gestite con il concorso dell'avv.
Dieni". Anche sotto questo profilo la motivazione non appare immune dai vizi denunciati, non risultando compiutamente esposte le ragioni o evidenziati gli elementi, anche di natura indiziaria (ma con le caratteristiche prima ricordate), sulla base dei quali si sia affermato ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte evocate in più conversazioni ebbero un effettivo seguito e che le stesse si sostanziarono in un consapevole contributo al sodalizio, sì da avere trasformato l'avvocato in un "consigliori" della cosca, dunque colpevole del delitto di concorso esterno ovvero di quello di partecipazione all'associazione, in presenza degli ulteriori presupposti della affectio societatis e dello stabile inserimento nella struttura organizzativa del sodalizio (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831;
Sez. 2, n. 17894 del 08/04/2014, Alvaro, Rv. 259257). Proprio in ordine alla qualificazione giuridica del fatto si riscontra la maggiore criticità della sentenza impugnata, risultando carente la motivazione sulla prova dello stabile inserimento della Dieni nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo a dare luogo alla "messa a disposizione" (v. sub 9.), nonché sulla sussistenza del dolo di partecipazione (v. sub 17.). Il giudice di appello, infatti, pur a fronte di motivi di gravame riguardanti lo specifico tema della qualificazione giuridica, si è limitato ad affermare che "il livello di intraneità alla cosca dell'imputata è talmente intenso da imporre la qualificazione del suo apporto ai sensi dell'art. 416-bis, comma 1, c.p., anziché di mero concorso esterno", motivazione nella sostanza apparente, dovendosi altresì ricordare che il giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza genetica, aveva riqualificato in concorso esterno il fatto contestato come partecipazione e che la diversa definizione giuridica, pur non vincolante, era rimasta per la intera vicenda cautelare, sino alla sentenza emessa il 17/6/2015 da questa Corte.
22. Ricorso del P.G. nei confronti di Giuseppe Putortì. Il motivo con il quale è stata denunciata violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'assoluzione di Giuseppe Putortì dal reato di partecipazione all'associazione (ovvero alla omessa riqualificazione in concorso esterno) non è fondato. La motivazione della sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati e risulta rafforzata, come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte anche in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado: essa consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui determinate prove assumono una valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez.
U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; di recente cfr. Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020, Trapani, Rv. 279804). E' pacifico, peraltro, che l'onere di motivazione rafforzata si atteggia in modo diverso nel caso di una decisione di riforma di una sentenza assolutoria rispetto alla ipotesi contraria: «il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, ha l'obbligo di dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificato il rovesciamento della statuizione assolutoria in quella di condanna» (Sez.
U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). La sentenza impugnata, dunque, si è specificamente confrontata con le argomentazioni di quella di primo grado, secondo la quale, peraltro, il ruolo dinamico e funzionale dell'avv. Putortì era "più assimilabile a quello del cd. postino" che a quello di "consigliori". Osservato che il numero complessivo degli incontri fra il legale e Matteo Alampi andava diluito in un ampio arco temporale e valutato anche alla luce della centralità del ruolo assunto dal capo della cosca (cosicché è plausibile che l'imputato avesse assunto compiti di propulsione e raccordo con i difensori che assistevano anche i suoi correi), la Corte di appello ha esaminato una serie di conversazioni nelle quali veniva evocato, anche da Mamone e Alati, il nome dell'avv.
Putortì quale possibile veicolatore di messaggi, in assenza, però, di conferme in ordine all'effettiva attuazione, da parte del legale, delle condotte ipotizzate dagli interlocutori, "nulla sapendosi circa l'eventuale affidamento dell'incarico a Putortì, la sua accettazione, il successivo espletamento". Con motivazione né illogica né contraddittoria, la Corte territoriale ha concluso che l'avv. Giuseppe Putortì si prestò a fare da tramite tra i propri assistiti e Domenico Alati in due occasioni, risalenti al luglio e all'ottobre del 2010, recando però messaggi dal contenuto non immediatamente percepibile come illecito.
Anche a prescindere da tale ultima valutazione, contrastante con quella del G.U.P., andrebbe comunque escluso che il legale potesse essere qualificato come "veicolatore abituale" di messaggi per conto della cosca (v. sub 11.1.). In ordine all'unica vicenda indicata dal primo giudice quale espressione del ruolo di consigliori rivestito da Putortì (quella dell'arresto di Giuseppe Falduto e Giuseppe Gattuso), la sentenza impugnata ha disatteso le valutazioni del G.U.P., osservando che, su richiesta di Giovanni Alannpi, che si stava occupando dell'assistenza ai due operai, egli fornì un legittimo parere, di tipo strettamente tecnico-legale, circa la possibilità di evitare la confisca dell'area interessata dai depositi abusivi.
Con fondamento, poi, la sentenza ha dato rilievo alla conversazione intercettata tra Mamone e Putortì nel corso della quale il legale, appreso dall'esasperato amministratore della incontenibile ingerenza degli Alampi, gli consigliò addirittura di presentare una denunzia per estorsione. La Corte di merito ha altresì escluso, con specifica motivazione, la riconducibilità della condotta del legale al reato di concorso esterno per difetto dell'elemento soggettivo: la episodicità della prestata cooperazione e il tenore, non apertamente illecito, delle informazioni trasmesse non consentono di affermare che Putortì "fosse conscio che il suo apporto ridondava a vantaggio di un sodalizio di 'ndrangheta attivo ed operativo".
La sentenza impugnata, dunque, ha ritenuto che nel caso di specie il comportamento del legale sia andato oltre il regolare espletamento dell'attività difensiva, avendo assunto rilievo sotto il profilo della correttezza deontologica, ma non sotto quello penale, avuto particolare riguardo alla «intenzionalità che sorregge le singole note della condotta concretamente posta in essere dal difensore», elemento fondamentale nella valutazione di cui si tratta, che «non può essere fissata in modo rigido, sulla base di parametri assoluti», ma deve essere espressa caso per caso (così Sez. 6, n. 7913 del 29/03/2000, Fasano, Rv. 217188; in senso conforme, di recente, v.
Sez. 6, n. 48586 del 06/11/2019, Mainardi nonché Sez. 6, n. 58411 del 11/07/2018, Cardone, non massimate).Il ricorso del Procuratore generale, pur denunciando formalmente illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ha nella sostanza, in larga parte, espresso censure nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione (v. sub 2.2.). L'impugnazione del P.G., pertanto, va rigettata.
23. Ricorso del P.G. nei confronti di Rosario Giovanni Spinella. Il medesimo esito va riservato al ricorso proposto nei confronti di Rosario Giovanni Spinella, risultando infondato il motivo con il quale la sentenza è stata censurata per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'assoluzione dell'imputato dal reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Anche in questo caso si è in presenza di una motivazione rafforzata della sentenza di appello, che ha specificamente e separatamente esaminato le "tre direttrici principali" lungo le quali si era articolato il ragionamento probatorio del primo giudice.
La prima attiene al ruolo svolto dall'imputato all'epoca della nomina di Lauro Mamone ai vertici della Rossato Sud e del Consorzio Stabile Airone Sud, dopo la restituzione a Rossato delle quote di sua proprietà e, quindi, della possibile apertura di nuovi scenari, come poi in effetti verificatosi (circostanza questa cui legittimamente la Corte di appello ha attribuito rilievo). In ragione di una serie di precise argomentazioni, tutt'altro che illogiche, la sentenza impugnata, confrontatasi con quella di primo grado, ha concluso affermando che "la vicenda, complessivamente considerata dimostra che il dott.
Spinella, perfettamente edotto della caratura mafiosa degli Alampi, riponeva ben poca fiducia nella capacità, oltre che nella volontà, di Mamone di affrancarsi dal loro giogo, ma non dimostra che egli - che certo bene avrebbe fatto ad informare l'autorità giudiziaria delle sue sensazioni e dei suoi timori - fosse a conoscenza dei termini del patto scellerato siglato tra Mamone e gli Alampi". Sulla base della ricostruzione in fatto della Corte territoriale, risulta che la condotta nella sostanza omissiva dell'amministratore giudiziario dimostrerebbe al più la sussistenza di un dolo eventuale e non già quella del dolo diretto, necessario - come si è detto (sub 17.2.) - per il riconoscimento del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso.
Anche in ordine al favoreggiamento della latitanza di Giuseppe Alampi la sentenza di appello è stata puntuale nell'esaminare e disattendere le conclusioni del primo giudice, sia pure sulla base del medesimo compendio probatorio.Pacifico essendo il fatto che Spinella, rivolgendosi a un magistrato (anche se non più competente), rese manifesto il sospetto che Giuseppe Alampi, latitante, si nascondesse presso i locali aziendali, risulta logica l'affermazione della Corte di merito, secondo la quale "è difficile conciliare tale comportamento con l'ipotizzato intento favoreggiatore e con il concorso, sia pure esterno, al sodalizio, in presenza dei quali egli, deve ragionevolmente supporsi, si sarebbe guardato bene dal rivolgere al magistrato, ad onta della reciproca fiducia, confidenze tanto delicate e rilevanti per la vita dell'associazione mafiosa".
Quanto alle condotte di Spinella durante lo svolgimento dell'incarico di amministratore della Rossato Sud, la sentenza impugnata ha rimarcato la contraddittorietà ed equivocità di molte affermazioni di Lauro Mamone, subentrato nella gestione e desideroso di accreditarsi quale amministratore affidabile ed efficiente. In ogni caso, in varie conversazioni, Mamone addebitò a Spinella di avere tradito la fiducia dello Stato e degli stessi titolari delle imprese sequestrate; in altre, intercorse fra gli Alampi, gli interlocutori recriminarono sulla pregressa autonomia gestion