Sentenza — n. 31448/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Campobasso ha ritenuto non sussistere i presupposti per la propria astensione sollecitata dalle difese con istanza proposta al di fuori di qualsiasi iniziativa in tema di ricusazione. Propongono ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1. Violazione dell'articolo 34 comma secondo codice di procedura penale in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1992 nonché degli articoli 36 lett. G) e 41 primo comma codice di procedura penale non potendosi porre in dubbio la sussistenza di una causa di astensione all'esito del patteggiamento pronunciato dallo stesso giudice nella medesima vicenda in relazione alle posizioni di alcuni concorrenti nel medesimo reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 34 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 31448/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Questa Corte ha infatti già segnalato - da una parte - che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, nè tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 39174 del 09/09/2015 Rv. 264637 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10075 del 25/06/2014 Rv. 263179 - 01).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BUCCELLI DANIELA nato a NAPOLI il 03/05/1992 CAPOCELLI ALESSANDRO nato a NAPOLI il 03/01/1986 CERRATO ANNA nato a POMIGLIANO D'ARCO il 10/03/1985 CAPOCCELLI MIMMO nato a NAPOLI il 23/06/1966 avverso il provvedimento del 27/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha csjiacitts~endo udito ,i1J2Frrénsore
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Campobasso ha ritenuto non sussistere i presupposti per la propria astensione sollecitata dalle difese con istanza proposta al di fuori di qualsiasi iniziativa in tema di ricusazione.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1. Violazione dell'articolo 34 comma secondo codice di procedura penale in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1992 nonché degli articoli 36 lett. G) e 41 primo comma codice di procedura penale non potendosi porre in dubbio la sussistenza di una causa di astensione all'esito del patteggiamento pronunciato dallo stesso giudice nella medesima vicenda in relazione alle posizioni di alcuni concorrenti nel medesimo reato.
3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Fulvio Baldi - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con memoria depositata il 3 giugno 2021, l'Avv. Giovanni Caiazzo per i ricorrenti CAPOCELLI e CAMPOBASSO ha insistito per l'accoglimento del ricorso evidenziando i profili di incompatibilità del giudice a decidere anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale. 4.1. La difesa BUCCELLI ha depositato in data 28 aprile 2021 motivi nuovi con cui afferma l'ammissibilità del ricorso, la rilevanza - ai fini della decisione - dell'intervenuta rimessione di querela e la carenza di motivazione della sentenza che ha deciso la controversia e comunque la nullità della sentenza in conseguenza della incompatibilità del giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti avverso provvedimento non impugnabile.
2. Questa Corte ha infatti già segnalato - da una parte - che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, nè tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 39174 del 09/09/2015 Rv. 264637 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10075 del 25/06/2014 Rv. 263179 - 01).
3. Anche in ragione di tale presupposto, risulta principio di diritto consolidato quello per cui il provvedimento che decide sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di gravame, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio, di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti rimangono limitati nell'ambito dell'ufficio (Sez. 5, Sentenza n. 33356 del 06/06/2008 Rv. 241390 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 40159 del 30/09/2009 Rv. 245203 - 01).
4. In sostanza, l'ordinamento riconosce uno strumento tipico al soggetto che voglia far valere le cause di incompatibilità del giudice costituito dall'istanza di ricusazione proposta in modi e forme previsti dall'articolo 37 codice di procedura penale. In tutti i casi in cui il ricorrente ometta di proporre tale istanza, non può ritenersi sussistente alcuna posizione giuridica tutelabile sul punto rimanendo le decisioni del giudice procedente attività meramente interna che, non determinando profili di nullità, non risultano ulteriormente sindacabili se non, come detto, nelle forme dell'articolo 37 codice di procedura penale estranee al presente giudizio.
5. Gli ulteriori motivi articolati in sede di motivi aggiunti da parte della difesa BUCCELLI sono inammissibili in quanto attinenti a provvedimento diverso da quello impugnato. Il ricorso BUCCELLI - così come quelli dei coimputati - hanno ad oggetto "il provvedimento contenuto nel verbale dell'udienza del 27.03.2021" (cfr. pag. 2 e conclusioni articolate a pag. 4 del ricorso comune così come pagg. 1 e 4 del ricorso presentato dal solo CAPOCELLI ) e, nello stesso ricorso, nemmeno vi è traccia del primo e del secondo motivo richiamati nei motivi aggiunti Deve al proposito ribadirsi l'incontroverso principio per cui la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012 Rv. 254301 - 01;
Sez. 6, Sentenza n. 36206 del 30/09/2020 Rv. 280294 - 01). Non risulta nemmeno possibile impugnare con motivi aggiunti provvedimenti diversi e successivi rispetto a quello oggetto dell'originaria impugnazione.
5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dek.ricorscee, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma