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Sentenza — n. 29902/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29902/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29902/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 640 comma secondo n. 2 bis cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che l'età avanzata delle vittime non sarebbe di per sé solo sufficiente a consentire di ritenere che l'imputato abbia agito in danno di una persona in condizioni di minorata difesa e che, pertanto, la motivazione della Corte territoriale sarebbe sul punto carente e contraddittoria. 1.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e all'applicazione della recidiva. Nel secondo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, in assenza di considerazione degli argomenti evidenziati dalla difesa, sarebbe errata e carente 1.3. Vizio di motivazione in relazione allo sproporzionato aumento calcolato per la continuazione.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 29902/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'art.62 bis cod. pen. e all'applicazione della recidiva in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato gli argomenti evidenziati dalla difesa sul punto. Le doglianze sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva. 2.1.

Parole chiave

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diritti degli anziani maggiore età penale protezione degli adulti prestazione di vecchiaia discriminazione fondata sull'età circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 c.p
L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MAGISTRIS ANTONIO nato a NAPOLI il 06/11/1978 avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avv. CARLO BIANCO che, in difesa di DE MAGISTRIS ANTONIO, insiste per l'accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 20/9/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 20/12/2017 ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi 17) e 19) perché estinti per intervenuta prescrizione e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di DE MAGISTRIS ANTONIO in relazione ai capi 18) e 20) per il reato di cui all'art. 640, cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 640 comma secondo n. 2 bis cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che l'età avanzata delle vittime non sarebbe di per sé solo sufficiente a consentire di ritenere che l'imputato abbia agito in danno di una persona in condizioni di minorata difesa e che, pertanto, la motivazione della Corte territoriale sarebbe sul punto carente e contraddittoria. 1.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e all'applicazione della recidiva. Nel secondo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, in assenza di considerazione degli argomenti evidenziati dalla difesa, sarebbe errata e carente 1.3. Vizio di motivazione in relazione allo sproporzionato aumento calcolato per la continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo n. 2 bis cod. pen, che rinvia all'art. 61 n. 5, cod. pen. Ad avviso della difesa, infatti, la motivazione, che farebbe esclusivamente riferimento all'età delle vittime, sarebbe carente e contraddittoria. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale con motivazione che si salda e integra quella del giudice di primo grado ha dato corretta e adeguata risposta alla medesima questione -che peraltro si riferisce esclusivamente all'aggravante correttamente contestata nel capo di imputazione di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e non a quella di cui al n. 2 bis del secondo comma dell'art. 640 cod. pen, norma non ancora entrata in vigore all'epoca dei fatti- già oggetto dei motivi di appello.A fronte degli stessi argomenti, ora pedissequamente riproposti, infatti, il giudice dell'appello ha evidenziato le circostanze di tempo e modo (l'approccio per strada di persone anziane senza accompagnatori) sulle quali si fonda il giudizio in ordine alla sussistenza dell'aggravante di aver agito in danno di una persona in condizioni di minorata difesa.

La conclusione, fondata su di una valutazione concreta di quanto accaduto e peraltro corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, non è pertanto sindacabile in questa sede (Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016, De Biase, Rv. 267496).

2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'art.62 bis cod. pen. e all'applicazione della recidiva in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato gli argomenti evidenziati dalla difesa sul punto. Le doglianze sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva. 2.1.

La motivazione circa la sussistenza dei presupposti della recidiva è adeguata e completa. La Corte territoriale, infatti, ha dato conto di aver fondato il giudizio di pericolosità sociale su di una complessiva valutazione nella quale ha ritenuto di valenza significativa la natura dei quattro reati pregressi commessi nell'ultimo decennio, e la circostanza che lo stesso risulta essersi dedicato tra i venti e i trent'anni alla commissione di reati contro il patrimonio. Motivazione questa che risulta essere adeguata e pertanto non è sindacabile in questa sede (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). 2.2.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato anche con il solo riferimento all'esistenza di precedenti penali e di successive condanne. Il complessivo percorso argomentativo esposto appare lineare e pertanto le censure, orientate a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, non sono consentite (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen., infatti, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163;

Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'aumento calcolato per la continuazione. La doglianza è manifestamente infondata. A fronte delle generiche critiche contenute nell'atto di appello sul punto, infatti, la Corte territoriale, rinviando alle considerazioni del giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente spiegazione delle ragioni per le quali ha ritenuto che la quantificazione dell'aumento di pena era da ritenersi congruo. Motivazione questa che, in assenza di palesi ed evidenti illogicità, non è sindacabile in questa sede. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 2