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Sentenza — n. 29901/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29901/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29901/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A tutti gli imputati sono contestate, a vario titolo e anche in riferimento a diversi periodi, delle condotte estorsive commesse complessivamente dall'anno 1997 all'anno 2014 in danno di Andrea Dominijanni, titolare e gestore di un villaggio vacanze e imprenditore edile, per alcuni appalti e subappalti, quali la costruzione della piscina di Isca Marina, il sottopasso ferroviario e l'ampliamento e la ristrutturazione del cimitero di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio e del cimitero di Satriano. Condotte aggravate ai sensi degli artt. 628, comma terzo n.3 cod. pen. e 7 L. 203/1991, ora 416 bis.1 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 495, comma 2 cod. proc. pen, art. 629 cod. pen, art. 182, comma 2 cod. proc. pen, art. 495 cod. proc. pen, art. 495 comma 1 cod. proc. pen, art. 182 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29901/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ragione questa per la quale la pena avrebbe dovuto essere quantificata nel minimo previsto dall'art. 629 comma primo cod. pen. 4.3. Le doglianze sono manifestamente infondate.La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità sul punto, ha correttamente ritenuto la sussistenza di entrambe le aggravanti contestate. Le dichiarazioni dei collaboratori e le condanne per associazione a delinquere di stampo mafioso a carico di alcuni dei ricorrenti sono sufficienti a ritenere la sussistenza dell'aggravante a carico di tutti gli autori del reato, cui la stessa, ancorché soggettiva, si estende (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 13604 del 13- 28/10/2020, dep. 2021, Iannazzo e altri, n.m.; (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso e altri, Rv. 269365).

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito altri capi d'accusa estorsione gravi addebiti penali corruzione nell'esecuzione forzata truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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art. 495, comma 2 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione alla "mancata assunzione di prove decisive, avendone la parte fatto richiesta, in caso preveduto dall'art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
art. 629 cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen.
art. 182, comma 2 cod. proc. pen
Qualora le parti siano state sentite, d'altro canto, l'ordinanza deve ritenersi validamente emessa e ogni eventuale e ulteriore questione, che si riferisce al contenuto dell'ordinanza e alla statuizione in essa contenuta, deve essere oggetto di specifica eccezione da presentarsi, ai sensi dell'art. 182 comma 2 cod.
art. 495 cod. proc. pen
I poteri del giudice in ordine all'ammissione delle prove sono regolati dall'art. 495 cod. proc. pen.
art. 495 comma 1 cod. proc. pen
ma era stato correttamente oggetto dell'ordinaria valutazione in ordine all'ammissione o meno delle prove sotto un profilo di pertinenza, rilevanza e non manifesta superfluità e il Tribunale ne ha pertanto disposto l'ammissione ai sensi dell'art. 495 comma 1 cod. proc. pen.
art. 182 cod. proc. pen
Qualora le parti siano state sentite, d'altro canto, l'ordinanza deve ritenersi validamente emessa e ogni eventuale e ulteriore questione, che si riferisce al contenuto dell'ordinanza e alla statuizione in essa contenuta, deve essere oggetto di specifica eccezione da presentarsi, ai sensi dell'art. 182 comma 2 cod.
art. 62-bis cod. pen
81, 110, 629, primo e secondo comma in relazione all'art. 628, comma terzo n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila ciascuna a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GALLELLI VINCENZO nato a BADOLATO il 19/09/1943 SANTILLO ANDREA nato a BADOLATO il 06/11/1960 COSENTINO ANDREA nato a SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO il 01/08/1945 PROCOPIO FIORITO nato a SAN SOSTENE il 02/08/1953 LENTINI MICHELE nato a CATANZARO il 26/12/1971 MONGIARDO MARIO nato a SAN SOSTENE il 21/02/1968 avverso la sentenza del 03/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di tutti i ricorrenti.

Uditi i difensori: l'avv. MARIA CLAUDIA CONIDI che, in difesa della parte civile DOMINIJANNI ANDREA, deposita le conclusioni scritte, nota spese in udienza e verbale di comunicazione e si riporta alle conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei ricorsi; l'avv. SALVATORE STAIANO che, in difesa di GALLELLI VINCENZO, SANTILLO ANDREA, PROCOPIO FIORITO, LENTINI MICHELE, MONGIARDO MARIO, si / riporta ai motivi del ricorso e illustra le ragioni per le quali insiste per l'accoglimento. l'avv. NATALE FERRAIUOLO che, in difesa di COSENTINO ANDREA, illustra le ragioni per le quali chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di CATANZARO con sentenza del 3/12/2019 ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANZARO in data 28/6/2018 nei confronti di GALLELLI VINCENZO, SANTILLO ANDREA, COSENTINO ANDREA, PROCOPIO FIORITO, LENTINI MICHELE e MONGIARDO MARIO per diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 81, 110, 629, primo e secondo comma in relazione all'art. 628, comma terzo n. 3 cod. pen. e 7 L. 203/1991, ora 416bis.1 cod. pen.

1. A tutti gli imputati sono contestate, a vario titolo e anche in riferimento a diversi periodi, delle condotte estorsive commesse complessivamente dall'anno 1997 all'anno 2014 in danno di Andrea Dominijanni, titolare e gestore di un villaggio vacanze e imprenditore edile, per alcuni appalti e subappalti, quali la costruzione della piscina di Isca Marina, il sottopasso ferroviario e l'ampliamento e la ristrutturazione del cimitero di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio e del cimitero di Satriano. Condotte aggravate ai sensi degli artt. 628, comma terzo n.3 cod. pen. e 7 L. 203/1991, ora 416 bis.1 cod. pen.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1. L'avv. Salvatore Staiano nell'interesse di Vincenzo Gallelli, Andrea Santillo, Fiorito Procopio, Michele Lentini e Mario Mongiardo, con cinque distinti atti ha dedotto i seguenti e sostanzialmente coincidenti motivi. 2.1.1. Violazione di legge in relazione alla "mancata assunzione di prove decisive, avendone la parte fatto richiesta, in caso preveduto dall'art. 495, comma 2 cod. proc. pen. 2.1.2. Vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti. 2.1.3.

Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 628, comma terzo n. 3 cod. pen. e 7 L. 203/1991, ora 416 bis.1 cod. pen.2.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 81 comma 2 e 133 cos. pen. 2.2. L'avv. Natale Ferraiuolo nell'interesse di Andrea Cosentino ha dedotto i seguenti motivi. 2.2.1. "Violazione dei criteri legali di valutazione della prova, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione" in relazione alla dichiarazione di responsabilità. 2.2.2.

Violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. 2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 628, comma terzo n. 3 cod. pen e 7 L. 203/1991, ora 416 bis. 1 cod. pen. nonché agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.

3. In data 7 maggio 2021 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi con i quali gli avvocati Staiano e Mingali, anche allegando il verbale dell'udienza del Tribunale del 31 maggio 2018 e il verbale delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini, insistono per l'accoglimento del primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Gallelli, Andrea Santillo, Fiorito Procopio, Michele Lentini e Mario Mongiardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Gallelli, Andrea Santillo, Fiorito Procopio, Michele Lentini e Mario Mongiardo la difesa rileva che il Tribunale, pronunciando l'ordinanza del 31 maggio 2018 con la quale è stata revocata l'ammissione dei testi Caligiuri e Montesi Righetti, avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa dalla quale deriverebbe la nullità di ogni atto successivo. A fronte della richiesta della difesa e degli elementi da questa evidenziati circa la decisività di tali testi quali prove a discarico di cui all'art. 495, comma 2 cod. proc. pen., infatti, la revoca sarebbe stata del tutto ingiustificata.

La decisione della Corte territoriale in merito alla questione rilevata in appello, cioè che la difesa avrebbe dovuto eccepire la nullità dell'ordinanza immediatamente dopo che questa era stata emessa e che invece nulla è stato rilevato in udienza, d'altro canto, sarebbe errata in quanto, come risulta dagli atti, la difesa era stata sentita sul punto e si era opposta e, quindi, rispettando la previsione dell'art. 182, comma 2 cod. proc. pen., aveva così eccepito la nullità dell'atto prima che questo venisse compiuto.I testi, inoltre, per le considerazioni allora già esposte, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale e confermato dalla Corte territoriale, potendo riferire di alcuni particolari specifici oggetto di testimonianza della persona offesa costituita parte civile, erano e sarebbero decisivi quanto alla credibilità delle dichiarazioni poste a fondamento della pronuncia.

La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. I poteri del giudice in ordine all'ammissione delle prove sono regolati dall'art. 495 cod. proc. pen. che stabilisce che il giudice provvede sentite le parti. Ai sensi del primo comma della norma il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza in merito alla richiesta di ammissione delle prove operando una valutazione in ordine alla pertinenza, rilevanza e non manifesta superfluità delle stesse. Il secondo comma si riferisce allo specifico caso della c.d. controprova e comporta, sempre sentite le parti, una valutazione in ordine alla decisività della stessa.

Ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, il giudice decide sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine all'ammissibilità delle prove e ha il potere, ritenuta la superfluità sopravvenuta, di revocare l'ammissione di prove già ammesse ovvero, di contro, di ammettere prove in precedenza escluse (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020, Vannuzzi, Rv. 278794). Come previsto dalla norma tutti questi provvedimenti devono essere assunti sentite le parti. Per tali aspetti, quindi, l'ordinanza è da ritenersi affetta da nullità qualora la stessa sia stata pronunciata in assenza del previsto contraddittorio.

Qualora le parti siano state sentite, d'altro canto, l'ordinanza deve ritenersi validamente emessa e ogni eventuale e ulteriore questione, che si riferisce al contenuto dell'ordinanza e alla statuizione in essa contenuta, deve essere oggetto di specifica eccezione da presentarsi, ai sensi dell'art. 182 comma 2 cod. proc. pen., non appena si prende atto della motivazione del provvedimento (cfr. Sez. 2, n. 7455 del 13/11/2020, Patasanu, n.m. e Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 con specifico riferimento al vizio di motivazione quanto alla ritenuta superfluità de teste;

Sez. 5, n. 321 del 3/12/2020 dep. 2021, Aiello, n.m.; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891, Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Biagini, Rv. 252680) 1.2. Tanto premesso. i. I provvedimenti pronunciati dal Tribunale in ordine all'ammissione e alla revoca dell'ordinanza con la quale era stato disposto l'esame dei testi Caligiuri e Montesi Righetti sono stati pronunciati, correttamente, in contraddittorio e sotto tale profilo non sono affetti da alcun vizio.

I testi Caligiuri e Montesi Righetti erano stati indicati dalla difesa nella lista testi e il loro esame era stato ammesso dal Tribunale, sentite le parti. L'esame dei citati testi, d'altro canto, non era stato ammesso come prova c.d. contraria ai sensi dell'art. 495 comma 2 cod. proc. ma era stato correttamente oggetto dell'ordinaria valutazione in ordine all'ammissione o meno delle prove sotto un profilo di pertinenza, rilevanza e non manifesta superfluità e il Tribunale ne ha pertanto disposto l'ammissione ai sensi dell'art. 495 comma 1 cod. proc. pen.

L'ordinanza con la quale i testi erano stati ammessi, valutato successivamente che la sussistenza o meno dei fatti oggetto dei capi di imputazione poteva essere compiutamente vagliata alla luce dell'istruttoria espletata e che il prosieguo appariva superfluo, è stata revocata, sempre sentite le parti. li. A fronte del provvedimento così correttamente pronunciato in data 31 maggio 2018 la difesa, nei termini previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., non ha formulato alcuna osservazione né ha formalizzato alcuna eccezione circa il contenuto o il tenore delle statuizioni contenute nell'ordinanza che prevedeva la revoca dell'ammissione dei citati testi.

La successiva doglianza quanto all'illegittimità della revoca, formulata sul punto solo con i motivi d'appello, pertanto, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, a nulla rilevando la circostanza che la difesa si fosse opposta alla revoca nella precedente e diversa fase, è da ritenersi tardiva e l'eventuale vizio deve ritenersi sanato. La stessa doglianza, in ogni caso, è manifestamente infondata. Come pure rilevato dalla Corte territoriale, infatti, la valutazione del Tribunale circa la superfluità dell'audizione dei testi Caligiuri e Montesi Righetti, pure facendo riferimento alle considerazioni esposte anche nel corso dell'esame della persona offesa, appare adeguata e coerente e comunque, in assenza di palesi ed evidenti illogicità, non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità.

2. Nel secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di Vincenzo Gallelli, Andrea Santillo, Fiorito Procopio, Michele Lentini e Mario Mongiardo e nel primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Andrea Cosentino, si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità degli imputati. In specifico.2.1. Nel secondo coincidente motivo articolato nei rispettivi ricorsi la difesa di Vincenzo Gallelli, Andrea Santillo, Fiorito Procopio, Michele Lentini e Mario Mongiardo censura il ragionamento seguito dalla Corte territoriale che incorrerebbe in evidenti e palesi illogicità nell'esame delle critiche mosse con gli atti d'appello in merito alla ritenuta credibilità della persona offesa.

La sentenza impugnata, infatti, non terrebbe nella dovuta considerazione le antinomie rilevabili dalle dichiarazioni rese e addiverrebbe a una decisione priva di una coerenza strutturale interna. La motivazione, d'altro canto, sarebbe contraddittoria in più parti come, ad esempio, in riferimento al tema dell'avvicendamento dei ricorrenti nella gestione delle estorsioni. Sotto altro profilo, infine, gli elementi di risconto indicati dalla Corte territoriale sarebbero neutri e la mancata considerazione del dissesto patrimoniale della persona offesa sarebbe del tutto ingiustificata. 2.2.

Nel primo motivo la difesa di Andrea Cosentino evidenziata la necessità di fare riferimento ai criteri di valutazione della prova e l'obbligo del giudice di esporre le ragioni della decisione, rileva l'illogicità della motivazione e la contraddittorietà della conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla credibilità della persona offesa. Nella valutazione delle dichiarazioni da questa rese, infatti, infatti, non si sarebbe proceduto con il necessario rigore e non sarebbero stati considerati alcuni significativi elementi dai quali sarebbe emerso un contesto complessivamente diverso nel quale la persona offesa aveva avuto rapporti di contiguità con la criminalità organizzata tanto che il Dominijanni avrebbe dovuto essere definito come imprenditore colluso e non come semplice vittima.

Situazione questa significativa che i giudici di merito, considerato che tale situazione era addirittura evidente con riferimento al subappalto per la piscina di Isca Marina, avrebbero dovuto valutare e della quale avrebbero dovuto dare conto in motivazione. Sotto altro profilo, poi, la Corte territoriale avrebbe ignorato quanto dichiarato da dott. Greco, curatore fallimentare della Dolfin Gestioni Turistiche, circa le condotte di dissipazione e distrazione poste in essere dalla persona offesa. Circostanze anche queste estremamente significative quanto alla personalità della Dominijanni e quindi rilevanti in ordine alla credibilità delle dichiarazioni accusatorie rese.

Con specifico riferimento alla posizione del Cosentino, poi, quanto riferito dal Dominijanni sarebbe incompatibile con le più lineari logiche mafiose. Il ruolo attribuito al ricorrente, quello di esattore che opera a volte con un gruppo e a volte con un altro, sarebbe infatti impensabile in una situazione nella quale il controllo delle estorsioni potrebbe scatenare dei conflitti tra le diverse consorterie che si contendono il territorio. Da ultimo, poi, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la circostanza, apparsa evidente, che le dichiarazioni della persona offesa costituivano una sorta di ritorsione attuata nei confronti del ricorrente in relazione al danneggiamento subito dalla persona offesa nel mese di aprile 1997 all'interno del villaggio Nausicaa. 2.3.

Le doglianze sono manifestamente infondate. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione cfr.

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217 e, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 27606201; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (da ultimo Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 27606201e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217);

Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito:

a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;

b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;

c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio di motivazione, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.

Il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto.

Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988). 2.4. Le doglianze, attraverso le quali si sollecita anche una non consentita rilettura delle prove, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nei motivi di appello e ha esposto, gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Sotto tale aspetto, pertanto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità della persona offesa, alle dichiarazioni rese dai collaboratori e agli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa, alternativa e ipotetica lettura delle prove, non è consentita e risulta comunque inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217). A titolo esemplificativo. i. Con il riferimento alla genesi delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, così evidenziando come questa non avesse alcun intento di calunniare gli imputati, la Corte territoriale ha dato conto della coerenza complessiva di quanto dichiarato dal Dominijanni, pure oggetto di sostanziali riscontri da parte della polizia giudiziaria. ii.

In ordine alla questione c.d. avvicendamento, il giudice d'appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che ciò, in un periodo di depotenziamento della cosca Gallelli, rientrasse nelle dinamiche criminose. iii. Con riferimento all'arresto avvenuto nell'anno 2010 del Mongiardo e alle scuse poi dovute presentare al Gallelli, il secondo giudice ha indicato il motivo per il quale la somma dovuta per la protezione per il villaggio Nausicaa in una occasione non era stata corrisposta. iv. Con il riferimento alla decisione della persona offesa di non proporsi per alcuni lavori di sub appalto nella motivazione, inoltre, è evidenziata la ragione per la quale la persona offesa non è stata ritenuta essere imprenditore c.d. "colluso" ma vittima della cosca. v.

Con il riferimento al ruolo complessivamente svolto e alla costante presenza del Cosentino la sentenza impugnata ha dato conto della partecipazione dello stesso alla commissione del reato e, a fronte delle dichiarazioni rese dai collaboratori e dai testimoni, l'imprecisione circa la qualità di genero del Gallelli risulta priva di effettivo rilievo.

3. Nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Andrea Cosentino la difesa evidenzia che la condotta posta in essere dal dall'imputato - ritirare e consegnare come un semplice postino a Natale un pacco contenente un panettone e/o una bottiglia di vino con all'interno inserita una busta- non sarebbe configurabile come concorso in estorsione. Tale attività, in assenza di minacce o richieste di natura estorsiva direttamente riferibili al ricorrente, infatti, sarebbe del tutto neutra né sul punto sarebbe significativa l'affermazione della Corte territoriale, peraltro errata, che il Cosentino era il genero di Vincenzo Gallelli, soggetto con il quale invece il ricorrente non ha alcun vincolo di parentela.

La doglianza, reiterativa della medesima censura già posta nei motivi di appello, è manifestamente infondata.Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso nel reato e idoneità del contributo del singolo partecipe, la condotta del Cosentino, consistita nel ritirare il pacco contenente la somma corrisposta dalla persona offesa alla cosca annualmente per la protezione, non può ritenersi neutra (con specifico riferimento al rilievo del contributo fornito da chi da ultimo partecipa anche solo alla fase conclusiva della riscossione della somma cfr.

Sez. 1, n. 41177 del 24/11/2006, Del Vecchio, Rv. 235997). La presenza del ricorrente anche ad alcuni incontri, d'altro canto, conferma la partecipazione del ricorrente a diverse fasi della complessiva condotta estorsiva ed esclude, comunque, che lo stesso potesse essere ignaro del reale tenore delle richieste e del contenuto del pacco "natalizio. Elementi questi da soli sufficienti a ritenere che la motivazione in ordine al giudizio di responsabilità sia adeguata e coerente e ciò anche, pure a fronte delle dichiarazioni rese dai collaboratori, a prescindere dalla errata, ma ininfluente, indicazione che il ricorrente fosse il genero del coimputato Gallelli.

4. Nel terzo coincidente motivo dei rispettivi ricorsi proposti nell'interesse di Vincenzo Gallelli, Andrea Santillo, Fiorito Procopio, Michele Lentini e Mario Mongiardo e nella prima parte del terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Andrea Cosentino, si deduce la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti contestate di cui agli artt. 628, comma terzo n. 3 cod. pen. e 7 L. 203/1991, ora 416 bis.1 cod. pen. In specifico. 4.1. Nel terzo motivo dei rispettivi ricorsi la difesa di Vincenzo Gallelli, Andrea Santillo, Fiorito Procopio, Michele Lentini e Mario Mongiardo rileva che nella sentenza impugnata non vi sarebbe alcun elemento indicativo della sussistenza degli elementi costitutivi delle aggravanti.

Diversamente da quanto indicato nella motivazione, infatti, nessuno dei collaboratori di giustizia ovvero dei testimoni avrebbe riferito in merito all'affiliazione dei ricorrenti alla 'ndrangheta. 4.2. Nella prima parte del terzo motivo la difesa di Andrea Cosentino rileva che, proprio in virtù del ruolo marginale dallo stesso svolto (riceveva solo il pacco come preteso dalla persona offesa che non voleva che nessuno andasse al villaggio né voleva lui stesso recarsi presso l'abitazione del Gallelli), nulla sarebbe emerso con riferimento al ricorrente in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate.

Ragione questa per la quale la pena avrebbe dovuto essere quantificata nel minimo previsto dall'art. 629 comma primo cod. pen. 4.3. Le doglianze sono manifestamente infondate.La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità sul punto, ha correttamente ritenuto la sussistenza di entrambe le aggravanti contestate. Le dichiarazioni dei collaboratori e le condanne per associazione a delinquere di stampo mafioso a carico di alcuni dei ricorrenti sono sufficienti a ritenere la sussistenza dell'aggravante a carico di tutti gli autori del reato, cui la stessa, ancorché soggettiva, si estende (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 13604 del 13- 28/10/2020, dep. 2021, Iannazzo e altri, n.m.; (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso e altri, Rv. 269365).

Il contesto e le modalità che hanno caratterizzato la commissione dei fatti sono significativi della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il duplice profilo, sia dell'agevolazione che della modalità (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027; Sez. 2, Sentenza n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, di Caprio, Rv. 277182). Lo specifico rilievo quanto al ruolo marginale che il Cosentino avrebbe svolto è, anche quanto alla sussistenza delle aggravanti, del tutto inconferente.

Il Cosentino, che ha partecipato a diversi segmenti dell'attività estorsiva e si è occupato della riscossione delle somme, infatti, ha fornito un contributo di rilievo, peraltro anche particolarmente significativo, quanto a tempi e modi, proprio del metodo mafioso.

5. Nel quarto coincidente motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di Vincenzo Gallelli, Andrea Santillo, Fiorito Procopio, Michele Lentini e Mario Mongiardo e nella seconda parte del terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Andrea Cosentino, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In specifico. 5.1. Nel quarto e ultimo motivo dei rispettivi ricorsi la difesa di Vincenzo Gallelli, Andrea Santillo, Fiorito Procopio, Michele Lentini e Mario Mongiardo rileva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato sull'appartenenza dei ricorrenti alla criminalità organizzata, già oggetto di valutazione per ritenere le aggravanti contestate, violerebbe il consolidato principio nomofiliattico per il quale il medesimo elemento non può essere valorizzato nel giudizio relativo a diverse circostanze.

Sotto altro profilo, poi, le statuizioni in ordine alla quantificazione della pena sarebbero errate per eccesso. Nel ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Gallelli, inoltre, la difesa censura anche il mancato riconoscimento della continuazione tra le condotte antecedenti il 2004 e quelle del 2006. La conclusione secondo la quale la continuazione non opererebbe in quanto nell'anno 2004 il ricorrente si sarebbe "disinteressato" della riscossione delle somme, infatti, sarebbe errata e di fatto smentita dalla stessa circostanza riconosciuta in atti, cioè che la "sospensione" della condotta del Gallelli era stata determinata dall'esecuzione di una misura cautelare, situazione questa di "forza maggiore" non certo idonea ad escludere la continuazione che, appunto, può riguardare condotte poste in essere in tempi diversi. 5.2.

La difesa di Andrea Cosentino rileva che la motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pure richieste nell'atto di appello, sarebbe carente in quanto non sarebbe stata esplicitata la ragione per la quale il giudice di merito non ha ritenuto di riconoscerle. Le doglianze sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta a tutti gli imputati, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto non solo e non tanto dell'appartenenza degli imputati all'associazione mafiosa quanto, piuttosto, correttamente, alla gravità delle condotte estorsive, all'ampio lasso temporale in cui queste si sono articolate, all'elevatissimo danno morale e materiale prodotto e alla caratura criminale dei prevenuti.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, appaiono inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). Come più volte ribadito la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato, peraltro nel caso di specie inesistenti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163;

Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 5.2.1. Ad analoghe conclusioni, infine, deve pervenirsi quanto alla specifica doglianza del ricorrente Vincenzo Gallelli quanto al mancato riconoscimento della continuazione fra le condotte antecedenti l'anno 2004 e quelle del 2006. Come correttamene evidenziato con riferimenti concreti nella sentenza impugnata, infatti, deve ritenersi che il disinteresse manifestato dal ricorrente nell'anno 2004, poi seguito da un periodo di detenzione, abbia determinato la cessazione, a quella data, del disegno criminoso originario, poi successivamente ripreso ma senza che ciò fosse prevedibile allorché vi era stata l'interruzione della condotta, peraltro per volontà dello stesso Gallelli (cfr.

Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842; Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila ciascuna a favore della cassa delle ammende. Condanna altresì i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Catanzaro ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro