Sentenza — n. 29899/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Campo per entrambi. 1.1.1. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. evidenziando che la conclusione della Corte territoriale quanto alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti sarebbe errata. Come emerso, infatti, la condotta del Messina sarebbe stata determinata esclusivamente dal fine di recuperare la somma versata alla persona offesa a titolo di provvigione per ottenere un finanziamento che poi non è stato concesso. 1.1.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629 cod. pen, art. 393 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 29899/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte delle medesime censure ore ripetute, infatti, il giudice d'appello ha dato conto di quanto emerso evidenziando le ragioni per le quali la qualificazione giuridica attribuita alla condotta posta in essere dal Messina è corretta. 1.1. Al di là delle considerazioni esposte dalla difesa anche facendo riferimento alla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, la possibilità di attribuire ai fatti accertati, anche ammessi dallo stesso imputato, la diversa qualificazione giuridica di cui all'art. 393 cod. pen. si fonda in premessa sull'esistenza della legittima pretesa giuridica del Messina di ottenere la restituzione di quanto versato al Casamisca.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MESSINA GIUSEPPE nato a PALERMO il 24/10/1976 LO PRESTI ANGELO nato a PALERMO il 23/01/1969 avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 22/6/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MONZA in data 3/7/2019 nei confronti di MESSINA GIUSEPPE e LO PRESTI ANGELO in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen.
1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Campo per entrambi. 1.1.1. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. evidenziando che la conclusione della Corte territoriale quanto alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti sarebbe errata. Come emerso, infatti, la condotta del Messina sarebbe stata determinata esclusivamente dal fine di recuperare la somma versata alla persona offesa a titolo di provvigione per ottenere un finanziamento che poi non è stato concesso. 1.1.2.
Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 62 bis e 69 cod. pen. con riferimento alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza 1.2. Avv. Fiorentini per il solo Messina. 1.2.1. Vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di estorsione. Nel primo motivo la difesa rileva l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa e all'omessa valutazione di elementi che confermerebbero le dichiarazioni rese dell'imputato quanto alla legittimità della propria richiesta di restituzione delle provvigioni arbitrariamente trattenute dalla persona offesa. 1.2.2.
Vizio di motivazione con riferimento al giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze del reato.
2. Con dichiarazione resa alla Direzione della Casa Circondariale di Monza in data 30 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2021, Angelo Lo Presti ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
3. In data 7 maggio 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Ettore Pedicini, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Nei primi due motivi dell'atto presentato dall'avv. Campo e nel primo motivo dell'atto di ricorso presentato dall'avv. Fiorentini nell'interesse di Messina si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità e alla ritenuta qualificazione giuridica dei fatti./7' Le doglianze, reiterative delle medesime censure già oggetto dei motivi di appello, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua e corretta risposta alle medesime critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini preliminari.
A fronte delle medesime censure ore ripetute, infatti, il giudice d'appello ha dato conto di quanto emerso evidenziando le ragioni per le quali la qualificazione giuridica attribuita alla condotta posta in essere dal Messina è corretta. 1.1. Al di là delle considerazioni esposte dalla difesa anche facendo riferimento alla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, la possibilità di attribuire ai fatti accertati, anche ammessi dallo stesso imputato, la diversa qualificazione giuridica di cui all'art. 393 cod. pen. si fonda in premessa sull'esistenza della legittima pretesa giuridica del Messina di ottenere la restituzione di quanto versato al Casamisca.
In assenza di un diritto azionabile, infatti, ogni ulteriore considerazione circa l'intensità o meno delle minacce ovvero della condotta posta in essere non avrebbe ragione d'essere. Motivo questo per il quale si devono prendere le mosse dal dedotto vizio di motivazione in ordine alla infondatezza della ricostruzione alternativa fornita dall'imputato. Con riferimento a tale aspetto, invero, diversamente da quanto indicato nei motivi di ricorso, la sentenza impugnata, integrando e saldandosi con quella di primo grado, ha fornito una motivazione adeguata e coerente agli elementi emersi.
La Corte territoriale -evidenziando che non vi è alcun documento attestante la cifra versata (peraltro solo genericamente quantificata) - ha dato conto di avere valutato gli elementi indicati dalla difesa (la conversazione intercorsa tra Carta e Ierone e le dichiarazioni di quest'ultimo) e ha esposto le ragioni per le quali, anche in considerazione del tenore delle conversazioni in carcere con la moglie, la giustificazione dell'imputato era da ritenersi inverosimile. Esclusa quindi l'esistenza di una legittima pretesa giuridicamente tutelabile la conclusione della Corte territoriale in ordine alla qualificazione giuridica, che risulta esente da vizi logici e non è pertanto sindacabile in questa sede, appare corretta.
Sotto altro profilo, comunque, la Corte territoriale ha correttamente completato il ragionamento dando atto anche della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 629 cod. pen., incompatibile con il fine di esercitare un proprio diritto. Come correttamente indicato nella sentenza impugnata facendo riferimento al criterio indicato dalle Sezioni Unite Filardo, infatti, le attività intimidatorie poste in essere e la forza delle stesse -caratterizzate dal richiamo a persone che dovevano giungere dal sud d'Italia, al prelievo di un rene e alla rottura di arti- sono significative della consapevolezza della illiceità della pretesa vantata.
2. Nel terzo motivo dell'atto presentato dall'avv. Campo e nel secondo motivo dell'atto di ricorso presentato dall'avv. Fiorentini nell'interesse di Messina si deduce il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze del reato. La doglianza è manifestamente infondata. A fronte del tenore dei motivi d'appello sul punto, nei quali la questione era stata posta in termini generici ed apodittici, infatti, la motivazione della Corte territoriale che ha evidenziato di condividere le ragioni esposte dal primo giudice, ritenute coerenti alle risultanze processuali e rispondenti ai criteri di logica, è adeguata e non è sindacabile in questa sede.
L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
3. L'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del Lo Presti, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, considerato che la rinuncia è stata prontamente presentata ed è pervenuta prima ancora della fissazione dell'udienza, si ritiene equo contenere in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Lo Presti Angelo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di Messina Giuseppe e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cas