Sentenza — n. 29898/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Nicoletti per Salvatore Faustini. 1.1.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 cod. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe pervenuta alla conclusione all'esito di una superficiale analisi delle doglianze sollevate con l'atto di appello nel quale erano state evidenziate le specifiche criticità che emergerebbero dalle dichiarazioni delle persone offese, ciò soprattutto riguardo all'intenzione degli imputati di perpetrare il furto. 1.1.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 125 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 29898/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di Albertani e Faustini e nel primo e nel secondo motivo proposti nell'interesse di Spina è dedotto il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica attribuita al fatto. Con argomentazioni in buona parte coincidenti le difese rilevano che la conclusione della Corte territoriale, resa in assenza della valutazione critica delle prove acquisite richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen., si fonderebbe su di un quadro probatorio non univoco nel quale le dichiarazioni delle persone offese, "costellate" di vuoti di memoria, non sarebbe credibili.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FAUSTINI SALVATORE nato a ROSSANO il 08/05/1981 SPINA MASSIMO nato a ROSSANO il 19/07/1976 ALBERTANI MARCELLO nato a ROSSANO il 02/07/1988 avverso la sentenza del 24/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI; lette le conclusioni dei difensori.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di CATANZARO, con sentenza del 24/6/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CASTROVILLARI in data 3/11/2017, ha dichiarato non doversi procedere perché il reato di cui al capo C) è estinto per prescrizione per Albertani Marcello e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di ALBERTANI MARCELLO, FAUSTINI SALVATORE e SPINA MASSIMO in relazione al reato di cui all'art. 56 e 628 cod. pen.
1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Nicoletti per Salvatore Faustini. 1.1.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 cod. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe pervenuta alla conclusione all'esito di una superficiale analisi delle doglianze sollevate con l'atto di appello nel quale erano state evidenziate le specifiche criticità che emergerebbero dalle dichiarazioni delle persone offese, ciò soprattutto riguardo all'intenzione degli imputati di perpetrare il furto. 1.1.2.
Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa deduce la carenza di motivazione in ordine agli elementi di responsabilità. 1.2. Avv. Bruno per Massimo Spina. 1.2.1. Vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità. Nel primo motivo la difesa censura la logicità della valutazione delle prove operata dalla Corte territoriale evidenziando l'inidoneità delle stesse a pervenire a un giudizio di colpevolezza del ricorrente. 1.2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del reato.
Nel secondo motivo la difesa rileva che, in assenza dell'impossessamento, il reato avrebbe dovuto essere qualificato come tentato furto e non come tentata rapina. Una volta scoperti, d'altro canto, gli imputati avrebbero posto in essere gli atti violenti solo per evitare l'arresto e non al fine di conseguire l'impossessamento di cose o beni. 1.2.3. Violazione di legge in quanto il termine di prescrizione sarebbe maturato prima della pronuncia della sentenza di appello. 1.3. Avv. Zagarese per Marcello Albertani. 1.3.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità.
Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, pure a fronte delle doglianze della difesa, non avrebbe proceduto a una valutazione attenta e critica di quanto emerso nel corso del processo, ciò soprattutto con riferimento alla dichiarazione delle persone offese e dell'effettiva intenzione degli imputati di perpetrare un furto in un capannone fatiscente.1.3.2. Violazione di legge e in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa deduce la carenza di motivazione in ordine agli elementi di responsabilità.
2. In data 7 maggio 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Ettore Pedicini, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
3. In data 12 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell'avv. Nicoletti che insiste per l'accoglimento del ricorso.
4. In data 12 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell'avv. Bruno che insiste per l'accoglimento del ricorso.
5. In data 18 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell'avv. Zagarese che insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Nel primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di Albertani e Faustini e nel primo e nel secondo motivo proposti nell'interesse di Spina è dedotto il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica attribuita al fatto. Con argomentazioni in buona parte coincidenti le difese rilevano che la conclusione della Corte territoriale, resa in assenza della valutazione critica delle prove acquisite richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen., si fonderebbe su di un quadro probatorio non univoco nel quale le dichiarazioni delle persone offese, "costellate" di vuoti di memoria, non sarebbe credibili.
Sotto altro profilo, poi, le condotte poste in essere non sarebbero idonee a configurare il tentativo di rapina ma, al più, sarebbero qualificabili come tentato furto e ciò anche in quanto la violenza e minaccia sarebbero state compiute per assicurarsi la fuga e non per impossessarsi dei beni. Le doglianze, reiterative delle medesime censure già oggetto dei motivi di appello, sono manifestamente infondate. • 1.1. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sostanziale credibilità delle persone offese ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumiina, Rv 269217). La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente evidenziato gli elementi per i quali, anche in considerazione del tempo trascorso, la ricostruzione complessivamente fornita dalle persone offese è attendibile e ciò anche con riferimento agli ulteriori elementi emersi a seguito dell'intervento dei Carabinieri, prontamente chiamati da Michele Spataro.
Lo stesso giudice d'appello, d'altro canto, ha dato conto di aver tenuto conto delle critiche della difesa e ha indicato gli elementi ed esposto le considerazioni per le quali queste non inficiano l'attendibilità complessiva della ricostruzione offerta. Ragione questa per la quale le attuali censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.2. La qualificazione giuridica attribuita dai giudici di merito ai fatti è corretta e la motivazione sul punto è adeguata e coerente alla ricostruzione di quanto accaduto. A fronte dell'introduzione nella proprietà delle persone offese e del tentativo di sottrarre dei beni di proprietà delle stesse (cfr. quanto accertato dai Carabinieri anche con riferimento allo stato del locale dove erano i computer), infatti, la condotta posta in essere, caratterizzata da violenza e minaccia, è qualificabile come tentata rapina impropria.
In specifico sul punto cfr. Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 25315 che hanno formulato il principio di diritto per il quale "E' configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità".2. Il secondo coincidente motivo presentato nell'interesse di Albertani e Faustini, nel quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., esposto in termini generici, è manifestamenteinfondato.
Diversamente da quanto indicato, in termini peraltro estremamente generici, il provvedimento, nel quale il ragionamento è articolato in modo analitico e tenendo conto di quanto emerso e delle critiche della difesa, è completo e adeguatamente motivato.
3. Nel terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Spina la difesa deduce che il temine di prescrizione del reato sarebbe maturato prima della pronuncia della sentenza di appello. La doglianza, anche questa formulata in termini generici in quanto non sono esposte le ragioni per le quali il termine dovrebbe considerarsi interamente decorso, è manifestamente infondata. Considerato il titolo del reato, tentata rapina aggravata, il termine di prescrizione (al quale andrebbero pure aggiunti quanto meno 15 mesi e 29 giorni per i rinvii derivati dall'adesione dei difensori ad astensioni dalle udienze) non era e non è ad oggi decorso. L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favo