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Sentenza — n. 29897/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29897/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29897/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva. 1.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva.

Regesto Legislator

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art. 648 bis cod. pen, art. 603 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 502 cod. proc. pen, art. 391 bis cod. proc. pen, art. 197 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 29897/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata assunzione della testimonianza di Alessandro Formaggio, l'autore del reato presupposto che aveva definito il processo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. A fronte delle istanze della difesa di procedere ai sensi dell'art. 502 cod. proc. pen., infatti, la diversa soluzione adottata dal Tribunale, cioè quella di delegare la difesa di procedervi con i modi e le forme di cui all'art. 391 bis cod. proc. pen., sarebbe impropria, ciò soprattutto perché nelle more il Formaggio è deceduto.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione restituzione in pristino riciclaggio di capitali impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis cod. pen
La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 15/2/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA in data 10/2/2017 ha ritenuto equivalente l'aggravante di cui all'art. 648 bis cod. pen.
art. 603 cod. proc. pen
Vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata assunzione della testimonianza di Alessandro Formaggio, l'autore del reato presupposto che aveva definito il processo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 502 cod. proc. pen
A fronte delle istanze della difesa di procedere ai sensi dell'art. 502 cod. proc. pen., infatti, la diversa soluzione adottata dal Tribunale, cioè quella di delegare la difesa di procedervi con i modi e le forme di cui all'art.
art. 391 bis cod. proc. pen
pen., infatti, la diversa soluzione adottata dal Tribunale, cioè quella di delegare la difesa di procedervi con i modi e le forme di cui all'art. 391 bis cod. proc. pen., sarebbe impropria, ciò soprattutto perché nelle more il Formaggio è deceduto.
art. 197 bis cod. proc. pen
pen., affinché venisse sentito ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen.
art. 507 cod. proc. pen
A fronte di tale situazione la difesa ha richiesto l'audizione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.
art. 603, comma 2 cod. proc. pen
Vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VICENTINI LORETTA nato a LEGNAGO il 15/07/1956 avverso la sentenza dei 15/02/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI N

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 15/2/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA in data 10/2/2017 ha ritenuto equivalente l'aggravante di cui all'art. 648 bis cod. pen. con le aggravanti contestate e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di VINCENTI LORETTA in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva. 1.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva.

2. In data 7 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. Ettore Pedicini, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata assunzione della testimonianza di Alessandro Formaggio, l'autore del reato presupposto che aveva definito il processo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. A fronte delle istanze della difesa di procedere ai sensi dell'art. 502 cod. proc. pen., infatti, la diversa soluzione adottata dal Tribunale, cioè quella di delegare la difesa di procedervi con i modi e le forme di cui all'art. 391 bis cod. proc. pen., sarebbe impropria, ciò soprattutto perché nelle more il Formaggio è deceduto.

La doglianza è infondata. 1.1. Loretta Vincenti è stata rinviata a giudizio per il reato di riciclaggio perché, senza aver concorso con il reato di truffa commesso da Alessandro Formaggio, avrebbe compiuto una serie di operazioni, in specifico prelevamenti di somme in contanti e negoziazione di assegni bancari, al fine di ostacolare che venisse scoperta la provenienza illecita della somma di 782.250,00. La difesa della ricorrente ha indicato nella propria lista testi Alessandro Formaggio, che nel frattempo aveva definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., affinché venisse sentito ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen.

Il Tribunale ha ammesso la prova. Nel corso del giudizio la difesa dell'imputata ha rinunciato all'audizione di molti dei propri testimoni e ha insistito per l'esame del teste Formaggio che, citato più volte, non è comparso a causa delle proprie condizioni di salute.La difesa, ritenendo indispensabile l'audizione del teste, ha presentato numerose istanze affinché il Tribunale, preso atto del legittimo impedimento, procedesse ai sensi dell'art. 502 cod. proc. pen. all'esame presso il domicilio. Il Tribunale, accertata l'assoluta impossibilità del Formaggio a comparire, con ordinanza del 17 giungo 2016, ha disposto di procedere all'esame del teste incaricando la difesa di provvedere con le forme dell'art. 391 bis cod. proc. pen. entro il giorno 9 settembre 2016.

In data 28 ottobre 2016 la difesa ha depositato in udienza il certificato di morte del teste evidenziando che il decesso era avvenuto prima che si fosse potuto procedere all'audizione dello stesso. A fronte di tale situazione la difesa ha richiesto l'audizione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. della sig.ra Giorgia Nalin, figlia dell'imputata, che avrebbe potuto riferire circa le confidenze apprese dalla madre e dal teste Formaggio. Il Tribunale ha respinto la richiesta e la difesa, rilevata l'irritualità del provvedimento con il quale era stata disposta l'audizione del teste ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen., ha chiesto che l'udienza venisse rinviata al fine di reperire e depositare i verbali delle dichiarazioni eventualmente rese dal teste Formaggio nel corso delle indagini.

Il Tribunale per tale ragione ha rinviato all'udienza del 10 febbraio 2017 al temine della quale, all'esito della discussione, ha condannato l'imputata per il reato di cui all'art.648 bis cod. pen. Avverso la sentenza ha presentato appello la difesa rilevando, tra l'altro, la violazione dell'art. 502 cod. proc. pen. in quanto la decisione del Tribunale di procedere all'audizione del testimone delegando la difesa di procedere con le forme dell'art. 391 bis cod. proc. pen. piuttosto che ai sensi dell'art. 502 cod. proc. pen., sarebbe stata irrituale in quanto avrebbe determinato una violazione del diritto al contraddittorio.

La Corte territoriale ha ritenuto infondata la doglianza evidenziando che tale modalità di audizione era stata disposta nel corso del dibattimento, sentite le parti che nulla avevano opposto sul punto e che quindi non vi era stata nessuna violazione del diritto al contraddittorio. 1.2. La decisione della Corte territoriale è corretta. 1.2.1. L'art. 502 cod. proc. pen. disciplina lo specifico caso in cui un testimone, un consulente tecnico o un perito, anche per situazioni contingenti o occasionali, si trovi in una situazione di impossibilità assoluta di compartire in udienza e non si possa pertanto procedere, in virtù di tale legittimo impedimento, all'audizione in aula dello stesso.

In tale peculiare situazione la norma prevede che il Tribunale possa escutere la persona nel luogo in cui si trova anche in assenza del pubblico e dell'imputato (a meno che questo non ne faccia espressamente richiesta), purché sia garantito il contraddittorio con la presenza dei difensori (cfr. Sez. 4, n. 18657 del 27/02/2018, F., Rv. 273253).1.2.2. L'art. 502 cod. proc. pen. stabilisce in via generale ed astratta le modalità da utilizzare nel caso in cui il testimone (ovvero un perito o un consulente tecnico) non possa comparire in udienza e non sia possibile ovviare alla causa del suo legittimo impedimento con il semplice rinvio dell'escussione ad altra data.

A fronte della formulazione della norma, in assenza di un espresso divieto di assumere la prova ovvero di utilizzare modalità diverse da quelle indicate, deve ritenersi che il giudice, sentite le parti, abbia il potere di disporre di procedere all'esame del teste in altro modo. Nel rispetto degli specifici divieti previsti dal codice, infatti, le modalità di assunzione delle prove, come anche enucleabile da quanto disposto nell'art. 189 ultima parte cod. proc. pen., possono essere diversamente stabilite dal giudice e il contraddittorio è sul punto assicurato dalla necessità di provvedere solo dopo aver sentito le parti, che hanno pertanto l'onere di formalizzare in tale momento ogni eventuale osservazione ovvero di eccepire le eventuali violazioni di specifiche disposizioni stabilite dal codice per l'assunzione della prova ovvero del diritto al contraddittorio (cfr.

Sez. 6, n. 13791 del 10/03/2011, Macchiella, Rv. 249890; Sez. 1, n. 39996 del 14/07/2005, Grancini, Rv. 232941). 1.2.3. Nel caso di specie non vi è stata alcuna violazione al diritto del contraddittorio. La decisione è stata assunta dal Tribunale all'udienza dei 17 giugno 2016 sentite le parti, nulla opponendo il pubblico ministero e pure in presenza del difensore del teste Formaggio (cfr. verbale dell'udienza del 17 giugno 2016). Le modalità previste, la delega alla difesa di procedere all'audizione del teste con le forme dell'art. 391 bis cod. proc. pen. entro il 9 settembre 2016 previa comunicazione del luogo e dell'orario dell'incombente al Tribunale e anche al difensore del teste, inoltre, erano tali da garantire comunque il diritto al contraddittorio dell'altra parte, in questo caso la pubblica accusa.

La difesa non ha eccepito o rilevato alcuna irregolarità allorché il Tribunale ha emesso l'ordinanza stabilendo le modalità di assunzione della prova e l'osservazione formulata solo all'udienza successiva, il 28 ottobre 2016, quando la testimonianza avrebbe dovuto già essere stata assunta e il verbale depositato, pure se fosse stata in astratto fondata, sarebbe comunque stata tardiva.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'art.603 cod. proc. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di acquisire una prova decisiva, un manoscritto redatto dal Formaggio non potuto esaminare, ovvero, quanto meno, di sentire la figlia dell'imputata, che utilmente avrebbe potuto riferire circa le modalità di rinvenimento di tale manoscritto. La doglianza è manifestamente infondata.2.1. La difesa ha chiesto di acquisire ai sensi dell'art. 603, comma 2 cod. proc. pen., un documento manoscritto che sarebbe stato rinvenuto solo alcuni giorni prima dell'udienza d'appello dalla signora Giorgia Nalin, figlia dell'imputata, in un faldone di documenti, definiti "lavorativi", conservato nella cucina della casa del sig.

Alessandro Formaggio. La Corte territoriale, con ordinanza del 15 febbraio 2019, ritenuto che la novità del documento non fosse provata, che fossero incerte le modalità e i tempi di rinvenimento, che tali incertezze non fossero eliminabili sentendo la sig.ra Nalin, che comunque il contenuto del documento non appariva di dirimente significato e che lo stesso non era sottoscritto, ha respinto la richiesta. La difesa censura la conclusione cui è addivenuta la Corte evidenziando in specifico che ogni eventuale incertezza avrebbe potuto essere superata attraverso l'audizione della sig.ra Nalin, la cui attendibilità sarebbe stata erroneamente esclusa in termini generali e astratti. 2.2.

La decisione della Corte territoriale è corretta e la motivazione sul punto è adeguata e non sindacabile. A fonte della richiesta della difesa, infatti, la Corte territoriale ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che non sussistessero le condizioni legittimanti l'acquisizione del documento: i. ha illustrato i profili per i quali non era possibile provare la "novità" del documento, cioè la circostanza che lo stesso era stato reperito in un momento successivo la celebrazione del processo; ii. ha spiegato i motivi per i quali erano da ritenersi incerte le modalità di reperimento e per i quali, con specifico riferimento al rapporto di parentela e alla peculiare situazione determinata dal diretto interesse nei fatti oggetto del processo, l'audizione della testimone, figlia dell'imputata beneficiata dalla condotta della madre, non risultava assolutamente necessaria; ii. ha infine evidenziato che il contenuto del documento -peraltro non sottoscritto e quindi come tale per ciò solo non acquisibile ai sensi dell'art. 240 comma 1 cod. proc. pen.- non risultava attinente ai fatti oggetto di imputazione.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr cessuali. Così deciso in Roma