Sentenza — n. 29896/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrente limitatamente alla fattispecie di cui al capo 3) rideterminando la pena nei limiti ritenuti di giustizia. La contestazione riguardava l'avere sovrastimato il costo dei lavori "che la società MFR avrebbe dovuto eseguire a scomputo della somma pari a 46.188,99, relativi agli oneri di urbanizzazione che altrimenti la citata società avrebbe dovuto versare al Comune a seguito del rilascio di tre distinti permessi di costruire (...) così inducendo in errore il Comune di Brugnato, [procurando] ai titolari (...) un ingiusto profitto (...) con correlativo danno pari alla differenza degli oneri dovuti a scomputo, C46.188,99 ed il costo effettivo sostenuto dal privato per la realizzazione dell'opera C 20.808.38".
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29896/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giromini) Secondo la difesa, la finalità sociale contemplata da un'attenuante tipica, appunto quella di cui all'art. 62, n. 1 cod. pen., la stessa avrebbe dovuto in ogni caso essere riconosciuta, già in primo grado, in aggiunta alle circostanze attenuanti generiche in quanto, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini" (Cass.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PIAGGI ALBERTO nato a BEVERINO il 06/08/1957 TONELLI ENZO nato a LA SPEZIA il 01/07/1972 SCHIFFINI ANDREA nato a LA SPEZIA il 12/06/1973 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato ROSSI SILVIA si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza. L'avvocato GIROMINI FRANCESCO si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrente limitatamente alla fattispecie di cui al capo 3) rideterminando la pena nei limiti ritenuti di giustizia. La contestazione riguardava l'avere sovrastimato il costo dei lavori "che la società MFR avrebbe dovuto eseguire a scomputo della somma pari a 46.188,99, relativi agli oneri di urbanizzazione che altrimenti la citata società avrebbe dovuto versare al Comune a seguito del rilascio di tre distinti permessi di costruire (...) così inducendo in errore il Comune di Brugnato, [procurando] ai titolari (...) un ingiusto profitto (...) con correlativo danno pari alla differenza degli oneri dovuti a scomputo, C46.188,99 ed il costo effettivo sostenuto dal privato per la realizzazione dell'opera C 20.808.38".
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati articolando i seguenti motivi. 2.1.1. Violazione di legge, anche in relazione agli artt. 521-522 cod proc pen, e vizio di motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità (primo motivo del ricorso PIAGGI con gli Avv.ti Corradino e Rossi e dei ricorsi SCHIFFINI e TONELLI con l'Avv. Giromini). Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe del tutto travisato la situazione e la stessa imputazione ponendo a base delle proprie valutazioni - invece degli oneri scomputabili (46.188,99 C come da imputazione) - la stima iniziale del costo delle opere (51.295,07 C) scomputando da tale valore l'entità minima che il perito aveva indicato quale valore delle opere realizzate (33.600 C a fronte di una indicata forbice tra 33.600 e 35.800 C mentre il Tribunale aveva fatto riferimento alla valutazione del CT del PM che indicava un valore di circa 20.000 C).
La Corte avrebbe inoltre travisato il contenuto della convenzione alla base della vicenda ignorando che l'ammontare complessivo degli oneri scomputabili sarebbe stato di 35.660,78 C, pari all'entità dell'effettiva somma per cui la società si era impegnata al netto degli oneri urbanistici pari a 10.528,21 C da realizzare per un fabbricato residenziale. Infatti, "l'art. 4 dell'atto unilaterale d'obbligo, la stima delle opere pari ad euro 51.295,07 comprendeva sia le opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, dovuti in relazione al rilascio del permesso di costruire per gli immobili commerciale e artigianale (ovvero euro 35.660, 78), sia la realizzazione degli standard urbanistici da rifèrirsi all'immobile residenziale (ovvero euro 10.528,21).
Due voci quindi nettamente distinte sia dal punto di vista terminologico che sostanziale (...). In sostanza, "sulla base della documentazione acquista, Autoservice si obbligava ad eseguire una serie di opere di pubblico interesse (in prima battuta consistenti nella realizzazione della linea fognaria in via San Lazzaro e, successivamente, nei ripristino della stazione di pompaggio, compresa la linea di rilancio), a fronte di uno scomputo oneri pari ad Euro 35.660,78 (di cui euro 30.186,10, relativi al contributo dovuto con riferimento all'edificio commerciale, ed euro 5.474,68, relativi al contributo dovuto con riferimento all'edificio artigianale).
Separatamente era altresì prevista la realizzazione di standard urbanistici, per un importo pari ad Euro 10.528,213, pur a fronte del versamento in denaro dell'intero importo degli oneri di urbanizzazione per l'edificio residenziale, pari ad Euro 26.900,47. Visto che, come noto, la legislazione vigente non consente il parziale scomputo dei predetti oneri con riferimento ai permessi di costruire rilasciati per fabbricati di tipo residenziale". I giudici di appello avrebbero anche travisato il contenuto delle dichiarazioni testimoniali del perito affermando erroneamente che non vi fosse prova della realizzazione della c.d. condotta di mandata e che la stessa non rientrasse negli accordi tra imputati e comune.
Infatti, "ciò che il perito rilevava in chiave critica era la riconducibilità di tali lavorazioni a quelle per cui era stato effettuato lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, stante l'assenza di precisi riscontri contabili e documentali (...) e che "normalmente", a seguito di eventi alluvionali, non è necessario procedere al ripristino dell'intera condotta ma soltanto di alcuni metri di quest'ultima". La realizzazione di tale sostituzione sarebbe stata però confermata dal teste Corso - tecnico del Comune di Brugnato dal teste Viviani che aveva dichiarato di avere sostituito 170 m. di tubo, dalle fatture versate in atti (fattura n. 653/2012 emessa da BONO Delia), dalla documentazione fotografica prodotta dalla difesa.
La realizzazione della c.d. linea di rilancio imporrebbe quindi di aggiungere al valore dei lavori come indicati dal perito ulteriori 14.800,00 € il che dimostrerebbe la mancanza di alcun danno. Infatti, il valore dell'opera realizzata sarebbe di C 48.400 € (33.600 + 14.800), valore maggiore degli oneri sconnputabili di cui all'imputazione pari a €46.188,99. I plurimi denunciati travisamenti ad opera della Corte di appello avrebbero determinato che la stessa risulterebbe avere pronunciato una condanna per un fatto del tutto diverso rispetto all'imputazione. 2.1.2.
Violazione ed erronea applicazione dell'art. 640 cod pen. in punto esistenza del danno e sussistenza dell'elemento psicologico (secondo motivo del ricorso PIAGGI con gli Avv.ti Corradino e Rossi e dei ricorsi SCHIFFINI e TONELLI con l'Avv. Giromini).In ragione di quanto esposto nel primo motivo, si dimostrerebbe la mancanza dell'evento del delitto di truffa e quindi la Corte avrebbe dovuto procedere a una assoluzione perché il fatto non sussiste. Inoltre, secondo la difesa "la preventiva e consapevole rinuncia ad eseguire qualunque verifica contabile e amministrativa sull'esatto valore delle opere realizzate" denunciata dai giudici del merito costituirebbe esclusivamente un profilo di negligenza ma non di dolo dovendosi anche considerare che è stato il comune di Brugnato a voler modificare la convenzione di Autoservice mantenendo invariati i valori indicati in precedente e del tutto eterogenea convenzione.
Per altro verso, il computo metrico in atti è successivo all'accordo e quindi non potrebbe essere considerato rilevante a nessun fine. 2.1.3. Violazione e falsa applicazione degli artt. degli artt. 640 quater e 322 ter cod pen (terzo motivo del ricorso PIAGGI). La difesa PIAGGI afferma che - a tutto voler concedere - alla luce delle valutazioni peritali, non avrebbe potuto confermarsi l'entità della confisca disposta in primo grado, pari a € 25.000 potendosi al più giungere all'importo di € 17.695,07. 2.1.4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 62 n. 1, 69 e 133 cod pen. (quarto motivo del ricorso PIAGGI con gli Avv.ti Corradino e Rossi e terzo motivo dei ricorsi SCHIFFINI e TONELLI con l'Avv.
Giromini) Secondo la difesa, la finalità sociale contemplata da un'attenuante tipica, appunto quella di cui all'art. 62, n. 1 cod. pen., la stessa avrebbe dovuto in ogni caso essere riconosciuta, già in primo grado, in aggiunta alle circostanze attenuanti generiche in quanto, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini" (Cass.
Pen., sez. II, n. 24995/2015). Inoltre, sarebbe del tutto illegittimo e irragionevole escludere le circostanze attenuanti generiche per lo SCHIFFINI e per il TONELLI in considerazione del comportamento processuale perché tale condotta corrispondeva esclusivamente all'esercizio del diritto di difesa. Tali elementi, unitamente alla modesta intensità del dolo e all'assenza di profitto personale avrebbero dovuto imporre una diversa parametrazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
2. Risulta infondato il primo motivo dei ricorsi PIAGGI e SCHIFFINI - TONELLI nonché il secondo motivo dei medesimi ricorsi in relazione ai contestati travisamenti in punto ricostruzione della vicenda. Sebbene infatti nella sentenza impugnata vi siano riferimenti apparentemente impropri al costo globale delle opere, nella logica della decisione, tali riferimenti non risultano sostituire il criterio stabilito in imputazione costituito dalla valutazione degli oneri scomputabili. Risulta al proposito chiaro il riferimento all' ingiusto profitto costituito da utilità pari alla differenza tra oneri dovuti a scomputo, appunto C 46.188,99 (si veda pag. 12 della sentenza di appello) e l'effettivo valore dell'opera . 2.1. La questione relativa al travisamento dell'entità degli oneri scomputabili - sulla base della quale si afferma la giuridica impossibilità di compensare gli oneri urbanistici afferenti al fabbricato residenziale - risulta essere proposta per la prima volta in sede di legittimità e quindi inammissibile.
3. E' invece fondato il secondo motivo dei ricorsi PIAGGI e SCHIFFINI - TONELLI in punto sussistenza dell'elemento psicologico. Vi sono- nel contesto delle stesse motivazioni dei provvedimenti di primo e secondo grado - plurimi profili problematici in punto sussistenza dell'elemento psicologico. 3.1. Va infatti rilevato che gli artifizi e raggiri rileverebbero in primo luogo in relazione alla conclusione della convenzione ratificata mediante la dichiarazione di accettazione della variazione depositata al Comune di Brugnato il 31 luglio 2012. Proprio in relazione a tale convenzione, sono gli stessi giudici del merito a escludere (pag. 13 - 14) che la parametrazione della stessa alla identica misura di altro impegno preesistente possa essere considerata sintomatica, a posteriori, della preesistenza di un unico piano frodatorio consistente nell'ottenere il finanziamento da parte della Regione per la realizzazione di un tratto di fognatura inesistente perché risulterebbe manifestamente improbabile, ed in ogni caso sfornita di prova, l'ipotesi secondo la quale già due giorni dopo l'alluvione il sindaco (significativamente estraneo all'imputazione di cui al capo 3) nonché gli altri coimputati avessero intravisto la possibilità di frodare la Regione ponendo a suo carico la realizzazione delle opere che avrebbe dovuto fornire la AUTOSERVICE di MFR s.r.1., ottenendo da quest'ultima la realizzazione di una diversa opera:
è sufficiente considerare che non vi era alcuna legittima aspettativa nell'immediatezza dell'evento alluvionale che la predetta società sarebbe stata d'accordo a mutare l'oggetto delle opere da conferire in conto oneri di urbanizzazione. 3.2. Secondo la ricostruzione effettuata dalla stessa Corte territoriale, al momento in cui è stata svolta la convenzione sarebbe difettato il dolo ma la condotta avrebbe avuto rilevanza solo in un momento successivo, allorquando la regione Liguria approvava il finanziamento (cfr. pag. 14 della motivazione della sentenza impugnata) Rileva, ancora, che il tentativo di truffa si sarebbe concretato, come da capo di imputazione sub 2, non prima dell 7 aprile 2013, data nella quale la regione Liguria approvava il finanziamento, "per cui non è possibile istituire alcun nesso di funzionalità con il mutamento dell'oggetto della convenzione urbanistica, avvenuto ben nove mesi prima" (ancora pag. 14 della sentenza impugnata) .
Artifizi e raggiri sarebbero quindi costituiti dalla valutazione delle opere svolta dagli imputati SCHIFFINI e TONELLI e "ratificata" dal PIAGGI sulla base di parametri incongrui e non conformi a legge. 3.3. In quest'ottica diviene decisiva - nella ricostruzione della Corte territoriale - la necessità di stabilire con esattezza a posteriori l'esatto valore delle opere medesime. 3.3. La determinazione di tale valore è stata effettuata con perizia rinnovata in appello che è giunta alla conclusione che "ha quantifìcato il valore dell'opera "stazione di pompaggio" in un valore che oscilla tra euro 33.600,00 ed euro 35.800,00" e in euro 14.800,00 il valore dell'ulteriore manufatto descritto come "condotta di mandata" che la difesa - con assunto disatteso dalla sentenza impugnata - afferma rientrare nelle opere funzionali alla realizzazione della stazione di pompaggio medesima.
Ne conseguirebbe la realizzazione di lavori che risulterebbero di entità sostanzialmente sovrapponibile alla stima presente nella documentazione redatta in precedenza: elemento - questo - necessariamente rilevante in particolare in relazione alla sussistenza del dolo. 3.4. La Corte ha ritenuto di escludere la possibilità di considerare tale ultimo manufatto quale opera rilevante in difetto di documentazione tecnico contabile sul punto, della possibilità di verificare se tali lavori siano stati eseguiti, della mancanza di un riferimento a tale opera nel computo metrico estimativo allegato alla modifica della convenzione urbanistica. 3.4.1.
Su tale assunto e su tale esclusione si incentra un primo ordine di contestazioni dei ricorrenti che appaiono fondate. Quanto alla materiale realizzazione della condotta di mandata, la difesa puntualmente rileva che tale circostanza emerge nelle dichiarazioni dal teste Viviani che aveva dichiarato di avere sostituito 170 m. di tubo, dalle fatture versate in atti (richiamandosi in particolare alla fattura n. 653/2012 emessa da BONO Delia), dalla documentazione fotografica prodotta dalla difesa. Si tratta di elementi non valutati dalla Corte territoriale. 3.4.2.
Gli esiti della testimonianza VIVIANI - infatti - vengono richiamate solo in altra sede per affermare l'attendibilità del teste medesimo nella parte in cui nega di avere effettuato lavori non fatturati. Nessuna considerazione risulta esservi sulla inattendibilità del medesimo teste su altra circostanza fattuale che peraltro rifluirebbe anche sulla questione della completezza delle fatture dallo stesso emesse e della documentazione tecnica e amministrativa 3.4.3. La fattura come sopra riportata non viene partitannente presa in considerazione in sede di motivazione cos' come la richiamata documentazione fotografica. 3.4.4.
Quanto invece al computo metrico contenuto nella modifica della convenzione, questa costituisce un elemento che - a detta della stessa Corte territoriale - non rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della prova della truffa. 3.4.5. Ulteriore elemento utilizzato dalla Corte per escludere la possibilità di includere la c.d. condotta di mandata nel novero dei lavori rilevanti riguarda la valutazione della natura funzionale di tale realizzazione rispetto alla stazione di pompaggio. Nesso funzionale escluso dalla Corte sia per la genericità dell'espressione sia per la mancata prova che fossero necessari 160 metri di condotta e non solo i primi 5 o 6 metri ostruiti. 3.4.6.
Anche sotto tale aspetto appaiono sussistere manifeste contraddittorietà della motivazione. Infatti, l'assoluzione del PIAGGI dal capo 2 investe la comunicazione del 26.3.13 con cui lo stesso Piaggi ribadisce i danni subiti, individua le situazioni prioritarie di intervento specificando l'avvenuta distruzione di alcuni tratti del collettore fognario e il danneggiamento dell'intera rete fognaria a cui si ricollega la necessità di ricostruzione di alcuni tratti della rete fognaria comunale e il ripristino porzioni occlusi dai depositi alluvionali.
Se non è stata raggiunta la prova della falsità di tale comunicazione, appare a contrario affermata la presenza di ampie occlusioni della rete fognaria (laddove esistente) cui giocoforza la realizzazione e il funzionamento della stazione di pompaggio si ricollegava. La stessa previsione - peraltro non specificamente scandagliata sotto l'aspetto letterale e contenutistico - della rilevanza delle opere funzionali appariva costituire - per quanto rimane comprensibile alla luce della motivazione dei provvedimenti di merito - una clausola in bianco connessa alla necessaria messa in opera della stazione di pompaggio stessa e alla realizzazione e al funzionamento di una struttura fognaria distrutta da un evento naturale e parzialmente realizzata ex novo.
Non risulta allora specificato allora quali siano i fondamenti e i profili di coerenza intrinseca dell'interpretazione "tecnica" proposta dal perito e integralmente recepita dalla Corte secondo cui non era possibile ricomprendere altra opera al di fuori della stazione di pompaggio medesima. 3.5. La rilevanza di tali elementi si riversa sulla prova dell'elemento psicologico del reato contestato. Infatti, la esatta definizione dell'entità e dei valori delle opere rilevanti risulta indispensabile al fine di individuare la sussistenza del dolo (fosse esso diretto o - come affermato nei provvedimenti de quibus - eventuale.
Già la Corte territoriale aveva rilevato come fosse proprio l'esclusione delle opere non funzionali il nodo sulla base del quale risultava esclusa la mancanza di dolo. 3.6. La sentenza impugnata merita ampia rivalutazione anche in ordine a un ulteriore aspetto. I giudici del merito hanno valutato la sussistenza del dolo sub specie di dolo eventuale. Tale categoria del dolo non si rapporta tuttavia alla semplice contrarietà della condotta rispetto a norme imperative né alla oggettiva esistenza di valutazioni erronee sia perché rientra nella nozione di colpa la contrarietà e norme, regolamenti ordini o discipline sia perché la ritenuta accettazione del rischio si parametra a una rappresentazione della propria condotta alla stregua - in questo caso - di un errore conosciuto e propalato al fine di trarre in inganno il contraente o il soggetto competente a erogare le utilità patrimoniali costituenti il danno ingiusto e lo stesso profitto.
Nel caso di specie, rimane di difficile comprensione in che momento e alla stregua di quali parametri vi sia stata tale rappresentazione e - anche in relazione a quanto già detto - l'insussistenza di un errore. 3.7 Ulteriore e non irrilevante profilo riguarda il momento e le condotte rilevanti al fine di ritenere sussistente il dolo. Sotto questo aspetto, la valutazione dei giudici cambia dal primo al secondo grado. In primo grado, si faceva leva sulla peculiarità che la valutazione dei lavori fosse identica sia in sede di originaria pattuizione sia in sede di variazione pur mutando del tutto le opere pattuite.
In secondo grado si fa riferimento a una sostanziale accettazione del rischio in ordine all'esistenza di discrasie rispetto ai valori dichiarati e al silenzio serbato su tale circostanza. A tal proposito, tuttavia, non è agevola comprendere quale sia il momento qualificante in cui sia stata accertata l'esistenza dell'elemento psicologico e quale l'atto esplicativo di artifizi e raggiri. La Corte di appello esclude nel novero degli atti rilevanti la pattuizione in variazione che costituisce l'unico atto negoziale cui si fa esplicito riferimento in imputazione.
Non risulta allora agevole comprendere quale sia l'atto cui il giudizio sull'elemento psicologico si incentra. Se infatti l'atto di approvazione del finanziamento da parte della Regione Liguria (e il successivo sblocco delle fideiussioni) possono senz'altro essere considerati atti determinanti il danno, tali atti appaiono necessariamente rapportarsi alla fattispecie negoziale precedente la cui rilevanza risulterebbe esclusa. Per altro verso - a fronte della medesima pattuizione - non si comprende - alla stregua della motivazione stessa, in difetto della indicazione di successivi atti depositati - come diventi rilevante una condizione piscologica sopravvenuta.
4. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono e, assorbiti i residui motivi, in quanto connessi e dipendenti dal profilo di diritto controverso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio a diversa Sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo giudizio in p