Sentenza — n. 29419/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DOGANDZIC BOGDAN n. in Serbia il 14/1/1987 avverso la sentenza resa 1'11/1/2021 dalla Corte di Appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Gip del Tribunale di Vicenza e in accoglimento del concordato sulla pena raggiunto dalle parti, riduceva ad anni due, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 700,00 di multa la sanzione inflitta all'imputato per i delitti di rapina e lesioni aggravate ascrittigli in rubrica. C.,42_44442-2(,-4- 2. Ha proposto ricorso per Carl= il difensore del Dogandzic, Avv. Elena Peron, deducendo:2.1 il vizio di motivazione con riguardo alla difformità di contenuto tra la pronunzia impugnata e l'accordo raggiunto dalle parti ex art. 599bis cod.proc.pen. Secondo la difesa, i giudici d'appello hanno omesso di richiamare il quinto motivo d'appello tra quelli oggetto di rinunzia sicché lo stesso sembrerebbe escluso dalla rilevata, parziale, inammissibilità del gravame, con la conseguenza che la sentenza impugnata si è discostata dall'accordo raggiunto dalle parti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599bis cod.proc.pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29419/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1 , n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). 3.1 Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa denunzia un'insussistente deficit motivazionale. Infatti, la Corte territoriale ha analiticamente richiamato le censure formulate in sede di gravame e ha precisato su quali profili ha inciso l'accordo raggiunto dalle parti, che ha portato ad escludere l'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 3 bis, cod.prenpen. ed alla concreta espansione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, già riconosciuto dal primo giudice.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DOGANDZIC BOGDAN n. in Serbia il 14/1/1987 avverso la sentenza resa 1'11/1/2021 dalla Corte di Appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Gip del Tribunale di Vicenza e in accoglimento del concordato sulla pena raggiunto dalle parti, riduceva ad anni due, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 700,00 di multa la sanzione inflitta all'imputato per i delitti di rapina e lesioni aggravate ascrittigli in rubrica. C.,42_44442-2(,-4- 2. Ha proposto ricorso per Carl= il difensore del Dogandzic, Avv. Elena Peron, deducendo:2.1 il vizio di motivazione con riguardo alla difformità di contenuto tra la pronunzia impugnata e l'accordo raggiunto dalle parti ex art. 599bis cod.proc.pen. Secondo la difesa, i giudici d'appello hanno omesso di richiamare il quinto motivo d'appello tra quelli oggetto di rinunzia sicché lo stesso sembrerebbe escluso dalla rilevata, parziale, inammissibilità del gravame, con la conseguenza che la sentenza impugnata si è discostata dall'accordo raggiunto dalle parti.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102;
Sez. 1 , n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). 3.1 Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa denunzia un'insussistente deficit motivazionale. Infatti, la Corte territoriale ha analiticamente richiamato le censure formulate in sede di gravame e ha precisato su quali profili ha inciso l'accordo raggiunto dalle parti, che ha portato ad escludere l'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 3 bis, cod.prenpen. ed alla concreta espansione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, già riconosciuto dal primo giudice.
Il recepimento dell'accordo nei termini convenuti ha comportato l'inammissibilità per rinunzia di tutte, indistintamente, le residue doglianze difensive sicché non è ravvisabile alcun contrasto tra la volontà delle parti e le statuizioni della sentenza impugnata.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
2 ML Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De S