Ordinanza — n. 29418/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI SALVATORE nato a NAPOLI il 20/10/1980 avverso l'ordinanza del 13/04/2021 del GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. 12-19048/2021 IN FATI-0 E IN DIRITTO 1. In data 13 aprile 2021 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Campobasso rigettava la richiesta congiunta delle parti di applicazione della pena, svolta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. Il giudice motivava il rigetto ritenendo di non condividere il proposto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 34 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29418/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 39629 del 27/09/2007, Maraia, Rv. 238019; quanto alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta sul tema, v. Sez. 7, ord. n. 35055, del 13/4/2018, Rv. 273616). La conferma delle ragioni per le quali il provvedimento di rigetto della richiesta di patteggiamento emesso dal Gip non è oggettivamente impugnabile si trae dalla lettura dell'articolo 448, comma 1, del codice di rito, il quale prevede che, nel caso (di dissenso da parte del pubblico ministero o) di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI SALVATORE nato a NAPOLI il 20/10/1980 avverso l'ordinanza del 13/04/2021 del GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. 12-19048/2021 IN FATI-0 E IN DIRITTO 1. In data 13 aprile 2021 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Campobasso rigettava la richiesta congiunta delle parti di applicazione della pena, svolta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. Il giudice motivava il rigetto ritenendo di non condividere il proposto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione della legge penale processuale (art. 34 cod. proc. pen.), in quanto il giudice pronunciatosi sulla istanza avrebbe dovuto astenersi, in quanto incompatibile, avendo giudicato gli altri due correi con il rito abbreviato.
3. Il ricorso è inammissibile, essendo stato impugnato un provvedimento non ricorribile. La dichiarazione di inammissibilità va adottata de plano secondo quanto prescrive l'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 3.1. Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della pena l'ordinamento processuale non prevede alcuna forma di impugnazione (art. 448 cod. proc. pen.). Si tratta infatti di un provvedimento non definitivo, in quanto la richiesta può essere riproposta nei preliminari al giudizio di primo grado (Sez. 7, ord. n. 38931, del 27/5/2016, Rv. 268476;
Sez. 3, n. 39629 del 27/09/2007, Maraia, Rv. 238019; quanto alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta sul tema, v. Sez. 7, ord. n. 35055, del 13/4/2018, Rv. 273616). La conferma delle ragioni per le quali il provvedimento di rigetto della richiesta di patteggiamento emesso dal Gip non è oggettivamente impugnabile si trae dalla lettura dell'articolo 448, comma 1, del codice di rito, il quale prevede che, nel caso (di dissenso da parte del pubblico ministero o) di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza.
Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o il giudice dell'impugnazione quando ritiene ingiustificato (il dissenso del pubblico ministero o) il rigetto della richiesta.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, ___.. che pare congruo determinare in euro duemila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 12-19048/2021
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Matilde Cammino K- 44,