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Ordinanza — n. 29417/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29417/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29417/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDOR FLORIN nato il 01/04/1993 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI 11-18679/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal tribunale in sede per il delitto di concorso in rapina aggravata, ulteriormente aggravata dalla recidiva qualificata ai sensi del quarto comma dell'art. 99 cod. pen.. 1.1. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo cinque distinti motivi di ricorso, dolendosi della qualificazione giuridica consumata del fatto di rapina, della mancata qualificazione circostanziale attenuata (art. 114, 62, comma primo, n. 6, 62 bis cod. pen.) dello stesso fatto-reato e del rigoroso trattamento sanzionatorio. 1.2. In data 4 giugno 2021 il difensore del ricorrente ha depositato presso la Cancelleria della Corte di appello di Milano dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 591 cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29417/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dall'imputato e autenticata dal difensore. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso. La inammissibilità va dichiarata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ripudiazione rinuncia al dibattimento orale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia impugnabilità della decisione di rinvio rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal tribunale in sede per il delitto di concorso in rapina aggravata, ulteriormente aggravata dalla recidiva qualificata ai sensi del quarto comma dell'art. 99 cod. pen..
art. 591 cod. proc. pen
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett.
art. 610 cod. proc. pen
La inammissibilità va dichiarata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDOR FLORIN nato il 01/04/1993 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI 11-18679/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal tribunale in sede per il delitto di concorso in rapina aggravata, ulteriormente aggravata dalla recidiva qualificata ai sensi del quarto comma dell'art. 99 cod. pen.. 1.1. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo cinque distinti motivi di ricorso, dolendosi della qualificazione giuridica consumata del fatto di rapina, della mancata qualificazione circostanziale attenuata (art. 114, 62, comma primo, n. 6, 62 bis cod. pen.) dello stesso fatto-reato e del rigoroso trattamento sanzionatorio. 1.2. In data 4 giugno 2021 il difensore del ricorrente ha depositato presso la Cancelleria della Corte di appello di Milano dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma dell'imputato.

2. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 2.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art.589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013).

3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dall'imputato e autenticata dal difensore. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso. La inammissibilità va dichiarata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen.

4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (non sono state esplicitate le ragioni della rinuncia), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro mille, in ragione della tempestività della comunicazione della rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Mass mo Perrotti Matilde Cammino //- L