Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29415/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29415/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29415/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, come previsto dall'art. 613 comma 1 cod. proc. pen., giacché proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. L'impugnazione avverso la decisione confermativa emessa dal Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Torino il 16 aprile 2021 (data del deposito) nei confronti dell'odierno ricorrente, ancorché rubricata dal difensore come appello (art. 310 cod. proc. pen.), è stata correttamente qualificata dal Presidente del medesimo tribunale come ricorso per cassazione; come tale inammissibile, giacché proposto da difensore non abilitato (art. 613, comma 1, cod, proc. pen.).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 613 comma 1 cod. proc. pen, art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29415/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 613 comma 1 cod. proc. pen., giacché proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. L'impugnazione avverso la decisione confermativa emessa dal Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Torino il 16 aprile 2021 (data del deposito) nei confronti dell'odierno ricorrente, ancorché rubricata dal difensore come appello (art. 310 cod. proc. pen.), è stata correttamente qualificata dal Presidente del medesimo tribunale come ricorso per cassazione; come tale inammissibile, giacché proposto da difensore non abilitato (art. 613, comma 1, cod, proc. pen.).

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento per errore giudiziario spese di esecuzione azione di risarcimento danni da sequestro indennizzo per carcerazione preventiva indennità di patrocinio spese di detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 comma 1 cod. proc. pen
Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, come previsto dall'art. 613 comma 1 cod. proc. pen., giacché proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 310 cod. proc. pen
L'impugnazione avverso la decisione confermativa emessa dal Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Torino il 16 aprile 2021 (data del deposito) nei confronti dell'odierno ricorrente, ancorché rubricata dal difensore come appello (art. 310 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCORRANO GABRIELE nato a ANAGNI il 22/05/1985 avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del PG dott. FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore di ufficio nominato in sede di fissazione della procedura camerale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 9-18197/2021

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, come previsto dall'art. 613 comma 1 cod. proc. pen., giacché proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. L'impugnazione avverso la decisione confermativa emessa dal Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Torino il 16 aprile 2021 (data del deposito) nei confronti dell'odierno ricorrente, ancorché rubricata dal difensore come appello (art. 310 cod. proc. pen.), è stata correttamente qualificata dal Presidente del medesimo tribunale come ricorso per cassazione; come tale inammissibile, giacché proposto da difensore non abilitato (art. 613, comma 1, cod, proc. pen.).

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro duemila.

3. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presi