Sentenza — n. 29414/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L'ABBATE FRANCESCO n. a Palermo il 28/8/1974 avverso l'ordinanza resa il 19/2/2021 dal Tribunale del riesame di Palermo dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629 cod.pen; Sentenza — n. 29414/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 21579 del 08/04/2015, Rv. 263678; n. 8352 del 13/01/2016, Rv. 266066). Nella specie, il prevenuto e i coindagati perseguivano lo scopo di mantenere integro il controllo della famiglia mafiosa sul quartiere, reprimendo iniziative non autorizzate dai vertici, obiettivo che costituisce un vantaggio giuridicamente apprezzabile ex art. 629 cod.pen., con correlativo danno di natura patrimoniale del Giuliano, cui era impedito il perfezionamento della compravendita.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L'ABBATE FRANCESCO n. a Palermo il 28/8/1974 avverso l'ordinanza resa il 19/2/2021 dal Tribunale del riesame di Palermo dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di L'Abbate Francesco avverso il provvedimento del Gip che, in data 28/1/2021, aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di partecipazione all'organizzazione mafiosa "cosa nostra", con ruolo apicale in quanto al vertice, unitamente a Cusimano Giuseppe, della famiglia di Zen-Pallavicino (capo a) nonché con riguardo alle ipotesi di estorsione aggravata ascritte ai capi I) e m) dell'imputazione provvisoria.2.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Maximilian Molfettini, il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie di estorsione ascritta al capo I) in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, L'Abbate avrebbe concorso ad impedire il perfezionamento di una compravendita immobiliare tra le pp.00. Fragali e Giuliano con conseguente impossibilità di configurare il requisito dell'ingiusto profitto in capo all'indagato, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità; 2.2 la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'ipotesi estorsiva ascritta al capo m) poiché il collegio cautelare, secondo la difesa, ha erroneamente ritenuto che l'indagato abbia costretto D'Angelo Guido a rinunziare a parte del compenso, pari ad euro 900,00, dovuto per le esequie di Giuseppe Biondo, destinando tale somma al fratello detenuto Stefano.
Anche in tal caso non è ravvisabile l'ingiusto profitto giacché l'importo decurtato costituiva un mero sconto a vantaggio della famiglia del deceduto mentre il L'Abbate non ha esercitato alcuna violenza e minaccia nei confronti dell'impresario di pompe funebri D'Angelo, essendosi esclusivamente rammaricato di non aver potuto provvedere al servizio funebre in occasione del decesso di un proprio parente; 2.3 l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione in relazione all'addebito associativo di cui al capo a).
Dopo aver ricordato che il Tribunale cautelare ha riconosciuto l'ininfluenza delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia in relazione alla posizione del prevenuto, la difesa sostiene che le intercettazioni ambientali acquisite in atti non riscontrano l'ipotesi accusatoria, secondo cui il L'Abbate avrebbe ricoperto un ruolo di primo piano nell'organizzazione mafiosa a giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera doglianze che sono state adeguatamente scrutinate e disattese con corretti argomenti giuridici dal collegio cautelare. Invero, con riguardo all'estorsione contestata al capo I), l'ordinanza impugnata ha operato una certosina ricostruzione della vicenda delittuosa sulla scorta delle intercettazioni ambientali, dalle quali consta l'allontanamento forzoso dal quartiere Zen della famiglia Fragali dopo il duplice omicidio, avvenuto nel marzo 2019, di Lupo Antonino e Lupo Giacomo ad opera di Colombo Giovanni, parente dei Fragali, costretti a lasciare la propria abitazione con intimazione a non far ritorno nella zona.dL A seguito del tentativo di Fragali Antonio di vendere l'abitazione familiare, precipitosamente abbandonata, a Giuliano Luciano, Cusimano Giuseppe aveva manifestato la propria interdizione al perfezionamento dell'atto.
In occasione di un incontro in data 5 maggio 2020, cui partecipava anche L'Abbate unitamente ai coindagati Cusimano e Rizzuto Baldassare, costoro confermavano al promissario acquirente Giuliano Luciano la loro avversità all'operazione, rimproveravano al Giuliano di non essersi "fatto la strada" e di aver fornito i nomi di alcuni dei soggetti coinvolti in occasione della convocazione da parte della Polizia di Stato per essere sentito sulla vicenda. 3.1 I giudici della cautela (pag.
11) hanno dato conto con esaustiva motivazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa ascritta, confutando specificamente l'asserito difetto del fine di profitto con pertinenti riferimenti giurisprudenziali. Secondo il risalente e costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità il profitto, ai fini del delitto di estorsione, può consistere in qualsiasi utilità ed è ingiusto se l'utilità che l'agente si propone di conseguire non è dovuta ma è la conseguenza della violenza o della minaccia usata dall'agente medesimo per costringere il soggetto passivo a dare, fare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 6300 del 11/04/1973, Rv. 124976;Sez. 1, n. 8375 del 19/06/1998, Rv. 211145;
Sez. 5, n. 21579 del 08/04/2015, Rv. 263678; n. 8352 del 13/01/2016, Rv. 266066). Nella specie, il prevenuto e i coindagati perseguivano lo scopo di mantenere integro il controllo della famiglia mafiosa sul quartiere, reprimendo iniziative non autorizzate dai vertici, obiettivo che costituisce un vantaggio giuridicamente apprezzabile ex art. 629 cod.pen., con correlativo danno di natura patrimoniale del Giuliano, cui era impedito il perfezionamento della compravendita.
4. Inammissibile perché generico e fondato su rilievi di merito risulta anche il secondo motivo che revoca in dubbio, sotto il profilo del vizio di motivazione, la gravità indiziaria in ordine alla fattispecie estorsiva di cui al capo m). La difesa sollecita una rilettura in senso liberatorio delle emergenze captative che sostanziano l'accusa, oggetto di un'accurata e persuasiva lettura da parte del collegio cautelare, che ha dato conto dell'intimidazione eseguita con modalità tipicamente mafiose nei confronti del D'Angelo, impresario di pompe funebri incaricato delle esequie di un parente del ricorrente, destinatario di gravi minacce per aver osato accettare l'incarico, che il L'Abbate rivendicava a sé, e costretto a rinunziare a parte del compenso da destinare alle necessità di Biondo Stefano, familiare del deceduto, che si trovava in stato di detenzione.d,bL La difesa sostiene, con argomenti privi di consistenza giuridica, l'impossibilità di ravvisare nei fatti una finalità di profitto, alla luce della destinazione della somma decurtata.
Come già chiarito, ai fini dell'integrazione del delitto ex art. 629 cod.pen. rileva il perseguimento di qualsiasi vantaggio, anche di natura non patrimoniale, ove correlato ad un danno per la p.o., requisiti nella specie costituiti dalla rivendicazione del monopolio del servizio di pompe funebri da parte dell'indagato, perseguito con metodo mafioso e nella prospettiva di implementare il potere dell'associazione di riferimento, con conseguente danno della p.o., costretta a rinunziare a parte del compenso pattuito per effetto delle illecite pretese del ricorrente.
5. Risultano caratterizzate da genericità ed aspecificità le conclusive censure in tema di addebito associativo, avendo la difesa omesso il dovuto confronto critico con l'ampia motivazione reiettiva spiegata dall'ordinanza impugnata alle pagg. 17 e segg., attestando la propria confutazione su assunti spuri e apodittici, privi di pregnante correlazione con la stringente trama argomentativa sviluppata dai giudici cautelari.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 15 luglio 2021 Il Consigliere estens