Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29413/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29413/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29413/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TROTTA STEFANO n. a Roma il 10/2/1947 avverso l'ordinanza resa in data 9/3/2021 dal Tribunale del Riesame di Bologna dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 642 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 29413/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti Franco Oliva e Luca Guidetti, deducendo:2.1 l'erronea applicazione dell'art. 642 cod.pen. nonché degli artt. 476, commi 1 e 2 cod.pen.; 2.2 il vizio di motivazione con riguardo all'attribuzione delle condotte contestate al ricorrente; 2.3 la violazione di legge e la carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
capacità di subire la carcerazione carcerazione cautelativa spese di detenzione indennizzo per carcerazione preventiva convalida del sequestro misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 642 cod.pen
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti Franco Oliva e Luca Guidetti, deducendo:2.1 l'erronea applicazione dell'art. 642 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TROTTA STEFANO n. a Roma il 10/2/1947 avverso l'ordinanza resa in data 9/3/2021 dal Tribunale del Riesame di Bologna dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Bologna rigettava l'istanza di riesame formulata nell'interesse di Trotta Stefano avverso il provvedimento del Gip che, in data 12/2/2021, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alle ipotesi di falso e frode assicurativa ascritte ai capi 1),2) e 3) della rubrica provvisoria.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti Franco Oliva e Luca Guidetti, deducendo:2.1 l'erronea applicazione dell'art. 642 cod.pen. nonché degli artt. 476, commi 1 e 2 cod.pen.; 2.2 il vizio di motivazione con riguardo all'attribuzione delle condotte contestate al ricorrente; 2.3 la violazione di legge e la carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett.

a) e c), cod.proc.pen.

3. Con dichiarazione pervenuta in cancelleria a mezzo PEC il 5 luglio 2021 il ricorrente, unitamente ai difensori, dichiarava di rinunziare all'interposto ricorso, essendo nelle more intervenuta la sostituzione della misura cautelare applicata. L'atto abdicativo risulta validamente formalizzato ai sensi dell'art. 589, comma 3,qp r• e allo stesso consegue l'estinzione del giudizio d'impugnazione, configurandosi la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto quale esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, idoneo a caducare l'instaurato rapporto processuale. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod.proc.pen. nella contenuta misura precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL