Sentenza — n. 29412/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARIavverso la sentenza resa il 21/1/2021 dal Gup del Tribunale di Foggia nei confronti di ABETE LUIGI, n. a Roma il 17/2/1947; DE VITA ADAMO, n. a Pietramontecorvino il 20/8/1955; LARICCHIA PAOLO, n. a Foggia, 28/6/1946 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'Avv. Leonardo Iannone nell'interesse dell'imputato De Vita Adamo
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 644 cod.pen, art. 414 cod.proc.pen; Sentenza — n. 29412/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né il Gup, investito della richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe potuto in alcun modo far regredire il procedimento dinanzi al P.m. una volta accertata l'esistenza della denunziata preclusione, pena l'abnormità del provvedimento, produttivo di una anomala retrocessione alla fase anteriore, dal momento che, una volta esercitata l'azione penale, la stessa è irretrattabile e su di essa il giudice deve pronunciarsi (Sez. 3, n. 1902 del 23/04/1996, Rv. 204728).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARIavverso la sentenza resa il 21/1/2021 dal Gup del Tribunale di Foggia nei confronti di ABETE LUIGI, n. a Roma il 17/2/1947; DE VITA ADAMO, n. a Pietramontecorvino il 20/8/1955; LARICCHIA PAOLO, n. a Foggia, 28/6/1946 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'Avv. Leonardo Iannone nell'interesse dell'imputato De Vita Adamo
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Foggia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Abete Luigi, De Vita Adamo e Laricchia Paolo in applicazione del divieto di (g5 bis in idem, risultando l'azione penale esercitata in relazione al medesimo fatto, asseritamente rilevante ex art. 644 cod.pen., oggetto di precedenti denunzie-querele in data 17/7/2013 e 30/8/2017, in ordine al quale il P.m. aveva formulato richiesta di archiviazione, accolta dal Gip con provvedimenti emessi rispettivamente il 22 aprile 2016 e 19 luglio 2018.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, deducendo la violazione dell'art. 414 cod.proc.pen. in quanto la sentenza di non luogo a procedere è affetta da nullità derivata per violazione della cennata disposizione, risultando il fascicolo processuale n. 1494/17 R.G.P.M. iscritto in assenza di decreto di riapertura delle indagini. Argomenta il P.G impugnante che la decisione censurata scaturisce dall'ordinanza di imputazione coatta emessa dal Gip il 13/2/2020, da ritenere abnorme in quanto non ha tenuto conto che per gli stessi fatti era intervenuta archiviazione e non era stata autorizzata la riapertura delle indagini.
Pertanto, l'atto di esercizio dell'azione penale da parte del P.m. è viziato da nullità in quanto il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. 2.1 n difensore dell'imputato De Vita Adamo ha depositato memoria difensiva con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, difettando un interesse concreto ed attuale del pubblico ministero all'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Pregiudiziale s'appalesa la verifica dell'interesse ad impugnare del P.m. Invero, il ricorrente lamenta che la sentenza sia affetta da nullità derivata in quanto conseguente ad un esercizio dell'azione penale operato ex art. 409, comma 5, cod.proc.pen. sulla base di un atto abnorme, che non ha tenuto conto della preclusione conseguente alle ordinanze di archiviazione già in precedenza disposte per gli stessi fatti né ha rilevato che non risultava autorizzata la riapertura delle indagini. Come è noto, il principio del "ne bis in idem", immanente nell'ordinamento, qualora non venga invocato nell'ambito suo proprio di tutela del giudicato ma in relazione a procedimenti che sfociano in esiti decisionali allo stato degli atti, ha la valenza di una preclusione processuale che rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti, d'ufficio o su istanza di parte, che possano porsi in contrasto con altri aventi il medesimo oggetto, senza che risulti modificata la situazione di fatto auL, o di diritto, posta a base del primo provvedimento preclusivo (così, in materia cautelare, Sez. 1, n. 1184 del 10/03/1994, Rv. 197210). 3.1 Premesso che -pacificamente- la parte civile, la cui sollecitazione il P.g. impugnante ha raccolto, è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta alla violazione del principio del "ne bis in idem", determinata dall'emissione di un decreto di archiviazione cui non abbia fatto seguito un provvedimento motivato di riapertura delle indagini, non comportando tale pronuncia alcun pregiudizio per il danneggiato, che può azionare la propria pretesa in sede civile (Sez. 5, n. 32983 del 16/06/2014, Rv. 260075;
Sez. 2, n. 34724 del 10/07/2014, Rv. 260086; Sez. 2, n. 19738 del 21/03/2018, Rv. 272898), la parte pubblica che di tale istanza si fa portatore non può confidare nell'aprioristico riconoscimento di un interesse derivante dall'invocata, esatta, osservanza delle norme processuali. Deve aggiungersi anche che l'affermata necessità di far ricorso all'istituto della riapertura delle indagini a fronte di distinte denunzie, le cui prospettazioni non sembrano prima facie del tutto sovrapponibili, avrebbe meritato maggior dettaglio ricostruttivo, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui è legittima la richiesta di archiviazione avanzata dal Pm con riferimento ad una denuncia di contenuto analogo ad altra precedente per la quale vi sia già stato c.sutt. provvedimento di archiviazione~nuto l'abnormità del provvedimento con il quale il Gip ha dichiarato inammissibile la richiesta, reputando necessaria una preventiva istanza di riapertura delle indagini da parte del Pm, segnalando l'irritualità del provvedimento in quanto la nuova iscrizione da parte del Pm costituisce un atto dovuto e non, come sostenuto dal Gip, una violazione del principio del ne bis in idem (Sez. 6, n. 2229 del 03/06/1997, Rv. 209098).
Né il Gup, investito della richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe potuto in alcun modo far regredire il procedimento dinanzi al P.m. una volta accertata l'esistenza della denunziata preclusione, pena l'abnormità del provvedimento, produttivo di una anomala retrocessione alla fase anteriore, dal momento che, una volta esercitata l'azione penale, la stessa è irretrattabile e su di essa il giudice deve pronunciarsi (Sez. 3, n. 1902 del 23/04/1996, Rv. 204728).
4. Poiché, tuttavia, non è in discussione l'esattezza contenutistica della decisione, che ha argomentato il non luogo a procedere per violazione del principio di ne bis in idem, l'eventuale accoglimento del ricorso, alla luce della prospettazione del P.g. impugnante, conseguirebbe l'unico effetto di rimuovere gli atti asseritamente nulli, con regressione del procedimento alla fase di opposizione instaurata dinanzi dlN al Gip a seguito della richiesta di archiviazione relativa alla querela del Ruglio in data 28 Novembre 2017. La denunziata sussistenza di vizi procedurali a monte della decisione censurata, destinati a condizionarne la validità, non può, dunque, sottrarsi alla necessaria coordinazione degli effetti in concreto perseguiti con la loro rimozione, alla luce dei principi che permeano il sistema delle impugnazioni. 4.1 La regola cardine è costituita dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. che prescrive che per proporre impugnazione bisogna avervi interesse, concetto che il massimo consesso nomofilattico ha declinato in una prospettiva utilitaristica consistente nella finalità negativa, avuta di mira dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693). La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente chiarito, inoltre, che il ricorso per cassazione del P.M. diretto a ottenere l'esatta applicazione della legge processuale deve essere caratterizzato dalla concretezza e attualità dell'interesse, da verificare in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244110; in senso conforme, tra molte, Sez. 5, n. 35785 del 4/5/2018, Rv. 273630;
Sez. 3 , n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274). L'interesse, che è presupposto e condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, dunque, consistere in una utilità pratica, come tale riconosciuta dalla legge, e deve mirare ad evitare una lesione giuridica derivante dal provvedimento impugnato; pertanto, qualora si censuri, allo scopo di conseguire l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto, perché sussista un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza deve verificarsi se dalla stessa sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e se nel nuovo giudizio possa attingersi insieme un risultato giuridicamente corretto e praticamente favorevole. 4.2 Nella specie, i vizi denunziati dal ricorrente prospettano quale unica conseguenza possibile dell'accoglimento dell'impugnazione la mera sostituzione del provvedimento censurato con altro di identico tenore, non dubitando il P.m. della sussistenza della preclusione connessa all'identità del fatto, circostanza che denota l'assenza di un concreto interesse alla loro rimozione.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso del P.g. deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 15 luglio 2021 Il Consi