Sentenza — n. 29410/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARGURIO ORAZIO nato a MESSINA il 13/10/1988 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Udito il difensore avv.to Donato il quale insiste nell'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 627 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 29410/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con altra pronuncia si è affermato che in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione attinto da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti. (Sez. 2, n. 16359 del 12/03/2014, Rv. 261611).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARGURIO ORAZIO nato a MESSINA il 13/10/1988 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Udito il difensore avv.to Donato il quale insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 11 marzo 2021, il tribunale della libertà di Messina, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con sentenza datata 1 dicembre 2020 aveva annullato l'ordinanza dello stesso tribunale del precedente 14 maggio 2020, respingeva l'istanza di riesame avanzata da Margurio Orazio avverso l'ordinanza del G.I.P. di Messina del 14-2-2020 che aveva applicato al predetto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Donato, deducendo, con il primo motivo, violazione dell'articolo 627 comma tre codice procedura penale, in relazione agli articoli 274 e 275 dello stesso codice, violazione di legge e difetto di motivazione per inosservanza del principio di diritto fissato nella sentenza rescindente della Corte di Cassazione; difatti la sopravvenienza valorizzata dal tribunale per confermare l'ordinanza non incideva direttamente sull'originaria legittimità del titolo cautelare afferendo piuttosto ad un evento che avrebbe al più potuto essere valutato nell'ambito di una richiesta del pubblico ministero di sostituzione in peius dell' originaria misura.
Con il secondo motivo lamentava violazione dell'articolo 274 lettera c) codice procedura penale in relazione all'articolo 73 comma primo DPR 309 del 1990, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari; al proposito sottolineava come essendo decorsi due anni tra la cessione di stupefacenti di cui al capo n) della rubrica e la rivalutazione effettuata dal tribunale in merito all'attualità delle esigenze la motivazione assunta doveva ritenersi palesemente illogica e contraddittoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Entrambi i motivi sono infondati ed il ricorso, deve , pertanto, essere respinto. Invero, quanto al primo motivo, occorre ricordare come secondo il costante insegnamento di questa Corte anche in materia di giudizio cautelare (nella specie, personale), come nel giudizio di merito, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione e deve limitarsi, nell'indagine che gli è devoluta, ad esaminare il "punto" della decisione oggetto di annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità non riscontrati dalla Corte, salva la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti. (Sez. 2, n. 15757 del 01/04/2011 Rv. 249939).
Con altra pronuncia si è affermato che in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione attinto da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti. (Sez. 2, n. 16359 del 12/03/2014, Rv. 261611).
Orbene, nel caso di specie, proprio la possibilità rimessa al giudice del rinvio di valutare nuovi elementi di fatto appare avere giustificato la decisione del giudice del riesame il quale ha sottolineato come la decisione sulla attualità delle misure cautelari non potesse ritenersi inficiata dalla mancata convalida dell'arresto operato nel corso del separato procedimento avente ad oggetto analogo fatto di cui all'art. 73 cit. poiché, la tesi del possibile uso personale della sostanza rinvenuta in quella occasione, prospettata anche dalla sentenza di annullamento di questa Corte, doveva ritenersi smentita in radice dalla intervenuta condanna in primo grado per il delitto di cui al quinto comma della citata norma.
E tale valutazione non appare avere violato il principio di diritto della sentenza di annullamento posto che il novum rappresentato dalla pronuncia di condanna anche per altri fatti è stato correttamente valorizzato dal giudice del riesame per affermare che anche nel febbraio 2020 il ricorrente era soggetto che deteneva a fini di spaccio. 2.2 Quanto al secondo motivo, corretta appare la decisione del tribunale del riesame in tema di attualità delle esigenze posto che secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett.
c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura. (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016 - dep. 09/03/2016, C., Rv. 266421).
E tale prognosi appare essere stata correttamente svolta dal giudice del riesame alla luce del ripetuto coinvolgimento dell'imputato in analoghi fatti di reato tale da giustificare l'adozione di una misura di controllo del medesimo da parte dell'autorità di Polizia. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza a motivazione semplificata. R ma, 8 giugno 2021 I CONSIGLIERST. E%jko t ì19