Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29409/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29409/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29409/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale del riesame di Firenze, con l'ordinanza impugnata in questa sede, decidendo in sede di giudizio di rinvio all'esito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 15 settembre 2020, n. 28796, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato Carrai Marco avverso il provvedimento di perquisizione e sequestro disposto dal P.M, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 7 I. 195/1974 e 4 I. 659/1981.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 29409/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il quinto motivo si deduce violazione di norme processuali e della legge penale, in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 7 I. 195/1974, 4 I. 659/1981, e vizio di motivazione, carente o comunque meramente apparente, quanto al giudizio sulla sussistenza del fumus del reato ipotizzato, condotto senza aver operato la valutazione degli scopi per cui la fondazione era stata costituita. 4.5. Con il sesto motivo si deduce la violazione di norme processuali, in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza, per affermare la sussistenza del fumus delicti, aveva ricopiato argomenti dell'ordinanza su cui era intervenuta la pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
riapertura della pratica rigetto dell'opposizione dubbi sull'imparzialità vigilanza sulle fondazioni diffida dell'istituzione restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 110 cod. pen
28796, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato Carrai Marco avverso il provvedimento di perquisizione e sequestro disposto dal P.M, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 7 I.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARRAI MARCO nato a FIRENZE il 16/03/1975 avverso l'ordinanza del 27/11/2020 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la "memoria di replica" alle conclusioni del P.g. depositata dalla difesa del ricorrente il 19 maggio 2021 con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Firenze, con l'ordinanza impugnata in questa sede, decidendo in sede di giudizio di rinvio all'esito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 15 settembre 2020, n. 28796, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato Carrai Marco avverso il provvedimento di perquisizione e sequestro disposto dal P.M, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 7 I. 195/1974 e 4 I. 659/1981.

2. Con il provvedimento annullato dalla Corte di Cassazione, il Tribunale aveva ravvisato la sussistenza del fumus del reato di illecito finanziamento ai partiti in relazione all'attività svolta dalla Fondazione Open (cui risultavano erogati contributi e che, a sua volta, aveva sostenuto spese - riguardanti iniziative riferibili al Partito democratico - e corrisposto somme - in favore del medesimo partito e di parlamentari appartenenti allo stesso gruppo - ) qualificando la fondazione quale articolazione politico-organizzativa del partito.

3. La Corte di Cassazione aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame osservando in primo luogo che gli interventi legislativi succedutisi nel tempo dal 2013, con cui era stata progressivamente riconosciuta l'equiparazione delle fondazioni politiche ai partiti, assumevano rilievo "agli effetti dell'applicazione delle specifiche norme per le quali è stabilita l'equiparazione", ossia nella direzione del rafforzamento degli obblighi diretti ad assicurare la trasparenza delle contribuzioni in favore di quegli enti e del contrasto di potenziali fenomeni corruttivi, mentre analogo effetto non si era prodotto quanto all'applicazione della disciplina penale prevista dall'art. 7 I. 195/1974; infatti, attesa la "diversità ontologica tra partito e fondazione politica", solo in ipotesi di ravvisata sussistenza di "elementi che valgano a conferire all'ente un contenuto e un'operatività concretamente diversa rispetto a quella apparente e dichiarata" poteva rilevare l'attività della fondazione politica quale schermo per l'esecuzione di erogazioni destinate a un partito (sia attraverso erogazioni immediatamente riversate al partito, o a taluno dei soggetti indicati dagli artt. 7 I. 195/1974 e 4, comma 1, I. 659/1981, sia mediante lo svolgimento di attività espressive della qualifica dell'ente in termini di articolazione politico-organizzativa del partito, destinatario di erogazioni dirette a finanziare il partito o i suoi esponenti). 3.1.

Alla luce di questi principi, la Corte aveva rilevato che il provvedimento del Tribunale del riesame aveva erroneamente considerato significative dell'inquadramento della fondazione nella struttura del partito talune contribuzioni a sostegno di iniziative del partito o di suoi esponenti, con motivazione carente quanto all'individuazione e alla valutazione degli elementi, raccolti nel corso delle indagini, dimostrativi della funzione svolta dalla fondazione come "strumento nella mani del partito o di suoi esponenti". 3.2. Nel demandare al giudice del rinvio la rinnovazione del giudizio sulla sussistenza del fumus delicti, la Corte indicava la necessità di "una rigorosa verifica dell'azione della fondazione, del tipo di rapporto con il partito o con suoi esponenti, della rilevanza della sua operatività ai fini dell'azione del partito o dei suoi esponenti, della sostanziale mancanza di una funzione diversa e autonoma, manifestatasi costantemente negli anni, anche alla luce di una analisi dell'attività svolta e delle entrate e delle uscite ad essa connesse".4.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3, e 627, comma 3, cod. proc. pen.; l'ordinanza impugnata si era limitata a riprodurre testualmente il contenuto della memoria depositata in udienza dall'ufficio della Procura della Repubblica e alcuni brani dell'ordinanza annullata, senza prender in esame le questioni indicate dalla sentenza di annullamento, oggetto di specifiche deduzioni da parte della difesa. 4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 5, comma 4, d.l. 149/2013, 7 I. 195/1974, 4 I. 659/1981, 627, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, perché carente o comunque meramente apparente, quanto al giudizio sulla sussistenza del fumus del reato ipotizzato, in contrasto con la definizione giuridica di fondazione politica. 4.2.

Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali e della legge penale, in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 7 I. 195/1974, 4 I. 659/1981; l'ordinanza non aveva applicato i principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento, con riguardo alla qualificazione della Fondazione Open in termini di articolazione di partito politico. 4.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di norme processuali e della legge penale, in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione - in quanto mancante -, per avere l'ordinanza affermato che la Fondazione Open era stata creata come strumento di azione del partito e di suoi esponenti, in contrasto con i dati fattuali che dimostravano l'insussistenza dei presupposti per ravvisare un'ipotesi di finanziamento illecito di partito sino al momento in cui Matteo Renzi aveva assunto la qualifica di segretario nazionale del Partito democratico. 4.4.

Con il quinto motivo si deduce violazione di norme processuali e della legge penale, in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 7 I. 195/1974, 4 I. 659/1981, e vizio di motivazione, carente o comunque meramente apparente, quanto al giudizio sulla sussistenza del fumus del reato ipotizzato, condotto senza aver operato la valutazione degli scopi per cui la fondazione era stata costituita. 4.5. Con il sesto motivo si deduce la violazione di norme processuali, in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza, per affermare la sussistenza del fumus delicti, aveva ricopiato argomenti dell'ordinanza su cui era intervenuta la pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 37.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ed il quinto motivo di ricorso sono fondati. 1.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la carenza di motivazione con riguardo alle deduzioni difensive formulate con la memoria depositata davanti al Tribunale del riesame; in particolare, la difesa ha censurato la tecnica argomentativa del provvedimento che d'un lato avrebbe riprodotto il contenuto di una memoria depositata dall'Ufficio del P.m. prima dell'udienza, dall'altro non avrebbe preso in considerazione alcuno dei profili critici evidenziati dalla difesa con la memoria depositata il giorno dell'udienza camerale.

La lettura dell'ordinanza fornisce letterale conferma alle deduzioni del ricorrente (essendo sufficiente porre a raffronto il testo della memoria dell'Ufficio del P.M. in data 27 novembre 2020 e il testo del provvedimento del Tribunale del riesame), anche per quanto concerne il contenuto delle argomentazioni sviluppate con la memoria difensiva che, pur esposte nella parte introduttiva (pag. 2-8), non erano state in alcun modo valutate dal Tribunale. La violazione denunciata (ossia, l'omesso esame della memoria difensiva da parte del Tribunale del riesame) assume rilievo, secondo l'inseguimento della Corte, a condizione che con la memoria siano stati introdotti « temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive» e che la motivazione del provvedimento non risulti di per sé logicamente incompatibile con gli argomenti indicati nella memoria, rendendo così irrilevante l'omessa valutazione (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670;

Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220); in altri termini, il ricorrente deve rappresentare «la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766). 1.2. Come indicato nell'esposizione in fatto delle vicende processuali, il Tribunale del riesame era chiamato alla decisiva verifica riguardante il tema dell'operatività della fondazione che, solo ove fosse risultata «concretamente diversa rispetto a quella apparente e dichiarata», avrebbe consentito di superare il dato del difetto di corrispondenza tra partiti e fondazioni politiche, conducendo alla successiva fase del riscontro indiziario idoneo a dimostrare la reale natura del fondazione (ovverosia, se per le caratteristiche indicate dalla sentenza di annullamento - natura dell'azione svolta, rapporti tra fondazione e partito, rilevanza dell'operatività ai fini dell'azione del partito, assenza di una funzione autonoma e diversa, analizzando le attività e i connessi profili finanziari - potesse esser affermato che la fondazione svolgeva la funzione di articolazione del partito).Messe esser affermai-o- Che la fondazione svolgeva- la funzione di articotazionè del arti 1.3.

Se pur per taluno dei plurimi profili analizzati con la memoria difensiva l'omessa valutazione non appare decisiva (come per le argomentazioni riguardanti le vicende anteriori, rispetto a quella oggetto della contestazione, o per ('assunta impossibilità di configurare il reato contestato in relazione alla carica di sindaco - recentemente affermata invece dalla giurisprudenza di legittimità: Sez. 6, n. 1678 del 21/10/2020, dep. 2021, Crialese, non massimata) il ricorso è fondato nella misura in cui - come analiticamente esposto con il quinto motivo di ricorso - si osserva che il provvedimento impugnato - nell'affermare che la fondazione Open avrebbe svolto la funzione di strumento per la raccolta del denaro da destinare a supporto delle attività politiche di Matteo Renzi, dovendosi escludere che la fondazione avesse avuto una diversa operatività - non si confronta con le deduzioni difensive che avevano messo in rilievo, al contrario, il costante impegno, organizzativo e finanziario, profuso dalla fondazione nel sostenere annualmente gli eventi della Leopolda, incontri a carattere eminentemente politico con programmazione di numerosi laboratori, eventi di discussione, occasioni di partecipazione della società civile, diretti a stimolare il confronto su temi oggetto delle attività espressamente previste dallo statuto della fondazione, senza peraltro alcun collegamento con le attività del Partito democratico.

Il provvedimento non si è fatto carico di valutare questo dato storico, ampiamente documentato dalla difesa, che doveva essere posto a raffronto con attività di tipo diverso svolte dalla fondazione, per apprezzare se, e in che misura, vi fosse deviazione dagli scopi statub della fondazione nello svolgimento delle sue attività; in conseguenza, risulta travisata l'analisi, di rilevanza decisiva, dell'andamento dei flussi finanziari della fondazione, necessaria per stabilire se la fondazione potesse aver assunto la funzione di "schermo intermedio", utile per occultare forme di finanziamento illecito ai partiti (mancando la correlazione tra le uscite e le specifiche destinazioni delle risorse della fondazione, considerando gli impieghi finalizzati alla realizzazione delle manifestazioni annuali indicate dal ricorrente).

2. L'accoglimento dei su indicati motivi dì ricorso (che, per il carattere di pregiudizialità logica, comporta l'assorbimento dell'esame degli ulteriori motivi) impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio, da condurre tenendo conto di tutti i profili indicati dalle parti, rilevanti ai fini delle valutazioni affidate al giudice di rinvio dalla precedente sentenza di annullamento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sens