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Sentenza — n. 29408/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29408/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29408/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero che ha dedotto il seguente motivo. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. nonché per la carenza dì motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti.

Regesto Legislator

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art. 292 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29408/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al di là di ogni considerazione in ordine alla sussistenza o meno della violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., comunque, deve rilevarsi che il ricorso è comunque inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Il Tribunale di Pavia, infatti, se pure "per mero scrupolo argomentativo", ha ritenuto di accogliere il primo motivo di riesame, così entrando nel merito dell'impugnazione ed escludendo nel caso di specie la sussistenza del fumus commissi deliciti. In relazione a tale conclusione il ricorrente, anche sollecitando una rilettura degli elementi emersi, si è limitato ad articolare una critica alla valutazione operata dal Tribunale.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa azione revocatoria fallimentare occultamento di beni azione di rivocazione del sequestro ricusazione del pubblico ministero inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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art. 292 cod. proc. pen
Al di là di ogni considerazione in ordine alla sussistenza o meno della violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., comunque, deve rilevarsi che il ricorso è comunque inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DIPAVIA nei confronti di: AGHEMO GIANCARLO nato a CARIGNANO il 18/08/1963 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI lette le conclusioni del difensore, avv. DEMETRIO CRISTOFORI. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di PAVIA, SEZIONE RIESAME dei SEQUESTRI con ordinanza in data 15/2/2021, comunicata il 17/2/2021, ha annullato il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta ovvero per equivalente, delle somme dì denaro e di saldi attivi di conti correnti ammontanti alla somma di euro 143.312.004,00 di cui è titolare la società Biolevano, emesso dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di PAVIA il 12/1/2021, eseguito il 27/1/2021, nei confronti di AGHEMO GIANCARLO in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 640, comma secondo, cod. pen.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero che ha dedotto il seguente motivo. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2, lett.

c) cod. proc. pen. nonché per la carenza dì motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti.

2. In data 30 aprile 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore Generale, Sost. dott.ssa Giuseppina Fodaroni, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. In data 30 aprile 2021 è pervenuta in cancelleria la memoria redatta dalla difesa con la quale l'avv. Cristofori chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa rileva che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale in esito alla mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica sarebbe errata in quanto, diversamente da quanto indicato nell'ordinanza impugnata, il giudice per le indagini preliminari, pure in un certo qual senso incorporando la richiesta del pubblico ministero, avrebbe comunque evidenziato le proprie considerazioni e le ragioni per le quali aveva ritenuto di condividere quanto richiesto. Sotto altro profilo, poi, il ricorrente rileva che la motivazione ulteriore, per !a quale difetterebbe il fumus commíssi delieti con riferimento all'assenza di elementi del coinvolgimento nei fatti della società Biolevano per gli anni precedenti al 2019, sarebbe carente e illogica in quanto non terrebbe nel dovuto conto quanto emerso in concreto.

Le doglíanze, la prima formulata in termini peraltro generici e la seconda afferente esclusivamente la logicità e completezza della motivazione, non sono consentite. 1.1. A fronte della motivazione del provvedimento impugnato il ricorrente non ha indicato quali sarebbero i punti specifici dell'ordinanza genetica dai quali emergerebbe l'autonoma valutazione operata dal giudice per le indagini preliminari in ordine alla sussistenza del fumus commissi deliciti, in ciò non essendo sufficienti le generali critiche esposte. 1.2. La medesima doglianza, peraltro, benché formulata nei termini della violazione di legge, proprio per la mancanza di riferimenti specifici ai passaggi dell'ordinanza genetica, sì sostanza in una non consentita e generica critica alla logicità e all'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato sul punto. 1.3.

Al di là di ogni considerazione in ordine alla sussistenza o meno della violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., comunque, deve rilevarsi che il ricorso è comunque inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Il Tribunale di Pavia, infatti, se pure "per mero scrupolo argomentativo", ha ritenuto di accogliere il primo motivo di riesame, così entrando nel merito dell'impugnazione ed escludendo nel caso di specie la sussistenza del fumus commissi deliciti. In relazione a tale conclusione il ricorrente, anche sollecitando una rilettura degli elementi emersi, si è limitato ad articolare una critica alla valutazione operata dal Tribunale.

La censura così formulata non è consentita. Come più volte ribadito da questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). Vizio questo d'altro canto non ravvisabile nella motivazione del provvedimento impugnato che, facendo riferimento alla data di consumazione dei reati e alla tabella riepilogativa dei profitti pure indicata dal giudice delle indagini preliminari, non è affatto apparente e, piuttosto, risulta allo stato adeguata e coerente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così decis& il 18/5/2021 Il Consi