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Sentenza — n. 29407/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29407/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29407/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mario Temperato, 1.1 vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), con riferimento alla divisata responsabilità penale del ricorrente in relazione al concorso nel fatto contestato; atteso che, una volta ridotto ad unità ontologica il fatto contestato in forma frazionata, non ha chiarito la Corte di merito quale rilevanza abbia in concreto assunto la condotta tenuta dal ricorrente nella fattispecie (costrizione dello Scapinelli a consegnare al Palummo la vettura oggetto di locazione finanziaria), non avendo il ricorrente in alcun modo rafforzato il proposito estorsivo del Palummo, consistente unicamente nella volontà di fruire a titolo totalmente gratuito del possesso di una vettura per la quale la vittima di estorsione corrispondeva il canone di locazione; 1.2. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) in ordine al ritenuto concorso del Temperato nel fatto aggravato dall'uso dell'arma, portata ed utilizzata solo da altro concorrente nel corso di un momento differente dell'iter criminis, cui il ricorrente non partecipava.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29407/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il fatto (capo b) non è stato ritenuto tipico, già nel corso del giudizio di primo grado, proprio perché la persona offesa non ha riferito di minacce esplicitamente dirette allo scopo, ciò ad ulteriore dimostrazione della ritenuta attendibilità dello Scapinelli divisata nel merito. Sul punto non è pertanto dato ravvisare alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Consegue la inammissibilità dei motivi di impugnazione proposti nell'interesse del Palummo, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d, 591, comma 1, lett. c, cod. proc. peri. (nei termini, Cass.

Parole chiave

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reato di coazione tentata estorsione reato motivante l'estradizione incitamento a violare o a rescindere un contratto contributo causale favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: PALUMMO Enrico, n. a Napoli il 5/3/1987; TEMPERATO Mario, n. a San Marcellino il 11/4/1970; avverso la sentenza del 5/7/2019 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore del ricorrente Mario Temperato, avv.to Fabrizio Canuri, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha escluso la ricorrenza di più fatti estorsivi (consumati e tentati) tra quelli descritti al capo A ed ha ritenuto ontologicamente e giuridicamente unitario il fatto estorsivo contestato; ha quindi conseguentemente escluso l'aumento per la continuazione disposto in primo grado, confermando nel resto la decisione assunta dal tribunale di Modena. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le ragioni in appresso sinteticamente indicate, nei limiti dettati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

1. Mario Temperato, 1.1 vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), con riferimento alla divisata responsabilità penale del ricorrente in relazione al concorso nel fatto contestato; atteso che, una volta ridotto ad unità ontologica il fatto contestato in forma frazionata, non ha chiarito la Corte di merito quale rilevanza abbia in concreto assunto la condotta tenuta dal ricorrente nella fattispecie (costrizione dello Scapinelli a consegnare al Palummo la vettura oggetto di locazione finanziaria), non avendo il ricorrente in alcun modo rafforzato il proposito estorsivo del Palummo, consistente unicamente nella volontà di fruire a titolo totalmente gratuito del possesso di una vettura per la quale la vittima di estorsione corrispondeva il canone di locazione; 1.2. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) in ordine al ritenuto concorso del Temperato nel fatto aggravato dall'uso dell'arma, portata ed utilizzata solo da altro concorrente nel corso di un momento differente dell'iter criminis, cui il ricorrente non partecipava.

2. Enrico Palummo, 2.1. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) quanto al riconoscimento della responsabilità per il fatto di cui al capo A, la cui dimostrazione è rimasta affidata alla esclusiva narrazione della persona offesa, contraddittoria ed inattendibile (come dimostrato dalla intervenuta assoluzione per il fatto di cui al capo B), avendo la Corte immotivatamente escluso l'alternativa ipotesi ricostruttiva proposta dall'imputato; 2.2. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento alla riconosciuta aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis.1, cod. pen.), non sussistendo alcuno dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della detta circostanza aggravante ad effetto speciale.CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati, quello proposto nell'interesse del Palummo in forma manifesta, non confrontandosi con le diffuse, corrette ed esaustive argomentazioni contenute nella sentenza impugnata ed in quella ad essa consonante di primo grado.

1. Inammissibili, a fronte della doppia decisione conforme dì condanna, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, si rivelano le doglíanze (comuni a entrambi i ricorrenti) svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio, alla inattendibilità della fonte dichiarativa, alla corretta qualificazione (anche circostanziale) della efficiente condotta rafforzativa dell'altrui proposito criminoso, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa di prove assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglíanze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Le censure svolte con detti motivi si risolvono peraltro (per Palummo) nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese nella motivazione di secondo grado; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui i ricorrenti rifiutano di confrontarsi.

Secondo il diritto vivente, è infatti preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 275100, in motivazione;

Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, 265482; e da ultimo Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, non massimata). 1.1. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito ha spiegato in maniera coerente che:

a) per il Temperato, la prova della responsabilità concorsuale per il fatto unitario e progressivo ascritto in concorso è data dalle dichiarazioni inequivoche dell'estorto, che ha descritto puntualmente le modalità minatorie della condotta subita, in più distinte occasioni, ad opera di più persone riunite (una delle quali era il Temperato, che lo aveva particolarmente impressionato per la veste autoritaria di cui faceva mostra), nello scheumorfismo tipico della imposizione mafiosa. Anche in ragione di tale esplicito ed iterato atteggiamento intimidatorio lo Scapinelli si determinava ad accedere al fine alla richiesta di consegna del veicolo avanzata materialmente dal solo Palummo, proprio perché lo avvertiva legato ad un più ampio coacervo delinquenziale, ben rappresentato anche dalla presenza rafforzativa del Temperato, che in precedenti occasioni aveva certamente contribuito (per effetto delle modalità di presentazione e per le espressioni usate) a porre la vittima in condizioni di soggezione al giogo estorsivo.

A fronte di tanto, non sussistono dubbi sulla concreta efficacia eziologica dell'apporto concorsuale offerto dal Temperato alla fattispecie progressiva consumata, fugati questi dalla motivazione della sentenza impugnata, con argomentazioni logiche, coerenti ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ravvisa in fattispecie consimili (presenza di più persone, ancorché silenti, alla minaccia portata da uno solo) i tratti del concorso di persone nel reato monosoggettivo (Sez. 2, n. 50323, del 22/10/2013, Rv. 257979; Sez. 2, n. 47598, del 19/10/2016, Rv. 268284;

Sez. 2, n. 5269, del 13/12/2019, ric. Freda ed altro, dep. 2020).

b) per il Palummo, non sono emersi nel merito elementi di sospetto sulla affidabilità della persona offesa o sulla attendibilità del narrato, non avversato da differenti emergenze. La credibilità della persona offesa e la attendibilità intrinseca del narrato sono state invero vagliate nel merito con modalità tutt'altro che superficiali, argomentando su tale attendibilità una complessiva veridicità del narrato, che non lascia trasparire salti logici evidenti o appena latenti, come dimostrato dal fatto che lo Scapinelli ha supinamente assecondato tutte le richieste . rivoltegli nel corso del lungo iter criminis, addirittura accedendo ad una atipica forma di "sconto" di assegni bancari consegnatigli dal Palummo.

Il fatto (capo b) non è stato ritenuto tipico, già nel corso del giudizio di primo grado, proprio perché la persona offesa non ha riferito di minacce esplicitamente dirette allo scopo, ciò ad ulteriore dimostrazione della ritenuta attendibilità dello Scapinelli divisata nel merito. Sul punto non è pertanto dato ravvisare alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Consegue la inammissibilità dei motivi di impugnazione proposti nell'interesse del Palummo, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d, 591, comma 1, lett. c, cod. proc. peri. (nei termini, Cass.

Sez. 2, n. 20667, del 11/4/2017, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 2650539; Sez. 3, n. 43322, del 2/7/2014, Rv. 260994). Mentre i detti motivi di impugnazione devono esser rigettati nei confronti del Temperato per la infondatezza non manifesta degli stessi, avendo comunque questi speso argomentazioni astrattamente idonee a confrontarsi con le argomentazioni spese dalla Corte di merito per argomentare in ordine all'accertamento dell'apporto concorsuale dato al fatto. 1.2. La medesima sorte avvince il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Temperato (aggravante dell'uso dell'arma da parte di altro concorrente); il motivo è inammissibile in quanto la questione non era stata dedotta con l'atto di appello, il che ha determinato la interruzione della catena devolutiva.

Alla luce di quanto disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632; da ultimo v. Sez. 2, n. 21932 del 03/07/2020, La Guidara, non mass.). La ratio di tale statuizione sta nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.1.3. Quanto al motivo di ricorso che impinge l'accertamento dell'esplicito "metodo mafioso" nella intimidazione avanzata dal Palummo, la Corte ha opportunamente valorizzato la non contestata presenza sul territorio (provincia di Modena, Carpi in particolare) di un sodalizio mafioso (una costola delocalizzata del "clan dei casalesi") esplicitamente evocato dall'agente, che di esso ha speso le capacità di assoggettamento omertoso.

La vittima di estorsione ha infatti chiaramente percepito l'inequivoca intimidazione (rappresentata da espressioni verbali e gestuali quanto mai univoche), comprendendo perfettamente il pericolo di confrontarsi con una agguerrita organizzazione territoriale, piuttosto che con un delinquente comune (Sez. 2, n. 39424, del 9/9/2019, Rv. 277222). Tale aggravante, che manifesta ontologicamente natura oggettiva (Sez. U. n. 8545, del 19/12/2019, dep. 2020, in motivazione; Sez. 6, n. 29816, del 29/3/2017, Rv. 270602; Sez. 3, n. 36364, del 20/5/2015; Sez. 2, n. 3428, del 20/12/2012, Rv. 254776), in quanto obiettivamente aggrava l'efficacia intimidatoria dell'azione a "beneficio" di tutti i partecipi, propaga quindi i suoi effetti a tutti i correi, che di tale metodo siano stati parte o anche solo spettatori.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; nonché il solo Enrico Palummo - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di PALUMMO Enrico che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso proposto da TEMPERATO Mario che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Rom