Sentenza — n. 29405/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza gravata emessa dal tribunale di Reggio Emilia il 16 febbraio 2016, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina impropria contestato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. La Corte ometteva l'esame della applicazione della disciplina della continuazione (richiesta per la prima volta in sede di conclusioni orali rese in udienza e ritualmente verbalizzate) con due precedenti reati omogenei, giudicati con sentenze di condanna divenute irrevocabili in epoca successiva alla proposizione dei motivi di gravame.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29405/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 17077 del 8/2/2011, RV. 250245). 1.2. Né appare dirimente l'omessa deduzione della circostanza legittimante la richiesta di applicazione della disciplina sanzionatoria di favor, invocata solo in sede di conclusioni, nei termini previsti dalla legge processuale per il deposito dei "motivi nuovi" di impugnazione (15 giorni antecedenti la data fissata per l'udienza, art. 585, comma 4, cod. proc. pen.). Entro i termini per la proposizione dei "motivi nuovi" entrambe le sentenze prodotte in udienza il 2 aprile del 2019 erano infatti già da tempo divenute irrevocabili.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'ELIA Carmine, nato a Noia il 28/11/1977; avverso la sentenza emessa il 2/4/2019 dalla Corte di Appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza gravata emessa dal tribunale di Reggio Emilia il 16 febbraio 2016, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina impropria contestato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. La Corte ometteva l'esame della applicazione della disciplina della continuazione (richiesta per la prima volta in sede di conclusioni orali rese in udienza e ritualmente verbalizzate) con due precedenti reati omogenei, giudicati con sentenze di condanna divenute irrevocabili in epoca successiva alla proposizione dei motivi di gravame.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 2.1. la violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 81 cpv. cod. pen.), giacché la Corte avrebbe del tutto omesso di prendere in considerazione la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione con reati omogenei separatamente giudicati; 2.2. vizio esiziale di motivazione per omissione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito immotivatamente omesso l'esame del motivo (sub 2.1.), tempestivamente dedotto in sede di conclusioni, atteso che le due precedenti condanne erano divenute irrevocabili successivamente alla proposizione dei motivi di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso, che non esprimono veruna censura alla motivazione che sostiene l'accertamento della responsabilità per il fatto contestato, talché irrevocabile deve ritenersi tale accertamento, sono fondati. 1.1. Non è controverso in fatto che le due sentenze oggetto della richiesta (avanzata in sede di conclusioni orali nel giudizio di impugnazione nel merito) applicazione della disciplina della continuazione c.d. "esterna" siano divenute irrevocabili (la prima il 20/6/2016, la seconda il 26/1/2019) dopo la scadenza del termine per la proposizione dell'atto di appello (2/5/2016).
Non era pertanto possibile avanzare la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 81 cpv., cod. pen.) entro i termini perentori previsti dall'art. 585, comma 1, cod. proc. pen. per il deposito dei motivi di gravame. Il che consente di ritenere ammissibile e fondato il motivo di ricorso con il quale si deduce l'omessa motivazione della sentenza di appello sul punto dedotto con le conclusioni rassegnate in udienza, accompagnate da pertinente corredo documentale (nei termini, Sez. 2, n. 12068 del 19/12/2014, Rv. 263008; Sez. 6, n. 35599, del 16/6/2015, n.m.; da ultimo, Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Rv.280424; contra, per la non deducibilità del vizio di violazione della legge penale sostanziale sul punto, Sez. 5, n. 51473 del 24/9/2019, Rv. 277745; per la violazione della catena devolutiva in ordine a profilo sanzionatorio deducibile funditus in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., Sez. 2, n. 10470 del 12/2/2016, Rv. 266655;
Sez. 2, n. 17077 del 8/2/2011, RV. 250245). 1.2. Né appare dirimente l'omessa deduzione della circostanza legittimante la richiesta di applicazione della disciplina sanzionatoria di favor, invocata solo in sede di conclusioni, nei termini previsti dalla legge processuale per il deposito dei "motivi nuovi" di impugnazione (15 giorni antecedenti la data fissata per l'udienza, art. 585, comma 4, cod. proc. pen.). Entro i termini per la proposizione dei "motivi nuovi" entrambe le sentenze prodotte in udienza il 2 aprile del 2019 erano infatti già da tempo divenute irrevocabili.
Occorre dunque in questa sede valutare se, in presenza di tali presupposti di fatto (irrevocabilità delle sentenze oggetto della richiesta continuazione intervenuta dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione), la richiesta da veicolare al giudice della cognizione con la impugnazione, nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 585, cod. proc. pen., rappresenti una mera facoltà (da esercitare anche in deroga al vincolo di derivazione oggettiva del motivo nuovo dal motivo principale) o un obbligo previsto a pena di decadenza. Il tema è stato affrontato in motivazione da questa Corte con la sentenza n. 47300, emessa dalla prima sezione penale in data 29/11/2011 (Rv. 251504).
Tale arresto afferma appunto che l'appellante, in deroga al principio di necessaria derivazione oggettiva dei motivi nuovi da quelli originari (da ultimo, Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294), può (non necessariamente deve) veicolare la propria domanda con i motivi nuovi; ciò non toglie, tuttavia, che tale facoltà non esaurisce affatto l'ambito della deducibilità degli elementi sopravvenuti, ben potendo l'appellante proporre il tema (indicando la sentenza irrevocabile per estremi identificativi ed onerando la Corte della sua acquisizione) anche nel corso della udienza di trattazione dell'appello (Sez. 2, n. 37379/2020, cit.).
Il che è quanto puntualmente avvenuto nella presente fattispecie processuale. Deve pertanto ritenersi illegittimo, oltre che del tutto immotivato, il non liquet espresso dalla Corte sulla domanda di applicazione della disciplina della continuazione tempestivamente avanzata dalla parte appellante.
2. Sull'unico punto dedotto con i motivi di ricorso la sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Resta irrevocabile l'accertamento della responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicazione della continuazione esterna e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2021. Il consigliere estensore Il Presidente MasAs e Perr